Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1650/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Sele n.2, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente, dall'avv. Dario Abbate (C.F. ) e C.F._2 dall'avv. Delia Orsillo (C.F. ) del foro di S. Maria C.V., con i C.F._3 quali elettivamente domicilia in Caserta alla via Verdi n. 6;
(si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni via posta elettronica certificata all'indirizzo PEC e da Email_1 Email_2 intendersi anche quale domicilio digitale).
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, dott. , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
, con sede in Pastorano (CE) alla Via Appia s.n.c. località C.F._4
Spartimento, P. IVA: , rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato al presente atto, dall'Avv. Pietro D'Onofrio, C.F.: del foro di Santa Maria C.F._5
Capua Vetere, e dall'Avv. Mariateresa Pezone, C.F.: , del foro C.F._6 di Santa Maria Capua Vetere, entrambi con studio in Pastorano (CE) – Corso Italia, 43, ove elettivamente domicilia.
1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.3.2019 presso il Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro il ricorrente in epigrafe – premesso di aver lavorato dal 1° luglio 2016 al 3 marzo 2018, ininterrottamente, alle dipendenze della CP_1 in qualità di operatore ecologico impegnato nella raccolta di rifiuti solidi urbani e igiene ambientale - alla guida di un automezzo aziendale, la cd. navetta, per la raccolta di carta e cartoni e di materiale indifferenziato - presso il Comune di San Nicola La Strada, e più precisamente:
-dall'1/7/2016 al 28 dicembre 2016 mediante un fittizio tirocinio formativo, operando in assoluta autonomia sulla “navetta” senza alcuna formazione o supervisione di alcuno;
- dal 29 dicembre 2016 al 22 gennaio 2017 privo di formale inquadramento;
-dal 23 gennaio 2017 al 30 ottobre 2017 mediante un inammissibile “conferimento di incarico di lavoro autonomo occasionale” (registrato presso il Centro per l'Impiego come un altro tirocinio formativo: cfr. Mod. C2 storico);
-dal 1° novembre 2017 al 3 marzo 2018 privo di formale inquadramento;
dedusse: di essere stato inserito stabilmente nei turni settimanali assegnati a tutti gli operatori del cantiere, eseguendo ordini e direttive del preposto dall'impresa alla direzione del cantiere medesimo, Parte_2
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle 6 alle 12.20 dal lunedì al sabato.
Si lamentò di non aver ricevuto l'integrale pagamento per le ore di lavoro effettivamente prestato, né la 13.ma e la 14.ma mensilità, né il TFR;
di aver goduto di 2 settimane di ferie e non aver ricevuto l'indennità per il mancato riposo;
di non aver goduto dei permessi.
Concluse quindi chiedendo “A. Accertata in via principale la nullità del tirocinio formativo sorto il 1° luglio 2016, dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data (o da una di quelle di ritenuta ragione indicate al punto 4) e, all'esito, ordinarne il ripristino della concreta funzionalità dello stesso mediante assegnazione del ricorrente quale operatore ecologico presso il cantiere di San Nicola La Strada;
2 B. all'esito condannare la Società al risarcimento danni da parametrarsi alle retribuzioni non corrisposte dall'8 marzo 2018 alla data di effettiva riammissione in servizio;
C. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento economico e normativa previsto per il personale di 3° livello professionale ex C.C.N.L. "Nettezza Urbana-Igiene Ambientale" per l'intero periodo di lavoro e, per gli effetti, condannare la al pagamento in favore dell'istante della somma di € 37.607,64 come CP_1 meglio specificato nell'allegato conteggio che fa parte integrante del presente atto oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione delle componenti del credito al saldo effettivo”; vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, la società eccepì nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Con sentenza n. 2488/2023 pubbl. il 21/12/2023 il Giudice adito rigettò il ricorso. Spese compensate.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17.6.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi, nei motivi, dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da cui invece emergerebbe la conferma del fatto che il lavoratore, lungi dal formare il proprio bagaglio professionale, era stato inserito stabilmente nel contesto aziendale, prestando attività lavorativa di tipo subordinato a favore della Società. Ha censurato la sentenza per aver ingiustamente ritenuto la legittimità del tirocinio, omettendo anche di rilevare la violazione del Regolamento della Regione Campania n. 9 del 2010 e degli obblighi conseguenti all'applicazione della circolare n. 8 del 2018 dell' ed omettendo di valorizzare Controparte_3 sia la circostanza documentale del “conferimento di incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale” in data 7 gennaio 2017, sia quella relativa al pagamento dello stipendio, ad opera della Società, anche per il periodo non coperto dal tirocinio (cfr. lista movimenti carta PostePay).
Ha concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, accogliere il ricorso di primo grado, vinte le spese.
Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.Per una corretta perimetrazione dell'ambito di indagine, deve premettersi che nel ricorso di primo grado la parte aveva sollecitato in primo luogo il Giudice alla
“verifica sulla regolarità o sulla legittimità del fittizio tirocinio formativo con il quale Contro la a utilizzato le prestazioni del lavoratore dal 1° luglio 2016 al 28 dicembre 2016”, deducendo che l'inserimento e l'utilizzo del nel cantiere di San Pt_1
3 Nicola, in assenza di insegnamento teorico e pratico (il cui onere probatorio è completamente a carico della Società), non poteva reputarsi funzionale alla formazione del lavoratore.
Al punto 2) del ricorso aveva contestato i “periodi a nero” e dedotto la natura fittizia del rapporto di lavoro autonomo occasionale, sottolineando che il rapporto si era svolto senza soluzione di continuità fino al 6 marzo 2018 con le modalità proprie di un rapporto di lavoro di tipo subordinato: gli indici rivelatori erano l'inserimento del lavoratore nel cantiere di San Nicola La Strada, la sottoposizione alle disposizioni del responsabile preposto dalla Società, l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito ed identificato, la corresponsione della retribuzione, l'uso delle attrezzature di proprietà del datore e la mancanza di assunzione di rischio da parte del ricorrente.
Appare evidente che il ricorso si incentrava sulla verifica delle modalità di effettivo espletamento del servizio, e quindi sull'utilizzo fraudolento dello strumento del tirocinio, nulla essendo stato dedotto a proposito della violazione del Regolamento della Regione Campania n. 9 del 2010 e degli obblighi conseguenti all'applicazione della circolare n. 8 del 2018 dell' , di modo che le questioni Controparte_3 agitate nell'atto di appello ai capi D-E-F-G-H, anche in punto di durata massima del tirocinio, sono inammissibili in quanto dedotte per la prima volta in appello.
Nessuna doglianza invece si rinviene nel gravame con riguardo ai “periodi a nero” ed alla natura fittizia del rapporto di lavoro autonomo occasionale.
2.Deve quindi valutarsi la censura dell'appellante laddove ha dedotto che il Giudice del primo grado aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie da cui invece emergerebbe la conferma del fatto che il lavoratore, lungi dal formare il proprio bagaglio professionale, era stato inserito stabilmente nel contesto aziendale, prestando attività lavorativa di tipo subordinato a favore della Società. Secondo la tesi nella specie, il tirocinio non era stato attuato rispetto allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ma era stato fraudolentemente utilizzato per mascherare un rapporto di lavoro subordinato.
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed
4 intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004).
La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, di cui costituiscono specificazione il potere di controllo e quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia.
Osserva il collegio che dalla prova testi emerge l'insufficienza degli elementi probatori per qualificare in termini di subordinazione il rapporto come di fatto svoltosi. Contro Il teste dipendente della ome operatore, ha ricordato che “il Testimone_1 ricorrente per un periodo, 4 o 5 anni fa, ha lavorato con me”. Il teste si occupava della raccolta di cartoni presso gli esercizi commerciali più grandi, tipo supermercati, mentre il ricorrente aveva il compito di raccogliere carta e cartone dai commercianti più piccoli. Il teste lavorava in coppia con il conducente del camion, mentre il ricorrente lavorava da solo, alla guida di una navetta più piccola: effettuata la raccolta, scaricava il materiale nel camion del che poi Tes_1 provvedeva a portarlo in discarica Tutti gli operatori osservavano gli stessi orari di lavoro, cioè dalle 6:00 alle 12:00 senza pausa, dal lunedì al sabato compreso;
firmavano tutti un foglio di presenza, anche il ricorrente lo firmava.
– che, come riferito dal era uno dei coordinatori-referenti, Parte_2 Tes_1 insieme a – ha una conoscenza diretta e qualificata dei fatti;
ha Parte_3 Contro lavorato per la al 2013 quale “capo-servizio”, occupandosi della logistica. Ha riferito che il ricorrente era giunto in azienda come tirocinante, nel 2016; che tutti i tirocinanti nella mansione di “operatore”, erano utilizzati a supporto nelle attività di raccolta rifiuti;
che il ricorrente aveva svolto il periodo di tirocinio accompagnando il conducente del furgone nella raccolta di carta e cartone, escludendo che lo stesso avesse mai guidato il furgone, tali essendo le direttive impartire dallo stesso in qualità di responsabile del cantiere e del servizio Pt_2 svolto sia dagli effettivi che dai tirocinanti. Il teste ha confermato che “la formazione pratica altro non è che l'affiancamento del tirocinante ad un operatore effettivo che lo controlla e lo supervisiona nel corso dell'attività”. L'orario di lavoro dei tirocinanti era diverso da quello degli operatori perché i tirocinanti lavoravano per 4 ore al giorno sempre di mattina, e firmavano un foglio-presenze, sebbene diverso da quello degli effettivi.
Da parte resistente la testimone , direttrice Testimone_2 Contro marketing presso la ha conosciuto il in occasione dei due tirocini Parte_1 formativi, “se non erro uno del 2016 e uno nel 2017/2018”, rivestendo – durante quest'ultimo – il ruolo di “suo tutor aziendale”. In questa veste la deposizione della teste risulta particolarmente qualificata: ha riferito in particolare che il tirocinio prevedeva diverse figure di tutor, uno teorico che doveva spiegare ai tirocinanti la parte teorica riguardante ad esempio la raccolta differenziata;
uno pratico ( svolto 5 nel caso del dal responsabile del cantiere, , che accompagnava Pt_1 Parte_2
i tirocinanti durante la raccolta;
quindi il tutor aziendale, cioè la stessa che Tes_2 si occupava di predisporre un foglio presenze dove i tirocinanti apponevano la loro firma all'ingresso e all'uscita. La teste ha confermato che l'orario di lavoro dei tirocinanti era più ridotto di quello degli operatori, cioè dalle 7:00 alle 13:00.
Ha descritto poi dettagliatamente le fasi del tirocinio: la formazione teorica con la dr.ssa , svoltasi tramite l'associazione “Carpe diem” prima dell'inizio del Per_1 tirocinio pratico;
quindi la prosecuzione dell'insegnamento teorico-pratico sotto la guida del fino a quando il tirocinante aveva acquisito conoscenze sufficienti Pt_2
a proseguire da solo. Il tirocinante, in particolare il ricorrente, durante l'effettuazione del servizio, non era mai da solo ma sempre accompagnato o dal o da altri operatori: del resto, come ha precisato la teste, il cantiere di San Pt_2
Nicola non prevedeva affatto la figura del mono-operatore, e quindi gli operatori viaggiavano sempre in coppia, sia sulle navette piccole che sui camion grandi.
ha conosciuto il ricorrente quale partecipante ad un progetto di Tes_3 Contro
“garanzia giovani” per la società per la quale il teste, sin dal 2011, ha svolto diversi ruoli (sindaco, procuratore speciale, consulente, presidente del collegio sindacale). Ha ricordato che era stato individuato dall'Ente che ha curato il progetto, la “Carpe Diem”, come tutor di alcuni dei partecipanti, tra cui il ricorrente. Nel semestre del progetto era stata svolta una formazione teorica consistente in diversi incontri nei quali lo stesso teste aveva spiegato le nozioni di base utili per l'attività pratica, l'organizzazione dell'azienda, l'organizzazione del lavoro, un po' di sicurezza sul lavoro e in generale tutte le nozioni utili al loro primo inserimento. C'era un registro delle presenze. Gli incontri si svolgevano presso la sede legale, a Pastorano;
i tirocinanti partecipavano in gruppi o singolarmente, a seconda delle diverse professionalità e quindi delle diverse esigenze formative.
Dall'istruttoria, a parte l'isolata deposizione del è emersa la conferma Tes_1 dell'effettivo svolgimento del tirocinio, organizzato nelle diverse fasi di formazione teorica e pratica. La prevalenza dell'impiego in attività pratica è da reputarsi correlata alla tipologia di mansioni, di contenuto semplice e prevalentemente operativo: l'esperienza sul campo è funzionale alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, una volta acquisite le basilari informazioni tecniche.
La tesi dello svolgimento della raccolta da parte del , da solo alla guida Parte_1 della navetta, e dell'osservanza da parte dei tirocinanti dello stesso orario di lavoro degli operatori di ruolo, è stata sostenuta soltanto dal ma nettamente Tes_1 smentita dagli altri testi che, sia per la posizione rivestita che per gli argomenti riferiti, sono da reputarsi pienamente attendibili.
La previsione di un orario di lavoro – che peraltro era inferiore a quello degli operatori ordinari - come la predisposizione di un foglio presenze da firmare anche dai parti dei tirocinanti non qualifica il rapporto in termini di subordinazione, ma ne costituisce modalità organizzativa e di gestione, utile per verificare il regolare svolgimento della formazione.
6 Non risulta dimostrato, e ancor prima allegato, che il ricorrente fosse destinatario di ordini e/o disposizioni di servizio, come quelli impartiti anche ai dipendenti di ruolo, non riconducibili alle direttive destinate al mero fine di coordinamento delle attività di formazione proprie del tirocinio;
quindi non è possibile verificare la pregnanza delle disposizioni che parte appellante riceveva e le concrete modalità di controllo sul suo operato, anche con riguardo alle assenze – per es. per malattia – ed alla necessità di giustificarle;
non vi è infine alcun accenno alla possibilità di esercizio di un potere disciplinare da parte datoriale.
Infine - come sottolineato nella gravata sentenza – il tirocinio non comportava l'obbligatoria presenza quotidiana del tutor, ma un rapporto di affiancamento, una relazione continuativa, nei limiti della necessità, da un lato, di apprendimento per il tirocinante ai fini della formazione professionale;
dall'altro, di supervisione sul suo operato. In questa ottica, gli obblighi formativi risultano adempiuti ed il tirocinio correttamente espletato.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del gravame, non risultando assolto l'onere probatorio di cui il ricorrente era gravato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: 7 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Pietro D'Onofrio e Maria Teresa Pezone;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Maristella Agostinacchio
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