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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza di discussione del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4919 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, a cui è riunita la causa RG 21580\2024
avente ad oggetto invalidità e benefici legge 388\2000 TRA nato a San Feli a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Ruggiero (RG 4919\2024) nonché dell'avv. Maria Elena Sassone (RG21580\2024), da cui è rappresentato e difesoa, giusta mandato nei rispettivi atti RICORRENTE
E
- in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla via Alcide De Gasperi n.55, presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22.3.2024, rep. N.37875 Per_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, ex art. 442 c.p.c. e ex art 445 bis c.p.c., poi riuniti, parte ricorrente ricorso depositato in data 19.04.2004, parte ricorrente deduce di aver richiesto in sede amministrativa il riconoscimento dei requisiti per accedere alla maggiorazione per contribuzione figurativa in favore degli invalidi oltre il 74% ma che l'istanza non era stata accolta. Deduce che la fase amministrativa si era esaurita senza alcun esito positivo. Deduce che l'accertamento del requisito sanitario di cui sopra aveva rilievo ai fini della contribuzione figurativa di cui alla legge 388\2000. Adisce pertanto questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto al beneficio richiesto e condannare al pagamento delle relative prestazioni economiche gli Enti convenuti, con vittoria delle spese di lite. LA COSTITUZIONE DELL' CP_1
Si costituiva l' deducendo la nullità del ricorso per la genericità delle CP_1 allegazioni a suo fondamento, nonché l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di legge.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 17 dicembre 2024 è stata disposta la riunione delle cause aventi il medesimo oggetto. Disposta ed eseguita una C.T.U. medica, all'udienza odierna la causa viene con la presente sentenza. I ricorsi riuniti sono meritevoli di accoglimento secondo i dettami della motivazione che seguono Deve preliminarmente rilevarsi che dall'esame delle allegazioni di cui ai ricorsi introduttivi si evince la specifica allegazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di ritto a fondamento della domanda, avendo dedotto parte ricorrente di essere in possesso del requisito sanitario, nonché specificato, anche in corso di procedimento, il proprio interesse all'accertamento richiesto in riferimento ai benefici contributivi di cui alla legge n. 388\2000. Ne consegue il superamento dell'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa dell CP_1
Nel merito la domanda è fondata in quanto gli stati patologici del ricorrente determinano un'invalidità pari al 76 % sin dalla domanda amministrativa del 16 maggio 2023, secondo quanto accertato dal CTU con conclusioni fatte proprie dal giudicante, in quanto giustificate dalla documentazione sanitaria esaminata, precise e immuni da vizi logici. Ne consegue l'accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente a godere dei benefici contributivi di cui all'art. 80 della legge n. 388\2000 in favore degli invalidi civili. Priva di pregio è la domanda convenuta nel ricorso RG 4919\2024 di condanna dell'ente convenuto alla “corresponsione dei benefici”, tenuto conto che la natura dei benefici stessi – contribuzione figurativa – appare incompatibile con una pronuncia di condanna alla erogazione di essi. La regolamentazione delle spese del presente giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione delle stesse in favore del ricorrente, CP_1 nella misura liquidata in dispositivo e con riparto in misura del 50% in favore di ciascuno dei procuratori costituiti nei rispettivi giudizi e dichiaratisi distrattari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: Dichiara il ricorrente invalido civile in misura pari al 74 % sin dalla domanda amministrativa del 16.5.2023, con conseguente diritto a benefici contributivi di cui all'art. 80 della legge n. 388\2000; Condanna l' alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida CP_1 in euro 43,00 da esborsi per contributo unificato (RG 21580\2024) in complessivi € 1.500,00, per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. in misura del 50% per ciascuno. Napoli , 3.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza di discussione del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4919 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, a cui è riunita la causa RG 21580\2024
avente ad oggetto invalidità e benefici legge 388\2000 TRA nato a San Feli a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Ruggiero (RG 4919\2024) nonché dell'avv. Maria Elena Sassone (RG21580\2024), da cui è rappresentato e difesoa, giusta mandato nei rispettivi atti RICORRENTE
E
- in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla via Alcide De Gasperi n.55, presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22.3.2024, rep. N.37875 Per_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, ex art. 442 c.p.c. e ex art 445 bis c.p.c., poi riuniti, parte ricorrente ricorso depositato in data 19.04.2004, parte ricorrente deduce di aver richiesto in sede amministrativa il riconoscimento dei requisiti per accedere alla maggiorazione per contribuzione figurativa in favore degli invalidi oltre il 74% ma che l'istanza non era stata accolta. Deduce che la fase amministrativa si era esaurita senza alcun esito positivo. Deduce che l'accertamento del requisito sanitario di cui sopra aveva rilievo ai fini della contribuzione figurativa di cui alla legge 388\2000. Adisce pertanto questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto al beneficio richiesto e condannare al pagamento delle relative prestazioni economiche gli Enti convenuti, con vittoria delle spese di lite. LA COSTITUZIONE DELL' CP_1
Si costituiva l' deducendo la nullità del ricorso per la genericità delle CP_1 allegazioni a suo fondamento, nonché l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di legge.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 17 dicembre 2024 è stata disposta la riunione delle cause aventi il medesimo oggetto. Disposta ed eseguita una C.T.U. medica, all'udienza odierna la causa viene con la presente sentenza. I ricorsi riuniti sono meritevoli di accoglimento secondo i dettami della motivazione che seguono Deve preliminarmente rilevarsi che dall'esame delle allegazioni di cui ai ricorsi introduttivi si evince la specifica allegazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di ritto a fondamento della domanda, avendo dedotto parte ricorrente di essere in possesso del requisito sanitario, nonché specificato, anche in corso di procedimento, il proprio interesse all'accertamento richiesto in riferimento ai benefici contributivi di cui alla legge n. 388\2000. Ne consegue il superamento dell'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa dell CP_1
Nel merito la domanda è fondata in quanto gli stati patologici del ricorrente determinano un'invalidità pari al 76 % sin dalla domanda amministrativa del 16 maggio 2023, secondo quanto accertato dal CTU con conclusioni fatte proprie dal giudicante, in quanto giustificate dalla documentazione sanitaria esaminata, precise e immuni da vizi logici. Ne consegue l'accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente a godere dei benefici contributivi di cui all'art. 80 della legge n. 388\2000 in favore degli invalidi civili. Priva di pregio è la domanda convenuta nel ricorso RG 4919\2024 di condanna dell'ente convenuto alla “corresponsione dei benefici”, tenuto conto che la natura dei benefici stessi – contribuzione figurativa – appare incompatibile con una pronuncia di condanna alla erogazione di essi. La regolamentazione delle spese del presente giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione delle stesse in favore del ricorrente, CP_1 nella misura liquidata in dispositivo e con riparto in misura del 50% in favore di ciascuno dei procuratori costituiti nei rispettivi giudizi e dichiaratisi distrattari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: Dichiara il ricorrente invalido civile in misura pari al 74 % sin dalla domanda amministrativa del 16.5.2023, con conseguente diritto a benefici contributivi di cui all'art. 80 della legge n. 388\2000; Condanna l' alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida CP_1 in euro 43,00 da esborsi per contributo unificato (RG 21580\2024) in complessivi € 1.500,00, per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. in misura del 50% per ciascuno. Napoli , 3.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo