Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 2
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la violazione dell'art. 82 cod. proc. civ. che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d'ufficio e non eccepibile per la prima volta in sede di legittimità.
La decisione resa dal giudice di pace secondo equità è censurabile in cassazione soltanto per due ordini di motivi: a) per violazione di legge, quando il giudice di pace non si sia attenuto ai principi costituzionali od ai principi generali dell'ordinamento; b) per vizio di motivazione, quando quest'ultima sia mancante, apparente o contraddittoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Rel. -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO NE RO, elett. dom. in Roma, via Giunio Bazzoni n. 1, presso lo studio dell'avv. Enzo Stazzone, e rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Fazio in virtù di procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
AZ LV
intimato avverso la sentenza n. 21 in data 22 novembre 1996 del Giudice di Pace di Tortorici (r.g. n. 74/1996).
Udita nella pubblica udienza del 13 luglio 1998 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M., in persona del sost. Procuratore generale dott. Mario Delli Priscoli, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, il rigetto del terzo e quinto motivo, inammissibile il quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 27 luglio 1996 LV AZ, premesso di essere creditore di ON LO della somma di lire 892.000 in virtù di conteggio in data 14.8.1989 a firma del predetto, convenne la vedova RO ON ON dinanzi al Giudice di Pace di Tortorici e ne chiese la condanna al pagamento di detta somma oltre interessi legali.
Costituitasi, la convenuta impugnò la domanda, ed affermò che, incontrato casualmente, alcuni mesi prima, il AZ, questi le aveva comunicato di vantare nei confronti del di lei marito un credito di lavoro per averlo aiutato ad effettuare una recinzione I lavori erano stati peraltro eseguiti da AS NT e dal genero di questi, che la stessa convenuta si riservò di citare quali testimoni. Nulla ella pertanto doveva all'attore, ed era del resto inverosimile che lo stesso avesse atteso ben sette anni prima di avanzare le sue pretese. Il credito era comunque prescritto ai sensi dell'art. 2955 secondo comma c.c. L'attore produsse quindi un biglietto del seguente testuale tenore a firma del LO: " conto fino al giorno 14 agosto acconto lire 1.000.000 un milione restano lire 892.000 " e la convenuta contestò tale scrittura - osservando che essa era priva di data e non faceva riferimento alla causale del credito, e che ne era anche dubbia l'autenticità -, e dichiarò di insistere nell'eccezione di prescrizione. Con la sentenza, ora gravata, l'adito giudice ha accolto la domanda rilevando che la scrittura privata faceva fede fino a querela di falso, che l'eccezione di prescrizione non poteva trovare accoglimento trattandosi " di credito relativo a somma liquida, certa e non da quantificare ", e che la causa doveva essere decisa secondo equità a norma dell'art. 113 c.p.c. trattandosi di domanda relativa a somma inferiore a lire 2.000.000 Per la cassazione di tale decisione la ON ON ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. Il AZ non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 . Con il quarto e quinto motivo - che, per ragioni di ordine logico, devono essere anzitutto esaminati - il ricorrente deduce la violazione rispettivamente degli artt. 409, 413 e 420 c.p.c. (per essere competente ratione materiae il Pretore, trattandosi di causa relativa a rapporto di lavoro subordinato) e del diritto di rappresentanza del convenuto (rectius, come deve intendersi, dell'attore, per avere questi in citazione chiesto il pagamento di lire 892.000, oltre gli interessi legali a decorrere dal 1989 , talché, sommate le due domande ex art. 10 c.p.c., il valore della causa era di lire 1.561.000, dal che la stessa ricorrente trae che era necessario che l'attore fosse munito di difensore Entrambi i motivi sono infondati Relativamente, infatti, alla causale del credito, essa non fu indicata, ne' all'atto della proposizione della domanda (processo verbale del 27.7.1996) ne' successivamente, dall'attore il quale si limitò a far riferimento al riconoscimento di debito di cui alla scrittura privata ad apparente firma del marito della debitrice, successivamente deceduto, riconoscimento privo a sua volta di qualsivoglia riferimento alla causale stessa. Nella propria comparsa di costituzione la convenuta affermò bensì di aver appreso precedentemente e verbalmente dallo stesso attore che il credito riguardava un rapporto di lavoro, e, tuttavia, tale profilo non formò oggetto di formale eccezione ex art. 38 primo comma novellato c.p.c. ( ella chiese, infatti, il rigetto della domanda ), ne' l'eventuale incompetenza fu rilevata ex officio dall'adito giudice, con conseguente preclusione al successivo rilievo di essa.
Il quinto motivo allega sostanzialmente, anche se non formalmente la violazione del novellato art. 82 primo e secondo comma c.p.c. in forza del quale dinanzi al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente solo nelle cause di valore non eccedente lire 1.000.000, salvo che, nelle cause di valore superiore, lo stesso giudice non le abbia autorizzate a stare in giudizio di persona.
Orbene, la violazione di tale disposizione non è stata denunciata nel corso del giudizio di merito e costituisce, pertanto, una questione nuova la quale - essendo relativa ad una nullità, ove sussistente, relativa e non assoluta - non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Depongono convergentemente in tal senso l'omessa previsione del rilievo ex officio della nullità stessa ai sensi del primo comma dell'art. 157 c.p.c. e la circostanza, al contrario, che, pur essendo la necessità dell'assistenza tecnica della parte, nei giudizi di valore eccedente lire 1.000.000, dettata sia nel superiore interesse della giustizia ( al fine di assicurare un proficuo ed ordinato svolgimento della difesa ) che in quello della stessa parte, assume rilievo preminente quest'ultimo, come si desume dal potere discrezionale attribuito al giudice di pace di autorizzare, nonostante il superamento di tale limite, la difesa personale.
Segue da ciò che la violazione dell'art. 82 citato trova la sua disciplina nei commi secondo e terzo dello stesso art. 157 c.p.c. con la conseguenza che essa non può essere fatta valere dall'altra parte (nella specie, dalla convenuta, ora ricorrente che aveva anzi l'interesse contrario alla sua osservanza), la quale comunque, anche ammesso il contrario, ha tacitamente ad essa rinunciato, stante la rilevata mancanza, nel corso del giudizio di merito, di ogni contestazione al riguardo.
Deve poi essere aggiunto, solo per completezza, che, seppur sia esatto che, agli effetti della determinazione del valore della causa, capitale ed interessi scaduti si sommano ai sensi del capoverso dell'art. 10 c.p.c., non è invece esatto che, come la ricorrente anche afferma, gli interessi siano stati nella specie richiesti a decorrere dal 1989: manca, infatti, nel suindicato verbale ( che può essere direttamente esaminato dalla Corte essendo denunciato un error in procedendo ), ogni precisazione in tal senso, talché gli interessi di legge, quivi genericamente indicati, devono intendersi richiesti a decorrere dalla data stessa della domanda, con la conseguenza che, pur sommate, le due domande non superano l'importo di lire 1.000.000.
2 . Il primo motivo del ricorso investe l'affermazione della sentenza impugnata - secondo la quale la scrittura privata, ad apparente firma del Ferraloro, fa fede fino a querela di falso -, e con esso la ricorrente adduce difetto di motivazione e violazione degli artt. 2702 e 2704 c.c. e degli artt. 214 secondo comma e 216 c.p.c. sostenendo che, essendo stata detta scrittura contestata da essa ricorrente, la quale non ha riconosciuto la sottoscrizione come quella del proprio defunto marito, ad essa, in difetto di verifica, non poteva essere attribuita alcuna rilevanza probatoria. Il motivo è fondato.
Deve premettersi che, a norma del novellato art. 113 cpv. c.p.c. il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede - come nella specie - lire due milioni.
La norma, a differenza del testo previgente - che disciplinava il giudizio di equità del conciliatore -, non richiama più l'osservanza dei principi regolatori della materia, con la conseguenza che la pronuncia equitativa del giudice di pace deve ritenersi legittima ancorché eventualmente contrastante con detti principi. Essa soggiace nondimeno al divieto di violare principi diversi e fondamentali: essendo, infatti, ricorribile per cassazione, deve evidentemente escludersi che tale decisione possa trasmodare in giudizio arbitrario, dal momento che, se così fosse, il sindacato di legittimità, consentito dal combinato disposto degli artt. 339 comma terzo e 360 primo comma c.p.c., verrebbe ad essere svuotato di ogni concreto significato.
Si tratta, quindi, di stabilire detti limiti: che, per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'obbligo di osservanza degli anzidetti principi regolatori, devono ritenersi più ristretti di quelli enunciati da questa C.S. ( in particolare, sez. un. 15.6.1991 n. 6794 e sez. III, 18.4.1995 n. 4331 ) riguardo alle sentenze rese dal conciliatore.
Deve in proposito distinguersi secondo che il ricorso per cassazione sia proposto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione della legge sostanziale, ovvero per vizi di motivazione: nel primo caso, il sindacato di legittimità deve ritenersi limitato all'accertamento dell'osservanza delle norme di rango costituzionale ( cui anche il giudice di pace deve conformarsi, essendo esse poste da una fonte di livello superiore a quello della legge ordinaria, che prevede il giudizio equitativo ) nonché dei principi generali dell'ordinamento ( i quali, più angusti dei principi regolatori della materia, devono ritenersi a loro volta obbligatori, a tutela della coesione del sistema, nel quale il giudizio di equità nondimeno si colloca );
i vizi di motivazione sono invece deducibili ai sensi del n. 3 dello stesso art. 360 in caso di inesistenza di qualsivoglia motivazione, e del successivo n. 5 in caso di motivazione apparente od affetta da radicale ed insanabile contraddittorietà su punto decisivo della controversia.
S'intende, peraltro, che la pronuncia equitativa è quella che attiene, come quella ora impugnata, al merito, dal che si è tratto che, nel caso in cui essa si limiti invece a pronunciare su una questione preliminare, senza entrare nel merito stesso, la decisione sarà appellabile e non ricorribile per cassazione ( Cass. sez. un.23.12.1996 n. 11487 ). Tanto precisato, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha attribuito valore probatorio e decisivo a scrittura privata, ad apparente firma del dante causa della convenuta, la quale aveva invece dichiarato di non conoscerla, e senza che ne fosse stata richiesta la verificazione, viola al contempo il principio generale dell'ordinamento - per il quale in tanto può essere emessa condanna al pagamento di somma nei confronti di un soggetto in quanto siano stati acquisiti elementi che ne provino la effettiva dovutezza -, e le norme processuali di cui agli artt. 214 cpv. e 216 c.p.c ( in forza delle quali importa disconoscimento della scrittura privata, prodotta contro l'erede anche la sola dichiarazione di costui di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione dell'autore, con la conseguenza che la parte, che intende valersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verificazione ), la cui osservanza è obbligatoria anche nel giudizio di equità.
3 . Con il secondo e terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione rispettivamente degli artt. 112 e 184 c.p.c. e dell'art.24 cost. ( per mancata ammissione della prova testimoniale da essa richiesta a sostegno della tesi della inesistenza del debito in questione ) e degli artt. 2955 - 2959 e 2960 c.c. ( perché il presunto debito era inesistente o prescritto, e perché il LO aveva lasciato ulteriori eredi).
I motivi sono infondati.
Quanto, infatti, alla prova testimoniale, nessuna formale istanza in tal senso risulta essere stata avanzata dall'attuale ricorrente, la quale, nella comparsa di costituzione, si limitò ad avanzare la riserva di citare, ove occorrente, alcuni testi, senza poi sciogliere la riserva stessa.
Relativamente alla prescrizione presuntiva, nel giudizio di merito essa risulta eccepita soltanto ai sensi dell'art. 2955 comma 2° ( rectius, come deve intendersi, n. 2 ) c.c., talché ogni altro profilo, compreso il giuramento ex art. 2960 c.c., involge questioni nuove e, come tali, inammissibili. Rettamente è stata respinta l'eccezione, sollevata nel senso di cui sopra, non avendo l'attore specificato, come detto, la causale del proprio credito. Parimenti, il generico assunto della pluralità di eredi involge una questione nuova e pertanto inammissibile ( non è stata denunciata la violazione dell'art. 102 c.p.c., e la ricorrente non ha comunque assolto l'onere di indicare le persone che avrebbero dovuto partecipare al giudizio quali eredi e di provarne inoltre l'esistenza: Cass.
2.3.1996 n. 1632 ) mentre la diversa questione della effettiva sussistenza del debito è assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
4 . L'accoglimento del primo motivo comporta, in relazione ad esso, la cassazione della sentenza impugnata.
Il giudice del rinvio, che si designa nel giudice di pace di Messina, riesaminerà la controversia e, nel contrasto tra le parti in ordine alla effettiva esistenza del debito, riconoscerà efficacia probatoria alla predetta scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 c.c., se la relativa sottoscrizione sarà stata verificata nei modi di legge. All'esito, lo stesso giudice provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 13 luglio 1998. Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 1999.