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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. NL LS Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1486 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA nata a [...] il [...], e residente Parte_1
in Cerveteri (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Orsomando, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Pirone, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
La causa veniva è stata all'udienza del 13 novembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti hanno depositato le note congiunte nei termini assegnati dal
Giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2022, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1
dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Bracciano (RM) in data
11.04.1999 con registrato agli atti del Comune dell'anno 1999, Controparte_1
atto n. 9, parte 2, serie A, Uff. 1;
- che dall'unione coniugale sono nati i figli (9.08.1999), Per_1 Per_2
(19.08.2000) e (22.02.2007) Per_3
- che il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato con sentenza n. 1009/2021 del
27.09.2021 la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
- che dall'epoca successivamente sono cambiati i presupposti relativi alle condizioni economiche come disposte con la sentenza di separazione;
- che dal mese di dicembre 2021 la figlia è economicamente Per_1
autosufficiente, lavorando in qualità di dipendente in virtù di contratto part-time con retribuzione mensile di € 1.150,00;
- che l'altra figlia di anni 21 è oramai autonoma, essendosi trasferita a Per_2
IN (PA) ove convive con il compagno ed è in attesa di un bambino;
- che per i motivi di cui sopra erano venuti meno i presupposti per l'obbligo relativo all'assegno di mantenimento per le figlie;
- che la dal 2018 convive con altro compagno, il sig. CP_1 CP_1
2 CP_2
- che la moglie è dotata di piena capacità lavorativa;
- che il suo reddito mensile netto ammonta a € 1.600,00;
- che dal suo stipendio deve decurtare il canone di locazione pari a € 500,00 mensili, oltre alle rate trimestrali di € 373,43 per i debiti contratti con l'Agenzia delle Entrate;
- che la spesso ostacola le frequentazioni paterne con il proprio figlio CP_1
. Per_3
Tanto dedotto e rilevato, il ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con dichiarazione di autonomia economica delle parti, affido congiunto del figlio minore con Per_3
collocamento prevalente presso la residenza materna, porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili per il figlio, e disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, oltre alla divisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 28.09.22 si è costituita in giudizio la resistente la quale ha aderito alla richiesta di CP_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed ha contestato la ricostruzione dei fatti di controparte, deducendo:
- che la primogenita non risulta economicamente autosufficiente, essendo stata assunta con contratto a tempo determinato;
- che il trasferimento in Sicilia della seconda figlia non giustificano la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del padre;
- che al contrario lo stato di gravidanza della figlia le impedisce di reperire una stabile occupazione lavorativa;
- che la situazione del non ha subito cambiamenti peggiorativi Parte_1
3 rispetto all'epoca della separazione.
Tanto dedotto, la resistente ha chiesto al Tribunale rigettarsi in toto le richieste economiche avanzate dal ricorrente e per l'effetto confermarsi quanto stabilito in sede separativa.
All'udienza presidenziale tenutasi il 10.11.2022 sono comparse le parti personalmente ed il presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, revocando l'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni e rinviando la causa all'udienza di prima comparizione del 3.03.2023 dinanzi al
Giudice delegato.
All'udienza cartolare del 28.03.2023 le parti hanno chiesto l'assegnazione dei termini ex art 183 c. VI c.p.c. ed il Giudice, preso atto, ha concesso i termini richiesti, rinviando la causa all'udienza del 29.09.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Le parti hanno depositato le memorie istruttorie ex art 183 VI c.p.c. ed il
Giudice delegato, preso atto, ha ammesso le prove orali richieste nei limiti di cui in parte motiva, rinviando la causa all'udienza del 29 marzo 2024 per l'escussione delle figlie e e riservando all'esito ogni altra determinazione sulle istanze Per_1 Per_2
istruttorie.
All'udienza del 29.03.3024 la causa è stata istruita mediante l'audizione delle figlie e e il Giudice, a parziale modifica dell'ordinanza istruttoria, ha Per_1 Per_2
ammesso la richiesta di interpello avanzata dal ricorrente, rinviando la causa all'udienza del 20 dicembre 2024 per interrogatorio formale della resistente.
All'udienza del 20.12.2024 la resistente è stata sottoposta ad interrogatorio formale ed il Giudice, all'esito dell'istruttoria, ha invitato le parti al deposito di documentazione reddituale aggiornata, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2025.
4 Nelle more del procedimento le parti hanno depositato istanza congiunta deducendo che erano in corso trattative per il bonario componimento della lite ed il Giudice, preso atto, ha rinviato la causa all'udienza del 13 novembre 2025 con modalità cartolare, onerando le parti al deposito delle conclusioni congiunte.
Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati dal Giudice delegato.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11.04.1999, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1486/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bracciano
(RM) in data 11.04.1999 tra nata a [...] il Controparte_1
5.01.1978 e nato a [...] il [...] e Parte_1
registrato agli atti dello Stato civile del Comune dell'anno 1999, atto 9, parte 2,
5 serie A, Uff. 1;
2) dispone che versi la somma di € 250,00 per il Parte_1
mantenimento del figlio minore , ormai maggiorenne ma non ancora Per_3
economicamente autosufficiente, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi secondo il Protocollo del
Tribunale le di Civitavecchia;
3) revoca l'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni e Per_2 [...]
con decorrenza dal mese di maggio 2021 a seguito del Persona_4
raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambe;
4) dispone che ognuno dei coniugi provvederà in via esclusiva al proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti, a decorrere dal mese di maggio 2022;
5) Per il pregresso periodo da dicembre 2021 ad aprile 2022 il sig.
[...]
orrisponderà alla sig.ra l'assegno divorzile, per Parte_1 Controparte_1
l'importo di complessivi € 750,00, che verserà in rate mensili di € 250/00
(duecentocinquanta/00) con decorrenza dal mese successivo alla cessazione delle trattenute sullo stipendio relative al pignoramento presso terzi allo stesso notificato ad istanza della sig.ra CP_1
6) Il sig. si impegna ad estinguere il debito nei confronti Parte_1
dell'agenzia delle entrate di cui alla cartella di pagamento n.
09720180004948738000 che ammonta a € 13.113,10. Dal canto suo la sig.ra si farà carico dei debiti nei confronti del Controparte_1 CP_3
di € 702,01 per TARI 2018 e di € 632,88 per 2017 e
[...] Per_5
del debito di € 258,98 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per imposta di registro;
7) Con l'avvenuta estinzione dei predetti debiti, le parti null'altro avranno a
6 pretendere avendo estinto ogni altro reciproco debito;
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
9) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
NL LS Dott.ssa Roberta Nardone
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. NL LS Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1486 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA nata a [...] il [...], e residente Parte_1
in Cerveteri (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Orsomando, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Pirone, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
La causa veniva è stata all'udienza del 13 novembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti hanno depositato le note congiunte nei termini assegnati dal
Giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2022, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1
dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Bracciano (RM) in data
11.04.1999 con registrato agli atti del Comune dell'anno 1999, Controparte_1
atto n. 9, parte 2, serie A, Uff. 1;
- che dall'unione coniugale sono nati i figli (9.08.1999), Per_1 Per_2
(19.08.2000) e (22.02.2007) Per_3
- che il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato con sentenza n. 1009/2021 del
27.09.2021 la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
- che dall'epoca successivamente sono cambiati i presupposti relativi alle condizioni economiche come disposte con la sentenza di separazione;
- che dal mese di dicembre 2021 la figlia è economicamente Per_1
autosufficiente, lavorando in qualità di dipendente in virtù di contratto part-time con retribuzione mensile di € 1.150,00;
- che l'altra figlia di anni 21 è oramai autonoma, essendosi trasferita a Per_2
IN (PA) ove convive con il compagno ed è in attesa di un bambino;
- che per i motivi di cui sopra erano venuti meno i presupposti per l'obbligo relativo all'assegno di mantenimento per le figlie;
- che la dal 2018 convive con altro compagno, il sig. CP_1 CP_1
2 CP_2
- che la moglie è dotata di piena capacità lavorativa;
- che il suo reddito mensile netto ammonta a € 1.600,00;
- che dal suo stipendio deve decurtare il canone di locazione pari a € 500,00 mensili, oltre alle rate trimestrali di € 373,43 per i debiti contratti con l'Agenzia delle Entrate;
- che la spesso ostacola le frequentazioni paterne con il proprio figlio CP_1
. Per_3
Tanto dedotto e rilevato, il ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con dichiarazione di autonomia economica delle parti, affido congiunto del figlio minore con Per_3
collocamento prevalente presso la residenza materna, porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili per il figlio, e disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, oltre alla divisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 28.09.22 si è costituita in giudizio la resistente la quale ha aderito alla richiesta di CP_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed ha contestato la ricostruzione dei fatti di controparte, deducendo:
- che la primogenita non risulta economicamente autosufficiente, essendo stata assunta con contratto a tempo determinato;
- che il trasferimento in Sicilia della seconda figlia non giustificano la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del padre;
- che al contrario lo stato di gravidanza della figlia le impedisce di reperire una stabile occupazione lavorativa;
- che la situazione del non ha subito cambiamenti peggiorativi Parte_1
3 rispetto all'epoca della separazione.
Tanto dedotto, la resistente ha chiesto al Tribunale rigettarsi in toto le richieste economiche avanzate dal ricorrente e per l'effetto confermarsi quanto stabilito in sede separativa.
All'udienza presidenziale tenutasi il 10.11.2022 sono comparse le parti personalmente ed il presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, revocando l'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni e rinviando la causa all'udienza di prima comparizione del 3.03.2023 dinanzi al
Giudice delegato.
All'udienza cartolare del 28.03.2023 le parti hanno chiesto l'assegnazione dei termini ex art 183 c. VI c.p.c. ed il Giudice, preso atto, ha concesso i termini richiesti, rinviando la causa all'udienza del 29.09.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Le parti hanno depositato le memorie istruttorie ex art 183 VI c.p.c. ed il
Giudice delegato, preso atto, ha ammesso le prove orali richieste nei limiti di cui in parte motiva, rinviando la causa all'udienza del 29 marzo 2024 per l'escussione delle figlie e e riservando all'esito ogni altra determinazione sulle istanze Per_1 Per_2
istruttorie.
All'udienza del 29.03.3024 la causa è stata istruita mediante l'audizione delle figlie e e il Giudice, a parziale modifica dell'ordinanza istruttoria, ha Per_1 Per_2
ammesso la richiesta di interpello avanzata dal ricorrente, rinviando la causa all'udienza del 20 dicembre 2024 per interrogatorio formale della resistente.
All'udienza del 20.12.2024 la resistente è stata sottoposta ad interrogatorio formale ed il Giudice, all'esito dell'istruttoria, ha invitato le parti al deposito di documentazione reddituale aggiornata, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2025.
4 Nelle more del procedimento le parti hanno depositato istanza congiunta deducendo che erano in corso trattative per il bonario componimento della lite ed il Giudice, preso atto, ha rinviato la causa all'udienza del 13 novembre 2025 con modalità cartolare, onerando le parti al deposito delle conclusioni congiunte.
Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati dal Giudice delegato.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11.04.1999, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1486/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bracciano
(RM) in data 11.04.1999 tra nata a [...] il Controparte_1
5.01.1978 e nato a [...] il [...] e Parte_1
registrato agli atti dello Stato civile del Comune dell'anno 1999, atto 9, parte 2,
5 serie A, Uff. 1;
2) dispone che versi la somma di € 250,00 per il Parte_1
mantenimento del figlio minore , ormai maggiorenne ma non ancora Per_3
economicamente autosufficiente, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi secondo il Protocollo del
Tribunale le di Civitavecchia;
3) revoca l'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni e Per_2 [...]
con decorrenza dal mese di maggio 2021 a seguito del Persona_4
raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambe;
4) dispone che ognuno dei coniugi provvederà in via esclusiva al proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti, a decorrere dal mese di maggio 2022;
5) Per il pregresso periodo da dicembre 2021 ad aprile 2022 il sig.
[...]
orrisponderà alla sig.ra l'assegno divorzile, per Parte_1 Controparte_1
l'importo di complessivi € 750,00, che verserà in rate mensili di € 250/00
(duecentocinquanta/00) con decorrenza dal mese successivo alla cessazione delle trattenute sullo stipendio relative al pignoramento presso terzi allo stesso notificato ad istanza della sig.ra CP_1
6) Il sig. si impegna ad estinguere il debito nei confronti Parte_1
dell'agenzia delle entrate di cui alla cartella di pagamento n.
09720180004948738000 che ammonta a € 13.113,10. Dal canto suo la sig.ra si farà carico dei debiti nei confronti del Controparte_1 CP_3
di € 702,01 per TARI 2018 e di € 632,88 per 2017 e
[...] Per_5
del debito di € 258,98 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per imposta di registro;
7) Con l'avvenuta estinzione dei predetti debiti, le parti null'altro avranno a
6 pretendere avendo estinto ogni altro reciproco debito;
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
9) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
NL LS Dott.ssa Roberta Nardone
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