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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3394/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3394/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Cinquantasei Martiri n. 15, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO CARDIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via Salara n. 31
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Villanova di Ravenna (RA), via Godo n. 34/A, con il patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA RUSSO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, viale della Lirica n. 61
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del
22.11.2024 e del 13.09.2024.
In data 23.09.2024, il CO Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.08.2024, e Parte_1 Pt_3 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Ravenna in data
[...]
22.01.2006 con rito civile, che, dall'unione coniugale, erano nati a Ravenna i figli minori Per_1 in data 01.01.2008 e in data 20.05.2011, che, con sentenza n. 776/2018 emessa in
[...] Persona_2 data 09.07.2018, il Tribunale di Ravenna aveva accolto il ricorso congiunto da loro presentato, pronunciando lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, disponendo l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, disciplinando l'esercizio del diritto di visita paterno e i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante i periodi di vacanza e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma mensile complessiva di euro 380,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna.
I ricorrenti, in considerazione dell'aumentata età dei figli, pari rispettivamente a sedici e tredici anni, e nel loro interesse, chiedevano quindi al Tribunale di accogliere le seguenti condizioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria istanza e domanda, per i motivi di cui in narrativa, modificare le condizioni di scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 22.01.06 a Ravenna (trascritto nel registro degli atti di matrimonio n. 8 del Comune di Pt_3
Ravenna anno 2006, parte I) di cui ai punti b) e c) della sentenza n. 776/2018 del Tribunale di
Ravenna, sezione civile, emessa il 09.07.2018, depositata il 19.07.2018, resa nella causa R.G. n.
1558/2018 relative ai tempi di visita e frequentazione del padre ai figli minori e e al Per_1 Per_2 contributo al mantenimento agli stessi dovuto dal padre, omologando e prendendo atto che, dalla sottoscrizione del presente ricorso:
1) i figli minori (nato a [...] in data [...]) e (nato a Ravenna in [...]_3 data 20.5.2011), resteranno congiuntamente affidati ai genitori con collocazione prevalente presso la madre. In considerazione del fatto che i figli hanno raggiunto l'età di 13 e 16 anni e che hanno entrambi molteplici impegni scolastici ed extrascolastici, gli stessi frequenteranno il padre secondo i tempi, modalità di visita e permanenza presso la casa paterna corrispondente alla loro volontà. La precedente previsione prevista in sentenza resterà quindi meramente indicativa e subordinata alla volontà dei figli;
2) il Sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , Parte_3 Per_1 Per_2 verserà mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 27 di Parte_1 ogni mese e a far data dal 27 luglio 2024, la somma mensile complessiva di € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50 % delle spese straordinarie per i figli che devono ritenersi individuate in conformità al Protocollo d'intesa sottoscritto fra l'Ordine degli Avvocati e i Magistrati del Tribunale di Ravenna.
3) Le parti danno atto che ogni pregresso rapporto economico fra loro intercorso, derivante dall'esecuzione dei precedenti accordi di divorzio è stato integralmente regolato.
4) Le parti concordano che le spese del presente procedimento sono integralmente compensate con espressa rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale”.
pagina 2 di 3 Con decreto emesso in data 02.09.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 15.01.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al CO Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 23.09.2024 il CO Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note di trattazione scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 22.11.2024 e del 13.09.2024 con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. Pt_1 ove confermavano la volontà di modificare le condizioni di divorzio come da ricorso, le parti Pt_3 insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del procedimento.
Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni formulate nel ricorso congiunto a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio del matrimonio n. 776/2018, in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono adeguate e conformi all'interesse dei figli minori. Stante l'espressa richiesta, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
CO , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di Parte_4 scioglimento del matrimonio n. 776/2018 dello 09.07.2018, così decide:
- OMOLOGA le condizioni del ricorso congiunto come sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
- CONFERMA, per il resto, le condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n.
776/2018;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3394/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Cinquantasei Martiri n. 15, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO CARDIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via Salara n. 31
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Villanova di Ravenna (RA), via Godo n. 34/A, con il patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA RUSSO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, viale della Lirica n. 61
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del
22.11.2024 e del 13.09.2024.
In data 23.09.2024, il CO Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.08.2024, e Parte_1 Pt_3 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Ravenna in data
[...]
22.01.2006 con rito civile, che, dall'unione coniugale, erano nati a Ravenna i figli minori Per_1 in data 01.01.2008 e in data 20.05.2011, che, con sentenza n. 776/2018 emessa in
[...] Persona_2 data 09.07.2018, il Tribunale di Ravenna aveva accolto il ricorso congiunto da loro presentato, pronunciando lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, disponendo l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, disciplinando l'esercizio del diritto di visita paterno e i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante i periodi di vacanza e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma mensile complessiva di euro 380,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna.
I ricorrenti, in considerazione dell'aumentata età dei figli, pari rispettivamente a sedici e tredici anni, e nel loro interesse, chiedevano quindi al Tribunale di accogliere le seguenti condizioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria istanza e domanda, per i motivi di cui in narrativa, modificare le condizioni di scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 22.01.06 a Ravenna (trascritto nel registro degli atti di matrimonio n. 8 del Comune di Pt_3
Ravenna anno 2006, parte I) di cui ai punti b) e c) della sentenza n. 776/2018 del Tribunale di
Ravenna, sezione civile, emessa il 09.07.2018, depositata il 19.07.2018, resa nella causa R.G. n.
1558/2018 relative ai tempi di visita e frequentazione del padre ai figli minori e e al Per_1 Per_2 contributo al mantenimento agli stessi dovuto dal padre, omologando e prendendo atto che, dalla sottoscrizione del presente ricorso:
1) i figli minori (nato a [...] in data [...]) e (nato a Ravenna in [...]_3 data 20.5.2011), resteranno congiuntamente affidati ai genitori con collocazione prevalente presso la madre. In considerazione del fatto che i figli hanno raggiunto l'età di 13 e 16 anni e che hanno entrambi molteplici impegni scolastici ed extrascolastici, gli stessi frequenteranno il padre secondo i tempi, modalità di visita e permanenza presso la casa paterna corrispondente alla loro volontà. La precedente previsione prevista in sentenza resterà quindi meramente indicativa e subordinata alla volontà dei figli;
2) il Sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , Parte_3 Per_1 Per_2 verserà mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 27 di Parte_1 ogni mese e a far data dal 27 luglio 2024, la somma mensile complessiva di € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50 % delle spese straordinarie per i figli che devono ritenersi individuate in conformità al Protocollo d'intesa sottoscritto fra l'Ordine degli Avvocati e i Magistrati del Tribunale di Ravenna.
3) Le parti danno atto che ogni pregresso rapporto economico fra loro intercorso, derivante dall'esecuzione dei precedenti accordi di divorzio è stato integralmente regolato.
4) Le parti concordano che le spese del presente procedimento sono integralmente compensate con espressa rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale”.
pagina 2 di 3 Con decreto emesso in data 02.09.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 15.01.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al CO Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 23.09.2024 il CO Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note di trattazione scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 22.11.2024 e del 13.09.2024 con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. Pt_1 ove confermavano la volontà di modificare le condizioni di divorzio come da ricorso, le parti Pt_3 insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del procedimento.
Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni formulate nel ricorso congiunto a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio del matrimonio n. 776/2018, in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono adeguate e conformi all'interesse dei figli minori. Stante l'espressa richiesta, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
CO , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di Parte_4 scioglimento del matrimonio n. 776/2018 dello 09.07.2018, così decide:
- OMOLOGA le condizioni del ricorso congiunto come sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
- CONFERMA, per il resto, le condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n.
776/2018;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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