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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1923 /2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente
dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice relatore con l'intervento del P.M. presso il Tribunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto N. R.G. 1923/2024 tra:
(C.F. ), nata in ROMANIA in [...] Parte_1 C.F._1
14/12/1983, con il patrocinio dell'avv. ZOPPO GIANLUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore;
RICORRENTE
e
P_
RESISTENTE – contumace
OGGETTO: regolamentazione di figlio nato fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO.
Con ricorso depositato il 2 aprile 2024, , premesso di aver convissuto Parte_1
more uxorio con e che dalla loro relazione era nato, in data 16.09.2022, il figlio P_
, riconosciuto da entrambi i genitori, esponeva che: attualmente le parti hanno Persona_1
posto fine alla loro convivenza;
il minore vive e risiede con la IG.ra , la quale Parte_1
sostiene tutte le spese necessarie al suo sostentamento;
il IGnor non contribuisce in P_
nessun modo alle spese necessarie al sostentamento del minore, nonostante abbia riconosciuto lo stesso fin dalla sua nascita;
il signor si è reso responsabile di comportamenti che P_ hanno determinato l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente, persona offesa;
la IG.ra ha un altro figlio a carico nato dal precedente Pt_1
matrimonio; attualmente risiede in un immobile in Castelluccio dei Sauri, messo a disposizione dall'ex marito in virtù della separazione.
Tutto quanto premesso, chiedeva al Tribunale di determinare le modalità di affidamento del figlio minore, nonché un assegno a titolo di mantenimento in favore del minore e a carico del resistente in euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale e 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e ne veniva dunque dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 9.07.2024 il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della prole e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione.
All'udienza del 17.03.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§§§
Sull'affidamento del figlio minore.
Secondo l'art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011; n. 26587/2009; n. 16593/2008).
Nel caso in esame, nell'interesse superiore del figlio , va disposto il suo Persona_1
affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa.
Deve, a tal riguardo, anzitutto considerarsi il contegno processuale serbato dal resistente, il quale, rimanendo contumace nonostante fosse a conoscenza della instaurazione del presente giudizio, ha manifestato un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento mono-genitoriale.
L'inadeguatezza genitoriale del resistente trova poi conferma nelle emergenze di causa.
Nel dettaglio, parte ricorrente ha rappresentato che il resistente non ha mai contribuito, se non sporadicamente, alle esigenze morali e materiali del figlio, non avendo neppure mantenuto, dal momento in cui è cessata la loro relazione sentimentale, alcuna relazione con il minore. Tale comportamento non è mutato a seguito dell'ordinanza provvisoria, come dimostrato dagli atti di precetto che la ricorrente ha dovuto attivare per recuperare le somme dovute.
Pag. 2 di 5 La ricorrente ha rappresentato, inoltre, che al è stata applicata (e risulta tuttora in P_
essere) la misura cautelare del divieto di avvicinamento (di cui all'articolo 282-ter c.p.p), poiché era solito vessare la ricorrente con continui atti di violenza fisica e psicologica, in presenza del figlio minore, e sotto l'effetto di sostanze alcoliche (All. n. 4).
Nella specie, è pertanto evidente che disporre l'affidamento condiviso del minore non risulti pienamente rispondente all'interesse di quest'ultimo.
Peraltro, considerati la mancanza di un effettivo rapporto padre-figlio, il disinteresse morale e materiale del resistente nei confronti del minore, nonché la presenza di una misura cautelare e di un procedimento penale a carico dello stesso, in concreto la previsione dell'affidamento condiviso non risulta conforme all'interesse del minore e, oltretutto, ostacolerebbe la gestione degli affari ordinari inerenti il minore che richiedono speditezza e celerità di decisione, sicché va reputato conforme alle esigenze del piccolo il suo affidamento esclusivo Persona_1
alla madre.
All'affidamento esclusivo del minore alla madre si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultima di prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti del figlio (c.d. affidamento super-esclusivo); in ogni caso, il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del minore.
Sulla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre con il minore, il resistente non ha formulato domanda in tal senso, rimanendo, come detto, contumace, mentre la ricorrente ha chiesto al Tribunale di determinare le modalità permanenza e comunicazione di ciascun genitore e il diritto di visita del genitore non collocatario.
Ritiene il Collegio, allo stato, in considerazione del superiore interesse del minore, che, non essendovi alcuna consuetudine di vita tra padre e figlio – essendo del tutto assenti i rapporti tra gli stessi in ragione del disinteresse del padre – non risulti possibile alcuna regolamentazione del diritto di visita.
Resta ferma la possibilità per il padre, ove lo vorrà, di adire le competenti autorità per ottenere una regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità più conformi all'interesse del minore.
Sul mantenimento del minore.
Come noto, grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche,
l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori.
Pag. 3 di 5 Per quanto attiene alle capacità economiche della ricorrente, la stessa ha allegato l'assenza di reddito, essendo, attualmente, disoccupata (cfr: autocertificazioni contenute nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio).
Ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal padre, ritiene il Collegio di evidenziare che non emerge, dagli atti di causa, alcun elemento relativo al reddito percepito dal resistente.
Del resto quest'ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi di segno contrario volti a fornite una diversa prospettazione rispetto alle allegazioni di parte ricorrente.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda della ricorrente, va fatto obbligo al P_
di contribuire al mantenimento del figlio minore corrispondendo alla ricorrente, entro il 10 di ciascun mese, la somma di € 300,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, devono porsi a carico del resistente;
le stesse sono liquidate ex d.m. 147 del 13/08/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione (sino ad €
26.000,00), ridotti del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate (nulla è dovuto per la fase istruttoria).
Poiché la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, le spese di lite vengono liquidate già ridotte del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R.
n.115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sentito il Pubblico Ministero;
così provvede:
• affida in via esclusiva alla madre, prevedendo che resti collocato stabilmente Persona_1 presso la stessa;
la madre avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore, sia il potere-dovere di adottare le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
• nulla dispone in merito al diritto di visita padre-figlio, precisando che sarà interesse del resistente adire le competenti autorità per ottenere una regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità più conformi all'interesse del minore;
• pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 10 di ciascun mese, alla parte ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 da adeguarsi annualmente in base agli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole così come individuate nel Protocollo d'intesa stipulato dall'intestato
Pag. 4 di 5 Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18.3.2016; autorizza la ricorrente a percepire il 100% dell'Assegno unico, come per legge;
• condanna il resistente alla rifusione al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate in complessivi euro € 1.188,95, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a. sul compenso come per legge.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 24 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Buccaro
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Elena de Tura
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1923 /2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente
dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice relatore con l'intervento del P.M. presso il Tribunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto N. R.G. 1923/2024 tra:
(C.F. ), nata in ROMANIA in [...] Parte_1 C.F._1
14/12/1983, con il patrocinio dell'avv. ZOPPO GIANLUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore;
RICORRENTE
e
P_
RESISTENTE – contumace
OGGETTO: regolamentazione di figlio nato fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO.
Con ricorso depositato il 2 aprile 2024, , premesso di aver convissuto Parte_1
more uxorio con e che dalla loro relazione era nato, in data 16.09.2022, il figlio P_
, riconosciuto da entrambi i genitori, esponeva che: attualmente le parti hanno Persona_1
posto fine alla loro convivenza;
il minore vive e risiede con la IG.ra , la quale Parte_1
sostiene tutte le spese necessarie al suo sostentamento;
il IGnor non contribuisce in P_
nessun modo alle spese necessarie al sostentamento del minore, nonostante abbia riconosciuto lo stesso fin dalla sua nascita;
il signor si è reso responsabile di comportamenti che P_ hanno determinato l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente, persona offesa;
la IG.ra ha un altro figlio a carico nato dal precedente Pt_1
matrimonio; attualmente risiede in un immobile in Castelluccio dei Sauri, messo a disposizione dall'ex marito in virtù della separazione.
Tutto quanto premesso, chiedeva al Tribunale di determinare le modalità di affidamento del figlio minore, nonché un assegno a titolo di mantenimento in favore del minore e a carico del resistente in euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale e 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e ne veniva dunque dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 9.07.2024 il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della prole e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione.
All'udienza del 17.03.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§§§
Sull'affidamento del figlio minore.
Secondo l'art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011; n. 26587/2009; n. 16593/2008).
Nel caso in esame, nell'interesse superiore del figlio , va disposto il suo Persona_1
affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa.
Deve, a tal riguardo, anzitutto considerarsi il contegno processuale serbato dal resistente, il quale, rimanendo contumace nonostante fosse a conoscenza della instaurazione del presente giudizio, ha manifestato un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento mono-genitoriale.
L'inadeguatezza genitoriale del resistente trova poi conferma nelle emergenze di causa.
Nel dettaglio, parte ricorrente ha rappresentato che il resistente non ha mai contribuito, se non sporadicamente, alle esigenze morali e materiali del figlio, non avendo neppure mantenuto, dal momento in cui è cessata la loro relazione sentimentale, alcuna relazione con il minore. Tale comportamento non è mutato a seguito dell'ordinanza provvisoria, come dimostrato dagli atti di precetto che la ricorrente ha dovuto attivare per recuperare le somme dovute.
Pag. 2 di 5 La ricorrente ha rappresentato, inoltre, che al è stata applicata (e risulta tuttora in P_
essere) la misura cautelare del divieto di avvicinamento (di cui all'articolo 282-ter c.p.p), poiché era solito vessare la ricorrente con continui atti di violenza fisica e psicologica, in presenza del figlio minore, e sotto l'effetto di sostanze alcoliche (All. n. 4).
Nella specie, è pertanto evidente che disporre l'affidamento condiviso del minore non risulti pienamente rispondente all'interesse di quest'ultimo.
Peraltro, considerati la mancanza di un effettivo rapporto padre-figlio, il disinteresse morale e materiale del resistente nei confronti del minore, nonché la presenza di una misura cautelare e di un procedimento penale a carico dello stesso, in concreto la previsione dell'affidamento condiviso non risulta conforme all'interesse del minore e, oltretutto, ostacolerebbe la gestione degli affari ordinari inerenti il minore che richiedono speditezza e celerità di decisione, sicché va reputato conforme alle esigenze del piccolo il suo affidamento esclusivo Persona_1
alla madre.
All'affidamento esclusivo del minore alla madre si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultima di prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti del figlio (c.d. affidamento super-esclusivo); in ogni caso, il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del minore.
Sulla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre con il minore, il resistente non ha formulato domanda in tal senso, rimanendo, come detto, contumace, mentre la ricorrente ha chiesto al Tribunale di determinare le modalità permanenza e comunicazione di ciascun genitore e il diritto di visita del genitore non collocatario.
Ritiene il Collegio, allo stato, in considerazione del superiore interesse del minore, che, non essendovi alcuna consuetudine di vita tra padre e figlio – essendo del tutto assenti i rapporti tra gli stessi in ragione del disinteresse del padre – non risulti possibile alcuna regolamentazione del diritto di visita.
Resta ferma la possibilità per il padre, ove lo vorrà, di adire le competenti autorità per ottenere una regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità più conformi all'interesse del minore.
Sul mantenimento del minore.
Come noto, grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche,
l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori.
Pag. 3 di 5 Per quanto attiene alle capacità economiche della ricorrente, la stessa ha allegato l'assenza di reddito, essendo, attualmente, disoccupata (cfr: autocertificazioni contenute nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio).
Ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal padre, ritiene il Collegio di evidenziare che non emerge, dagli atti di causa, alcun elemento relativo al reddito percepito dal resistente.
Del resto quest'ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi di segno contrario volti a fornite una diversa prospettazione rispetto alle allegazioni di parte ricorrente.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda della ricorrente, va fatto obbligo al P_
di contribuire al mantenimento del figlio minore corrispondendo alla ricorrente, entro il 10 di ciascun mese, la somma di € 300,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, devono porsi a carico del resistente;
le stesse sono liquidate ex d.m. 147 del 13/08/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione (sino ad €
26.000,00), ridotti del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate (nulla è dovuto per la fase istruttoria).
Poiché la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, le spese di lite vengono liquidate già ridotte del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R.
n.115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sentito il Pubblico Ministero;
così provvede:
• affida in via esclusiva alla madre, prevedendo che resti collocato stabilmente Persona_1 presso la stessa;
la madre avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore, sia il potere-dovere di adottare le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
• nulla dispone in merito al diritto di visita padre-figlio, precisando che sarà interesse del resistente adire le competenti autorità per ottenere una regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità più conformi all'interesse del minore;
• pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 10 di ciascun mese, alla parte ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 da adeguarsi annualmente in base agli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole così come individuate nel Protocollo d'intesa stipulato dall'intestato
Pag. 4 di 5 Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18.3.2016; autorizza la ricorrente a percepire il 100% dell'Assegno unico, come per legge;
• condanna il resistente alla rifusione al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate in complessivi euro € 1.188,95, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a. sul compenso come per legge.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 24 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Buccaro
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Elena de Tura
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