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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 645 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. BRUNI GAETANO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha richiesto la dichiarazione illegittimità della pretesa restitutoria dell' per la somma di € 4.466,43, con riferimento alla pensione di invalidità CP_1 civile in godimento.
L' ha chiesto il rigetto della domanda, previa declaratoria di inammissibilità CP_1 della stessa.
§§§
Respinta ogni tardiva eccezione preliminare, il ricorso deve essere accolto nel merito.
LA REGOLA GENERALE.
E' opportuno richiamare quanto sostenuto anche di recente dalla S.C. in materia di indebito previdenziale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass.11.02.2016, n. 2739).
IL CLARE LOQUI.
Tale principio impone che l'Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non debba limitarsi a contestare genericamente l'indebito ma debba precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento in godimento
(Cass.
5.1.2011 n. 198). Nella sentenza n. 198 del 2011, la Corte di Cassazione, richiama il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18046 del
2010 e cioè che “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto", ma conclude nel senso che il suddetto principio trovi applicazione se ed in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
In buona sostanza, vero è che ove il ricorrente chieda l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituire quanto percepito, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ma è altrettanto vero che CP
l' , nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, CP non deve limitarsi a contestare genericamente l'indebito ma deve precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in CP_1 grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3727/18, del 18/10/2018
(RG 2645/17), ha applicato il predetto principio del clare loqui in una controversia avente ad oggetto l'assegno sociale, in cui si legge: “… L'assegno sociale ha preso il posto della pensione sociale disciplinata dall'art. 26 della legge
153/69 espressamente prevista nel testo della norma di garanzia (art. 52
L.88/89) in tema di pagamenti operati per errore dall' missis..Risulta Pt_2 dunque certamente violato il principio del clare loqui. Infatti l'Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non deve limitarsi a contestare genericamente l'indebito ma deve precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (Cass.
5.1.2011 n. 198). Nel caso di specie risulta che tale onere non sia stato assolto ……”.
Nello specifico contenzioso sottoposto all'odierno vaglio non è dato sapere nello specifico quali siano i redditi che hanno comportato il superamento della soglia e la conseguente pretesa restitutoria dell' , ma neanche vi è prova alcuna di tali redditi contestati CP_1 dall' . CP
Non resta che accogliere il ricorso nel merito, con condanna al pagamento delle spese a carico dell' soccombente. CP
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la richiesta restitutoria sulla prestazione in causa;
- Ordina la restituzione delle somme già trattenute dall' resistente, CP con accessori di legge, dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in €. 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc.
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. BRUNI GAETANO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha richiesto la dichiarazione illegittimità della pretesa restitutoria dell' per la somma di € 4.466,43, con riferimento alla pensione di invalidità CP_1 civile in godimento.
L' ha chiesto il rigetto della domanda, previa declaratoria di inammissibilità CP_1 della stessa.
§§§
Respinta ogni tardiva eccezione preliminare, il ricorso deve essere accolto nel merito.
LA REGOLA GENERALE.
E' opportuno richiamare quanto sostenuto anche di recente dalla S.C. in materia di indebito previdenziale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass.11.02.2016, n. 2739).
IL CLARE LOQUI.
Tale principio impone che l'Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non debba limitarsi a contestare genericamente l'indebito ma debba precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento in godimento
(Cass.
5.1.2011 n. 198). Nella sentenza n. 198 del 2011, la Corte di Cassazione, richiama il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18046 del
2010 e cioè che “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto", ma conclude nel senso che il suddetto principio trovi applicazione se ed in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
In buona sostanza, vero è che ove il ricorrente chieda l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituire quanto percepito, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ma è altrettanto vero che CP
l' , nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, CP non deve limitarsi a contestare genericamente l'indebito ma deve precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in CP_1 grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3727/18, del 18/10/2018
(RG 2645/17), ha applicato il predetto principio del clare loqui in una controversia avente ad oggetto l'assegno sociale, in cui si legge: “… L'assegno sociale ha preso il posto della pensione sociale disciplinata dall'art. 26 della legge
153/69 espressamente prevista nel testo della norma di garanzia (art. 52
L.88/89) in tema di pagamenti operati per errore dall' missis..Risulta Pt_2 dunque certamente violato il principio del clare loqui. Infatti l'Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non deve limitarsi a contestare genericamente l'indebito ma deve precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (Cass.
5.1.2011 n. 198). Nel caso di specie risulta che tale onere non sia stato assolto ……”.
Nello specifico contenzioso sottoposto all'odierno vaglio non è dato sapere nello specifico quali siano i redditi che hanno comportato il superamento della soglia e la conseguente pretesa restitutoria dell' , ma neanche vi è prova alcuna di tali redditi contestati CP_1 dall' . CP
Non resta che accogliere il ricorso nel merito, con condanna al pagamento delle spese a carico dell' soccombente. CP
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la richiesta restitutoria sulla prestazione in causa;
- Ordina la restituzione delle somme già trattenute dall' resistente, CP con accessori di legge, dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in €. 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc.
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO