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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 08.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, dall' dall Controparte_2
CP_ e dall'
[...] all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 635/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
TRA
(c.f. ), nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Italia Ferraro ed elettivamente domiciliato come in atti;
Ricorrente
E
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Anna CP_1 CP_4
Oliva ed elettivamente domiciliati come in atti
Resistente
E in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lieto ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Laura Lembo ed CP_3 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2022 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 071 2021 90053762 60/000, notificata in data 10.12.2021, per un CP_ importo di € 35.783,21 e collegata a presunti crediti I.V.S. e premi portati dai seguenti titoli esecutivi rientranti nella giurisdizione del giudice adito:
1) cartella di pagamento nr. 071 2014 0005786106 000, asseritamente notificata in 28.04.2014 per il CP_ mancato pagamento di premi per gli anni 2011, 2012 e 2013;
2) cartella di pagamento nr. 071 2015 0083415310 000, presumibilmente notificata in data CP_ 07.03.2016, avente ad oggetto il mancato pagamento di premi relativi all'anno 2012;
3) avviso di addebito nr. 371 2012 0007570317 000, presumibilmente notificato in data 03.10.2012, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi Modello 10 afferenti agli anni 2011 e
2012;
4) avviso di addebito nr. 371 2012 0010679345 000, presumibilmente notificato in data 26.11.2012, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi Modello 10 afferenti all'anno 2012;
5) avviso di addebito nr. 371 2012 001564807 0000, presumibilmente notificato in data 31.01.2013, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2011 e 2012;
6) avviso di addebito nr. 371 2013 0005143303 000, presumibilmente notificato in data 19.05.2013, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2011, 2012 e
2013;
7) avviso di addebito nr. 371 2013 0008967017 000, presumibilmente notificato in data 14.01.2014, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. afferenti agli anni 2012 e 2013.
Ha chiesto di accogliere il ricorso eccependo, quale unico motivo di impugnazione, la prescrizione dei crediti rivendicati, anche successiva alla notifica degli atti sottostanti l'intimazione di pagamento. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le parti resistenti, costituendosi tutte tempestivamente in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito la tardività dell'impugnativa dei titoli esecutivi portati dall'intimazione di pagamento, in quanto ritualmente notificati. Hanno evidenziato, altresì, che alcun termine di prescrizione quinquennale è maturato.
Letti gli atti, superflua ogni attività istruttoria atteso il carattere documentale della controversia, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Società di Cartolarizzazione CP_ dei crediti tale società è litisconsorte necessario dell' per i crediti oggetto di cessione che, in CP_1
Pag. 2 di 6 base all'art. 13 l. 448/1998, è stata prevista esclusivamente per i crediti maturati fino al 2008 mentre nella specie i contributi attengono agli anni dal 2011 al 2014.
Nel merito, va osservato che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Rispetto alle prime due tipologie di opposizione, unico legittimato passivo è l'Ente impositore. Ed infatti, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato d.lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2-ter, del decreto legge n.
209/2002, convertito con modificazioni in legge n. 265/2002.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto alla opposizioni agli atti esecutivi (ipotesi sub c sopra richiamata), laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602/73, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione, nonché della cartella (che altro non
è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi
Pag. 3 di 6 secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 617 e 618 bis
c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
È opportuno sottolineare che la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr.
46/1999, comma quinto, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
A tal riguardo, è stato stabilito che "in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore" (Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011 e Cass., nr. 26101/2017).
Inoltre, la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del
1997).
Nel caso di specie, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento è tardiva poiché quest'ultima è stata pacificamente notificata in data 10.12.2021, mentre il presente ricorso è stato depositato solo in data 04.02.2022. Conseguentemente, sono inammissibili sia le domande afferenti ai vizi nel merito della pretesa contributiva, da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni, sia quelli afferenti ai vizi di forma da proporsi nel minore termine perentorio di 20 giorni.
Sono opponibili soltanto quelle eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi della pretesa fiscale sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. il successivo adempimento della obbligazione tributaria o la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
In tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., n. 23397/2016), dirimendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine al regime prescrizionale applicabile alle cartelle non opposte, ha affermato il principio - a cui questo giudice intende dare seguito - per cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur
Pag. 4 di 6 determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_1 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_5 dalla l n. 122 del 2010)”.
Nel caso di specie, successivamente alla notifica della cartella nr. 071 2014 0005786106 000, avvenuta il 28.04.2014, l ha fornito la prova di aver notificato in data 05.04.2019 Controparte_2 avviso di sollecito di pagamento nr. 071 2019 9004276066 000 mediante deposito nella casa comunale, poi restituito al mittente per compiuta giacenza (cfr. prod. tel. ADER). Nessun termine di prescrizione
è dunque maturato.
Successivamente alla notifica della cartella di pagamento nr. 071 2015 0083415310 000, avvenuta il
07.03.2016, le parti resistenti non hanno fornito la prova di aver notificato ritualmente atti idonei ad interrompere il decorso del temine prescrizionale. Invero, l'Ader non ha fornito la prova di aver notificato il sollecito di pagamento del 27.01.2017, come dedotto in memoria, e il primo atto interruttivo è stata la notifica dell'opposta intimazione di pagamento, avvenuta in data 10.12.2021 quando oramai il termine di prescrizione era già maturato.
Successivamente alla notifica degli avvisi di addebito nr. 371 2012 0007570317 000 e nr. 371 2012
0010679345 000, rispettivamente notificati in data 03.10.2012 e 26.11.2012, l ha Controparte_2 fornito la prova di aver notificato in data 11.09.2018 l'intimazione di pagamento nr. 071 2017
9024304260 000, mediante deposito nella casa comunale e restituita al mittente per compiuta giacenza,
a cui è seguita la notifica dell'odierna opposizione avvenuta il 10.12.2021. Nessun termine prescrizione
è dunque decorso.
Successivamente alla notifica dell'avviso di addebito nr. 371 2012 0007570317 000, avvenuta il
31.03.2013, l' ha fornito la prova di aver notificato l'intimazione di pagamento nr. Controparte_2
071 2017 9043173556 000 mediante deposito nella casa comunale con raccomandata ritirata il
30.10.2018 a mani della madre della ricorrente. È seguita la notifica dell'odierna opposizione avvenuta il
10.12.2021. Nessun termine prescrizione è dunque decorso.
Successivamente alla notifica dell'avviso di addebito nr. 371 2013 0005143303 000, avvenuta il
19.05.2013, l' ha fornito la prova di aver notificato il 14.09.2018 l'intimazione di Controparte_2 pagamento nr. 071 2017 9066076830 000 mediante deposito nella casa comunale restituita al mittente per compiuta giacenza in data 28.11.2018. È seguita la notifica dell'odierna opposizione avvenuta il
Pag. 5 di 6 10.12.2021. Nessun termine prescrizione è dunque decorso.
Successivamente alla notifica dell'avviso di addebito nr. 371 2013 0008967017 000, avvenuta il
14.01.2014, l' ha fornito la prova di aver notificato l'intimazione di pagamento nr. Controparte_2
071 2018 9029522957 000 mediante deposito nella casa comunale, ritirata in data 10.04.2019 a mani della madre. È seguita la notifica dell'odierna opposizione avvenuta il 10.12.2021. Nessun termine prescrizione è dunque decorso.
In definitiva, la domanda è parzialmente fondata e non sono dovuti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali di cui alla cartella di pagamento nr. 071 2015 0083415310 000.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_4
2) dichiara prescritti e non dovuti i contributi di cui alla cartella di pagamento nr. 071 2015
0083415310 000 e di cui alla successiva intimazione di pagamento nr. 071 2021
9005376260/000;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
SI COMUNICHI.
Nola, 08.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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