Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8211 R.G. anno 2020 Affari Civili Contenziosi, previa discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.4.2025, anche mediante il rinvio alle note conclusive.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Ciardo, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
in persona dell'omonimo Controparte_1
titolare,
Rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Crusi, in virtù di mandato apposto su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
- opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato da Parte_1
, comparsa di costituzione e risposta depositata dalla ditta , sia i
[...] Controparte_1
verbali di causa, le memorie istruttorie, le note di trattazione scritta e le note conclusive. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza cartolare del 6.7.2021 e che qui si abbia per integralmente trascritta e confermata, il giudice rigettava l'eccezione di tardività dell'opposizione nonché la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini istruttori. La causa veniva istruita con prove orali (interrogatori formali reciproci e prove testimoniali) e con prove documentali. Precisate le conclusioni all'udienza del 23.4.2024, con ordinanza emessa in udienza la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. dapprima all'udienza del 24.11.2024, poi rinviata d'ufficio al 14.4.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudice che l'opposizione non sia fondata e, pertanto, non sia meritevole di accoglimento.
Lamenta l'opponente l'inesatto adempimento della fornitrice ditta Controparte_1
in quanto la merce acquistata come da fatture azionate con il decreto ingiuntivo è risultata
[...]
tanto difettosa da essere inutilizzata.
Sostiene la ditta opposta che mai alcuna lamentela sia stata avanzata dall'opponente circa gli eventuali difetti della merce consegnata, fatturata nel 2018 ed in parte pagata, fino all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto per la restante somma di €.7.081,51, e cioè due anni dopo la fornitura.
Dall'istruttoria dibattimentale non è emersa alcuna prova circa le lamentele sui vizi e difetti della merce che parte acquirente avrebbe inoltrato a parte venditrice, né verbali né per iscritto.
Osserva il giudice che ai sensi del'art.1495 c.c. : “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Pertanto, come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di compravendita,
l'azione del compratore contro il venditore tesa a far valere la garanzia prevista dall'art. art. 1495
c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass. 11037 del 2017; Cass. n. 26967 del 2011).
La consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo (Cass. n. 4826 del 2019). Quanto riportato nel comma 3 dell'art. 1495, c.c., secondo il quale l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, va interpretato nel senso che il termine decorre anche nel caso in cui il compratore non abbia scoperto il vizio.
Inoltre :” In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sull'acquirente l'onere della prova circa l'avvenuta denuncia dei difetti nel termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio. In ogni caso l'azione del compratore, volta a far valere la garanzia per vizi contro il venditore, si prescrive nel termine di un anno dalla consegna del bene”. (Vedi da ultimo Cass. Sez. VI - 2, Ord., 22 novembre 2022, n. 34290).
Nel caso in esame si rileva che nulla ha provato l'opponente circa una tempestiva denuncia dei vizi e difetti della merce acquistata e ricevuta nel 2018, lamentando ciò solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e, quindi con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo datato novembre 2020, quindi due anni dopo la ricezione della fornitura.
Alla luce di tali argomentazioni osserva il giudice che l'opponente non possa invocare l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. in quanto non vi è prova in atti che abbia mai lamentato con la ditta opposta i vizi e difetti dei prodotti dentali e medicali acquistati, e che, al rifiuto o alla mancanza di porre rimedio da parte dell'opposta, egli abbia deciso di interrompere i pagamenti.
Pertanto non avendo tempestivamente denunciato i vizi e difetti della merce acquistata e ricevuta nel 2018, ma avendolo fatto solo con l'opposizione nel 2020, ai sensi dell'art.1495 c.c. è intervenuta la prescrizione dell'azione di garanzia.
In definitiva, alla luce di tali argomentazioni, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n.1372/2020 emesso in data 28.6.2020 e notificato il 25.9.2020, con il quale il Tribunale di Lecce ingiungeva a il pagamento in favore della ditta Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.081,51 oltre interessi come da domanda e le spese legali della
[...]
procedura monitoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti della ditta Parte_1 [...]
rigettata ogni altra azione, istanza ed eccezione, così decide : Controparte_1
1. Rigetta l'opposizione per le motivazioni di cui in premessa e conferma il decreto ingiuntivo n.1372/2020 emesso in data emesso in data 28.6.2020 e notificato il 25.9.2020, con il quale il Tribunale di Lecce ingiungeva a il pagamento in favore della ditta Parte_1
della somma di € 7.081,51 oltre interessi come da Controparte_1
domanda e le spese legali della procedura monitoria.
2. Condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della ditta Parte_1 che si liquidano in €.3.500,00, oltre alle spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 14.4.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez