Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 21502/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel. est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 13/06/2024 da
Parte 1 ato a MILANO il 08/02/1975
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]333 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. D'ANGELO MARIA CONCETTA
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]V. VENETO 24 20007 CORNAREDO ITALIA con l'Avv. CIBIN DANIEL
CONVENUTA
, in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 8.7.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
***
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SE AN (MI) il
18/05/2002 (anno 2002, atto n 220, parte 2, serie C/2)
Dal matrimonio è nata il [...] ER 1
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 20/09/2010 omologato con decreto del 04/10/2010
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/06/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio revocando l'obbligo in capo al medesimo esistete di contribuire al mantenimento della figlia [...]
[...] Persona 2 si è consistita in giudizio e, pur aderendo alla domanda diretto alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di confermare l'obbligo Parte 1 l'obbligo di corrispondere in favore della figlia ER un assegno per mensile di mantenimento pari ad € 346,06, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con base ottobre 2024, e ciò sino alla integrale autosufficienza della ragazza.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 14.5.2025 le parti sentinelò dal giudice delegato hanno dichiarato: il ricorrente: intendo divorziare. Dal momento della separazione mi sono più riconciliato. Non
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ho nessun rapporto con ER 1 Non la vedo da circa un anno. Non ho nessuna informazione su cosa stia facendo. Non ho nessun rapporto neanche con mia moglie, non ci parlano e non ci telefoniamo,l'assegno di mantenimento è stato sempre pagato sino ai 18 anni di ER quando non ho più avuto la forza economica diversare il mantenimento perché ero disoccupato. Sono stato disoccupato per 2 anni dal 2021 al 2023. Tramite amicizie di ER che l'hanno vista lavorare in un centro commerciale ho scoperto che lavorava come da foto che ho prodotto. Io di fatto non so né che tipo di contratto abbia né che lavoro faccia. Faccio presente che ho un bambini di 7 anni che sta seguendo corsi di logopedia con costo mensile di circa 200 euro. La mia compagna lavora in una impresa di pulizie per 2 ore al giorno e guadagna circa 400 euro. Il mio contratto il 16.7.2025. la convenuta aderisco alla domanda. Preciso che ER 1 non lavora. Ha termino gli studi a
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giugno 2022. Il primo contratto di quest'anno ossia per il 2025 è stato di un mese dal 20 marzo al 20 aprile presso il centro commerciale Controparte_3 Prima ha lavorato nel 2024 da settembre a dicembre a Only a Parte 2 Sono stati tutti contratti brevi. Di solito viene
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presa nei momenti di maggior lavoro. Io e lei stiamo pensando che faccia un corso di estetica.
Non ho rapporti con mio marito, proprio zero. Lo stesso vale per ER 1 e suo padre. Mia figlia ha terminato il ciclo scolastico nel 2022 e ha un diploma turistico. Dal maggio 2022 il padre di ER 1 non versa l'assegno. Insito nella mia richiesta di mantenimento per ER
Io sono educatrice di sostegno. Sono precaria. Ho una retribuzione di 1000 euro al mese avendo un part time per cui faccio ore al giorno. Vivo in una casa di proprietà, senza mutuo.
Non ho un compagno e al momento vivo solo con ER 1 ER far fronte alle spese ho dovuto chiedere un prestito di 10.000 che sto rimborsando con una rata di 277 mensili. Insisto ella richiesta di assegno dio mantenimento per ER
IL giudice delegato proponeva alle parti il seguente accordo: un assegno di mantenimento di € 100,00 per un anno ossia sino a maggio 2026 e il versamento di € 4000 a saldo e stralcio entro il 31.5.2025
Le parti aderivano alla proposta del Giudice delegato e procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi raggiunti
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ha ordinato la discussione e ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda volta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, su cui entrambe le parti concordano, è fondata e merita accoglimento
E', infatti, decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili:
i coniugi si sono separati come da verbale di separazione del 20.9.2010 omologato in data 04/10/2010 dal Tribunale Ordinario di Milano ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 09/06/2024. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti debba nelle presente sede essere ratificata e fatta propria dal Collegio dal momento che la stessa nel contesto dato rappresenti l'assetto economico più rispondente all'interesse di ER 1 (oggi maggiorenne) in considerazione delle condizioni economico patrimoniali dei suoi genitori. ER 1 invero, si è affacciata al mondo del lavoro, ma svolge attività lavorativa in maniera ancora precaria con la conseguenza che è necessario prevedere un assegno di mantenimento per un periodo ( un anno) sufficiente al consolidamento della sua posizione lavorativa. In merito al quantum dell'assegno,
l'importo come concordato (€ 100,00) è congruo in relazione alle condizioni economiche del padre
( rimasto per lungo tempo disoccupato) gravato anche dagli oneri di mantenimento del figlio minore ER 3 (nato il [...]) che necessità di esborsi in relazione alle proprie fragilità.
Le parti hanno peraltro concordato che il sig, Pt 1 rimetterà in unica soluzione a saldo e stralcio per arretrati non versato la somma di € 4000,00
Sulle spese di lite.
Atteso l'intervenuto accordo delle parti le spese processuali devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
21502 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
Controparte_1 a SE AN (MI) il Parte 1 e
18/05/2002, atto trascritto nei registi dello Stato Civile Comune di SE AN
(MI) anno 2002, atto n 220, registro 2, parte 2, serie C/2
2. DISPONE che Parte 1 versi a Controparte_1 a titolo di contribuito per il mantenimento di ER 1 entro il 5 di ogni mese e per un anno (ossia sino alla mensilità di maggio 2026) € 100,00 mensili
3. DISPONE che Parte 1 versi a Controparte 1 a saldo e stralcio dell'importo dovuto per arretrati non pagati € 4000,00 entro il 31.5.2025
4. Compensa tra le parti le spese di lite
5. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE
AN (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai