Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 112
CASS
Sentenza 8 gennaio 1999

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Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la violazione dell'art. 82 cod. proc. civ. che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d'ufficio e non eccepibile per la prima volta in sede di legittimità.

La decisione resa dal giudice di pace secondo equità è censurabile in cassazione soltanto per due ordini di motivi: a) per violazione di legge, quando il giudice di pace non si sia attenuto ai principi costituzionali od ai principi generali dell'ordinamento; b) per vizio di motivazione, quando quest'ultima sia mancante, apparente o contraddittoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 112
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

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