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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2162/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22.11.2022, promossa con atto di citazione in appello da
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Mira (VE), Vicolo del Parte_2
Prato 4/2, ( ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
( ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._2 Pt_4
( ), nata a [...] l'[...], rappresentati e
[...] C.F._3
difesi dall'avv. Paolo Polato;
appellante
contro
(c.f. ), con sede in COoparte_1 P.IVA_2 CP_1
1 piazza Salimbeni, 3, in persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e COoparte_2
difesa dall'avv. Michele Fontana;
appellata
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 1723/2022 del 12.10.2022.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Ritenuto il presente appello ammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., voglia Codesta Ill.ma Corte revocare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Venezia,
nella persona del G.I. Dr.ssa Silvia Bianchi, n. 1723/2022 REPERT. N.4700/2022 del
12/10/2022, notificata in data 17/10/2022, laddove, “definitivamente decidendo nella causa n.
9173/2020 R.G. promossa da , Parte_1 Pt_2
e nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così statuiva: COoparte_1
“- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , in via solidale tra loro, alla rifusione nei confronti di
[...] Parte_4 [...]
delle le spese di lite, che liquida in complessivi € COoparte_1
13.430,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge”,
ciò nel senso indicato e motivato nello svolto gravame;
per l'effetto Voglia quindi Codesta Ill.ma Corte:
A. Accertare e/o dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della clausola vessatoria covenant di cui all'art.
9.1. e di cui al correlato art. 2 bis del “COatto di finanziamento CDP”
2 n. 741746940/64 sottoscritto con (P.IVA COoparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 10/05/2016, per un P.IVA_2
importo originario di € 270.000,00 e meglio descritto in atti, in quanto sottoscritte in violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., ovvero in quanto prevedenti l'applicazione di interessi,
commissioni, spese ed oneri in violazione degli artt. 1284 c.c. e 116, 117 e 118 del D. lgs.
385/1993; per l'effetto accertarsi e/o dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del predetto “contratto di finanziamento CDP” n. 741746940/64 sottoscritto in data 10/05/2016, per le medesime causali di cui in narrativa;
B. Accertare e dichiarare che (P.IVA COoparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, all'atto della stipula del P.IVA_2
“contratto di finanziamento CDP” n. 741746940/64, e meglio descritto in atti, ha richiesto ed applicato interessi, commissioni, spese ed oneri in violazione degli artt. 1284 c.c. e
116, 117 e 118 del D. lgs. 385/1993, determinati in quella somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, per le causali di fatto e di diritto di cui in narrativa;
C. accertato e dichiarato quanto sopra e quanto descritto in narrativa, condannarsi altresì parte convenuta opposta al risarcimento a parte attrice opponente di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta od indiretta dei fatti di cui in narrativa e delle condotte, sempre ivi meglio descritte, tenute da (P.IVA ) e COoparte_1 P.IVA_2
contrarie ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede in tutte le fasi dei rapporti in essere tra le parti oggi in causa, per l'importo che verrà accertato in corso di causa o verrà determinato in via equitativa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
D. Accertato e dichiarato l'indebito ricalcolo da parte della banca odierna convenuta opposta di interessi, spese, commissioni, e oneri, sotto qualsiasi forma denominati, rideterminarsi altresì il
3 diverso minore e corretto saldo del conto corrente n. 857129, meglio descritto in atti, in ragione degli indebiti maggiori interessi addebitati e/o percepiti in violazione degli artt. 1284 c.c., 116,
117 e 118 del D. lgs. 385/1993, e in ogni caso contra legem e/o a qualunque titolo e per qualsiasi altra diversa o ulteriore causa, anche eventualmente rilevata in corso di giudizio dall'espletanda
CTU tecnico-contabile, quantificati in quella somma che risulterà in corso di causa o che sarà
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
E. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto sussistente il credito azionato, Voglia Codesta Ill. Corte detrarre dall'importo di condanna la somma, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, derivante dall'indebito calcolo di interessi,
commissioni, spese ed oneri sul contratto di finanziamento di cui è causa e sul correlato conto corrente di riferimento, in virtù dell'applicazione delle clausole nulle e/o inefficaci e/o annullabili di cui ai punti precedenti, per quanto sempre ivi esposto e per le causali di fatto e di diritto cui in narrativa.
IN OGNI CASO:
Competenze professionali di lite, spese, anticipazioni, spese generali ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi CTU tecnico-contabile volta a determinare l'indebito calcolo di interessi e/o spese e/o commissioni, e di tutti gli oneri, sotto qualsiasi forma denominati, si debbano intendere come remunerazione del capitale prestato e pertanto assimilati agli interessi, a vario titolo e per qualsiasi causale conteggiati in relazione al mutuo ed al correlato conto corrente di cui è causa, anche con riferimento alla clausola covenant presente nel contratto di mutuo;
con formulazione del seguente quesito:
4 “Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti ed eventualmente acquisita quella ulteriore ritenuta necessaria, ed effettuati tutti gli accertamenti, le valutazioni e quant'altro si renda necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto, voglia il C.T.U. provvedere al ricalcolo degli interessi attivi e passivi maturati dagli odierni attori opponenti sul conto corrente n. 8571.29 e in relazione al contratto di mutuo CDP n. 741746940/64”, stipulato in data
10/05/2016 e meglio descritto in atti, ai medesimi intestato, ed in particolare voglia:
➢ Con riferimento al contratto di conto corrente n. 8571.29 determinare e quantificare gli interessi passivi, nonché gli interessi passivi extra-fido su somme invece affidate, prodottisi sul predetto conto corrente di cui è causa in asserita violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e
1284 del codice civile, dell'artt. 644 c.p., e degli artt. 117, 117-bis e 118 del T.U.B.; pertanto voglia accertare e quantificare gli interessi ultralegali, ed eventualmente anche quelli anatocistici e/o usurari che si dovessero rilevare, calcolati sullo stesso;
➢ determinare e quantificare le commissioni di massimo scoperto, gli interessi, le commissioni sul fido accordato, nonché le spese addebitate sul medesimo conto corrente intestato alla società
Parte_1
➢ Con riferimento al contratto di mutuo CDP n. 741746940/64, stipulato in data 10/05/2016 e meglio descritto in atti, voglia il CTU determinare se il tasso complessivamente applicato al medesimo contratto sia da considerarsi usurario ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero abbia previsto l'applicazione di interessi, commissioni, spese ed oneri in violazione degli artt. 1284 c.c. e 116, 117 e 118 del D. lgs. 385/1993; ed in particolare voglia il Consulente:
- quantificare tutti gli interessi e oneri corrisposti dall'odierna opponente a favore di parte convenuta opposta in forza del suddetto contratto;
5 - determinare e quantificare tutti gli oneri, sotto qualsiasi forma denominati, si debbano intendere come remunerazione del capitale prestato e pertanto assimilati agli interessi;
- accertare inoltre il verificarsi o meno, nei periodi di riferimento previsti dal contratto di mutuo in esame, delle condizioni previste dalla clausola “Covenant” di cui all'art.
9.1 del contratto, in base alla quale gli odierni attori si impegnavano a garantire alla banca mutuante, per ogni periodo di riferimento, un “ammontare di flussi da pagamenti in uscita, sul conto corrente n. 8571.29,
intesi come importo complessivo dei pagamenti effettuati (transazioni, carte di credito e di debito,
RID ordinario, RID veloce, RI.BA, SEPA Direct Debit, MAV, RAV, F23, F24, bollettini, bonifici), pari ad € 60.000,00”;
- accertare e verificare se, nel caso di avveramento o meno della condizione prevista dalla predetta clausola “Covenant” nei periodi di riferimento, sia stato adeguatamente e correttamente applicato dalla banca odierna convenuta l'ulteriore interesse compensativo a favore della medesima previsto dall'art. 2 bis del contratto oggetto di indagine, e pari alla differenza tra
“tasso/spread che sarebbe stato applicato al cliente ove questi non avesse assunto l'impegno di cui all'art.
9.1. e tasso spread effettivamente applicato al presente finanziamento;
importo che sarebbe stato “calcolato su base semestrale nella misura dello 0,40% del debito residuo del finanziamento esistente alla data di rilevazione del mandato rispetto dell'impegno;
- per l'effetto della eventuale errata applicazione ad opera della banca odierna convenuta del predetto interesse compensativo di cui all'art. 2 bis, in relazione ai parametri della clausola covenant di cui all'art. 9.1, del contratto di mutuo in esame, voglia quindi il CTU rideterminare il piano di ammortamento del mutuo, anche eventualmente rideterminando gli interessi sul medesimo ai tassi minimi dei BOT così come statuito dall'art. 117 e 125-bis del d.lgs 385/93,
epurandolo da interessi e/o commissioni e/o altre spese ed oneri eventualmente applicati dalla
6 banca in violazione e/o errata applicazione della predetta clausola covenant di cui all'art. 9 e all'art. 2 bis, del contratto, con riferimento all'art. 1284 c.c., all'artt. 644 c.p., e agli artt. 116, 117
e 118 del D. lgs. 385/1993”;
- per parte appellata:
“In via preliminare
Dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello, per mancanza dei requisiti di ammissibilità ex art. 342 cpc, e/o per violazione dell'348-bis c.p.c., stante la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.
In via principale, nel merito
Rigettarsi l'appello, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque perché infondato in fatto e in diritto per i motivi rappresentati in atti, e, dunque, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2143/2020 Ing. dell'8.10.2020 emesso dal Tribunale di Venezia, e, in ogni caso, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, condannare - se del caso anche ex artt.
2033 e 2041 c.c. e, comunque, anche in ragione delle garanzie rilasciate Parte_1
c.f. e p.iva , corrente in Vicolo del Prato 4, int. 2, a Mira (Ve), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e i signori cf Parte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 3, , cf , nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_3 C.F._2
(Ve), Vicolo del Prato 4, int. 2 e , cf , nata a [...] Parte_4 C.F._3
Sacco (Pd) l'11.2.1946, residente a Mira (Ve), Vicolo del Prato 4, int. 2, di pagare, in via tra loro solidale, a , in persona del legale rappresentante pro COoparte_1
tempore, con sede in piazza Salimbeni, 3, c.f. , la somma di Euro 220.484,08 CP_1 P.IVA_2
(valuta 16.10.2019), il tutto oltre interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo
7 effettivo, salvo il rispetto della normativa anti-usura, oltre ancora a spese e compenso del presente procedimento monitorio e successive occorrende.
In ogni caso
Con vittoria onorari, spese e accessori, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si richiamano i documenti depositati e ci si oppone all'avversaria istanza di Ctu, perché
esplorativa e volta a colmare lacune probatorie avversarie, nonché all'avversaria istanza ex art. 210 cpc”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso per ingiunzione di per il pagamento COoparte_1
dell'importo di € 220.484,08 a titolo di insoluto del finanziamento “CDP n. 741746940/64”, di originari € 270.000,00, oltre a interessi al tasso contrattualmente dovuto, era emesso il decreto n.
2143/20 col quale si ingiungeva agli odierni appellanti il pagamento del predetto importo di €
220.484,08 oltre a ulteriori interessi e spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2020, gli odierni appellanti proponevano formale opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo: invalidità delle attestazioni ex art. 50 TUB in sede monitoria e di giudizio di cognizione sul credito azionato in ordine alla
CO sussistenza e consistenza del credito asseritamente vantato da nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola “covenant” contenuta all'art. 9 del contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c.; indeterminatezza degli interessi compensativi di cui all'art. 2 bis del contratto di cui è causa, in relazione all'art.
9.1 sempre del medesimo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 c.c. e 116, 117 e 118 del D. lgs. 385/1993. Alla luce delle predette violazioni veniva pertanto richiesta anche la rideterminazione del saldo del conto corrente n.
857129, sul quale era regolato il finanziamento, in ragione degli indebiti maggiori interessi
8 addebitati e/o percepiti in violazione degli artt. 1284 c.c., 116, 117 e 118 del D. lgs. 385/1993.
Si costituiva contestando integralmente in fatto e in diritto le COoparte_1
argomentazioni svolte dagli odierni appellanti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza n. 1723/2022 del 12.10.2022 il Tribunale di
Venezia rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto,
condannando gli opponenti, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta.
Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello gli opponenti, sulla base di quattro motivi:
1) erroneità e vizio di motivazione della sentenza di prime cure laddove si è ritenuto che
CO abbia assolto il proprio onere probatorio sulla sussistenza e consistenza del credito azionato in relazione all'art. 50 TUB;
2) erroneità, carenza e vizio di motivazione della sentenza di prime cure in relazione alla violazione dell'art. 1341 c.c. con riferimento alla clausola “covenant” di cui all'art.
9.1 del contratto di finanziamento CDP n. 741746940/64;
3) carenza di istruttoria in ordine agli effetti della clausola covenant di cui all'art.
9.1. del contratto;
4) carenza di motivazione e difetto di istruttoria in ordine all'indeterminatezza degli interessi compensativi di cui all'art. 2 bis in relazione all'art.
9.1 del contratto, in virtù degli artt.
1284 c.c. e 116, 117 e 118 del D. lgs. 385/1993;
5) revoca e/o riforma della condanna alle spese legali di primo grado.
Con atto di costituzione e risposta, si è costituita la quale ha COoparte_1 sostenuto l'infondatezza dei motivi d'appello concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
9 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.9.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 2.1.2025, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi.
***
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. svolta dall'appellata atteso che il contenuto complessivo della citazione in appello e ciascuna delle doglianze ivi articolate consentono al Collegio di ricavare gli elementi essenziali della lite e le specifiche ragioni svolte a sostegno delle doglianze suddette.
Il primo motivo e il terzo motivo d'appello, da esaminarsi contestualmente attenendo entrambi alla prova del credito ed all'istruzione svolta nel giudizio di primo grado (in cui è stato rifiutato l'esperimento di c.t.u. contabile) presentano concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
Il gravame è riferito alla seguente parte della decisione: “Quanto alla prova del credito azionato in sede monitoria, l'istituto di credito ha dimesso il contratto di finanziamento, fonte della pretesa avanzata nei confronti degli ingiunti. A detto titolo è, altresì, allegato il piano di
ammortamento, con la conseguenza che i debitori sono stati messi nella condizione di conoscere
la regolazione negoziale dei rapporti bancari in essere e il quantum dovuto. A fronte della allegazione di inadempimento da parte della opposta, spettava, poi, all'opponente fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme finanziate”
(sentenza di primo grado, pag. 6).
Lamenta l'appellante che la banca non abbia fornito prova sufficiente del credito oggetto del provvedimento monitorio.
Consolidata giurisprudenza indica che in caso di stipulazione del contratto di mutuo l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante
10 mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza,
spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (Cass., ordinanza n. 10507/2019); quanto alla debenza degli interessi, è sufficiente che il titolo contenga la indicazione delle modalità di calcolo, non essendo indispensabile la produzione del piano di ammortamento (Cass., ord. n. 33724/22); quanto alla rilevanza probatoria del c.d. saldaconto, vale citare ex multis Cass. Civ., ord. n. 12818 del
10.5.2024: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”.
Nella specie, sono stati prodotti il titolo, il piano di ammortamento, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., ed anche tutti gli estratti conto relativi al conto corrente sul quale il finanziamento era – pacificamente – appoggiato (oltre al contratto di conto corrente e a tutte le aperture di credito).
Vero è che nel primo e soprattutto nel terzo motivo d'appello gli appellanti hanno fatto riferimento alla presenza della clausola covenant di cui all'art.
9.1. del contratto di finanziamento
(su cui si tornerà nell'esame del successivo motivi di appello), che prevedeva un interesse maggiorato in caso di mancato rispetto della clausola, ma si deve osservare che non solo gli opponenti appellanti non hanno eccepito ed indicato l'ammontare delle restituzioni effettuate ma neppure hanno svolto specifica contestazione relativa all'applicazione in concreto della predetta clausola, profilo rispetto al quale si sono limitati ad osservare che “dagli estratti conto dimessi in
11 giudizio (doc. 06 di prime cure) è emerso come le uscite della società odierna appellante fossero state, per diversi periodi, del tutto allineate ai criteri di cui all'art.
9.1 del contratto di finanziamento, assommando a ben oltre i sessantamila euro previsti dalla clausola” (e dunque rispettosi della clausola covenant, senza allegare né che per quei semestri sia stato preteso dalla banca l'interesse compensativo e senza fornire un conteggio che evidenzi se ed in che misura la clausola sia stata in concreto applicata, ciò che poteva agevolmente farsi, col contributo di un perito di parte, per differenza con l'ipotesi di applicazione del solo interesse base.
Attesa la grave carenza deduttiva correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter ammettere la c.t.u. contabile poiché la relativa richiesta si connotava come esplorativa a fronte di una contestazione del tutto generica, ed addirittura assente quanto alle restituzioni intervenute.
Anche la Suprema Corte nella recente sentenza delle Sezioni Unite civili n. 6500 del 28.2.2022 ha ritenuto comunque non ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio fondata su un quadro allegatorio carente, configurandosi in tal caso come meramente esplorativa, e chiarito che la ritenuta specificità della consulenza tecnica in materia contabile non incide sul principio dispositivo, ma sull'estensione dei poteri di indagine del consulente tecnico: “Non è forse inopportuno a questo riguardo, riflettendo sul suo precipuo ruolo di integrazione dell'attività
decisoria del giudice, fermarsi inizialmente a considerare che l'attività consulenziale è, nella sua veste ordinaria, un'attività tipicamente interna al processo, che nel processo rinviene la propria ragione giustificativa in funzione della necessità di colmare il deficit conoscitivo che si delinea in capo al giudice in relazione alla materia oggetto di lite. Una prima più immediata conseguenza di questa osservazione, tale perché prende forma sul piano in cui la consulenza esplica primariamente la propria funzione, che è il piano istruttorio, è quella che si traduce nel divieto della cd. "consulenza meramente esplorativa", non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica,
come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie
12 allegazioni o a compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”.
Per di più si deve considerare che gli addebiti sono intervenuti sul conto corrente d'appoggio e che con riguardo a questo sono stati depositati tutti gli estratti conto (tanto che parte appellante intenderebbe affidare la ricostruzione del quantum dovuto alla richiesta c.t.u.): va però ricordato che “è consolidato il principio per cui ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità
contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 17
novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574,
secondo cui l'approvazione tacita dell'estratto conto ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito). Tutto
ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico,
dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. 18 maggio 2006, n. 11749).
Come precisato da questa Corte, deve infatti ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto —
per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 quelli formali — abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista nel conto stesso menzionate come causale di determinate annotazioni di addebito lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti” (così Cass., ordinanza n. 30000 del 20/11/2018).
13 Nella specie gli effetti della disciplina recata dall'art. 1832 c.c. consentono pertanto le contestazioni ribadite nel secondo e quarto motivo d'appello, non quelle oggetto del terzo.
Col secondo motivo d'appello gli appellanti lamentano che il Tribunale, laddove ha esaminato la questione della eccepita vessatorietà della clausola covenant, si sia limitato a ribadire “che l'art.
1341 c.c., invocato da parte opponente, contiene un elenco tassativo di clausole vessatorie, tra le quali non figura la clausola qui in esame”: secondo gli appellanti, il giudice avrebbe “errato nel non ricondurre tale clausola nel novero di quelle vessatorie;
ed ha quindi sempre erroneamente “assorbito” la questione della mancata doppia sottoscrizione in quanto ritenuta non necessaria” (appello. pag. 11).
Si deve premettere che il c.d. covenant è un accordo accessorio inserito all'interno di un contratto di finanziamento attraverso il quale l'impresa finanziata assume specifici impegni e/o divieti correlati all'impegno di restituire la somma di denaro, altresì riconoscendo alla banca determinati diritti e poteri nei confronti dell'impresa finanziata al fine di ridurre l'asimmetria informativa intrinseca nel rapporto banca/impresa e di monitorare il rischio di insolvenza dell'impresa per l'intera durata del rapporto: al verificarsi degli accadimenti contemplati dalla clausola conseguono modificazioni a talune condizioni del finanziamento, sino alla revoca dello stesso.
Nella specie, nelle premesse del contratto si precisa che “ai fini della determinazione del tasso di interesse che regola il presente finanziamento, è stato tenuto in considerazione da parte della
Banca l'impegno assunto dalla Parte Mutuataria ai sensi del successivo art. 9.1.”, che contiene,
l'impegno della Centro Servizi funebri a presentare alla Banca “un ammontare di Parte_1 flussi da pagamenti in uscita …. pari ad € 60.000,00”; il contratto, all'art. 2 bis, individua pure le conseguenze del mancato rispetto della clausola covenant, laddove precisa che l'importo compensativo viene “commisurato alla differenza tra (i) tasso/spread che sarebbe stato applicato al Cliente ove questi non avesse assunto l'impegno di cui all'art.
9.0 e (ii) tasso/spread effettivamente applicato al presente finanziamento”. La clausola contrattuale precisa anche a
14 quanto ammonta tale differenza, giacché l'importo compensativo viene calcolato “nella misura dello 0,40% del debito residuo del finanziamento esistente alla data di rilevazione del mancato rispetto dell'impegno”. Nel documento di sintesi si legge, alla voce “IMPORTO
COMPENSATIVO PER MANCATO RISPETTO COVENANT COMMERCIALI”, che il
“TIPO DI COMPENSO” è una “PERCENTUALE FISSA” e che il “VALORE DEL
COMPENSO” è pari a “0,40%”.
Orbene, correttamente il giudice ha evidenziato come una clausola siffatta non rientri in nessuna delle ipotesi di cui all'invocato art. 1341 comma 2 c.c.
Gli appellanti correttamente ricostruiscono la disciplina citando un precedente del Tribunale di
Perugia (sentenza del 13 agosto 2013 n. 1123): “L'art. 1341 c.c., al primo comma sancisce il cd.
obbligo di trasparenza e conoscibilità delle condizioni generali del contratto;
al secondo comma,
invece, reca un elenco di clausole, cd. vessatorie che, oltre ad essere come le precedenti imposte da una parte contrattuale e subite dall'altra, sono particolarmente gravose per il mero sottoscrittore poiché, in deroga alla disciplina legislativa, gli impongono limiti ed obblighi maggiori, ovvero creano per il predisponente delle posizioni di favore ingiustificate, creando uno squilibrio sostanziale tra le parti. Il predisponente ha l'onere di rendere le clausole uniformi da sé
predisposte conoscibili mediante idonei mezzi di comunicazione. Qualora l'aderente eccepisca la non conoscibilità di tali condizioni, la sanzione prevista sarà quella dell'inefficacia della clausola che non potrà essere invocata ai fini della regolamentazione del rapporto contrattuale, divenendo improduttiva di effetti tra le parti. In ordine poi alle cd. clausole vessatorie, proprio perché così
gravose per il contraente debole, non solo devono essere rese conoscibili, ma devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente. Orbene, perché tali clausole possano essere efficaci, occorre la doppia sottoscrizione ed approvazione, una per l'accordo nel suo complesso e l'altra per la clausola o le clausole vessatorie in esso contenute.
In sostanza, occorrono due firme da parte dell'aderente affinché siano valide le clausole
15 vessatorie: la prima per la sottoscrizione in calce al contratto che vale come accettazione dello stesso, la seconda nella parte contenente il richiamo alle clausole vessatorie all'interno del contratto”.
In particolare sono vessatorie e non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte: limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Per pacifica giurisprudenza, l'eccezionalità della norma della specifica approvazione per iscritto, derogando alla generale libertà di forma, rende le ipotesi dell'art. 1341 comma 2 c.c. tassative e a numero chiuso, insuscettibili quindi di applicazione analogica, ma al più solo estensiva (Cass.
n. 14038/2013, Cass. n. 11757/2006, Cass. n. 9646/2006, Cass. n. 4036/2003, Cass. n. 1833/2003,
Cass. n. 10425/2002, Cass. n. 14912/2001, Cass. n. 14302/1999, Cass. n. 5777/1990, Cass. n.
8062/1987, Cass. n. 7524/1987, Cass. n. 999/1987, Cass. n. 22/1987 e Cass. n. 3835/1984).
E' erronea in diritto la tesi dell'appellante secondo cui lo sarebbero tutte le clausole che determinano un significativo squilibrio ai danni di una parte (non venendo in rilievo nella specie la diversa disciplina dettata a tutela del consumatore) ed erronea in fatto la deduzione secondo cui nella specie la clausola in esame prevederebbe “sotto pena di recesso/risoluzione dal contratto ad opera della banca, un obbligo di spesa/uscite in capo alla società odierna opponente di ben €
60.000,00 a semestre”, giacchè la “sanzione” pattuita è invece il suindicato interesse maggiorato e non il recesso della banca (ipotesi addirittura testualmente esclusa dal terzo periodo dell'art.
9.2 del contratto: “La Banca, inoltre, avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora (…) la Parte Mutuataria non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, eccetto quello di cui al precedente art. 9.1”).
16 La clausola in esame potrebbe semmai essere considerata una clausola penale ma, com'è noto,
la tassativa elencazione di cui all'articolo 1341 comma 2 c.c., non contempla l'ipotesi di previsione di clausola penale (in questi stessi termini, cfr. Cass. n. 14038/2013, Cass. n.
6558/2010, Cass. n. 23965/2004, Cass. n. 20744/2004).
Solo in comparsa conclusionale con riguardo alle posizioni dei garanti e Parte_4 [...]
il procuratore di parte appellante ha per la prima volta invocato la disciplina Pt_3
consumeristica e la (diversa) nozione di vessatorietà ivi contenuta, pur non avendo mai dedotto la qualità di consumatori dei predetti;
peraltro la clausola in esame non attiene al rapporto di garanzia ma al rapporto principale e neppure reca il significativo squilibrio sottolineato dagli eccipienti che, infondatamente, riferiscono alla violazione del covenant una facoltà di recesso della banca ,in termini difformi dalle pattuizioni documentate.
Col quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice non abbia dichiarato l'eccepita indeterminatezza dell'interesse compensativo previsto dall'art. 2 bis, il quale stabilisce che l'importo compensativo è “commisurato alla differenza tra (i) tasso/spread che sarebbe stato applicato al Cliente ove questi non avesse assunto l'impegno di cui all'art.
9.0 e (ii) tasso/spread effettivamente applicato al presente finanziamento' e che l'importo compensativo viene calcolato
'nella misura dello 0,40% del debito residuo del finanziamento esistente alla data di rilevazione del mancato rispetto dell'impegno”.
Il Tribunale ha però in proposito correttamente osservato: “Quanto alla determinatezza della clausola Convenant, nel documento di sintesi si legge, alla voce “IMPORTO COMPENSATIVO
PER MANCATO RISPETTO COVENANT COMMERCIALI”, che il “TIPO DI COMPENSO” è una “PERCENTUALE FISSA” e che il “VALORE DEL COMPENSO” è pari a “0,40%”.
L'istituto di credito opposto ha spiegato che 'l'importo compensativo dello 0,4% semestrale corrisponde allo 0,8% annuo' e ha aggiunto che 'nel contratto è stato applicato un tasso pari ad
Euribor 6M+ spread di 5,350% annuo nominale. Qualora il contratto si fosse concluso senza la
17 clausola covenant, la avrebbe accordato, invece, un tasso pari ad Euribor 6M + spread CP_1
di 6,15% annuo nominale. La differenza è pari allo 0,8% annuo nominale (ovverosia lo 0,4%
semestrale) e il relativo importo viene addebitato solo in caso di mancato rispetto della clausola covenant'.
Deve, quindi, concludersi per la determinatezza dei criteri di calcolo della clausola Covenant,
posto che la differenza tra tassi, cui fa riferimento l'art. 2 bis citato, è, in concreto, pari allo
0,40%” (sentenza di primo grado, pag. 7).
L'appellante si limita a replicare l'eccezione svolta nel giudizio di primo grado e tuttavia la determinatezza del tasso compensativo è stata ben evidenziata dal Tribunale, solo dovendosi aggiungere che la parte sopra riportata dell'art. 2 bis del contratto, che contiene precisa indicazione del criterio per il calcolo del tasso, supera l'indeterminatezza del precedente inciso
CO della pattuizione secondo cui in caso di violazione della clausola covenant, a è dovuto un
“congruo Importo Compensativo commisurato alla differenza tra (i) tasso/spread che sarebbe stato applicato al Cliente ove questi non avesse assunto l'impegno di cui all'art.
9.1. e (ii) tasso/spread effettivamente applicato al presente finanziamento”.
Gli appellanti riportano poi la questione della eccepita indeterminatezza del tasso al caso di
Par scorretta o carente indicazione dell' che, in tesi attorea, comporta la nullità della clausola afferente agli interessi.
Come si è visto, tuttavia, il contratto prevede tutti gli elementi necessari alla determinazione e verifica del tasso di intesse applicato, dovendosi peraltro rammentare che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi anche estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (v. Cass., n. 24690/2020 e n.
18 20555/2020).
Nella specie il contratto prevede espressamente il TAEG e, quanto alla divergenza tra Pt_6
e TAN (che parrebbe inammissibilmente dedotta in appello - pag. 23 - in termini ipotetici: “Che
il contratto de quo indichi quale sia il TAEG astrattamente ed asseritamente applicato nel
calcolo degli oneri del contratto, non implica affatto che lo stesso sia poi stato effettivamente e concretamente adottato dalla banca nel corso del rapporto”) escluso che si versi in un caso di credito al consumo, è sufficiente ricordare che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni,
la cui mancata indicazione della forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/93, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (v. in particolare Cass. n. 39169/2021, nello stesso senso v. anche n. Cass.
n. 4597/2023).
Il quinto motivo di gravame, col quale gli appellanti auspicano una diversa regolamentazione delle spese di giudizio anche di primo grado, non costituisce vero e proprio gravame in quanto è riferito espressamente all'ipotesi, non verificatasi, di riforma della sentenza di primo grado.
L'appello deve in conclusione essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata vittoriosa vanno poste a carico solidale degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22 in relazione al valore della causa, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
19 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
e e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Venezia, n. Pt_3 Parte_4
1723/2022 del 12.10.2022;
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellata COoparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
20
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2162/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22.11.2022, promossa con atto di citazione in appello da
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Mira (VE), Vicolo del Parte_2
Prato 4/2, ( ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
( ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._2 Pt_4
( ), nata a [...] l'[...], rappresentati e
[...] C.F._3
difesi dall'avv. Paolo Polato;
appellante
contro
(c.f. ), con sede in COoparte_1 P.IVA_2 CP_1
1 piazza Salimbeni, 3, in persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e COoparte_2
difesa dall'avv. Michele Fontana;
appellata
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 1723/2022 del 12.10.2022.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Ritenuto il presente appello ammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., voglia Codesta Ill.ma Corte revocare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Venezia,
nella persona del G.I. Dr.ssa Silvia Bianchi, n. 1723/2022 REPERT. N.4700/2022 del
12/10/2022, notificata in data 17/10/2022, laddove, “definitivamente decidendo nella causa n.
9173/2020 R.G. promossa da , Parte_1 Pt_2
e nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così statuiva: COoparte_1
“- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , in via solidale tra loro, alla rifusione nei confronti di
[...] Parte_4 [...]
delle le spese di lite, che liquida in complessivi € COoparte_1
13.430,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge”,
ciò nel senso indicato e motivato nello svolto gravame;
per l'effetto Voglia quindi Codesta Ill.ma Corte:
A. Accertare e/o dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della clausola vessatoria covenant di cui all'art.
9.1. e di cui al correlato art. 2 bis del “COatto di finanziamento CDP”
2 n. 741746940/64 sottoscritto con (P.IVA COoparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 10/05/2016, per un P.IVA_2
importo originario di € 270.000,00 e meglio descritto in atti, in quanto sottoscritte in violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., ovvero in quanto prevedenti l'applicazione di interessi,
commissioni, spese ed oneri in violazione degli artt. 1284 c.c. e 116, 117 e 118 del D. lgs.
385/1993; per l'effetto accertarsi e/o dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del predetto “contratto di finanziamento CDP” n. 741746940/64 sottoscritto in data 10/05/2016, per le medesime causali di cui in narrativa;
B. Accertare e dichiarare che (P.IVA COoparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, all'atto della stipula del P.IVA_2
“contratto di finanziamento CDP” n. 741746940/64, e meglio descritto in atti, ha richiesto ed applicato interessi, commissioni, spese ed oneri in violazione degli artt. 1284 c.c. e
116, 117 e 118 del D. lgs. 385/1993, determinati in quella somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, per le causali di fatto e di diritto di cui in narrativa;
C. accertato e dichiarato quanto sopra e quanto descritto in narrativa, condannarsi altresì parte convenuta opposta al risarcimento a parte attrice opponente di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta od indiretta dei fatti di cui in narrativa e delle condotte, sempre ivi meglio descritte, tenute da (P.IVA ) e COoparte_1 P.IVA_2
contrarie ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede in tutte le fasi dei rapporti in essere tra le parti oggi in causa, per l'importo che verrà accertato in corso di causa o verrà determinato in via equitativa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
D. Accertato e dichiarato l'indebito ricalcolo da parte della banca odierna convenuta opposta di interessi, spese, commissioni, e oneri, sotto qualsiasi forma denominati, rideterminarsi altresì il
3 diverso minore e corretto saldo del conto corrente n. 857129, meglio descritto in atti, in ragione degli indebiti maggiori interessi addebitati e/o percepiti in violazione degli artt. 1284 c.c., 116,
117 e 118 del D. lgs. 385/1993, e in ogni caso contra legem e/o a qualunque titolo e per qualsiasi altra diversa o ulteriore causa, anche eventualmente rilevata in corso di giudizio dall'espletanda
CTU tecnico-contabile, quantificati in quella somma che risulterà in corso di causa o che sarà
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
E. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto sussistente il credito azionato, Voglia Codesta Ill. Corte detrarre dall'importo di condanna la somma, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, derivante dall'indebito calcolo di interessi,
commissioni, spese ed oneri sul contratto di finanziamento di cui è causa e sul correlato conto corrente di riferimento, in virtù dell'applicazione delle clausole nulle e/o inefficaci e/o annullabili di cui ai punti precedenti, per quanto sempre ivi esposto e per le causali di fatto e di diritto cui in narrativa.
IN OGNI CASO:
Competenze professionali di lite, spese, anticipazioni, spese generali ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi CTU tecnico-contabile volta a determinare l'indebito calcolo di interessi e/o spese e/o commissioni, e di tutti gli oneri, sotto qualsiasi forma denominati, si debbano intendere come remunerazione del capitale prestato e pertanto assimilati agli interessi, a vario titolo e per qualsiasi causale conteggiati in relazione al mutuo ed al correlato conto corrente di cui è causa, anche con riferimento alla clausola covenant presente nel contratto di mutuo;
con formulazione del seguente quesito:
4 “Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti ed eventualmente acquisita quella ulteriore ritenuta necessaria, ed effettuati tutti gli accertamenti, le valutazioni e quant'altro si renda necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto, voglia il C.T.U. provvedere al ricalcolo degli interessi attivi e passivi maturati dagli odierni attori opponenti sul conto corrente n. 8571.29 e in relazione al contratto di mutuo CDP n. 741746940/64”, stipulato in data
10/05/2016 e meglio descritto in atti, ai medesimi intestato, ed in particolare voglia:
➢ Con riferimento al contratto di conto corrente n. 8571.29 determinare e quantificare gli interessi passivi, nonché gli interessi passivi extra-fido su somme invece affidate, prodottisi sul predetto conto corrente di cui è causa in asserita violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e
1284 del codice civile, dell'artt. 644 c.p., e degli artt. 117, 117-bis e 118 del T.U.B.; pertanto voglia accertare e quantificare gli interessi ultralegali, ed eventualmente anche quelli anatocistici e/o usurari che si dovessero rilevare, calcolati sullo stesso;
➢ determinare e quantificare le commissioni di massimo scoperto, gli interessi, le commissioni sul fido accordato, nonché le spese addebitate sul medesimo conto corrente intestato alla società
Parte_1
➢ Con riferimento al contratto di mutuo CDP n. 741746940/64, stipulato in data 10/05/2016 e meglio descritto in atti, voglia il CTU determinare se il tasso complessivamente applicato al medesimo contratto sia da considerarsi usurario ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero abbia previsto l'applicazione di interessi, commissioni, spese ed oneri in violazione degli artt. 1284 c.c. e 116, 117 e 118 del D. lgs. 385/1993; ed in particolare voglia il Consulente:
- quantificare tutti gli interessi e oneri corrisposti dall'odierna opponente a favore di parte convenuta opposta in forza del suddetto contratto;
5 - determinare e quantificare tutti gli oneri, sotto qualsiasi forma denominati, si debbano intendere come remunerazione del capitale prestato e pertanto assimilati agli interessi;
- accertare inoltre il verificarsi o meno, nei periodi di riferimento previsti dal contratto di mutuo in esame, delle condizioni previste dalla clausola “Covenant” di cui all'art.
9.1 del contratto, in base alla quale gli odierni attori si impegnavano a garantire alla banca mutuante, per ogni periodo di riferimento, un “ammontare di flussi da pagamenti in uscita, sul conto corrente n. 8571.29,
intesi come importo complessivo dei pagamenti effettuati (transazioni, carte di credito e di debito,
RID ordinario, RID veloce, RI.BA, SEPA Direct Debit, MAV, RAV, F23, F24, bollettini, bonifici), pari ad € 60.000,00”;
- accertare e verificare se, nel caso di avveramento o meno della condizione prevista dalla predetta clausola “Covenant” nei periodi di riferimento, sia stato adeguatamente e correttamente applicato dalla banca odierna convenuta l'ulteriore interesse compensativo a favore della medesima previsto dall'art. 2 bis del contratto oggetto di indagine, e pari alla differenza tra
“tasso/spread che sarebbe stato applicato al cliente ove questi non avesse assunto l'impegno di cui all'art.
9.1. e tasso spread effettivamente applicato al presente finanziamento;
importo che sarebbe stato “calcolato su base semestrale nella misura dello 0,40% del debito residuo del finanziamento esistente alla data di rilevazione del mandato rispetto dell'impegno;
- per l'effetto della eventuale errata applicazione ad opera della banca odierna convenuta del predetto interesse compensativo di cui all'art. 2 bis, in relazione ai parametri della clausola covenant di cui all'art. 9.1, del contratto di mutuo in esame, voglia quindi il CTU rideterminare il piano di ammortamento del mutuo, anche eventualmente rideterminando gli interessi sul medesimo ai tassi minimi dei BOT così come statuito dall'art. 117 e 125-bis del d.lgs 385/93,
epurandolo da interessi e/o commissioni e/o altre spese ed oneri eventualmente applicati dalla
6 banca in violazione e/o errata applicazione della predetta clausola covenant di cui all'art. 9 e all'art. 2 bis, del contratto, con riferimento all'art. 1284 c.c., all'artt. 644 c.p., e agli artt. 116, 117
e 118 del D. lgs. 385/1993”;
- per parte appellata:
“In via preliminare
Dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello, per mancanza dei requisiti di ammissibilità ex art. 342 cpc, e/o per violazione dell'348-bis c.p.c., stante la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.
In via principale, nel merito
Rigettarsi l'appello, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque perché infondato in fatto e in diritto per i motivi rappresentati in atti, e, dunque, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2143/2020 Ing. dell'8.10.2020 emesso dal Tribunale di Venezia, e, in ogni caso, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, condannare - se del caso anche ex artt.
2033 e 2041 c.c. e, comunque, anche in ragione delle garanzie rilasciate Parte_1
c.f. e p.iva , corrente in Vicolo del Prato 4, int. 2, a Mira (Ve), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e i signori cf Parte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 3, , cf , nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_3 C.F._2
(Ve), Vicolo del Prato 4, int. 2 e , cf , nata a [...] Parte_4 C.F._3
Sacco (Pd) l'11.2.1946, residente a Mira (Ve), Vicolo del Prato 4, int. 2, di pagare, in via tra loro solidale, a , in persona del legale rappresentante pro COoparte_1
tempore, con sede in piazza Salimbeni, 3, c.f. , la somma di Euro 220.484,08 CP_1 P.IVA_2
(valuta 16.10.2019), il tutto oltre interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo
7 effettivo, salvo il rispetto della normativa anti-usura, oltre ancora a spese e compenso del presente procedimento monitorio e successive occorrende.
In ogni caso
Con vittoria onorari, spese e accessori, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si richiamano i documenti depositati e ci si oppone all'avversaria istanza di Ctu, perché
esplorativa e volta a colmare lacune probatorie avversarie, nonché all'avversaria istanza ex art. 210 cpc”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso per ingiunzione di per il pagamento COoparte_1
dell'importo di € 220.484,08 a titolo di insoluto del finanziamento “CDP n. 741746940/64”, di originari € 270.000,00, oltre a interessi al tasso contrattualmente dovuto, era emesso il decreto n.
2143/20 col quale si ingiungeva agli odierni appellanti il pagamento del predetto importo di €
220.484,08 oltre a ulteriori interessi e spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2020, gli odierni appellanti proponevano formale opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo: invalidità delle attestazioni ex art. 50 TUB in sede monitoria e di giudizio di cognizione sul credito azionato in ordine alla
CO sussistenza e consistenza del credito asseritamente vantato da nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola “covenant” contenuta all'art. 9 del contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c.; indeterminatezza degli interessi compensativi di cui all'art. 2 bis del contratto di cui è causa, in relazione all'art.
9.1 sempre del medesimo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 c.c. e 116, 117 e 118 del D. lgs. 385/1993. Alla luce delle predette violazioni veniva pertanto richiesta anche la rideterminazione del saldo del conto corrente n.
857129, sul quale era regolato il finanziamento, in ragione degli indebiti maggiori interessi
8 addebitati e/o percepiti in violazione degli artt. 1284 c.c., 116, 117 e 118 del D. lgs. 385/1993.
Si costituiva contestando integralmente in fatto e in diritto le COoparte_1
argomentazioni svolte dagli odierni appellanti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza n. 1723/2022 del 12.10.2022 il Tribunale di
Venezia rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto,
condannando gli opponenti, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta.
Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello gli opponenti, sulla base di quattro motivi:
1) erroneità e vizio di motivazione della sentenza di prime cure laddove si è ritenuto che
CO abbia assolto il proprio onere probatorio sulla sussistenza e consistenza del credito azionato in relazione all'art. 50 TUB;
2) erroneità, carenza e vizio di motivazione della sentenza di prime cure in relazione alla violazione dell'art. 1341 c.c. con riferimento alla clausola “covenant” di cui all'art.
9.1 del contratto di finanziamento CDP n. 741746940/64;
3) carenza di istruttoria in ordine agli effetti della clausola covenant di cui all'art.
9.1. del contratto;
4) carenza di motivazione e difetto di istruttoria in ordine all'indeterminatezza degli interessi compensativi di cui all'art. 2 bis in relazione all'art.
9.1 del contratto, in virtù degli artt.
1284 c.c. e 116, 117 e 118 del D. lgs. 385/1993;
5) revoca e/o riforma della condanna alle spese legali di primo grado.
Con atto di costituzione e risposta, si è costituita la quale ha COoparte_1 sostenuto l'infondatezza dei motivi d'appello concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
9 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.9.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 2.1.2025, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi.
***
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. svolta dall'appellata atteso che il contenuto complessivo della citazione in appello e ciascuna delle doglianze ivi articolate consentono al Collegio di ricavare gli elementi essenziali della lite e le specifiche ragioni svolte a sostegno delle doglianze suddette.
Il primo motivo e il terzo motivo d'appello, da esaminarsi contestualmente attenendo entrambi alla prova del credito ed all'istruzione svolta nel giudizio di primo grado (in cui è stato rifiutato l'esperimento di c.t.u. contabile) presentano concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
Il gravame è riferito alla seguente parte della decisione: “Quanto alla prova del credito azionato in sede monitoria, l'istituto di credito ha dimesso il contratto di finanziamento, fonte della pretesa avanzata nei confronti degli ingiunti. A detto titolo è, altresì, allegato il piano di
ammortamento, con la conseguenza che i debitori sono stati messi nella condizione di conoscere
la regolazione negoziale dei rapporti bancari in essere e il quantum dovuto. A fronte della allegazione di inadempimento da parte della opposta, spettava, poi, all'opponente fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme finanziate”
(sentenza di primo grado, pag. 6).
Lamenta l'appellante che la banca non abbia fornito prova sufficiente del credito oggetto del provvedimento monitorio.
Consolidata giurisprudenza indica che in caso di stipulazione del contratto di mutuo l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante
10 mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza,
spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (Cass., ordinanza n. 10507/2019); quanto alla debenza degli interessi, è sufficiente che il titolo contenga la indicazione delle modalità di calcolo, non essendo indispensabile la produzione del piano di ammortamento (Cass., ord. n. 33724/22); quanto alla rilevanza probatoria del c.d. saldaconto, vale citare ex multis Cass. Civ., ord. n. 12818 del
10.5.2024: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”.
Nella specie, sono stati prodotti il titolo, il piano di ammortamento, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., ed anche tutti gli estratti conto relativi al conto corrente sul quale il finanziamento era – pacificamente – appoggiato (oltre al contratto di conto corrente e a tutte le aperture di credito).
Vero è che nel primo e soprattutto nel terzo motivo d'appello gli appellanti hanno fatto riferimento alla presenza della clausola covenant di cui all'art.
9.1. del contratto di finanziamento
(su cui si tornerà nell'esame del successivo motivi di appello), che prevedeva un interesse maggiorato in caso di mancato rispetto della clausola, ma si deve osservare che non solo gli opponenti appellanti non hanno eccepito ed indicato l'ammontare delle restituzioni effettuate ma neppure hanno svolto specifica contestazione relativa all'applicazione in concreto della predetta clausola, profilo rispetto al quale si sono limitati ad osservare che “dagli estratti conto dimessi in
11 giudizio (doc. 06 di prime cure) è emerso come le uscite della società odierna appellante fossero state, per diversi periodi, del tutto allineate ai criteri di cui all'art.
9.1 del contratto di finanziamento, assommando a ben oltre i sessantamila euro previsti dalla clausola” (e dunque rispettosi della clausola covenant, senza allegare né che per quei semestri sia stato preteso dalla banca l'interesse compensativo e senza fornire un conteggio che evidenzi se ed in che misura la clausola sia stata in concreto applicata, ciò che poteva agevolmente farsi, col contributo di un perito di parte, per differenza con l'ipotesi di applicazione del solo interesse base.
Attesa la grave carenza deduttiva correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter ammettere la c.t.u. contabile poiché la relativa richiesta si connotava come esplorativa a fronte di una contestazione del tutto generica, ed addirittura assente quanto alle restituzioni intervenute.
Anche la Suprema Corte nella recente sentenza delle Sezioni Unite civili n. 6500 del 28.2.2022 ha ritenuto comunque non ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio fondata su un quadro allegatorio carente, configurandosi in tal caso come meramente esplorativa, e chiarito che la ritenuta specificità della consulenza tecnica in materia contabile non incide sul principio dispositivo, ma sull'estensione dei poteri di indagine del consulente tecnico: “Non è forse inopportuno a questo riguardo, riflettendo sul suo precipuo ruolo di integrazione dell'attività
decisoria del giudice, fermarsi inizialmente a considerare che l'attività consulenziale è, nella sua veste ordinaria, un'attività tipicamente interna al processo, che nel processo rinviene la propria ragione giustificativa in funzione della necessità di colmare il deficit conoscitivo che si delinea in capo al giudice in relazione alla materia oggetto di lite. Una prima più immediata conseguenza di questa osservazione, tale perché prende forma sul piano in cui la consulenza esplica primariamente la propria funzione, che è il piano istruttorio, è quella che si traduce nel divieto della cd. "consulenza meramente esplorativa", non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica,
come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie
12 allegazioni o a compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”.
Per di più si deve considerare che gli addebiti sono intervenuti sul conto corrente d'appoggio e che con riguardo a questo sono stati depositati tutti gli estratti conto (tanto che parte appellante intenderebbe affidare la ricostruzione del quantum dovuto alla richiesta c.t.u.): va però ricordato che “è consolidato il principio per cui ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità
contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 17
novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574,
secondo cui l'approvazione tacita dell'estratto conto ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito). Tutto
ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico,
dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. 18 maggio 2006, n. 11749).
Come precisato da questa Corte, deve infatti ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto —
per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 quelli formali — abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista nel conto stesso menzionate come causale di determinate annotazioni di addebito lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti” (così Cass., ordinanza n. 30000 del 20/11/2018).
13 Nella specie gli effetti della disciplina recata dall'art. 1832 c.c. consentono pertanto le contestazioni ribadite nel secondo e quarto motivo d'appello, non quelle oggetto del terzo.
Col secondo motivo d'appello gli appellanti lamentano che il Tribunale, laddove ha esaminato la questione della eccepita vessatorietà della clausola covenant, si sia limitato a ribadire “che l'art.
1341 c.c., invocato da parte opponente, contiene un elenco tassativo di clausole vessatorie, tra le quali non figura la clausola qui in esame”: secondo gli appellanti, il giudice avrebbe “errato nel non ricondurre tale clausola nel novero di quelle vessatorie;
ed ha quindi sempre erroneamente “assorbito” la questione della mancata doppia sottoscrizione in quanto ritenuta non necessaria” (appello. pag. 11).
Si deve premettere che il c.d. covenant è un accordo accessorio inserito all'interno di un contratto di finanziamento attraverso il quale l'impresa finanziata assume specifici impegni e/o divieti correlati all'impegno di restituire la somma di denaro, altresì riconoscendo alla banca determinati diritti e poteri nei confronti dell'impresa finanziata al fine di ridurre l'asimmetria informativa intrinseca nel rapporto banca/impresa e di monitorare il rischio di insolvenza dell'impresa per l'intera durata del rapporto: al verificarsi degli accadimenti contemplati dalla clausola conseguono modificazioni a talune condizioni del finanziamento, sino alla revoca dello stesso.
Nella specie, nelle premesse del contratto si precisa che “ai fini della determinazione del tasso di interesse che regola il presente finanziamento, è stato tenuto in considerazione da parte della
Banca l'impegno assunto dalla Parte Mutuataria ai sensi del successivo art. 9.1.”, che contiene,
l'impegno della Centro Servizi funebri a presentare alla Banca “un ammontare di Parte_1 flussi da pagamenti in uscita …. pari ad € 60.000,00”; il contratto, all'art. 2 bis, individua pure le conseguenze del mancato rispetto della clausola covenant, laddove precisa che l'importo compensativo viene “commisurato alla differenza tra (i) tasso/spread che sarebbe stato applicato al Cliente ove questi non avesse assunto l'impegno di cui all'art.
9.0 e (ii) tasso/spread effettivamente applicato al presente finanziamento”. La clausola contrattuale precisa anche a
14 quanto ammonta tale differenza, giacché l'importo compensativo viene calcolato “nella misura dello 0,40% del debito residuo del finanziamento esistente alla data di rilevazione del mancato rispetto dell'impegno”. Nel documento di sintesi si legge, alla voce “IMPORTO
COMPENSATIVO PER MANCATO RISPETTO COVENANT COMMERCIALI”, che il
“TIPO DI COMPENSO” è una “PERCENTUALE FISSA” e che il “VALORE DEL
COMPENSO” è pari a “0,40%”.
Orbene, correttamente il giudice ha evidenziato come una clausola siffatta non rientri in nessuna delle ipotesi di cui all'invocato art. 1341 comma 2 c.c.
Gli appellanti correttamente ricostruiscono la disciplina citando un precedente del Tribunale di
Perugia (sentenza del 13 agosto 2013 n. 1123): “L'art. 1341 c.c., al primo comma sancisce il cd.
obbligo di trasparenza e conoscibilità delle condizioni generali del contratto;
al secondo comma,
invece, reca un elenco di clausole, cd. vessatorie che, oltre ad essere come le precedenti imposte da una parte contrattuale e subite dall'altra, sono particolarmente gravose per il mero sottoscrittore poiché, in deroga alla disciplina legislativa, gli impongono limiti ed obblighi maggiori, ovvero creano per il predisponente delle posizioni di favore ingiustificate, creando uno squilibrio sostanziale tra le parti. Il predisponente ha l'onere di rendere le clausole uniformi da sé
predisposte conoscibili mediante idonei mezzi di comunicazione. Qualora l'aderente eccepisca la non conoscibilità di tali condizioni, la sanzione prevista sarà quella dell'inefficacia della clausola che non potrà essere invocata ai fini della regolamentazione del rapporto contrattuale, divenendo improduttiva di effetti tra le parti. In ordine poi alle cd. clausole vessatorie, proprio perché così
gravose per il contraente debole, non solo devono essere rese conoscibili, ma devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente. Orbene, perché tali clausole possano essere efficaci, occorre la doppia sottoscrizione ed approvazione, una per l'accordo nel suo complesso e l'altra per la clausola o le clausole vessatorie in esso contenute.
In sostanza, occorrono due firme da parte dell'aderente affinché siano valide le clausole
15 vessatorie: la prima per la sottoscrizione in calce al contratto che vale come accettazione dello stesso, la seconda nella parte contenente il richiamo alle clausole vessatorie all'interno del contratto”.
In particolare sono vessatorie e non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte: limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Per pacifica giurisprudenza, l'eccezionalità della norma della specifica approvazione per iscritto, derogando alla generale libertà di forma, rende le ipotesi dell'art. 1341 comma 2 c.c. tassative e a numero chiuso, insuscettibili quindi di applicazione analogica, ma al più solo estensiva (Cass.
n. 14038/2013, Cass. n. 11757/2006, Cass. n. 9646/2006, Cass. n. 4036/2003, Cass. n. 1833/2003,
Cass. n. 10425/2002, Cass. n. 14912/2001, Cass. n. 14302/1999, Cass. n. 5777/1990, Cass. n.
8062/1987, Cass. n. 7524/1987, Cass. n. 999/1987, Cass. n. 22/1987 e Cass. n. 3835/1984).
E' erronea in diritto la tesi dell'appellante secondo cui lo sarebbero tutte le clausole che determinano un significativo squilibrio ai danni di una parte (non venendo in rilievo nella specie la diversa disciplina dettata a tutela del consumatore) ed erronea in fatto la deduzione secondo cui nella specie la clausola in esame prevederebbe “sotto pena di recesso/risoluzione dal contratto ad opera della banca, un obbligo di spesa/uscite in capo alla società odierna opponente di ben €
60.000,00 a semestre”, giacchè la “sanzione” pattuita è invece il suindicato interesse maggiorato e non il recesso della banca (ipotesi addirittura testualmente esclusa dal terzo periodo dell'art.
9.2 del contratto: “La Banca, inoltre, avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora (…) la Parte Mutuataria non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, eccetto quello di cui al precedente art. 9.1”).
16 La clausola in esame potrebbe semmai essere considerata una clausola penale ma, com'è noto,
la tassativa elencazione di cui all'articolo 1341 comma 2 c.c., non contempla l'ipotesi di previsione di clausola penale (in questi stessi termini, cfr. Cass. n. 14038/2013, Cass. n.
6558/2010, Cass. n. 23965/2004, Cass. n. 20744/2004).
Solo in comparsa conclusionale con riguardo alle posizioni dei garanti e Parte_4 [...]
il procuratore di parte appellante ha per la prima volta invocato la disciplina Pt_3
consumeristica e la (diversa) nozione di vessatorietà ivi contenuta, pur non avendo mai dedotto la qualità di consumatori dei predetti;
peraltro la clausola in esame non attiene al rapporto di garanzia ma al rapporto principale e neppure reca il significativo squilibrio sottolineato dagli eccipienti che, infondatamente, riferiscono alla violazione del covenant una facoltà di recesso della banca ,in termini difformi dalle pattuizioni documentate.
Col quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice non abbia dichiarato l'eccepita indeterminatezza dell'interesse compensativo previsto dall'art. 2 bis, il quale stabilisce che l'importo compensativo è “commisurato alla differenza tra (i) tasso/spread che sarebbe stato applicato al Cliente ove questi non avesse assunto l'impegno di cui all'art.
9.0 e (ii) tasso/spread effettivamente applicato al presente finanziamento' e che l'importo compensativo viene calcolato
'nella misura dello 0,40% del debito residuo del finanziamento esistente alla data di rilevazione del mancato rispetto dell'impegno”.
Il Tribunale ha però in proposito correttamente osservato: “Quanto alla determinatezza della clausola Convenant, nel documento di sintesi si legge, alla voce “IMPORTO COMPENSATIVO
PER MANCATO RISPETTO COVENANT COMMERCIALI”, che il “TIPO DI COMPENSO” è una “PERCENTUALE FISSA” e che il “VALORE DEL COMPENSO” è pari a “0,40%”.
L'istituto di credito opposto ha spiegato che 'l'importo compensativo dello 0,4% semestrale corrisponde allo 0,8% annuo' e ha aggiunto che 'nel contratto è stato applicato un tasso pari ad
Euribor 6M+ spread di 5,350% annuo nominale. Qualora il contratto si fosse concluso senza la
17 clausola covenant, la avrebbe accordato, invece, un tasso pari ad Euribor 6M + spread CP_1
di 6,15% annuo nominale. La differenza è pari allo 0,8% annuo nominale (ovverosia lo 0,4%
semestrale) e il relativo importo viene addebitato solo in caso di mancato rispetto della clausola covenant'.
Deve, quindi, concludersi per la determinatezza dei criteri di calcolo della clausola Covenant,
posto che la differenza tra tassi, cui fa riferimento l'art. 2 bis citato, è, in concreto, pari allo
0,40%” (sentenza di primo grado, pag. 7).
L'appellante si limita a replicare l'eccezione svolta nel giudizio di primo grado e tuttavia la determinatezza del tasso compensativo è stata ben evidenziata dal Tribunale, solo dovendosi aggiungere che la parte sopra riportata dell'art. 2 bis del contratto, che contiene precisa indicazione del criterio per il calcolo del tasso, supera l'indeterminatezza del precedente inciso
CO della pattuizione secondo cui in caso di violazione della clausola covenant, a è dovuto un
“congruo Importo Compensativo commisurato alla differenza tra (i) tasso/spread che sarebbe stato applicato al Cliente ove questi non avesse assunto l'impegno di cui all'art.
9.1. e (ii) tasso/spread effettivamente applicato al presente finanziamento”.
Gli appellanti riportano poi la questione della eccepita indeterminatezza del tasso al caso di
Par scorretta o carente indicazione dell' che, in tesi attorea, comporta la nullità della clausola afferente agli interessi.
Come si è visto, tuttavia, il contratto prevede tutti gli elementi necessari alla determinazione e verifica del tasso di intesse applicato, dovendosi peraltro rammentare che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi anche estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (v. Cass., n. 24690/2020 e n.
18 20555/2020).
Nella specie il contratto prevede espressamente il TAEG e, quanto alla divergenza tra Pt_6
e TAN (che parrebbe inammissibilmente dedotta in appello - pag. 23 - in termini ipotetici: “Che
il contratto de quo indichi quale sia il TAEG astrattamente ed asseritamente applicato nel
calcolo degli oneri del contratto, non implica affatto che lo stesso sia poi stato effettivamente e concretamente adottato dalla banca nel corso del rapporto”) escluso che si versi in un caso di credito al consumo, è sufficiente ricordare che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni,
la cui mancata indicazione della forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/93, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (v. in particolare Cass. n. 39169/2021, nello stesso senso v. anche n. Cass.
n. 4597/2023).
Il quinto motivo di gravame, col quale gli appellanti auspicano una diversa regolamentazione delle spese di giudizio anche di primo grado, non costituisce vero e proprio gravame in quanto è riferito espressamente all'ipotesi, non verificatasi, di riforma della sentenza di primo grado.
L'appello deve in conclusione essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata vittoriosa vanno poste a carico solidale degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22 in relazione al valore della causa, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
19 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
e e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Venezia, n. Pt_3 Parte_4
1723/2022 del 12.10.2022;
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellata COoparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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