TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1224 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Valentina Lupo e Maria Rita
Atzori, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Olivia Olla, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 26/01/1974, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/01/1974 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1 di Cagliari, anno 1974, numero 13, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.01.1974, nel
Comune di Cagliari tra e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio dell'anzidetto Comune al n. 13 - parte I - anno 1974, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
2) Stabilire che il signor corrisponderà alla moglie Parte_1 CP_1 la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente sula base degli indici ISTAT per il costo della vita a decorrere da un anno della emananda sentenza.
Detto importo continuerà ad essere versato alla sig.ra CP_1 direttamente dall' quale ente erogante il trattamento pensionistico al CP_2
Frau.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1224 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Valentina Lupo e Maria Rita
Atzori, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Olivia Olla, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 26/01/1974, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/01/1974 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1 di Cagliari, anno 1974, numero 13, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.01.1974, nel
Comune di Cagliari tra e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio dell'anzidetto Comune al n. 13 - parte I - anno 1974, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
2) Stabilire che il signor corrisponderà alla moglie Parte_1 CP_1 la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente sula base degli indici ISTAT per il costo della vita a decorrere da un anno della emananda sentenza.
Detto importo continuerà ad essere versato alla sig.ra CP_1 direttamente dall' quale ente erogante il trattamento pensionistico al CP_2
Frau.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2