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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Efisia Gaviano Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 189/2024 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FUSCO TERESA ), studio in VIA C.F._2
MONETEVERDI 26 80023 CAIVANO, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
, nato a [...] l'[...] ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
ISERNIA GIANLUCA ), studio in VIA DON BOSCO, 27 81100 CASERTA, C.F._4 come da mandato in atti, Email_2 appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 12 gennaio 2017 ricorse al Tribunale di Avellino per ottenere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dal coniuge Premesso che, in data 30 aprile 2005, aveva CP_1 contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione era nato, il 19 maggio 2005, il figlio Per_1 ella espose che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta violenta del marito,
[...] il quale aveva tenuto comportamenti contrari ai doveri di assistenza morale e materiale. La ricorrente chiese, pertanto, che il Tribunale volesse pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al affidarsi a lei il figlio minore, affetto da sindrome dello spettro autistico, disciplinarsi CP_1 gli incontri con il padre e porsi a carico del marito il contributo di € 1.000,00, a titolo di mantenimento in favore suo e del figlio.
Costituitosi con comparsa di risposta, il non si oppose alla separazione, sostenendo però che la CP_1 responsabilità non era a lui attribuibile, bensì alla moglie, la quale aveva manifestato indifferenza nei confronti del coniuge. Su queste basi, egli chiese che la separazione venisse addebitata alla . Pt_1
Il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 9 novembre 2017, autorizzati i coniugi a vivere separati, dispose l'affido della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la , alla Pt_1 quale assegnò la casa coniugale, regolamentò il diritto di visita paterno ed obbligò il resistente al versamento dell'importo mensile di euro 600,00 in favore del figlio ed euro 200,00 della moglie.
Precisate le conclusioni e concessi i termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., il Tribunale, con sentenza deliberata il 5 maggio e depositata il 20 luglio 2023: a) rigettò le reciproche domande di addebito;
b) affidò il figlio ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna;
c) assegnò la casa coniugale alla;
d) regolamentò il diritto di visita paterno;
e) obbligò il Pt_1 CP_1 al versamento del contributo di euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio, e di euro 100,00 in favore della moglie, importi rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
f) compensò le spese processuali.
Il Tribunale, nel motivare, per quanto interessa la presente impugnazione, rilevò quanto segue.
L'assegno di mantenimento in favore del figlio
Quanto agli obblighi di contribuzione del resistente verso il minore, il dipendente a tempo CP_1 indeterminato, aveva percepito il reddito annuo lordo di circa € 21.000,00, sino al mese di aprile del
2022, allorquando era cessato il rapporto di lavoro a causa dell'avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nella determinazione dell'assegno periodico occorreva, quindi, considerare la grave patologia che affliggeva il figlio, gli esigui tempi di permanenza con il padre, la circostanza che la si occupava Pt_1 delle quotidiane necessità del minore ed era, quindi, impossibilitata a rinvenire un'occupazione, la capacità lavorativa del resistente e la disponibilità manifestata da questi, nonostante lo stato di disoccupazione a corrispondere il mantenimento per il figlio e la moglie.
L'assegno in favore del minore poteva essere, pertanto, determinato in euro 400,00 mensili, importo rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno di mantenimento in favore della moglie
La domanda della di determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore era Pt_1 accoglibile, atteso che sussisteva una disparità economica tra le parti, per cui la moglie, priva di redditi da lavoro dipendente, non era in grado di beneficiare del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio. Pertanto, considerato che la ricorrente era assegnataria della casa coniugale, di proprietà dei familiari del si stimava equo determinarlo in euro 100,00 mensili. CP_1
Le spese processuali
Le spese di lite dovevano essere compensate, tenuto conto della natura del giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 15 gennaio 2024 e, Parte_1 per i motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia disporsi un mantenimento a carico del marito di € 600,00 per il figlio ed € 200,00 in favore della moglie, o, comunque, degli importi ritenuti congrui, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Si è costituito il con comparsa del 10 aprile 2024, che ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ed ha resistito nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Il Presidente ha disposto la trattazione del procedimento mediante lo scambio di note scritte contenenti le conclusioni, che sono state ritualmente depositate dalle parti.
Con ordinanza del 29 maggio 2024 la Corte ha riservato la decisione.
L'inammissibilità dell'impugnazione
L'appellato ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, ritenuto in contrasto con le tassative prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità non è fondata. Rileva infatti la
Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (quelle concernenti l'assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dalla
. Pt_1
L'assegno di mantenimento in favore della moglie
Con il primo motivo di gravame la si è doluta dei provvedimenti assunti dal Tribunale in Pt_1 materia di mantenimento della moglie. Ha sostenuto che, in costanza di matrimonio, ella non aveva svolto un'attività lavorativa in quanto dapprima il marito si era disinteressato delle incombenze familiari e, poi, aveva assistito il figlio, affetto da sindrome dello spetto autistico, e, quindi, bisognoso di peculiari attenzioni. Peraltro, il coniuge esercitava, allo stato, l'attività libero professionale di geometra.
Il motivo è fondato.
Si premette che, in sede di separazione, l'obbligo di un coniuge di assistere l'altro, che “non abbia redditi propri” (art. 156 cod. civ.), trova fondamento nella solidarietà familiare, che continua a vincolare le parti del rapporto, tuttora esistente e solo “sospeso” in taluno dei suoi obblighi, in specie quelli di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, sicché l'assegno di mantenimento, mirando a preservare il più possibile la situazione esistente durante la convivenza, ha fondamento ben diverso dalla solidarietà post-coniugale, presupposto, invece, dell'assegno di divorzio (cosi, da ultimo, Cass.
17544/2023).
Orbene, nella specie, non vi è prova che la abbia mai svolto un'attività lavorativa, essendo con Pt_1 evidenza dedita alla crescita del figlio ed impegnata nell'accompagnamento alle visite specialistiche ed ai centri di riabilitazione frequentati.
Il dipendente della società Servizi tecnici ing. Penzi s.r.l. sin dall'anno 2014, con una retribuzione CP_1 mensile di circa € 2.000,00, risulta avere cessato l'attività lavorativa nel mese di febbraio dell'anno 2022
a causa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, tuttavia, non ha prodotto documentazione reddituale aggiornata che consenta di ritenere che egli sia ancora privo di redditi, nonostante il triennio trascorso.
Ora, come correttamente ritenuto dai primi giudici, la professionalità conseguita dall'appellato nello svolgimento, per lungo tempo, dell'attività di impiegato in una società, quale geometra, gli può consentire di inserirsi nuovamente nell'ambito lavorativo di elezione.
Osserva la Corte che, sulla base delle suindicate risultanze, indubbiamente la non disponga di Pt_1 redditi propri sufficienti a consentirle il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, da desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali.
In ordine al quantum, deve rilevarsi che, come affermato dalla S.C., nell'adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (Cass., 20858/2021;
Cass. 27599/2022).
Ora, tenuto conto di tali risultanze, la somma stabilita a carico dell'appellante per il mantenimento della moglie deve essere elevata a € 150,00.
L'assegno di mantenimento in favore del figlio
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante si duole dell'importo dell'assegno per il mantenimento del figlio posto a carico del marito, considerato, inoltre, che non era ella a gestire l'indennità di accompagnamento percepita da Persona_1
Il motivo è fondato.
Giova precisare che l'obbligo di ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, implica che, nella determinazione dell'assegno, occorre tener conto, oltre alle esigenze del figlio, anche del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e delle risorse economiche dei genitori, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.17089/2013;
Cass.4811/2013). In particolare, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, va considerato che le necessità del figlio non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 21273/2013), interpretando, in tal modo, equamente il bilanciamento delle esigenze dell'intero nucleo familiare, come voluto dalla legge.
Inoltre, tali considerazioni, seppur formulate in relazione all'abrogato art. 155 cod. civ., appaiono del tutto coerenti con il sistema derivante dall'art. 337 ter cod. civ., introdotto dal D.lgs 154/2013, che impone di tenere conto del "principio di proporzionalità", considerando, da un lato, le "attuali esigenze del figlio" ed il "tenore di vita" da lui goduto, con i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed i compiti di cura da ciascuno assunti, e, dall'altro lato, "le risorse economiche di entrambi i genitori".
A seguito della separazione personale o del divorzio, invero, continua a trovare applicazione l'art. 147 cod.civ., che rimanda all'art. 315 bis cod. civ. e che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di bisogni: poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione degli stessi è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze della prole, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui non può non essere rapportato il contributo in esame, il quale, in definitiva, non può tenere conto del solo parametro del "tenore di vita" del figlio, che non è l'esclusivo, ma deve considerare in concreto le predette e rispettive condizioni di ciascun genitore (Cass.
4811/2018; Cass. 19299/2020).
Ed è appena il caso di rilevare che l'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex plurimis, Cass. 10423/2023).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, sulla base della situazione patrimoniale dei coniugi, come sopra ricostruita, tenuto conto anche dell'assegnazione della casa familiare di proprietà del nonché CP_1 dell'età di venti anni, l'assegno posto a carico dell'appellato debba essere aumentato a Persona_1 complessivi € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del
50% delle spese straordinarie.
Le spese processuali Attesa la reciproca parziale soccombenza, le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti ti Parte_1 avverso la sentenza del tribunale di S.M. Capua Vetere del 20 luglio 2023, così CP_1 provvede:
a) Pone a carico del Vespa la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
b) Pone a carico del Vespa l'assegno mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della;
Pt_1
c) Dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 28 maggio 2025
Il consigliere rel. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Efisia Gaviano Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 189/2024 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FUSCO TERESA ), studio in VIA C.F._2
MONETEVERDI 26 80023 CAIVANO, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
, nato a [...] l'[...] ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
ISERNIA GIANLUCA ), studio in VIA DON BOSCO, 27 81100 CASERTA, C.F._4 come da mandato in atti, Email_2 appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 12 gennaio 2017 ricorse al Tribunale di Avellino per ottenere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dal coniuge Premesso che, in data 30 aprile 2005, aveva CP_1 contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione era nato, il 19 maggio 2005, il figlio Per_1 ella espose che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta violenta del marito,
[...] il quale aveva tenuto comportamenti contrari ai doveri di assistenza morale e materiale. La ricorrente chiese, pertanto, che il Tribunale volesse pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al affidarsi a lei il figlio minore, affetto da sindrome dello spettro autistico, disciplinarsi CP_1 gli incontri con il padre e porsi a carico del marito il contributo di € 1.000,00, a titolo di mantenimento in favore suo e del figlio.
Costituitosi con comparsa di risposta, il non si oppose alla separazione, sostenendo però che la CP_1 responsabilità non era a lui attribuibile, bensì alla moglie, la quale aveva manifestato indifferenza nei confronti del coniuge. Su queste basi, egli chiese che la separazione venisse addebitata alla . Pt_1
Il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 9 novembre 2017, autorizzati i coniugi a vivere separati, dispose l'affido della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la , alla Pt_1 quale assegnò la casa coniugale, regolamentò il diritto di visita paterno ed obbligò il resistente al versamento dell'importo mensile di euro 600,00 in favore del figlio ed euro 200,00 della moglie.
Precisate le conclusioni e concessi i termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., il Tribunale, con sentenza deliberata il 5 maggio e depositata il 20 luglio 2023: a) rigettò le reciproche domande di addebito;
b) affidò il figlio ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna;
c) assegnò la casa coniugale alla;
d) regolamentò il diritto di visita paterno;
e) obbligò il Pt_1 CP_1 al versamento del contributo di euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio, e di euro 100,00 in favore della moglie, importi rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
f) compensò le spese processuali.
Il Tribunale, nel motivare, per quanto interessa la presente impugnazione, rilevò quanto segue.
L'assegno di mantenimento in favore del figlio
Quanto agli obblighi di contribuzione del resistente verso il minore, il dipendente a tempo CP_1 indeterminato, aveva percepito il reddito annuo lordo di circa € 21.000,00, sino al mese di aprile del
2022, allorquando era cessato il rapporto di lavoro a causa dell'avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nella determinazione dell'assegno periodico occorreva, quindi, considerare la grave patologia che affliggeva il figlio, gli esigui tempi di permanenza con il padre, la circostanza che la si occupava Pt_1 delle quotidiane necessità del minore ed era, quindi, impossibilitata a rinvenire un'occupazione, la capacità lavorativa del resistente e la disponibilità manifestata da questi, nonostante lo stato di disoccupazione a corrispondere il mantenimento per il figlio e la moglie.
L'assegno in favore del minore poteva essere, pertanto, determinato in euro 400,00 mensili, importo rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno di mantenimento in favore della moglie
La domanda della di determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore era Pt_1 accoglibile, atteso che sussisteva una disparità economica tra le parti, per cui la moglie, priva di redditi da lavoro dipendente, non era in grado di beneficiare del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio. Pertanto, considerato che la ricorrente era assegnataria della casa coniugale, di proprietà dei familiari del si stimava equo determinarlo in euro 100,00 mensili. CP_1
Le spese processuali
Le spese di lite dovevano essere compensate, tenuto conto della natura del giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 15 gennaio 2024 e, Parte_1 per i motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia disporsi un mantenimento a carico del marito di € 600,00 per il figlio ed € 200,00 in favore della moglie, o, comunque, degli importi ritenuti congrui, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Si è costituito il con comparsa del 10 aprile 2024, che ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ed ha resistito nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Il Presidente ha disposto la trattazione del procedimento mediante lo scambio di note scritte contenenti le conclusioni, che sono state ritualmente depositate dalle parti.
Con ordinanza del 29 maggio 2024 la Corte ha riservato la decisione.
L'inammissibilità dell'impugnazione
L'appellato ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, ritenuto in contrasto con le tassative prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità non è fondata. Rileva infatti la
Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (quelle concernenti l'assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dalla
. Pt_1
L'assegno di mantenimento in favore della moglie
Con il primo motivo di gravame la si è doluta dei provvedimenti assunti dal Tribunale in Pt_1 materia di mantenimento della moglie. Ha sostenuto che, in costanza di matrimonio, ella non aveva svolto un'attività lavorativa in quanto dapprima il marito si era disinteressato delle incombenze familiari e, poi, aveva assistito il figlio, affetto da sindrome dello spetto autistico, e, quindi, bisognoso di peculiari attenzioni. Peraltro, il coniuge esercitava, allo stato, l'attività libero professionale di geometra.
Il motivo è fondato.
Si premette che, in sede di separazione, l'obbligo di un coniuge di assistere l'altro, che “non abbia redditi propri” (art. 156 cod. civ.), trova fondamento nella solidarietà familiare, che continua a vincolare le parti del rapporto, tuttora esistente e solo “sospeso” in taluno dei suoi obblighi, in specie quelli di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, sicché l'assegno di mantenimento, mirando a preservare il più possibile la situazione esistente durante la convivenza, ha fondamento ben diverso dalla solidarietà post-coniugale, presupposto, invece, dell'assegno di divorzio (cosi, da ultimo, Cass.
17544/2023).
Orbene, nella specie, non vi è prova che la abbia mai svolto un'attività lavorativa, essendo con Pt_1 evidenza dedita alla crescita del figlio ed impegnata nell'accompagnamento alle visite specialistiche ed ai centri di riabilitazione frequentati.
Il dipendente della società Servizi tecnici ing. Penzi s.r.l. sin dall'anno 2014, con una retribuzione CP_1 mensile di circa € 2.000,00, risulta avere cessato l'attività lavorativa nel mese di febbraio dell'anno 2022
a causa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, tuttavia, non ha prodotto documentazione reddituale aggiornata che consenta di ritenere che egli sia ancora privo di redditi, nonostante il triennio trascorso.
Ora, come correttamente ritenuto dai primi giudici, la professionalità conseguita dall'appellato nello svolgimento, per lungo tempo, dell'attività di impiegato in una società, quale geometra, gli può consentire di inserirsi nuovamente nell'ambito lavorativo di elezione.
Osserva la Corte che, sulla base delle suindicate risultanze, indubbiamente la non disponga di Pt_1 redditi propri sufficienti a consentirle il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, da desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali.
In ordine al quantum, deve rilevarsi che, come affermato dalla S.C., nell'adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (Cass., 20858/2021;
Cass. 27599/2022).
Ora, tenuto conto di tali risultanze, la somma stabilita a carico dell'appellante per il mantenimento della moglie deve essere elevata a € 150,00.
L'assegno di mantenimento in favore del figlio
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante si duole dell'importo dell'assegno per il mantenimento del figlio posto a carico del marito, considerato, inoltre, che non era ella a gestire l'indennità di accompagnamento percepita da Persona_1
Il motivo è fondato.
Giova precisare che l'obbligo di ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, implica che, nella determinazione dell'assegno, occorre tener conto, oltre alle esigenze del figlio, anche del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e delle risorse economiche dei genitori, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.17089/2013;
Cass.4811/2013). In particolare, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, va considerato che le necessità del figlio non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 21273/2013), interpretando, in tal modo, equamente il bilanciamento delle esigenze dell'intero nucleo familiare, come voluto dalla legge.
Inoltre, tali considerazioni, seppur formulate in relazione all'abrogato art. 155 cod. civ., appaiono del tutto coerenti con il sistema derivante dall'art. 337 ter cod. civ., introdotto dal D.lgs 154/2013, che impone di tenere conto del "principio di proporzionalità", considerando, da un lato, le "attuali esigenze del figlio" ed il "tenore di vita" da lui goduto, con i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed i compiti di cura da ciascuno assunti, e, dall'altro lato, "le risorse economiche di entrambi i genitori".
A seguito della separazione personale o del divorzio, invero, continua a trovare applicazione l'art. 147 cod.civ., che rimanda all'art. 315 bis cod. civ. e che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di bisogni: poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione degli stessi è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze della prole, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui non può non essere rapportato il contributo in esame, il quale, in definitiva, non può tenere conto del solo parametro del "tenore di vita" del figlio, che non è l'esclusivo, ma deve considerare in concreto le predette e rispettive condizioni di ciascun genitore (Cass.
4811/2018; Cass. 19299/2020).
Ed è appena il caso di rilevare che l'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex plurimis, Cass. 10423/2023).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, sulla base della situazione patrimoniale dei coniugi, come sopra ricostruita, tenuto conto anche dell'assegnazione della casa familiare di proprietà del nonché CP_1 dell'età di venti anni, l'assegno posto a carico dell'appellato debba essere aumentato a Persona_1 complessivi € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del
50% delle spese straordinarie.
Le spese processuali Attesa la reciproca parziale soccombenza, le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti ti Parte_1 avverso la sentenza del tribunale di S.M. Capua Vetere del 20 luglio 2023, così CP_1 provvede:
a) Pone a carico del Vespa la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
b) Pone a carico del Vespa l'assegno mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della;
Pt_1
c) Dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 28 maggio 2025
Il consigliere rel. Il presidente