Articolo 36 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 gennaio 1992
Art. 36. (Poteri istruttori del giudice) 1. L' articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice). Il pretore o il conciliatore puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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