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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17113/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ugolini Enrico e dell'avv. Alessia Sinagra, che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Bovino Antonio, che lo rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in ALTOMONTE il 28/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALTOMONTE (atto n. 59 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 18.03.2003 e il 03.10.2005. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
28.03.2024, pubblicata il 29.03.2024
Con ricorso depositato il 12/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALTOMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, in sita in Grugliasco (TO), Via Don Luigi Borio 23, con tutti gli arredi ivi presenti, a;
Controparte_1
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, un assegno di euro 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che alcun mantenimento viene previsto a carico di uno dei due coniugi in favore dell'altro in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 473 bis.12, 3° comma c.p.c., i coniugi si esonerano a vicenda dal depositare la documentazione ivi prevista ai punti A), B) e C) del ricorso, impegnandosi a produrla a richiesta del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17113/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ugolini Enrico e dell'avv. Alessia Sinagra, che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Bovino Antonio, che lo rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in ALTOMONTE il 28/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALTOMONTE (atto n. 59 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 18.03.2003 e il 03.10.2005. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
28.03.2024, pubblicata il 29.03.2024
Con ricorso depositato il 12/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALTOMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, in sita in Grugliasco (TO), Via Don Luigi Borio 23, con tutti gli arredi ivi presenti, a;
Controparte_1
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, un assegno di euro 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che alcun mantenimento viene previsto a carico di uno dei due coniugi in favore dell'altro in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 473 bis.12, 3° comma c.p.c., i coniugi si esonerano a vicenda dal depositare la documentazione ivi prevista ai punti A), B) e C) del ricorso, impegnandosi a produrla a richiesta del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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