Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 1513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 06/06/2025 nella causa n. 1513/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistita dall'avv. FAUSTO RAFFONE Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 assistita dall'avv. ALESSANDRO VALENTINI
PARTE CONVENUTA
Oggetto: categoria e qualifica
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la SI.ra ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti della per sentir accertare il proprio diritto Controparte_1 all'inquadramento nel 1° livello del CCNL di categoria (relativo ai dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere) per l'intera durata del rapporto di lavoro – dal 1/12/2012 al 27/12/2021 – con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, quantificate in €
25.585,18.
2. A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto di avere sin dall'instaurazione del rapporto, e dunque a partire dal 1/12/2012, svolto mansioni riconducibili alla declaratoria del 1° livello del CCNL di settore, ancor prima della formale deSInazione quale “responsabile tecnica” del salone, intervenuta solo successivamente, in data 27/03/2013.
1
Ha, quindi, domandato il riconoscimento del superiore inquadramento per l'intero periodo contrattuale, ivi compreso quello antecedente alla nomina.
3. In particolare, la ricorrente ha allegato di aver svolto:
a) trattamenti estetici complessi e specialistici, su viso e corpo, in piena autonomia, mediante l'impiego di apparecchiature tecnologicamente avanzate (laser epilatori, radiofrequenza, osSIenoterapia);
b) consulenza personalizzata alla clientela nella definizione dei protocolli estetici più appropriati;
c) attività formativa nei confronti di apprendiste e nuove risorse;
d) gestione e selezione di prodotti cosmetici e apparecchiature;
e) funzione di direttrice tecnica del salone, formalmente riconosciutale mediante comunicazione alla Città di Torino.
4. La società resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e affermando che l'inquadramento contrattuale della SI.ra al 3° livello Pt_1 fosse del tutto corretto, in quanto la stessa ha svolto principalmente attività di manicure e pedicure, con utilizzo solo sporadico di macchinari e in assenza di autonomia o responsabilità gestionali.
Ha, inoltre, eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
5. Alla prima udienza del 15/10/2024, la convenuta ha formulato un'offerta conciliativa pari a € 10.000,00 lordi, oltre al concorso nelle spese di lite.
La ricorrente ha rifiutato l'offerta, riservandosi la possibilità di sottoporre una controproposta.
6. Alla successiva udienza del 12/11/2024, preso atto dell'indisponibilità conciliativa della ricorrente e interrogate liberamente le parti, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova per testimoni.
7. All'udienza odierna, le parti hanno discusso la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni in atti.
* * *
8. La domanda proposta da parte ricorrente non merita accoglimento.
9. In via preliminare, giova richiamare il contenuto dell'art. 13 del CCNL per i dipendenti delle imprese di estetica, che distingue tre livelli di inquadramento professionale:
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i. 1° livello: vi appartengono i lavoratori in grado di svolgere in piena autonomia tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, compresi quelli al viso e al corpo di qualsiasi grado di difficoltà, mediante l'utilizzo delle tecniche più avanzate e delle apparecchiature elettromeccaniche più sofisticate. Essi devono altresì essere in grado di proporre alla clientela i trattamenti più adeguati alle specifiche caratteristiche dell'aspetto, nonché di gestire servizi quali sauna e palestra. Alla medesima fascia appartengono anche i lavoratori con funzioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.
ii. 2° livello: include i lavoratori capaci di eseguire tutti i trattamenti estetici, inclusi il trucco giorno-sera e l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche, purché operanti sotto la guida del titolare o di altro dipendente inquadrato al 1° livello. Rientrano in tale categoria anche i cassieri, gli addetti alla vendita di prodotti cosmetici e gli impiegati con mansioni amministrative non qualificabili al livello superiore.
iii. 3° livello: comprende i lavoratori che svolgono attività quali manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al corpo e trucco di base, anche mediante l'impiego di attrezzature elettromeccaniche elementari, con grado di difficoltà semplice.
10. Dalla lettura del predetto articolo risulta evidente che il riconoscimento di un livello superiore di inquadramento è subordinato alla sussistenza di requisiti stringenti, la cui prova ricade interamente sul lavoratore interessato.
11. Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo fornito una rappresentazione sufficientemente precisa, dettagliata e corroborata da riscontri oggettivi circa lo svolgimento, in modo effettivo, continuativo e prevalente, di mansioni riconducibili alla sfera applicativa del 1° livello del CCNL di riferimento.
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12. Come chiarito da giurisprudenza consolidata, il lavoratore che intenda ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale è tenuto a dimostrare, in modo rigoroso e circostanziato, l'effettivo svolgimento di attività corrispondenti alla qualifica rivendicata, connotate da stabilità, autonomia operativa e assenza di occasionalità. È altresì necessario che egli descriva in maniera analitica il contenuto concreto delle prestazioni rese, le modalità esecutive, la frequenza e la durata delle attività svolte, nonché la loro collocazione funzionale all'interno dell'organizzazione aziendale, al fine di consentire un'effettiva comparazione con la declaratoria contrattuale.
13. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la domanda di superiore inquadramento non può fondarsi su affermazioni generiche o meramente assertive, ma richiede una dimostrazione puntuale e coerente del concreto contenuto delle mansioni
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 2023, n. 3285).
14. Nel caso di specie, le risultanze istruttorie non hanno fornito alcun riscontro alle allegazioni formulate dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa.
La declaratoria del 1° livello del CCNL per le imprese di estetica presuppone, infatti, una figura professionale dotata di una piena autonomia tecnico-operativa e di una consolidata esperienza nell'erogazione di trattamenti di estetica specializzata. Tali lavoratori devono saper eseguire autonomamente ogni tipo di trattamento, anche di elevata complessità, al viso e al corpo, impiegando le tecniche più avanzate e le apparecchiature elettromeccaniche più sofisticate, oltre a possedere la capacità di proporre alla clientela protocolli personalizzati funzionali alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche dell'aspetto.
La ricorrente ha allegato di svolgere attività di consulenza alla clientela per la definizione dei protocolli estetici e di utilizzare tecnologie avanzate come il laser epilatorio, la radiofrequenza e l'osSIenoterapia. Tuttavia, dette circostanze sono state oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte della convenuta e non hanno trovato conferma in sede istruttoria.
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15. Le testimoni escusse (SI.ra e SI.ra , sulla Testimone_1 Tes_2 cui attendibilità non vi sono dubbi trattandosi di testi comuni ad entrambe le parti) hanno concordemente riferito: che l'utilizzo da parte della ricorrente dei macchinari più complessi era sporadico;
che la stessa partecipava raramente ai corsi di formazione erogati dalle aziende fornitrici di nuovi prodotti e macchinari per l'estetica; che non era punto di riferimento per le altre estetiste né incaricata della gestione dei protocolli o delle relazioni con i fornitori.
Risulta, anzi, dalle stesse dichiarazioni testimoniali che le attività sopra indicate facevano capo in via esclusiva alla SI.ra la quale, Testimone_1 si occupava personalmente della selezione dei prodotti cosmetici, provvedendo a testarli e a indicare quelli da acquistare alla SI.ra , Tes_2 incaricata degli ordini. Parimenti, era sempre la medesima a Tes_1 redigere i protocolli di trattamento destinati alla clientela, senza alcun contributo operativo o decisionale da parte della ricorrente.
16. Del pari, la pretesa attività formativa in favore di apprendiste e nuove risorse non è stata supportata da elementi oggettivi: le testimoni hanno escluso che la ricorrente rivestisse un ruolo di formazione o coordinamento diverso dall'essere indicata come tutor di alcune apprendiste;
ed è mancata qualsivoglia produzione documentale atta a dimostrare l'attività formativa dichiarata o la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
17. In definitiva, le risultanze istruttorie non hanno conferito alcun sostegno concreto alle allegazioni della ricorrente, le cui affermazioni sono rimaste prive di riscontro idoneo a fondare la pretesa di superiore inquadramento.
18. Quanto poi all'asserita funzione direttiva e gestoria, richiamata anche mediante la nomina della SI.ra a “responsabile tecnica” del salone, Pt_1 avvenuta con comunicazione alla Città di Torino ai fini della SCIA (doc. 5 parte ricorrente), si osserva che detta indicazione, pur rappresentando un possibile indice dello svolgimento di mansioni di responsabilità, non può ritenersi elemento a tal fine dirimente.
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19. La qualifica di responsabile tecnico, infatti, risponde a requisiti formali previsti dalla legge di settore (art. 3, l. n. 1/1990) ed è rivolta a garantire il presidio legale dell'attività estetica. Non è, di per sé, idonea a comprovare – peraltro solo dal marzo 2013 e non dall'assunzione – il concreto svolgimento di mansioni corrispondenti alla declaratoria contrattuale del 1° livello, ove difetti – come nella fattispecie – qualsiasi riscontro fattuale o documentale circa il contenuto della responsabilità tecnica, la sussistenza di autonomia operativa, responsabilità organizzativa o direzionale, o dell'effettuazione di attività specialistiche di elevata complessità.
20. Va altresì escluso che nella domanda di accertamento del 1° livello possa ritenersi implicita una domanda subordinata volta al riconoscimento del 2° livello contrattuale. La giurisprudenza consolidata, invero, ammette tale possibilità solo quando la parte abbia allegato e provato i presupposti di fatto corrispondenti alla declaratoria della qualifica intermedia, nonché formulato in modo sufficientemente chiaro una domanda idonea a ricomprendere in via gradata anche l'inquadramento inferiore (cfr. Cass. civ. 25/06/2020, n. 12621; Cass. civ. 22/02/2019, n. 5374). Nel caso di specie, tale condizione non risulta soddisfatta: la ricorrente ha invocato esclusivamente il riconoscimento del 1° livello sin dall'inizio del rapporto, senza formulare alcuna istanza subordinata o alternativa. Inoltre, la declaratoria contrattuale del 2° livello presuppone – per espressa previsione del CCNL – lo svolgimento dell'attività sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1° livello, elemento che non solo non è stato provato, ma neppure allegato. Non risultano, in particolare, evidenze istruttorie né elementi documentali che attestino l'esistenza di una figura apicale di riferimento nei confronti della quale l'attività della ricorrente si sarebbe svolta in posizione subordinata e formativa, come richiesto dalla declaratoria del 2° livello.
21. Conclusivamente, la ricorrente non ha dimostrato di aver svolto in modo prevalente e continuativo mansioni superiori al livello contrattuale di appartenenza.
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Resta assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Invero, come noto, la valutazione della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi è subordinata all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata: in mancanza di tale presupposto, ogni ulteriore disamina resta priva di rilievo decisivo ai fini della definizione della controversia.
22. Al rigetto del ricorso consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano – avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate – nei minimi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 2.695,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dal MOT dott. Samuel Boraso.
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