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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/09/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 03.09.2025 al n. 4000 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promosso da Parte_1
(C.F. ) e da (C.F. ), entrambi
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
con l'avv. MAURA ORLANDO, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
SEDE.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiun- to).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depositato in data 03.09.2025 e integrato in data 29.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di avere intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli minorenni (il 15.01.2012) e (il 01.12.2014), che a seguito della cessazione della Per_1 Per_2
convivenza hanno rilasciato l'immobile adibito a casa familiare, che la ricorrente si è trasferita con i minori nell'immobile sito in Samarate (VA), Via Adda n. 91, che detiene in forza di con- tratto di locazione1, mentre il ricorrente si è trasferito in Cardano al Campo (VA), Via della Selva n. 107 B2, che la non svolge attività lavorativa3, mentre il è assunto con Parte_1 Pt_2
contratto a tempo indeterminato in forza del quale percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 2.225,004 e hanno congiuntamente chiesto disciplinare i loro rapporti rispetto alla prole come segue:
“1. I genitori vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e la facoltà di fissare la propria re- sidenza e il proprio domicilio ovunque lo ritengano opportuno nel rispetto dei diritti di visita dell'altro genitore, così come stabilito nel presente atto.
2. I figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con fissazione della residenza anagrafica e col- locazione prevalente presso la madre.
3. L'immobile, in affitto, adibito a casa coniugale è stato lasciato dalle parti che sono andate a vivere in altri immobili in locazione come da residenza indicata.
4. I genitori hanno concordato la gestione della cura dei minori attraverso l'alternanza delle seguenti due tipologie organizzative:
5. il padre, se ha il turno di lavoro al mattino, potrà vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alternati, con pernottamenti, dal sabato (dalle ore 15) al lunedì quando riaccompagnerà i figli a scuola;
-il padre, se ha il turno di lavoro al pomeriggio, potrà vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alternati, con pernottamenti, dal sabato (dalle ore 10.30) a domenica (alle 21.00) quando riaccompagnerà i figli a casa della madre;
-nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, egli potrà vederli e tenerli con sé due giorni infrasettimanali con pernottamento;
-nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre i ragazzi staranno con lui un giorno infrasettimanale [che varierà a seconda della turnazione di lavoro]
6. I turni di accompagnamento dei figli alle varie attività ricreative/sportive pomeridiane e/o serali verranno concordate settimanalmente dai genitori sulla base degli impegni lavorativi.
500,00 2 Dalla disclosure economico/patrimoniale allegata al ricorso si ricava che il corrisponde ai familiari l'importo Pt_2 mensile di € 300,00 3 In forza della documentazione allegata la ricorrente percepisce integralmente l'Assegno Unico per i figli pari all'importo mensile di € 580,00 e, a far data dal 20.11.2017, percepisce per il figlio un'indennità di ac- Per_2 compagnamento (il cui importo non è stato allegato/dichiarato) 4 Ricalcolato su dodici mensilità
2 7. Lo schema organizzativo delle due settimane che verranno seguite dai genitori in alternanza (illustrate al punto precedente) è il seguente:
8. Nella gestione della cura di e i genitori verranno coadiuvati principalmente dai nonni paterni. Per_1 Per_2
9. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori in maniera condivisa: la predetta responsa- bilità verrà esercitata separatamente e in maniera autonoma nelle decisioni di ordinaria amministrazione, dal sin- golo genitore, quando avrà i figli con sè e congiuntamente in tutte le decisioni che saranno di straordinaria ammi- nistrazione (in via esemplificativa, gite extrascolastiche, interventi chirurgici). Le decisioni più importanti nell'in- teresse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune ac- cordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della prole.
3 10. I turni di accompagnamento dei figli alle varie attività ricreative/sportive pomeridiane e/o serali verranno concordate settimanalmente dai genitori sulla base degli impegni lavorativi di entrambi.
11.Per quanto riguarda le festività natalizie, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni familiari, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, sia previsto come segue, ad anni alterni e compatibilmente con la turnazione lavo- rativa del SI. Parte_2
12.un genitore starà con i figli dal primo giorno di vacanza sino alle ore 10.00 del giorno di Natale (con accom- pagnamento dei figli presso l'altro genitore), mentre l'altro genitore starà con i figli dalle ore 10 del giorno di Na- tale fino alle ore 10.30 del giorno 01 gennaio e alterandosi, con l'altro genitore dal 01/01 dalle ore 18:30 al
06/01 compreso;
Per l'anno 2025 spetta al padre trascorrere il periodo dal primo giorno di vacanza sino al giorno di Natale.
13.Per le vacanze Pasquali i figli staranno dal primo giorno di vacanza sino alle ore 21.00 del giorno di Pasqua con un genitore (con accompagnamento a casa dell'altro genitore) e successivamente sino al giorno di rientro a scuo- la con l'altro. Per l'anno 2025 il padre terrà i figli sino al giorno di Pasqua
14.Gli ulteriori giorni di festa ed i ponti scolastici previsti dagli Istituti di Istruzione all'uopo frequentati dai figli saranno trascorsi con il genitore che ha diritto al fine settimana collegato al ponte medesimo, avendo cura di alter- narsi di anno in anno.
15. Il compleanno di ciascun figlio, le ricorrenze e gli eventi legati alla prole saranno trascorsi con il genitore che si trova con loro quel giorno. I festeggiamenti del compleanno e/o le ricorrenze e/o gli eventi legati a compleanni o ricorrenze delle Parti, dei parenti e/o nonni paterni e materni saranno organizzati e celebrati nei rispettivi fine settimana.
16.In riferimento alle vacanze estive, i genitori concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con i figli, le modali- tà e le destinazioni entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con la garanzia che almeno 21 giorni - anche non consecutivi - trascorsi con ognuno dei due genitori [con l'intesa di dividere equamente le settimane di vacanza nel mese di agosto]. In riferimento alle suddette ferie i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno, nonché i recapiti del luogo di villeggiatura.
17.Le visite padre-figli saranno sospese durante i periodi di vacanza dei figli con la madre, viceversa la madre non vedrà i figli nel periodo di vacanza dei figli con il padre.
18.Le previsioni di visite alla prole stabilite ai punti che precedono potranno essere derogate e/o modificate in ac- cordo fra i genitori, tenuto conto anche degli impegni delle Parti e scolastici ovvero extracurriculari dei figli.
4 19.Tenuto conto della situazione economica, patrimoniale e reddituale delle Parti e delle spese che dovranno soste- nere i medesimi, valgano le seguenti condizioni economiche.
20. Il SI. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà a mezzo di bonifico bancario in fa- Parte_2
vore della SI.ra , entro e non oltre il giorno 05 (cinque) di ogni mese, un assegno mensile d'impor- Parte_3
to complessivo pari ad € 280,00 (Euro duecentoottanta), pari ad €. 140,00 per figlio, per dodici (12) mensilità sino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti e sarà rivalutato annualmente secondo gli in- dici Istat.
21. La SI.ra avrà il diritto di percepire il 100% dell'Assegno Unico Universale (o diversa- Parte_1
mente denominato) per i figli, la pensione di invalidità civile intestata a e accreditata su libretto postale a Per_2
lui intestato, a tal fine, le Parti si danno il reciproco assenso a svolgere tutti gli adempimenti burocratici- amministrativi richiesti per l'ottenimento.
22. Entrambi i genitori sono, altresì, tenuti, fino al raggiungimento da parte dei figli della maggiore età o dell'in- dipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese extra-assegno, così come disciplinate nelle "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Busto Arsizio e conformemente ai consolidati orientamenti giurisprudenziali e come di seguito espressamente riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pe- diatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista non coperti dal SSN;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculisti- che presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didat- tica le spese successive all'inizio anno scolastico sono ricomprese nel mantenimento ordinario;
d)dotazione informa-
5 tica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazio- ne scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)gite scolastiche senza pernottamento;
h)spese per mezzi di tra- sporto pubblico (bus/treno/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, che si trovi fuori dal Comune di residenza, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola, mentre le spese di trasporto pubblico delle figlie all'istituto scolastico che si trovi nello stesso comune di residenza sono ricomprese nelle spese ordinarie di mantenimento;
d)spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b)corsi di musica e strumenti musicali;
c)attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e)baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli ed indisponibilità di altri familiari;
f)viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g)spese per conseguimento della patente di guida che i figli do- vessero conseguire (corso e lezioni); h)acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
23. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); la richiesta scritta e il dissenso scritto dovranno essere inviati all'altro a mezzo raccomandata a.r., ovvero raccomandata a mani, ovvero e-mail con prova di avvenuta ricezione, ovvero con comunicazione a mezzo di WhatsApp;
in difetto di silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
24. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata a.r. ovvero raccomandata a mani ovvero e-mail con prova di avvenuta ricezione ovvero con comunicazione a mezzo di WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
25. La SI.ra avrà diritto a percepire tutti i bonus previsti dalla legge (ad esempio la dote Parte_1
6 sport) con l'intesa che in tali casi i genitori divideranno la differenza della restante spesa.
26. Il SI. si è trasferito in altro immobile sito nel Comune di Cardano al Campo, asportando i propri effet- Pt_2
ti personali. Il padre ha già provveduto ad adempiere a tutti gli incombenti burocratici per il cambio di residenza ex lege.
27. Tutti i mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili sono stati suddivisi di comune accordo fra le Parti al mo- mento del rilascio della casa familiare.
28. Le Parti prestano reciprocamente il consenso per ottenere il rinnovo/rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti validi per il loro espatrio e per l'espatrio dei loro figli.
29. Le part autorizzano sin d'ora l'espatrio temporaneo dei figli minori con uno dei genitori per motivi di vacan- za”.
Dopo avere acquisito la documentazione integrativa richiesta in data 12.09.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere la regolamentazione concordata tra i ricorrenti in quanto non contraria né al buon costume, né all'ordine pubblico e che, ove puntualmente rispet- tata, appare idonea a contenere i pregiudizi derivati alla prole dalla disgregazione del nucleo fa- miliare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente richiamate)
e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
29.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come da contratto allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025 dal quale si ricava che l'immobile è concesso in locazione alla ricorrente per la durata di mesi 12 al canone mensile dell'importo di €