Articolo 13 della Legge 6 agosto 1984, n. 425
Articolo 12Articolo 14
Versione
9 agosto 1984
Art. 13.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive lire 105.400 milioni e per ciascuno degli anni 1985 e 1986 in lire 105.400 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando per lire 100.000 milioni lo specifico accantonamento "Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali, e per gli avvocati e procuratori dello Stato", e per lire 5.400 milioni lo specifico accantonamento "Provvidenze per il personale delle magistrature speciali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 9 agosto 1984