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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/11/2024, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 06/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3319/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da ata il 23/09/1994 ad LB (CN) Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRERO GIULIANO
E
nato il [...] ad [...]_2
rappresentato e difeso dall'Avv. WITZEL RAFFAELLA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
"1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, adottando le dovute cautele nei confronti della figlia minore qualora decideranno di frequentare nuovi compagni/e. Nel precipuo interesse della minore, le parti si impegnano affinché eventuali nuovi compagni/e siano presentati alla figlia solo quando la nuova relazione potrà essere considerata equilibrata e stabile secondo i dettami giurisprudenziali;
si impegnano inoltre affinché la coabitazione di eventuali nuovi compagni/e con la figlia avvenga dopo almeno 1 anno di equilibrata e stabile frequentazione, onde favorire il Per graduale inserimento del nuovo compagno/a nella vita della piccola
2. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, e manterrà la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre.
3. I coniugi concordano di occuparsi della cura e della gestione della figlia secondo accordi tra di loro in base ai rispettivi impegni di lavoro seguendo lo schema di una settimana per genitore
(abitando entrambi nello stesso Comune), ma per favorire l'attività di entrambi vi sarà la possibilità di richiedere all'altro genitore la tenuta della bambina in ulteriori giorni, secondo la disponibilità di quest'ultimo. Detti accordi, peraltro, dovranno tenere conto delle richieste e delle esigenze di studio e di svago della minore.
L'accompagno a scuola è del genitore che ha avuto la minore durante la notte e la presa dalla scuola di quello che la terrà durante il giorno.
durante le vacanze natalizie secondo calendario scolastico: considerando sempre l'alternanza delle settimane, si farà eccezione per la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro
(considerando che chi non ha la settimana di spettanza terrà la bambina 14 ore), stesso sistema per il giorno 31 Dicembre compresa la notte con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. Per i restanti giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, verranno mantenuti i regimi di settimane alternate;
- durante le vacanze pasquali: la figlia trascorrerà ad anni alterni, a turno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di ET (lunedì dell'Angelo) con l'altro. Per i restanti giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, verrà mantenuta l'alternanza di settimane. Qualora un genitore intendesse portare in vacanza la minore in quel periodo di sospensione scolastica, potrà farlo con il permesso dell'altro, comunicando l'intenzione del viaggio almeno 3 settimane prima;
- durante le vacanze estive scolastiche: salvo diverso accordo tra i genitori, verranno mantenute le settimane alternate a meno che un genitore desideri portare la figlia in vacanza per oltre una settimana e allora dovrà chiedere il consenso dell'altro genitore con 2 mesi di anticipo, per permettere anche all'altro genitore di organizzare le ferie;
durante le giornate festive infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.), i "ponti" o durante le ulteriori eventuali sospensioni dalle lezioni (ad esempio, in occasione delle elezioni politiche o amministrative), la figlia trascorrerà dette giornate o ponti con il genitore con cui sta in quella settimana, con facoltà dell'altro, con preavviso di almeno 3 settimane, di chiedere di poter tenere con sé la minore per effettuare con essa attività vacanziere.
La minore trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con il papà e l'anno successivo con
-
la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse della minore.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito o gli spostamenti, quando vanno in vacanza fuori casa con la minore.
Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore per il tempo che la stessa trascorrerà con ciascuno dei genitori.
Ciascuno dei genitori contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, le quali dovranno essere preventivamente concordate, secondo quanto meglio dettagliato nel Protocollo di intesa del Tribunale di Asti tra magistrati e avvocati del
07.07.2017 che le parti dichiarano di conoscere e di approvare. Le spese di custodia dei minori
(baby-sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore, in mancanza di alternative gratuite agevolmente accessibili (e.s strutture pubbliche-scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili, ecc.), saranno a carico dei genitori per quote uguali tra loro.
I coniugi dichiarano, con riferimento alla regolamentazione dei rapporti con la figlia ed alle obbligazioni relative alla sua cura e mantenimento, di adottare sin dalla sottoscrizione del presente ricorso il regime ivi specificato e dettagliato. Gli assegni a sostegno della famiglia (assegno unico universale) verranno richiesti ed incassati dal sig. Pt 2, che dividerà il relativo importo al 50% con la Parte_1 entro 5 giorni dal ricevimento dell'assegno stesso, tramite bonifico sul conto corrente della Parte_1 I genitori, sussistendone le condizioni, beneficeranno delle detrazioni fiscali per i carichi di famiglia per quote uguali tra loro.
I genitori si impegnano a fare in modo che la figlia mantenga un rapporto sereno e continuativo sia con i nonni materni sia con i nonni paterni.
La casa coniugale, consistente in un immobile di 9,5 vani accatastato A3 adibito ad abitazione ed un immobile di 28 mq accatastato C6 adibito ad autorimessa, in OR d'BA (CN), Fraz. Reala
10, viene assegnata al sig. Pt 2 con tutti gli arredi e i mobili ivi esistenti, la sig.ra Parte 1 ha già provveduto a lasciare l'abitazione coniugale, a ritirare i propri effetti personali e a trasferirsi in altra unità immobiliare.
I coniugi, in conseguenza della separazione, intendono altresì risolvere ogni ulteriore questione patrimoniale, regolamentando la destinazione degli acquisti immobiliari e dei rapporti di conto corrente sorti durante il matrimonio. Per l'effetto:
la sig.ra Parte 1 si obbliga a trasferire al sig. Parte 2 le ragioni immobiliari a lei spettanti sull'unità immobiliare sita in OR d'BA (CN), Fraz. Reala n. 10, e precisamente:
la quota di 1/2 (un mezzo) sugli immobili così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di OR d'BA (CN):
F. 2, N. 450, sub. 1 Frazione Reala n. 10, piano T-1, Cat. A/3, Classe U, Consistenza 9,5 vani,
Superficie Catastale Totale metri quadrati 196, Totale escluse aree scoperte metri quadrati 194,
Rendita Euro 382,69;
F.2, N. 450, sub. 2 Frazione Reala n. 10, piano T, Cat. C/6, Classe 1, Consistenza metri quadrati 28,
Superficie Catastale Totale metri quadrati 27, Rendita Euro 36,15.
,I suddetti beni, essendo state le rate del mutuo pagate esclusivamente con denaro del Parte 2 verranno trasferiti dalla sig.ra Parte_2 Parte 1 in favore del sig. senza corrispettivo da parte di quest'ultimo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, gravati, in particolare, dall'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di Cuneo Servizio di Pubblicità Immobiliare di BA in data 30/04/2020, registro generale n. 2547, registro particolare n. 315, contro Parte 1 e Parte 2 in dipendenza di mutuo a rogito Notaio Persona 2 di BA in data 24.04.2020 (Repertorio n. 1.785 —
Raccolta n. 1.375), debitamente registrato. A tale riguardo, il sig. Parte 2 dichiara di aver ottenuto dalla mutuante, Banca di Credito
Cooperativo di BA, Langhe, Roero e del Canavese s.c., parere preliminare favorevole ed adesione all'accollo da parte dello stesso sig. Parte_2 dell'intero mutuo di cui sopra: si impegna ed obbliga ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dal contratto di mutuo di cui sopra, nonché, più in generale, ad ogni e qualsivoglia ulteriore incombente finalizzato alla corretta e totale liberazione della sig.ra da obblighi di sorta nei Parte 1
confronti della mutuante Banca di Credito Cooperativo di BA, Langhe, Roero e del Canavese s.c., fornendo poi alla sig.ra idonea documentazione attestante la liberazione della Parte 1
stessa da ogni obbligo nei confronti della mutuante.
I coniugi concordano che, in ogni caso, il mutuo ipotecario di cui sopra continuerà ad essere pagato in via esclusiva e per l'intero dal sig. Parte_2 che terrà indenne la sig.ra Parte 1
da ogni e qualsivoglia pretesa della mutuante nei confronti della stessa.
I coniugi dichiarano che il suddetto accordo patrimoniale è finalizzato alla composizione della crisi coniugale e alla regolazione dei correlati rapporti patrimoniali e si impegnano a formalizzare il relativo rogito notarile presso Notaio di fiducia entro mesi due dall'intervenuta omologa della separazione, con spese notarili e oneri tutti che resteranno a carico del sig. Parte 2
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano espressamente di aver regolamentato ogni altro rapporto patrimoniale tra di loro con la dazione da parte del della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) una Parte 2 alla Parte 1
tantum, a titolo di rimborso delle spese effettuate dalla Parte 1 per la casa coniugale e, pertanto, di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altro. In aggiunta il sig. Pt 2 si impegna a corrispondere
€ 1.300,00 (milletrecento/00) alla sig.ra Parte 1 a titolo di contributo per il pagamento delle spese legali.
Il sig. Pt 2 dichiara di rinunciare alla restituzione, da parte della Sig.ra Parte_1 della cifra di €
6.604,68 (seimilaseicento quattro/68), somma da lui pagata a rate fino a luglio 2024 e relativa al finanziamento dell'automobile intestata alla signora Parte_1
I coniugi si concedono sin d'ora reciproco nulla osta per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali sia dei figli minori."
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
Parte 1 nata ad [...] il [...] e da Parte 2 nato ad
LB (CN) il 06/04/1993, celebrato in CORNELIANO D'LB in data 23/10/2021, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte I, Serie, Anno 2021
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 06/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 06/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3319/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da ata il 23/09/1994 ad LB (CN) Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRERO GIULIANO
E
nato il [...] ad [...]_2
rappresentato e difeso dall'Avv. WITZEL RAFFAELLA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
"1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, adottando le dovute cautele nei confronti della figlia minore qualora decideranno di frequentare nuovi compagni/e. Nel precipuo interesse della minore, le parti si impegnano affinché eventuali nuovi compagni/e siano presentati alla figlia solo quando la nuova relazione potrà essere considerata equilibrata e stabile secondo i dettami giurisprudenziali;
si impegnano inoltre affinché la coabitazione di eventuali nuovi compagni/e con la figlia avvenga dopo almeno 1 anno di equilibrata e stabile frequentazione, onde favorire il Per graduale inserimento del nuovo compagno/a nella vita della piccola
2. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, e manterrà la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre.
3. I coniugi concordano di occuparsi della cura e della gestione della figlia secondo accordi tra di loro in base ai rispettivi impegni di lavoro seguendo lo schema di una settimana per genitore
(abitando entrambi nello stesso Comune), ma per favorire l'attività di entrambi vi sarà la possibilità di richiedere all'altro genitore la tenuta della bambina in ulteriori giorni, secondo la disponibilità di quest'ultimo. Detti accordi, peraltro, dovranno tenere conto delle richieste e delle esigenze di studio e di svago della minore.
L'accompagno a scuola è del genitore che ha avuto la minore durante la notte e la presa dalla scuola di quello che la terrà durante il giorno.
durante le vacanze natalizie secondo calendario scolastico: considerando sempre l'alternanza delle settimane, si farà eccezione per la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro
(considerando che chi non ha la settimana di spettanza terrà la bambina 14 ore), stesso sistema per il giorno 31 Dicembre compresa la notte con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. Per i restanti giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, verranno mantenuti i regimi di settimane alternate;
- durante le vacanze pasquali: la figlia trascorrerà ad anni alterni, a turno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di ET (lunedì dell'Angelo) con l'altro. Per i restanti giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, verrà mantenuta l'alternanza di settimane. Qualora un genitore intendesse portare in vacanza la minore in quel periodo di sospensione scolastica, potrà farlo con il permesso dell'altro, comunicando l'intenzione del viaggio almeno 3 settimane prima;
- durante le vacanze estive scolastiche: salvo diverso accordo tra i genitori, verranno mantenute le settimane alternate a meno che un genitore desideri portare la figlia in vacanza per oltre una settimana e allora dovrà chiedere il consenso dell'altro genitore con 2 mesi di anticipo, per permettere anche all'altro genitore di organizzare le ferie;
durante le giornate festive infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.), i "ponti" o durante le ulteriori eventuali sospensioni dalle lezioni (ad esempio, in occasione delle elezioni politiche o amministrative), la figlia trascorrerà dette giornate o ponti con il genitore con cui sta in quella settimana, con facoltà dell'altro, con preavviso di almeno 3 settimane, di chiedere di poter tenere con sé la minore per effettuare con essa attività vacanziere.
La minore trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con il papà e l'anno successivo con
-
la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse della minore.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito o gli spostamenti, quando vanno in vacanza fuori casa con la minore.
Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore per il tempo che la stessa trascorrerà con ciascuno dei genitori.
Ciascuno dei genitori contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, le quali dovranno essere preventivamente concordate, secondo quanto meglio dettagliato nel Protocollo di intesa del Tribunale di Asti tra magistrati e avvocati del
07.07.2017 che le parti dichiarano di conoscere e di approvare. Le spese di custodia dei minori
(baby-sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore, in mancanza di alternative gratuite agevolmente accessibili (e.s strutture pubbliche-scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili, ecc.), saranno a carico dei genitori per quote uguali tra loro.
I coniugi dichiarano, con riferimento alla regolamentazione dei rapporti con la figlia ed alle obbligazioni relative alla sua cura e mantenimento, di adottare sin dalla sottoscrizione del presente ricorso il regime ivi specificato e dettagliato. Gli assegni a sostegno della famiglia (assegno unico universale) verranno richiesti ed incassati dal sig. Pt 2, che dividerà il relativo importo al 50% con la Parte_1 entro 5 giorni dal ricevimento dell'assegno stesso, tramite bonifico sul conto corrente della Parte_1 I genitori, sussistendone le condizioni, beneficeranno delle detrazioni fiscali per i carichi di famiglia per quote uguali tra loro.
I genitori si impegnano a fare in modo che la figlia mantenga un rapporto sereno e continuativo sia con i nonni materni sia con i nonni paterni.
La casa coniugale, consistente in un immobile di 9,5 vani accatastato A3 adibito ad abitazione ed un immobile di 28 mq accatastato C6 adibito ad autorimessa, in OR d'BA (CN), Fraz. Reala
10, viene assegnata al sig. Pt 2 con tutti gli arredi e i mobili ivi esistenti, la sig.ra Parte 1 ha già provveduto a lasciare l'abitazione coniugale, a ritirare i propri effetti personali e a trasferirsi in altra unità immobiliare.
I coniugi, in conseguenza della separazione, intendono altresì risolvere ogni ulteriore questione patrimoniale, regolamentando la destinazione degli acquisti immobiliari e dei rapporti di conto corrente sorti durante il matrimonio. Per l'effetto:
la sig.ra Parte 1 si obbliga a trasferire al sig. Parte 2 le ragioni immobiliari a lei spettanti sull'unità immobiliare sita in OR d'BA (CN), Fraz. Reala n. 10, e precisamente:
la quota di 1/2 (un mezzo) sugli immobili così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di OR d'BA (CN):
F. 2, N. 450, sub. 1 Frazione Reala n. 10, piano T-1, Cat. A/3, Classe U, Consistenza 9,5 vani,
Superficie Catastale Totale metri quadrati 196, Totale escluse aree scoperte metri quadrati 194,
Rendita Euro 382,69;
F.2, N. 450, sub. 2 Frazione Reala n. 10, piano T, Cat. C/6, Classe 1, Consistenza metri quadrati 28,
Superficie Catastale Totale metri quadrati 27, Rendita Euro 36,15.
,I suddetti beni, essendo state le rate del mutuo pagate esclusivamente con denaro del Parte 2 verranno trasferiti dalla sig.ra Parte_2 Parte 1 in favore del sig. senza corrispettivo da parte di quest'ultimo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, gravati, in particolare, dall'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di Cuneo Servizio di Pubblicità Immobiliare di BA in data 30/04/2020, registro generale n. 2547, registro particolare n. 315, contro Parte 1 e Parte 2 in dipendenza di mutuo a rogito Notaio Persona 2 di BA in data 24.04.2020 (Repertorio n. 1.785 —
Raccolta n. 1.375), debitamente registrato. A tale riguardo, il sig. Parte 2 dichiara di aver ottenuto dalla mutuante, Banca di Credito
Cooperativo di BA, Langhe, Roero e del Canavese s.c., parere preliminare favorevole ed adesione all'accollo da parte dello stesso sig. Parte_2 dell'intero mutuo di cui sopra: si impegna ed obbliga ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dal contratto di mutuo di cui sopra, nonché, più in generale, ad ogni e qualsivoglia ulteriore incombente finalizzato alla corretta e totale liberazione della sig.ra da obblighi di sorta nei Parte 1
confronti della mutuante Banca di Credito Cooperativo di BA, Langhe, Roero e del Canavese s.c., fornendo poi alla sig.ra idonea documentazione attestante la liberazione della Parte 1
stessa da ogni obbligo nei confronti della mutuante.
I coniugi concordano che, in ogni caso, il mutuo ipotecario di cui sopra continuerà ad essere pagato in via esclusiva e per l'intero dal sig. Parte_2 che terrà indenne la sig.ra Parte 1
da ogni e qualsivoglia pretesa della mutuante nei confronti della stessa.
I coniugi dichiarano che il suddetto accordo patrimoniale è finalizzato alla composizione della crisi coniugale e alla regolazione dei correlati rapporti patrimoniali e si impegnano a formalizzare il relativo rogito notarile presso Notaio di fiducia entro mesi due dall'intervenuta omologa della separazione, con spese notarili e oneri tutti che resteranno a carico del sig. Parte 2
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano espressamente di aver regolamentato ogni altro rapporto patrimoniale tra di loro con la dazione da parte del della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) una Parte 2 alla Parte 1
tantum, a titolo di rimborso delle spese effettuate dalla Parte 1 per la casa coniugale e, pertanto, di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altro. In aggiunta il sig. Pt 2 si impegna a corrispondere
€ 1.300,00 (milletrecento/00) alla sig.ra Parte 1 a titolo di contributo per il pagamento delle spese legali.
Il sig. Pt 2 dichiara di rinunciare alla restituzione, da parte della Sig.ra Parte_1 della cifra di €
6.604,68 (seimilaseicento quattro/68), somma da lui pagata a rate fino a luglio 2024 e relativa al finanziamento dell'automobile intestata alla signora Parte_1
I coniugi si concedono sin d'ora reciproco nulla osta per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali sia dei figli minori."
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
Parte 1 nata ad [...] il [...] e da Parte 2 nato ad
LB (CN) il 06/04/1993, celebrato in CORNELIANO D'LB in data 23/10/2021, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte I, Serie, Anno 2021
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 06/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.