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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/07/2024, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
L'anno 2024, il giorno 10 del mese di luglio, avanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 805/2016 R.G.
tra
(P. IVA - già , in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentanti , nato a [...] M.llo (Me) il 18.7.1932, e Parte_3
, nato a [...] il [...], che agiscono Parte_4
anche nella qualità di soci e fideiussori di detta società, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pagana, giusta procura in atti;
società attrice
contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti.
società convenuta
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. G. Donzì per delega dell'avv. Tito
Monterosso per l'istituto di credito convenuto, si riporta alle note depositate il
5.6.2024, l'avv. C. Barbiera per delega dell'avv. Pagana la quale insiste nelle
1 richieste istruttoria e nel risarcimento del danno.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
La (già , in persona dei legali rappresentanti pro Parte_1 Parte_2
tempore e , questi ultimi anche nella qualità di soci e Parte_3 Parte_4
fideiussori di detta società, hanno convenuto in giudizio la al fine Controparte_1
di ottenere l'accertamento dell'illegittima applicazione dei tassi di interesse ultra legali ed usurari, della commissione di massimo scoperto, dell'anatocismo, delle valute fittizie, dell'applicazione di spese ed oneri non convenuti, nonché
dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 30049662 e al rapporto di conto anticipi n. 30079279 e n. 30074070
non stipulati in forma scritta.
La società attrice ha chiesto, altresì, la ripetizione delle somme indebitamente versate in costanza dei rapporti indicati, nonché la condanna della al risarcimento del danno subìto a causa della condotta illecita posta in CP_2
essere da quest'ultima e, in particolare, per averla segnalata alla Centrale Rischi.
Gli attori hanno chiesto la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate
2 da e in quanto in contrasto con il disposto normativo Parte_3 Parte_4
di cui agli artt. 1938 e 1956 c.c., nonché la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, comprese quelle sostenute per la redazione della consulenza di parte.
La costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità delle domande proposta dagli attori per l'intervenuto riconoscimento di debito in virtù degli atti sottoscritti dagli attori nelle rispettive date il 28.5.2014 e il 27.10.2015.
Sempre in via preliminare ha eccepito la maturata prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti effettuati a titolo solutorio, alla restituzione delle somme corrisposte in applicazione delle clausole ritenute illegittime, al riconoscimento degli interessi attivi maturati;
la stessa, inoltre, ha eccepito la decadenza degli attori dal diritto di contestare gli estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa.
Successivamente gli attori, con le note del 28.10.2021, hanno eccepito la nullità delle fideiussioni depositate in atti dalla Banca in quanto in contrasto con la normativa antitrust (art. 2 Legge 287/90).
Accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. è stata espletata la C.T.U. contabile sulla base della documentazione allegata in atti.
Successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
3 Fatta questa premessa, si evidenzia che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014
n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214). La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.,
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle domande avanzata dagli attori per l'intervenuto riconoscimento del debito sulla base gli atti del 28.05.2014 e del 27.10.2015
allegati alla comparsa di costituzione.
Sul punto si osserva che la Suprema Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha stabilito che “il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente,
ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina
l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed
efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali
preesistenti. Consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non
integra un'autonoma fonte di obbligazione, avendo piuttosto effetto
confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito
non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta
4 alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto.”. (cfr.
Cass., n. 2855/2022; Cass., n. 19792/2014).
La Suprema Corte, dunque, ha espresso il seguente principio di diritto: “Il
piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente
ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole
negoziali preesistenti” (cfr. Cass., n. 2855/2022; Cass., n. 19792/2014).
Ebbene, nella specie, l'“Atto di rimodulazione e rientro su affidamento
regolamentato in conto corrente” del 28.5.2014 e l'atto di “rinegoziazione
precedente atto di rimodulazione e rientro affidamento in conto corrente” datato
27.10.2015 hanno natura meramente ricognitiva dell'esposizione debitoria maturata dalla società attrice in ordine ai conti per cui è causa.
Ed invero, con il primo atto, denominato “Atto di rimodulazione e rientro
su affidamento regolamentato in conto corrente”, la società correntista ed i fideiussori della stessa, dopo avere riconosciuto che il conto corrente n.
000030049662 - alla data del 18.5.2014 - presentava un'esposizione debitoria pari ad € 70.300,00, hanno convenuto con la controparte che “…in relazione
all'Affidamento in essere ed alla relativa Esposizione senza soluzione di continuità
e senza effetto novativo sul Contrato di Affidamento in essere, una graduale
riduzione della Esposizione in base ai seguenti importi e scadenze … una dilazione
al fine del progressivo rientro della Esposizione in base ai seguenti importi e
scadenze …”.
Con il secondo atto, avente ad oggetto la “rinegoziazione precedente atto
5 di rimodulazione e rientro affidamento in conto corrente” le parti hanno convenuto che “in relazione agli affidamenti ed al Piano di Rientro, ed alla
conseguente Esposizione debitoria, senza soluzione di continuità e senza alcun
effetto novativo su detto Piano di Rientro, un progressivo rientro della
Esposizione, con relativa riduzione del , in base ai diversi importi e scadenze
…”.
Con tali atti, dunque - e ciò emerge per tabulas - gli attori hanno riconosciuto la sussistenza di un credito in favore dell'istituto convenuto, ma non hanno anche pattuito con quest'ultimo alcuna novazione o sostituzione delle precedenti obbligazioni, sorte al momento della stipula dei rapporti per cui è
causa.
Ne consegue, pertanto, che l'intervenuto riconoscimento del debito non ha precluso agli attori di chiedere ed ottenere l'accertamento dell'illegittima applicazione di spese ed oneri non dovuti ai rapporti per cui è causa.
Per completezza, osserva il Tribunale che l'eccezione di inammissibilità
della domanda avanzata dalla sarebbe, comunque, infondata anche CP_2
qualora si attribuisse agli accordi indicati natura transattiva.
Invero, per giurisprudenza unanime, la validità del titolo - nella specie il contratto di conto corrente e dei contratti di conto anticipi - incide sulla validità
dell'atto transattivo.
La Suprema Corte, con una recente pronuncia, ha stabilito che la transazione "... riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre
6 affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il
rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di
questo” (cfr. Ordinanza n. 7963 del 20/04/2020; Tribunale di Campobasso, n.
438/2022).
Ne consegue, pertanto, che pur considerando gli accordi in esame come transattivi è, comunque, riconosciuto agli attori la facoltà di agire in giudizio per l'accertamento dell'asserita invalidità dei titoli contrattuali.
Orbene, con i suddetti atti di rimodulazione le parti si sono limitate “…ad
apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il
preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti in una
bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un
regolamento di interessi sulla base di un «quid medium» tra le prospettazioni
iniziali" (cfr. Cass. n. 13717/2006; Tribunale di Campobasso, n. 438/2022).
Infondata è l'eccezione di decadenza articolata dalla convenuta con riferimento al diritto dell'attrice di contestare le risultanze degli estratti conto.
Sul punto si evidenzia che la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa ed implicita approvazione delle operazioni in esso annotate – che riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale,
nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni – non impedisce ex
se la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità
dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. n.
7 1825/2022).
Precisato ciò, e prima di passare all'analisi dei rapporti per cui è causa,
occorre evidenziare che secondo costante e pacifico orientamento giurisprudenziale è onere del correntista attore – sia che agisca con l'azione di accertamento negativo, che per la ripetizione di somme indebitamente versate –
provare i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass. Civ. n. 9201/15) e produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto e gli estratti conto periodici dello stesso (cfr. Tribunale Catania, sez. IV, 08 giugno 2019, n. 2436;
Tribunale Agrigento, 29 giugno 2016, n. 969; Trib. Bari 15, giugno 2016 n. 3333;
Tribunale Modena, sez. I, 7 marzo 2017, n. 391).
Ne consegue, pertanto, che “qualora il cliente limiti l'adempimento del
proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero
andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo
lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro
allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) – può integrare la
prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri
mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile,
utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal
primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (cfr.
Cass. n. 31187/2018).
Ed invero, “per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario
(avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle
8 operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi
titolo, per conto del cliente), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze
discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e
massimalistici. In particolare, non pare corretto affermare, in termini generali e
astratti, che, in presenza di una documentazione incompleta dell'andamento del
conto, si imponga di disattendere comunque la domanda” (cfr. Cass., n.
11543/2019).
La Corte di Cassazione ha poi precisato che “la rilevata parziale mancanza
degli estratti conto comporta l'impossibilità per gli attori di provare tutti i fatti
posti a fondamento dell'azione e, quindi, la necessità di respingere la domanda,
ma soltanto in parte qua, senza che si giustifichi in alcun modo un rigetto
integrale, esteso anche agli addebiti anatocistici provati e ai relativi effetti
calcolabili sulla base della documentazione prodotta e acquisita.” (cfr. Cass. n.
4083/2023).
È opportuno evidenziare, inoltre, che “dal mancato adempimento della
banca all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice non può
dedursi la prova del fondamento delle domande proposte dall'attore o
l'ammissione del fatto contestato” (cfr. Trib. Roma 15 febbraio 2022) e che – a differenza di quanto eccepito dagli attori con riferimento ai documenti datati
10.08.2005, 29.11.2006 e 05.03.2007 – la stipula di un contratto bancario non esige la sottoscrizione del documento da parte della banca “il cui consenso si può
desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la
9 conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui
la scrittura provata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente,
sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (cfr. Cass. n. 14243/2018).
Quanto ai fatti negativi, invece - nella specie, ad esempio, l'inesistenza di convenzione scritta tra le parti, di applicazione di interessi ultralegali, di previsione contrattuale sufficientemente specifica per la commissioni di massimo scoperto, nonché per l'anatocismo e per le spese carenti di pattuizione - trova applicazione il principio di vicinanza della prova che ribalta l'onere sul convenuto
(cfr. Cass., n. 24095/2022).
Ciò precisato, le domande degli attori devono essere accolte, per le ragioni che di seguito saranno esposte, sebbene nei limiti di cui all'ipotesi di ricalcolo di cui al punto n. 1) riassunto nel prospetto sintetico indicato nelle pagine n. 15 e n.
16 della consulenza tecnica, in atti.
Con riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
000030049662, risulta prodotto il contratto di apertura del 10.08.2005 (privo del prospetto ad esso allegato, contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto), il documento datato 29.11.2006 con cui è stata concessa alla Pt_1
una linea di credito di complessivi € 100.000,00, i documenti (datati 06.08.2012,
04.06.2013 e 24.07.2013) relativi agli affidamenti concessi, nonché gli atti di rimodulazione e rientro del 28.05.2014 e 27.10.2015 (cfr. pag. 6 – 9 consulenza).
Alla luce della documentazione esaminata, l'ausiliario, dopo avere evidenziato che “la banca ha applicato sin dall'origine un tasso creditore annuo
10 netto (TAN) pari allo 0,030000 % assolutamente coincidente con il tasso creditore
annuo effettivo (TAE)”, ha correttamente ricalcolato il conto n. 000030049662
“Senza alcuna capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo esaminato,
stante l'assoluta coincidenza tra TAN e TAE creditore applicato”.
Sul punto è opportuno evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 4321/2022, ha chiarito che l'anatocismo nei rapporti di conto corrente è subordinato “non solo alla pattuizione della stessa periodicità della
capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di
capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di
trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto
della capitalizzazione stessa.
La stessa Corte, più di recente, con l'ordinanza n. 18664/2023, ha anche affermato che: “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo
dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un
verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ―
giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione ―
e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito
occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo
corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso
annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le
parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura
11 numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non
soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto,
la pattuizione dell'anatocismo.”
Ne consegue, pertanto, che in ossequio al recente orientamento giurisprudenziale appena citato, questo Giudice ritiene condivisibile il calcolo effettuato dal consulente che prevede appunto l'espunzione dell'effetto anatocistico.
L'ausiliario, inoltre, ha applicato “i tassi sostitutivi BOT sia per gli interessi
attivi che passivi sino alla data del 28/11/2006 per assenza di qualsiasi pattuizione
… continuando ad applicare i tassi sostitutivi BOT per gli interessi attivi e quelli
contrattualmente pattuiti per gli interessi passivi a far data dal 29/11/2006 sino
al 27/05/2014, non tenendo conto delle eventuali variazioni in pejus qualora non
comunicate nelle forme di legge ratione temporis applicabili… Applicando i tassi
creditori e debitori pattuiti a far data dal 28/05/2014 con la sottoscrizione del
citato atto di modulazione e rientro”.
Sul punto si osserva che nel caso di mancata indicazione del tasso d'interesse o di ogni altro prezzo o condizione praticati – come è avvenuto nel caso di specie – l'art. 117 TUB, al comma 6, prevede che si applichi “il tasso
nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per
quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il
12 cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.”.
Il consulente nominato, inoltre, ha espunto le “CMS applicate per assenza
di sufficiente determinazione circa i criteri di calcolo delle stesse” (cfr. pag. 9 – 10
consulenza).
In merito alla commissione di massimo scoperto occorre ricordare che in mancanza di apposita disciplina, intervenuta solo con l'emanazione del D.L. del
29.11.2008, n. 185, convertito con L. n. 2/09, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario le considera valide solo se aventi un oggetto determinato o determinabile (cfr. Cass. Civ. n. 870/2006).
Nel caso di specie la commissione massimo scoperto (CMS) deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto priva della specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla quali, ad esempio, la percentuale, la base di calcolo, i criteri, la periodicità (cfr. Corte d'App.
Bari n. 68/2021).
A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che “Va dichiarata la nullità
della clausola che prevede una commissione di massimo scoperto per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto qualora il contratto in cui la
clausola è inserita si sia limitato genericamente ad indicare la percentuale di tale
commissione, senza specificare in quali occasioni e su quali importi ciò avrebbe
dovuto aver luogo. La nullità va dichiarata altresì per violazione dell'art. 1418 c.c.
in relazione all'art. 1325 c.c., per assenza di causa, visto che il servizio consistente
nell'erogazione di somme in favore del correntista anche in assenza di fido risulta
13 già remunerato mediante il pagamento degli interessi debitori sopra menzionati,
sicché un ulteriore corrispettivo a fronte del medesimo servizio non trova alcuna
ragione giustificatrice. (cfr. Trib. Monza n. 499/21), e che l'assenza della determinazione contrattuale o di univoci criteri di determinazione dell'importo della commissione di massimo scoperto va ritenuta nulla per mancanza di causa con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato (cfr.
Tribunale Teramo, 09/07/2019, n. 643).
L'ausiliario, inoltre, ha - correttamente - provveduto ad espungere “le
commissioni che hanno sostituito le CMS per assenza di comunicazione
dell'adeguamento alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008
conv. in L. n. 2/2009 (secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 bis sopra
indicato)” (cfr. pag. 10 consulenza).
Al riguardo si osserva che l'art. 2 bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009
prevede che “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione
di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo
continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.
Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione di fondi a favore
del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo
prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata
alla Banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da
parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione
14 delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme
effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento
richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente
con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni
momento”.
Ed ancora, il consulente ha ricalcolato il suindicato rapporto “non tenendo
conto degli addebiti a copertura delle competenze trimestrali girocontate ai conti
anticipi n° 30079279 e n° 30074070 per mancanza di pattuizione contrattuale …
Per data contabile stante l'assenza di pattuizione delle valute per gli accrediti e gli
addebiti … eliminando ogni altra spesa e commissione non pattuita sino alla data
della loro eventuale contrattualizzazione” (cfr. pag. 9 – 10 consulenza).
Con specifico riferimento alle espunzione degli addebiti a copertura delle competenze trimestrali girocontate ai conti anticipi, si osserva che questo Giudice
condivide la testi del consulente secondo cui “il conto corrente ordinario viene
regolato ad un tasso debitore ben più elevato rispetto al conto anticipi, ragion per
cui, le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producono
a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli che
maturerebbero se rimanessero addebitate (e quindi non girocontate) sul conto
ordinario.” (cfr. pag. 25 consulenza).
Diversamente ragionando si avrebbe l'effetto di avallare una tecnica
15 contabile che introduce surrettiziamente nuovi e maggiori oneri a carico del correntista.
Lo stesso consulente, infine, ha precisato che “non avendo prova della
contrattualizzazione di tassi applicabili in sede di apertura del conto corrente” non
è stato possibile verificare l'eventuale superamento del tasso ab origine. (cfr. pag.
10 consulenza).
Orbene, all'esito del ricalcolo effettuato dall'ausiliario sulla base della metodologia delineata, è emerso che alla data del 31/03/2016 il conto corrente di corrispondenza n° 000030049662 presentava un saldo “a credito per il
correntista, pari ad € 179.795,31 (cfr. allegato 05) a fronte di un saldo banca
negativo pari a -€ 42.389,26.” (cfr. pag. 10 consulenza).
Il consulente, inoltre, ha precisato che con riferimento al suindicato rapporto “non vi sono rimesse aventi carattere solutorio atteso che nel decennio
antecedente la notifica dell'atto di citazione (12/05/2016), quindi nel periodo
dall'apertura del 10/08/2005 al 12/05/2006, il conto non ha mai assunto saldo
negativi (cfr. allegato 05)” (cfr. pag. 10 – 11 consulenza).
Con riferimento al rapporto di conto “Anticipi su effetti n°
000030074070 risulta prodotta la seguente documentazione: il contratto di apertura del 29.11.2006, nonché “senza soluzione di continuità, gli estratti conto
(compresi di scalare) dal mese di giugno 2008 (ripresa saldo a debito del
correntista al 30/05/2008 di -€ 102.952,94) al 08/04/2014, data di estinzione del
rapporto.” (cfr. pag. 11 consulenza).
16 Anche a questo rapporto risultano applicati “un tasso creditore annuo
assolutamente coincidente con quello effettivo annuo (TAN 0,030%, TAE 0,030%)”
(cfr. pag. 11 consulenza).
Per le ragioni già esposte con riferimento al conto n° 000030049662
precedentemente analizzato, il consulente ha opportunamente escluso la capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo esaminato.
A tal proposito si osserva che - diversamente da quanto sostenuto dal consulente di parte della banca convenuta - detto conto non produce esclusivamente interessi debitori poiché, pur se tecnicamente qualificabile come conto anticipi, è stato contrattualmente disciplinato alla stregua di un conto di corrispondenza.
A conferma di ciò, come rilevato dal consulente d'ufficio “la lettura del
contratto relativo al rapporto esaminato in atti, disciplina la convenzione di
assegno e le valute applicabili (cfr. art. 3 contratto citato), i prelievi a mezzo carta
Bancomat/Pago (cfr. art. 3 comma 6 contratto citato), il versamento Org_2
in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari, le commissioni sui
bonifici ordinari (inclusi bonifici infraeuropei in euro di cui al regolamento
CE 2560/01) e, soprattutto, i tassi creditori che provano ed evidenziano la
possibilità, anche contrattuale, che il conto pur se tecnicamente anticipi possa
assumere valori positivi.” (cfr. pag. 21 consulenza).
L'ausiliario, inoltre, attesa la mancanza di “qualsiasi pattuizione per i tassi
entro fido” ha – correttamente – applicato i tassi sostitutivi BOT (cfr. pag. 11 – 12
17 consulenza).
A differenza di quanto sostenuto dal consulente di parte della banca convenuta, detto rapporto non può ritenersi privo di affidamento;
ciò si desume dall'inizio del rapporto sino a quasi l'epoca di estinzione dello stesso, in ogni riassunto scalare prodotto in atti (cfr. pag. 24 consulenza).
Si è reso necessario, infine, eliminare – per le ragioni già evidenziate con riferimento al precedente rapporto esaminato – “le commissioni disponibilità
fondi e le commissioni oltre la disponibilità fondi per assenza di qualsiasi
pattuizione contrattuale… le spese addebitate e non pattuite… gli accrediti a
copertura delle competenze trimestrali girocontate dal conto principale n.
30049662 per mancanza di pattuizione contrattuale” (cfr. pag. 12 consulenza).
In ragione di quanto appena esposto, effettuati i dovuti conteggi, il consulente ha concluso che il conto corrente di corrispondenza “Anticipi su effetti
SBF” n° 000030074070, per il periodo dal 30/05/2008 al 08/04/2014, risultava a debito per il correntista per € 4.223,00 “a fronte di un saldo banca pari a ” Org_4
(cfr. pag. 12 consulenza).
Priva di pregio è l'osservazione del consulente di parte della banca secondo cui l'ausiliario ha “mantenuto in data 30/06/2008 un accredito di € 675,65, riferito
alla rettifica della c.m.s., che andava azzerato al pari della contropartita in
addebito” poiché, come dallo stesso ausiliario precisato, detta “rettifica in
accredito era riferita a un addebito di cms precedente inglobata nel saldo iniziale
- ripresa saldo al 30/05/2008 di -€ 102.952,94 – sul quale non è stato operato,
18 come indicato, alcun azzeramento della relativa contropartita in addebito” (cfr.
pag. 24 consulenza).
Il tecnico ha rappresentato, inoltre, che “per l'esaminato conto corrente di
corrispondenza “Anticipi su effetti SBF” non si pongono problemi di prescrizione
atteso che lo stesso è sorto in data 29/11/2006 e quindi successivamente al
decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione (12/05/2016)” (cfr. pag. 13
consulenza).
Con riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza “Anticipi
su fatture” n° 000030079279 è stato prodotto il contratto di apertura del
05.03.2007 privo del relativo prospetto contenente le condizioni economiche che lo hanno regolato.
In ragione di ciò, il consulente ha precisato che “fatta eccezione per la
capitalizzazione trimestrale (cfr. art. 7), è privo di alcuna pattuizione sino alla data
del 04/06/2013 in cui la società attrice sottoscrive un affidamento di € 200.000,00
(cfr. allegato 31 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di parte convenuta),
regolarizzando i tassi di interesse passivi entro e fuori fido e la commissione per la
disponibilità immediata fondi nella misura del 0,35%.” (cfr. pag. 13 consulenza).
Detto rapporto, dunque, sulla base delle norme già citate e delle argomentazioni giurisprudenziali riportate in relazione agli altri conti oggetto di causa e già esaminati, è stato ricalcolato “Applicando la capitalizzazione
trimestrale degli interessi come contrattualmente pattuita sino al 31/12/2013;
eliminando qualsiasi capitalizzazione per il periodo dal 01/01/2014 all'estinzione
19 del 08/04/2014; - Applicando i tassi sostitutivi BOT per gli interessi attivi per
l'intero periodo esaminato, in assenza di alcuna pattuizione contrattuale (di fatto
mai utilizzati assumendo il rapporto esclusivamente saldi negativi); - Per data
contabile stante l'assenza di pattuizione delle valute per gli accrediti e gli addebiti;
- Applicando i tassi sostitutivi BOT per gli interessi passivi, in assenza di alcuna
pattuizione contrattuale, sino alla data del 03/06/2013; - Eliminando le
commissioni disponibilità immediata fondi per assenza di qualsiasi pattuizione
contrattuale sino alla data del 03/06/2013; - Tenendo conto a far data dal
04/06/2013 e sino all'estinzione del rapporto dei tassi di interesse passivi entro e
fuori fido e delle commissioni per la disponibilità immediata fondi
contrattualizzati; - Eliminando le cms applicate per assenza di qualsiasi
pattuizione contrattuale;
- Eliminando ogni altra spesa e commissione non
pattuita sino alla data della loro eventuale contrattualizzazione, conformemente
a quanto chiesto al punto I) del quesito;
- Non tenendo conto degli accrediti a
copertura delle competenze trimestrali girocontate dal conto principale n.
30049662 per mancanza di pattuizione contrattuale … “ (cfr. pag. 13 – 14
consulenza).
Anche in tale rapporto la regolazione delle competenze trimestrali veniva girocontata al conto corrente principale n. 30049662 pur in mancanza di alcuna pattuizione tra le parti.
L'assenza del prospetto contenente le condizioni economiche applicate a conto corrente di corrispondenza “Anticipi su fatture” n° 000030079279 ha
20 precluso al consulente la possibilità di effettuare la verifica in ordine all'originario superamento del tasso soglia (cfr. pag. 14 consulenza).
All'esito del ricalcolo effettuato, l'ausiliario ha concluso che il conto
“Anticipi su fatture” n° 000030079279, per il periodo dall'apertura del
05/03/2007 all'estinzione del 08/04/2014, presentava un saldo a debito per il correntista di € 28.070,08 “a fronte di un saldo banca pari a ” (cfr. pag. 14
consulenza).
Il consulente ha precisato, inoltre, che neanche con riferimento a detto rapporto si “pongono problemi di prescrizione atteso che lo stesso è sorto in data
05/03/2007 e quindi successivamente al decennio antecedente la notifica
dell'atto di citazione (12/05/2016)” (cfr. pag. 14 consulenza).
Ebbene, alla luce dei singoli conteggi effettuati con riferimento a tutti i rapporti oggetto di causa, “l'esatto dare/avere tra le parti è risultato essere – alla
data del 31/03/2016 - di € 147.502,23 a credito per il correntista, a fronte di un
saldo banca negativo di -€ 42.389,26, come da prospetto sintetico riepilogativo
che segue.” (cfr. pag. 15 consulenza).
Ne consegue, pertanto, che le domande di accertamento e di ripetizione avanzate dagli attori deve essere accolta nei limiti di cui alle risultanze peritale sopra citate;
conseguentemente la banca convenuta deve essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente incassate.
Non può, invece, essere accolta la domanda degli attori avente ad oggetto la condanna della controparte al risarcimento del danno asseritamente subìto a
21 seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Essa, invero, è palesemente infondata in quanto non suffragata da idonei elementi probatori.
Sul punto occorre evidenziare che il danno da illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi non può considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. n. 4443/2015; Cass. n.
1931/2017) ma deve essere sempre allegato e provato.
Più precisamente, “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno
segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente,
non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le
eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate
infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento
in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del
rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede.
L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da
illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi” (cfr. Cass. n. 3130/2021).
Per le stesse ragioni non può essere accolta, infine, neppure la domanda attorea avente ad oggetto la condanna della banca al risarcimento dei danni derivante dalle illegittimità riscontrate;
detta istanza, infatti, risulta generica e priva di supporto probatorio sia nell' an che nel quantum.
Sul punto si precisa che, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo il “danno – evento”, ma anche il “danno – conseguenza”, in quanto la tesi del
22 danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, e attribuisce allo stesso una funzione esclusivamente sanzionatoria e non compensativa (cfr. Trib. Catania, n.
2027/2020).
Dalla rilevata infondatezza e dalla genericità delle domande risarcitorie avanzate dagli attori deriva, altresì, l'inammissibilità della consulenza tecnica chiesta dagli stessi al fine di quantificare il danno subìto in ragione delle condotte illecite riconducibili alla banca.
Per costante orientamento giurisprudenziale, invero, essa deve considerarsi inammissibile e deve essere rigettata allorquando - come nel caso di specie - è tesa a supplire l'onere di allegazione e di prova gravante sull'attore,
ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. n.
2887/2003, Tribunale Roma, n. 21602/2018).
Parimenti, non può trovare accoglimento neanche la domanda degli attori volta ad ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione prestata da Pt_3
e in favore della poiché in contrasto con gli artt. 1938
[...] Parte_4 Pt_1
e 1956 c.c.
Dalla documentazione in atti si evince, invero, che i fideiussori hanno prestato garanzia fino ad € 1.200.000,00 (cfr. documentazione allegata comparsa banca); ne deriva, pertanto, che il disposto di cui all'art. 1938 c.c., che impone
23 l'indicazione dell'importo massimo garantito, risulta rispettato.
Al caso di specie, inoltre, non può trovare applicazione l'art. 1956, comma
1, c.c. secondo cui “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il
creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo,
pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da
rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
e , invero, in quanto non solo fideiussori ma Parte_3 Parte_4
anche soci e rappresentanti legali della non potevano non conoscere il – Pt_1
non provato – peggioramento delle condizioni patrimoniali della stessa.
Infondata è anche l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate da e poiché in contrasto della normativa antitrust (art. Parte_3 Parte_4
2 Legge 287/90).
Sul punto occorre premettere - a conferma della competenza di questo
Tribunale a vagliarne l'eventuale fondatezza - che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che nel caso in cui la nullità della fideiussione sia stata fatta valere come eccezione “ … deve ritenersi la competenza del giudice adito e non quella delle
sezioni specializzate, sia perché l'art. 33 (della Legge a Tutela della concorrenza e
del mercato n. 287/1990) fa riferimento alle sole azioni (e non anche alle
eccezioni), sia perché l'art. 34 c.p.c. regola le ipotesi in cui il giudice debba
pronunciare in via incidentale sulla nullità dell'accordo anticoncorrenziale” (cfr.
Tribunale di Sassari, n. 159/2021).
Ed invero, nella specie, costituisce circostanza pacifica ed incontroversa il
24 fatto che gli attori non hanno proposto alcuna domanda di accertamento della nullità con efficacia erga omnes e di giudicato autonomo in relazione alla garanzia fideiussoria rilasciata da e , ma hanno sollevato solo Parte_3 Parte_4
un'eccezione di nullità – peraltro tardivamente, con le note del 28.10.2021 – al fine esclusivo di sollecitare i poteri riconosciuti a questo Giudice di rilevarne d'ufficio l'invalidità.
Posto ciò, occorre evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la nota sentenza n. 41994/2021, ha qualificato la nullità dei contratti di fideiussione riproducenti lo schema ABI come nullità parziale – e non totale –
limitata alle sole clausole 2, 6 e 8 inserite nelle fideiussioni omnibus stilate secondo detto modello negli anni 2002 – 2005.
È necessario rammentare, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale unanime secondo cui la rilevabilità d'ufficio della nullità relativa - che gli attori hanno sollecitato - è subordinata alla circostanza che essa emerga dai fatti allegati e provati o, comunque, dagli atti di causa (cfr. Cass. SS. UU. Sent. n.
10531/2013; Cass., n. 4867/2024).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, dalle risultanze processuali non emergono elementi idonei a dimostrare che le fideiussioni in esame sono conseguenza dell'esistenza di qualsivoglia intesa restrittiva della concorrenza conclusa tra istituti operanti nel settore bancario.
A ciò si aggiunga, tra l'altro, che alle garanzie prestate da e Parte_3
, poiché risalenti all'aprile 2009, non può estendersi l'accertamento Parte_4
25 compiuto dalla con il noto provvedimento n. 55/2005; esso, invero, Org_5
è relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005 (cfr. App. Napoli,
Sez. III, 30 settembre 2023, n. 4317).
Ne consegue, pertanto, che nella specie non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate da e Parte_3 Pt_4
in ordine alle obbligazioni assunte dalla poiché in contrasto con la
[...] Pt_1
normativa antitrust (art. 2 Legge 287/90).
Infine, deve essere rigettata anche la domanda attrice volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte prodotta in allegato all'atto di citazione.
Gli attori, invero, non hanno dato prova di aver effettivamente sostenuto detto esborso (cfr. Cass. 2605/06, Cass. 16990/17).
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Considerata la parziale fondatezza delle domande attrici, le spese di lite vengono compensate nella misura di 1/2 e per la restante parte seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo – con riguardo al
decisum - secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 805/2016 R.G., respinta ogni
26 altra domanda ed eccezione:
1) accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, le domanda di accertamento e ripetizione avanzata con l'atto di citazione e, per l'effetto, condanna la convenuta a corrisponde alla società CP_2
correntista la somma di € 147.502,23, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione del presente giudizio sino al soddisfo;
1) rigetta le eccezioni di nullità sollevate dagli attori con riferimento alle fideiussioni rilasciate da e;
Parte_3 Parte_4
2) rigetta le altre domande avanzate dagli attori;
3) condanna la convenuta a corrispondere la somma – già decurtata CP_2
– di € 7.050,00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge,
nonché la somma – già decurtata di 1/2 – di € 620,50 a titolo di spese vive;
somme da distrarsi in favore del procuratore degli attori che ha reso la dichiarazione di rito ex art. 93 c.p.c.;
4) le spese di consulenza, per come già liquidate nel decreto in atti,
vengono poste per 1/2 a carico della banca convenuta e per 1/2 a carico degli attori.
Così deciso in Patti il 10 luglio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
27
Il Tribunale di PATTI
L'anno 2024, il giorno 10 del mese di luglio, avanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 805/2016 R.G.
tra
(P. IVA - già , in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentanti , nato a [...] M.llo (Me) il 18.7.1932, e Parte_3
, nato a [...] il [...], che agiscono Parte_4
anche nella qualità di soci e fideiussori di detta società, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pagana, giusta procura in atti;
società attrice
contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti.
società convenuta
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. G. Donzì per delega dell'avv. Tito
Monterosso per l'istituto di credito convenuto, si riporta alle note depositate il
5.6.2024, l'avv. C. Barbiera per delega dell'avv. Pagana la quale insiste nelle
1 richieste istruttoria e nel risarcimento del danno.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
La (già , in persona dei legali rappresentanti pro Parte_1 Parte_2
tempore e , questi ultimi anche nella qualità di soci e Parte_3 Parte_4
fideiussori di detta società, hanno convenuto in giudizio la al fine Controparte_1
di ottenere l'accertamento dell'illegittima applicazione dei tassi di interesse ultra legali ed usurari, della commissione di massimo scoperto, dell'anatocismo, delle valute fittizie, dell'applicazione di spese ed oneri non convenuti, nonché
dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 30049662 e al rapporto di conto anticipi n. 30079279 e n. 30074070
non stipulati in forma scritta.
La società attrice ha chiesto, altresì, la ripetizione delle somme indebitamente versate in costanza dei rapporti indicati, nonché la condanna della al risarcimento del danno subìto a causa della condotta illecita posta in CP_2
essere da quest'ultima e, in particolare, per averla segnalata alla Centrale Rischi.
Gli attori hanno chiesto la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate
2 da e in quanto in contrasto con il disposto normativo Parte_3 Parte_4
di cui agli artt. 1938 e 1956 c.c., nonché la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, comprese quelle sostenute per la redazione della consulenza di parte.
La costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità delle domande proposta dagli attori per l'intervenuto riconoscimento di debito in virtù degli atti sottoscritti dagli attori nelle rispettive date il 28.5.2014 e il 27.10.2015.
Sempre in via preliminare ha eccepito la maturata prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti effettuati a titolo solutorio, alla restituzione delle somme corrisposte in applicazione delle clausole ritenute illegittime, al riconoscimento degli interessi attivi maturati;
la stessa, inoltre, ha eccepito la decadenza degli attori dal diritto di contestare gli estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa.
Successivamente gli attori, con le note del 28.10.2021, hanno eccepito la nullità delle fideiussioni depositate in atti dalla Banca in quanto in contrasto con la normativa antitrust (art. 2 Legge 287/90).
Accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. è stata espletata la C.T.U. contabile sulla base della documentazione allegata in atti.
Successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
3 Fatta questa premessa, si evidenzia che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014
n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214). La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.,
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle domande avanzata dagli attori per l'intervenuto riconoscimento del debito sulla base gli atti del 28.05.2014 e del 27.10.2015
allegati alla comparsa di costituzione.
Sul punto si osserva che la Suprema Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha stabilito che “il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente,
ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina
l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed
efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali
preesistenti. Consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non
integra un'autonoma fonte di obbligazione, avendo piuttosto effetto
confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito
non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta
4 alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto.”. (cfr.
Cass., n. 2855/2022; Cass., n. 19792/2014).
La Suprema Corte, dunque, ha espresso il seguente principio di diritto: “Il
piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente
ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole
negoziali preesistenti” (cfr. Cass., n. 2855/2022; Cass., n. 19792/2014).
Ebbene, nella specie, l'“Atto di rimodulazione e rientro su affidamento
regolamentato in conto corrente” del 28.5.2014 e l'atto di “rinegoziazione
precedente atto di rimodulazione e rientro affidamento in conto corrente” datato
27.10.2015 hanno natura meramente ricognitiva dell'esposizione debitoria maturata dalla società attrice in ordine ai conti per cui è causa.
Ed invero, con il primo atto, denominato “Atto di rimodulazione e rientro
su affidamento regolamentato in conto corrente”, la società correntista ed i fideiussori della stessa, dopo avere riconosciuto che il conto corrente n.
000030049662 - alla data del 18.5.2014 - presentava un'esposizione debitoria pari ad € 70.300,00, hanno convenuto con la controparte che “…in relazione
all'Affidamento in essere ed alla relativa Esposizione senza soluzione di continuità
e senza effetto novativo sul Contrato di Affidamento in essere, una graduale
riduzione della Esposizione in base ai seguenti importi e scadenze … una dilazione
al fine del progressivo rientro della Esposizione in base ai seguenti importi e
scadenze …”.
Con il secondo atto, avente ad oggetto la “rinegoziazione precedente atto
5 di rimodulazione e rientro affidamento in conto corrente” le parti hanno convenuto che “in relazione agli affidamenti ed al Piano di Rientro, ed alla
conseguente Esposizione debitoria, senza soluzione di continuità e senza alcun
effetto novativo su detto Piano di Rientro, un progressivo rientro della
Esposizione, con relativa riduzione del , in base ai diversi importi e scadenze
…”.
Con tali atti, dunque - e ciò emerge per tabulas - gli attori hanno riconosciuto la sussistenza di un credito in favore dell'istituto convenuto, ma non hanno anche pattuito con quest'ultimo alcuna novazione o sostituzione delle precedenti obbligazioni, sorte al momento della stipula dei rapporti per cui è
causa.
Ne consegue, pertanto, che l'intervenuto riconoscimento del debito non ha precluso agli attori di chiedere ed ottenere l'accertamento dell'illegittima applicazione di spese ed oneri non dovuti ai rapporti per cui è causa.
Per completezza, osserva il Tribunale che l'eccezione di inammissibilità
della domanda avanzata dalla sarebbe, comunque, infondata anche CP_2
qualora si attribuisse agli accordi indicati natura transattiva.
Invero, per giurisprudenza unanime, la validità del titolo - nella specie il contratto di conto corrente e dei contratti di conto anticipi - incide sulla validità
dell'atto transattivo.
La Suprema Corte, con una recente pronuncia, ha stabilito che la transazione "... riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre
6 affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il
rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di
questo” (cfr. Ordinanza n. 7963 del 20/04/2020; Tribunale di Campobasso, n.
438/2022).
Ne consegue, pertanto, che pur considerando gli accordi in esame come transattivi è, comunque, riconosciuto agli attori la facoltà di agire in giudizio per l'accertamento dell'asserita invalidità dei titoli contrattuali.
Orbene, con i suddetti atti di rimodulazione le parti si sono limitate “…ad
apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il
preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti in una
bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un
regolamento di interessi sulla base di un «quid medium» tra le prospettazioni
iniziali" (cfr. Cass. n. 13717/2006; Tribunale di Campobasso, n. 438/2022).
Infondata è l'eccezione di decadenza articolata dalla convenuta con riferimento al diritto dell'attrice di contestare le risultanze degli estratti conto.
Sul punto si evidenzia che la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa ed implicita approvazione delle operazioni in esso annotate – che riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale,
nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni – non impedisce ex
se la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità
dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. n.
7 1825/2022).
Precisato ciò, e prima di passare all'analisi dei rapporti per cui è causa,
occorre evidenziare che secondo costante e pacifico orientamento giurisprudenziale è onere del correntista attore – sia che agisca con l'azione di accertamento negativo, che per la ripetizione di somme indebitamente versate –
provare i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass. Civ. n. 9201/15) e produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto e gli estratti conto periodici dello stesso (cfr. Tribunale Catania, sez. IV, 08 giugno 2019, n. 2436;
Tribunale Agrigento, 29 giugno 2016, n. 969; Trib. Bari 15, giugno 2016 n. 3333;
Tribunale Modena, sez. I, 7 marzo 2017, n. 391).
Ne consegue, pertanto, che “qualora il cliente limiti l'adempimento del
proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero
andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo
lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro
allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) – può integrare la
prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri
mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile,
utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal
primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (cfr.
Cass. n. 31187/2018).
Ed invero, “per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario
(avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle
8 operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi
titolo, per conto del cliente), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze
discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e
massimalistici. In particolare, non pare corretto affermare, in termini generali e
astratti, che, in presenza di una documentazione incompleta dell'andamento del
conto, si imponga di disattendere comunque la domanda” (cfr. Cass., n.
11543/2019).
La Corte di Cassazione ha poi precisato che “la rilevata parziale mancanza
degli estratti conto comporta l'impossibilità per gli attori di provare tutti i fatti
posti a fondamento dell'azione e, quindi, la necessità di respingere la domanda,
ma soltanto in parte qua, senza che si giustifichi in alcun modo un rigetto
integrale, esteso anche agli addebiti anatocistici provati e ai relativi effetti
calcolabili sulla base della documentazione prodotta e acquisita.” (cfr. Cass. n.
4083/2023).
È opportuno evidenziare, inoltre, che “dal mancato adempimento della
banca all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice non può
dedursi la prova del fondamento delle domande proposte dall'attore o
l'ammissione del fatto contestato” (cfr. Trib. Roma 15 febbraio 2022) e che – a differenza di quanto eccepito dagli attori con riferimento ai documenti datati
10.08.2005, 29.11.2006 e 05.03.2007 – la stipula di un contratto bancario non esige la sottoscrizione del documento da parte della banca “il cui consenso si può
desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la
9 conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui
la scrittura provata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente,
sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (cfr. Cass. n. 14243/2018).
Quanto ai fatti negativi, invece - nella specie, ad esempio, l'inesistenza di convenzione scritta tra le parti, di applicazione di interessi ultralegali, di previsione contrattuale sufficientemente specifica per la commissioni di massimo scoperto, nonché per l'anatocismo e per le spese carenti di pattuizione - trova applicazione il principio di vicinanza della prova che ribalta l'onere sul convenuto
(cfr. Cass., n. 24095/2022).
Ciò precisato, le domande degli attori devono essere accolte, per le ragioni che di seguito saranno esposte, sebbene nei limiti di cui all'ipotesi di ricalcolo di cui al punto n. 1) riassunto nel prospetto sintetico indicato nelle pagine n. 15 e n.
16 della consulenza tecnica, in atti.
Con riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
000030049662, risulta prodotto il contratto di apertura del 10.08.2005 (privo del prospetto ad esso allegato, contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto), il documento datato 29.11.2006 con cui è stata concessa alla Pt_1
una linea di credito di complessivi € 100.000,00, i documenti (datati 06.08.2012,
04.06.2013 e 24.07.2013) relativi agli affidamenti concessi, nonché gli atti di rimodulazione e rientro del 28.05.2014 e 27.10.2015 (cfr. pag. 6 – 9 consulenza).
Alla luce della documentazione esaminata, l'ausiliario, dopo avere evidenziato che “la banca ha applicato sin dall'origine un tasso creditore annuo
10 netto (TAN) pari allo 0,030000 % assolutamente coincidente con il tasso creditore
annuo effettivo (TAE)”, ha correttamente ricalcolato il conto n. 000030049662
“Senza alcuna capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo esaminato,
stante l'assoluta coincidenza tra TAN e TAE creditore applicato”.
Sul punto è opportuno evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 4321/2022, ha chiarito che l'anatocismo nei rapporti di conto corrente è subordinato “non solo alla pattuizione della stessa periodicità della
capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di
capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di
trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto
della capitalizzazione stessa.
La stessa Corte, più di recente, con l'ordinanza n. 18664/2023, ha anche affermato che: “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo
dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un
verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ―
giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione ―
e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito
occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo
corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso
annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le
parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura
11 numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non
soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto,
la pattuizione dell'anatocismo.”
Ne consegue, pertanto, che in ossequio al recente orientamento giurisprudenziale appena citato, questo Giudice ritiene condivisibile il calcolo effettuato dal consulente che prevede appunto l'espunzione dell'effetto anatocistico.
L'ausiliario, inoltre, ha applicato “i tassi sostitutivi BOT sia per gli interessi
attivi che passivi sino alla data del 28/11/2006 per assenza di qualsiasi pattuizione
… continuando ad applicare i tassi sostitutivi BOT per gli interessi attivi e quelli
contrattualmente pattuiti per gli interessi passivi a far data dal 29/11/2006 sino
al 27/05/2014, non tenendo conto delle eventuali variazioni in pejus qualora non
comunicate nelle forme di legge ratione temporis applicabili… Applicando i tassi
creditori e debitori pattuiti a far data dal 28/05/2014 con la sottoscrizione del
citato atto di modulazione e rientro”.
Sul punto si osserva che nel caso di mancata indicazione del tasso d'interesse o di ogni altro prezzo o condizione praticati – come è avvenuto nel caso di specie – l'art. 117 TUB, al comma 6, prevede che si applichi “il tasso
nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per
quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il
12 cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.”.
Il consulente nominato, inoltre, ha espunto le “CMS applicate per assenza
di sufficiente determinazione circa i criteri di calcolo delle stesse” (cfr. pag. 9 – 10
consulenza).
In merito alla commissione di massimo scoperto occorre ricordare che in mancanza di apposita disciplina, intervenuta solo con l'emanazione del D.L. del
29.11.2008, n. 185, convertito con L. n. 2/09, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario le considera valide solo se aventi un oggetto determinato o determinabile (cfr. Cass. Civ. n. 870/2006).
Nel caso di specie la commissione massimo scoperto (CMS) deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto priva della specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla quali, ad esempio, la percentuale, la base di calcolo, i criteri, la periodicità (cfr. Corte d'App.
Bari n. 68/2021).
A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che “Va dichiarata la nullità
della clausola che prevede una commissione di massimo scoperto per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto qualora il contratto in cui la
clausola è inserita si sia limitato genericamente ad indicare la percentuale di tale
commissione, senza specificare in quali occasioni e su quali importi ciò avrebbe
dovuto aver luogo. La nullità va dichiarata altresì per violazione dell'art. 1418 c.c.
in relazione all'art. 1325 c.c., per assenza di causa, visto che il servizio consistente
nell'erogazione di somme in favore del correntista anche in assenza di fido risulta
13 già remunerato mediante il pagamento degli interessi debitori sopra menzionati,
sicché un ulteriore corrispettivo a fronte del medesimo servizio non trova alcuna
ragione giustificatrice. (cfr. Trib. Monza n. 499/21), e che l'assenza della determinazione contrattuale o di univoci criteri di determinazione dell'importo della commissione di massimo scoperto va ritenuta nulla per mancanza di causa con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato (cfr.
Tribunale Teramo, 09/07/2019, n. 643).
L'ausiliario, inoltre, ha - correttamente - provveduto ad espungere “le
commissioni che hanno sostituito le CMS per assenza di comunicazione
dell'adeguamento alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008
conv. in L. n. 2/2009 (secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 bis sopra
indicato)” (cfr. pag. 10 consulenza).
Al riguardo si osserva che l'art. 2 bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009
prevede che “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione
di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo
continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.
Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione di fondi a favore
del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo
prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata
alla Banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da
parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione
14 delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme
effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento
richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente
con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni
momento”.
Ed ancora, il consulente ha ricalcolato il suindicato rapporto “non tenendo
conto degli addebiti a copertura delle competenze trimestrali girocontate ai conti
anticipi n° 30079279 e n° 30074070 per mancanza di pattuizione contrattuale …
Per data contabile stante l'assenza di pattuizione delle valute per gli accrediti e gli
addebiti … eliminando ogni altra spesa e commissione non pattuita sino alla data
della loro eventuale contrattualizzazione” (cfr. pag. 9 – 10 consulenza).
Con specifico riferimento alle espunzione degli addebiti a copertura delle competenze trimestrali girocontate ai conti anticipi, si osserva che questo Giudice
condivide la testi del consulente secondo cui “il conto corrente ordinario viene
regolato ad un tasso debitore ben più elevato rispetto al conto anticipi, ragion per
cui, le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producono
a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli che
maturerebbero se rimanessero addebitate (e quindi non girocontate) sul conto
ordinario.” (cfr. pag. 25 consulenza).
Diversamente ragionando si avrebbe l'effetto di avallare una tecnica
15 contabile che introduce surrettiziamente nuovi e maggiori oneri a carico del correntista.
Lo stesso consulente, infine, ha precisato che “non avendo prova della
contrattualizzazione di tassi applicabili in sede di apertura del conto corrente” non
è stato possibile verificare l'eventuale superamento del tasso ab origine. (cfr. pag.
10 consulenza).
Orbene, all'esito del ricalcolo effettuato dall'ausiliario sulla base della metodologia delineata, è emerso che alla data del 31/03/2016 il conto corrente di corrispondenza n° 000030049662 presentava un saldo “a credito per il
correntista, pari ad € 179.795,31 (cfr. allegato 05) a fronte di un saldo banca
negativo pari a -€ 42.389,26.” (cfr. pag. 10 consulenza).
Il consulente, inoltre, ha precisato che con riferimento al suindicato rapporto “non vi sono rimesse aventi carattere solutorio atteso che nel decennio
antecedente la notifica dell'atto di citazione (12/05/2016), quindi nel periodo
dall'apertura del 10/08/2005 al 12/05/2006, il conto non ha mai assunto saldo
negativi (cfr. allegato 05)” (cfr. pag. 10 – 11 consulenza).
Con riferimento al rapporto di conto “Anticipi su effetti n°
000030074070 risulta prodotta la seguente documentazione: il contratto di apertura del 29.11.2006, nonché “senza soluzione di continuità, gli estratti conto
(compresi di scalare) dal mese di giugno 2008 (ripresa saldo a debito del
correntista al 30/05/2008 di -€ 102.952,94) al 08/04/2014, data di estinzione del
rapporto.” (cfr. pag. 11 consulenza).
16 Anche a questo rapporto risultano applicati “un tasso creditore annuo
assolutamente coincidente con quello effettivo annuo (TAN 0,030%, TAE 0,030%)”
(cfr. pag. 11 consulenza).
Per le ragioni già esposte con riferimento al conto n° 000030049662
precedentemente analizzato, il consulente ha opportunamente escluso la capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo esaminato.
A tal proposito si osserva che - diversamente da quanto sostenuto dal consulente di parte della banca convenuta - detto conto non produce esclusivamente interessi debitori poiché, pur se tecnicamente qualificabile come conto anticipi, è stato contrattualmente disciplinato alla stregua di un conto di corrispondenza.
A conferma di ciò, come rilevato dal consulente d'ufficio “la lettura del
contratto relativo al rapporto esaminato in atti, disciplina la convenzione di
assegno e le valute applicabili (cfr. art. 3 contratto citato), i prelievi a mezzo carta
Bancomat/Pago (cfr. art. 3 comma 6 contratto citato), il versamento Org_2
in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari, le commissioni sui
bonifici ordinari (inclusi bonifici infraeuropei in euro di cui al regolamento
CE 2560/01) e, soprattutto, i tassi creditori che provano ed evidenziano la
possibilità, anche contrattuale, che il conto pur se tecnicamente anticipi possa
assumere valori positivi.” (cfr. pag. 21 consulenza).
L'ausiliario, inoltre, attesa la mancanza di “qualsiasi pattuizione per i tassi
entro fido” ha – correttamente – applicato i tassi sostitutivi BOT (cfr. pag. 11 – 12
17 consulenza).
A differenza di quanto sostenuto dal consulente di parte della banca convenuta, detto rapporto non può ritenersi privo di affidamento;
ciò si desume dall'inizio del rapporto sino a quasi l'epoca di estinzione dello stesso, in ogni riassunto scalare prodotto in atti (cfr. pag. 24 consulenza).
Si è reso necessario, infine, eliminare – per le ragioni già evidenziate con riferimento al precedente rapporto esaminato – “le commissioni disponibilità
fondi e le commissioni oltre la disponibilità fondi per assenza di qualsiasi
pattuizione contrattuale… le spese addebitate e non pattuite… gli accrediti a
copertura delle competenze trimestrali girocontate dal conto principale n.
30049662 per mancanza di pattuizione contrattuale” (cfr. pag. 12 consulenza).
In ragione di quanto appena esposto, effettuati i dovuti conteggi, il consulente ha concluso che il conto corrente di corrispondenza “Anticipi su effetti
SBF” n° 000030074070, per il periodo dal 30/05/2008 al 08/04/2014, risultava a debito per il correntista per € 4.223,00 “a fronte di un saldo banca pari a ” Org_4
(cfr. pag. 12 consulenza).
Priva di pregio è l'osservazione del consulente di parte della banca secondo cui l'ausiliario ha “mantenuto in data 30/06/2008 un accredito di € 675,65, riferito
alla rettifica della c.m.s., che andava azzerato al pari della contropartita in
addebito” poiché, come dallo stesso ausiliario precisato, detta “rettifica in
accredito era riferita a un addebito di cms precedente inglobata nel saldo iniziale
- ripresa saldo al 30/05/2008 di -€ 102.952,94 – sul quale non è stato operato,
18 come indicato, alcun azzeramento della relativa contropartita in addebito” (cfr.
pag. 24 consulenza).
Il tecnico ha rappresentato, inoltre, che “per l'esaminato conto corrente di
corrispondenza “Anticipi su effetti SBF” non si pongono problemi di prescrizione
atteso che lo stesso è sorto in data 29/11/2006 e quindi successivamente al
decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione (12/05/2016)” (cfr. pag. 13
consulenza).
Con riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza “Anticipi
su fatture” n° 000030079279 è stato prodotto il contratto di apertura del
05.03.2007 privo del relativo prospetto contenente le condizioni economiche che lo hanno regolato.
In ragione di ciò, il consulente ha precisato che “fatta eccezione per la
capitalizzazione trimestrale (cfr. art. 7), è privo di alcuna pattuizione sino alla data
del 04/06/2013 in cui la società attrice sottoscrive un affidamento di € 200.000,00
(cfr. allegato 31 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di parte convenuta),
regolarizzando i tassi di interesse passivi entro e fuori fido e la commissione per la
disponibilità immediata fondi nella misura del 0,35%.” (cfr. pag. 13 consulenza).
Detto rapporto, dunque, sulla base delle norme già citate e delle argomentazioni giurisprudenziali riportate in relazione agli altri conti oggetto di causa e già esaminati, è stato ricalcolato “Applicando la capitalizzazione
trimestrale degli interessi come contrattualmente pattuita sino al 31/12/2013;
eliminando qualsiasi capitalizzazione per il periodo dal 01/01/2014 all'estinzione
19 del 08/04/2014; - Applicando i tassi sostitutivi BOT per gli interessi attivi per
l'intero periodo esaminato, in assenza di alcuna pattuizione contrattuale (di fatto
mai utilizzati assumendo il rapporto esclusivamente saldi negativi); - Per data
contabile stante l'assenza di pattuizione delle valute per gli accrediti e gli addebiti;
- Applicando i tassi sostitutivi BOT per gli interessi passivi, in assenza di alcuna
pattuizione contrattuale, sino alla data del 03/06/2013; - Eliminando le
commissioni disponibilità immediata fondi per assenza di qualsiasi pattuizione
contrattuale sino alla data del 03/06/2013; - Tenendo conto a far data dal
04/06/2013 e sino all'estinzione del rapporto dei tassi di interesse passivi entro e
fuori fido e delle commissioni per la disponibilità immediata fondi
contrattualizzati; - Eliminando le cms applicate per assenza di qualsiasi
pattuizione contrattuale;
- Eliminando ogni altra spesa e commissione non
pattuita sino alla data della loro eventuale contrattualizzazione, conformemente
a quanto chiesto al punto I) del quesito;
- Non tenendo conto degli accrediti a
copertura delle competenze trimestrali girocontate dal conto principale n.
30049662 per mancanza di pattuizione contrattuale … “ (cfr. pag. 13 – 14
consulenza).
Anche in tale rapporto la regolazione delle competenze trimestrali veniva girocontata al conto corrente principale n. 30049662 pur in mancanza di alcuna pattuizione tra le parti.
L'assenza del prospetto contenente le condizioni economiche applicate a conto corrente di corrispondenza “Anticipi su fatture” n° 000030079279 ha
20 precluso al consulente la possibilità di effettuare la verifica in ordine all'originario superamento del tasso soglia (cfr. pag. 14 consulenza).
All'esito del ricalcolo effettuato, l'ausiliario ha concluso che il conto
“Anticipi su fatture” n° 000030079279, per il periodo dall'apertura del
05/03/2007 all'estinzione del 08/04/2014, presentava un saldo a debito per il correntista di € 28.070,08 “a fronte di un saldo banca pari a ” (cfr. pag. 14
consulenza).
Il consulente ha precisato, inoltre, che neanche con riferimento a detto rapporto si “pongono problemi di prescrizione atteso che lo stesso è sorto in data
05/03/2007 e quindi successivamente al decennio antecedente la notifica
dell'atto di citazione (12/05/2016)” (cfr. pag. 14 consulenza).
Ebbene, alla luce dei singoli conteggi effettuati con riferimento a tutti i rapporti oggetto di causa, “l'esatto dare/avere tra le parti è risultato essere – alla
data del 31/03/2016 - di € 147.502,23 a credito per il correntista, a fronte di un
saldo banca negativo di -€ 42.389,26, come da prospetto sintetico riepilogativo
che segue.” (cfr. pag. 15 consulenza).
Ne consegue, pertanto, che le domande di accertamento e di ripetizione avanzate dagli attori deve essere accolta nei limiti di cui alle risultanze peritale sopra citate;
conseguentemente la banca convenuta deve essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente incassate.
Non può, invece, essere accolta la domanda degli attori avente ad oggetto la condanna della controparte al risarcimento del danno asseritamente subìto a
21 seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Essa, invero, è palesemente infondata in quanto non suffragata da idonei elementi probatori.
Sul punto occorre evidenziare che il danno da illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi non può considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. n. 4443/2015; Cass. n.
1931/2017) ma deve essere sempre allegato e provato.
Più precisamente, “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno
segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente,
non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le
eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate
infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento
in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del
rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede.
L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da
illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi” (cfr. Cass. n. 3130/2021).
Per le stesse ragioni non può essere accolta, infine, neppure la domanda attorea avente ad oggetto la condanna della banca al risarcimento dei danni derivante dalle illegittimità riscontrate;
detta istanza, infatti, risulta generica e priva di supporto probatorio sia nell' an che nel quantum.
Sul punto si precisa che, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo il “danno – evento”, ma anche il “danno – conseguenza”, in quanto la tesi del
22 danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, e attribuisce allo stesso una funzione esclusivamente sanzionatoria e non compensativa (cfr. Trib. Catania, n.
2027/2020).
Dalla rilevata infondatezza e dalla genericità delle domande risarcitorie avanzate dagli attori deriva, altresì, l'inammissibilità della consulenza tecnica chiesta dagli stessi al fine di quantificare il danno subìto in ragione delle condotte illecite riconducibili alla banca.
Per costante orientamento giurisprudenziale, invero, essa deve considerarsi inammissibile e deve essere rigettata allorquando - come nel caso di specie - è tesa a supplire l'onere di allegazione e di prova gravante sull'attore,
ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. n.
2887/2003, Tribunale Roma, n. 21602/2018).
Parimenti, non può trovare accoglimento neanche la domanda degli attori volta ad ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione prestata da Pt_3
e in favore della poiché in contrasto con gli artt. 1938
[...] Parte_4 Pt_1
e 1956 c.c.
Dalla documentazione in atti si evince, invero, che i fideiussori hanno prestato garanzia fino ad € 1.200.000,00 (cfr. documentazione allegata comparsa banca); ne deriva, pertanto, che il disposto di cui all'art. 1938 c.c., che impone
23 l'indicazione dell'importo massimo garantito, risulta rispettato.
Al caso di specie, inoltre, non può trovare applicazione l'art. 1956, comma
1, c.c. secondo cui “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il
creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo,
pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da
rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
e , invero, in quanto non solo fideiussori ma Parte_3 Parte_4
anche soci e rappresentanti legali della non potevano non conoscere il – Pt_1
non provato – peggioramento delle condizioni patrimoniali della stessa.
Infondata è anche l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate da e poiché in contrasto della normativa antitrust (art. Parte_3 Parte_4
2 Legge 287/90).
Sul punto occorre premettere - a conferma della competenza di questo
Tribunale a vagliarne l'eventuale fondatezza - che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che nel caso in cui la nullità della fideiussione sia stata fatta valere come eccezione “ … deve ritenersi la competenza del giudice adito e non quella delle
sezioni specializzate, sia perché l'art. 33 (della Legge a Tutela della concorrenza e
del mercato n. 287/1990) fa riferimento alle sole azioni (e non anche alle
eccezioni), sia perché l'art. 34 c.p.c. regola le ipotesi in cui il giudice debba
pronunciare in via incidentale sulla nullità dell'accordo anticoncorrenziale” (cfr.
Tribunale di Sassari, n. 159/2021).
Ed invero, nella specie, costituisce circostanza pacifica ed incontroversa il
24 fatto che gli attori non hanno proposto alcuna domanda di accertamento della nullità con efficacia erga omnes e di giudicato autonomo in relazione alla garanzia fideiussoria rilasciata da e , ma hanno sollevato solo Parte_3 Parte_4
un'eccezione di nullità – peraltro tardivamente, con le note del 28.10.2021 – al fine esclusivo di sollecitare i poteri riconosciuti a questo Giudice di rilevarne d'ufficio l'invalidità.
Posto ciò, occorre evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la nota sentenza n. 41994/2021, ha qualificato la nullità dei contratti di fideiussione riproducenti lo schema ABI come nullità parziale – e non totale –
limitata alle sole clausole 2, 6 e 8 inserite nelle fideiussioni omnibus stilate secondo detto modello negli anni 2002 – 2005.
È necessario rammentare, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale unanime secondo cui la rilevabilità d'ufficio della nullità relativa - che gli attori hanno sollecitato - è subordinata alla circostanza che essa emerga dai fatti allegati e provati o, comunque, dagli atti di causa (cfr. Cass. SS. UU. Sent. n.
10531/2013; Cass., n. 4867/2024).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, dalle risultanze processuali non emergono elementi idonei a dimostrare che le fideiussioni in esame sono conseguenza dell'esistenza di qualsivoglia intesa restrittiva della concorrenza conclusa tra istituti operanti nel settore bancario.
A ciò si aggiunga, tra l'altro, che alle garanzie prestate da e Parte_3
, poiché risalenti all'aprile 2009, non può estendersi l'accertamento Parte_4
25 compiuto dalla con il noto provvedimento n. 55/2005; esso, invero, Org_5
è relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005 (cfr. App. Napoli,
Sez. III, 30 settembre 2023, n. 4317).
Ne consegue, pertanto, che nella specie non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate da e Parte_3 Pt_4
in ordine alle obbligazioni assunte dalla poiché in contrasto con la
[...] Pt_1
normativa antitrust (art. 2 Legge 287/90).
Infine, deve essere rigettata anche la domanda attrice volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte prodotta in allegato all'atto di citazione.
Gli attori, invero, non hanno dato prova di aver effettivamente sostenuto detto esborso (cfr. Cass. 2605/06, Cass. 16990/17).
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Considerata la parziale fondatezza delle domande attrici, le spese di lite vengono compensate nella misura di 1/2 e per la restante parte seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo – con riguardo al
decisum - secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 805/2016 R.G., respinta ogni
26 altra domanda ed eccezione:
1) accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, le domanda di accertamento e ripetizione avanzata con l'atto di citazione e, per l'effetto, condanna la convenuta a corrisponde alla società CP_2
correntista la somma di € 147.502,23, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione del presente giudizio sino al soddisfo;
1) rigetta le eccezioni di nullità sollevate dagli attori con riferimento alle fideiussioni rilasciate da e;
Parte_3 Parte_4
2) rigetta le altre domande avanzate dagli attori;
3) condanna la convenuta a corrispondere la somma – già decurtata CP_2
– di € 7.050,00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge,
nonché la somma – già decurtata di 1/2 – di € 620,50 a titolo di spese vive;
somme da distrarsi in favore del procuratore degli attori che ha reso la dichiarazione di rito ex art. 93 c.p.c.;
4) le spese di consulenza, per come già liquidate nel decreto in atti,
vengono poste per 1/2 a carico della banca convenuta e per 1/2 a carico degli attori.
Così deciso in Patti il 10 luglio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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