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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1067/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7.6.2023, promossa con atto di citazione in appello da
Parte_1
(C.F. e P.IVA.: in persona dei commissari liquidatori pro
[...] P.IVA_1
tempore , e , con sede in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1
Via Battaglione Framarin, n. 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Malavasi e Roberto
Perrone;
appellante
contro
( ), nata a [...] [...] e Controparte_1 C.F._1 Pt_1
( ), nato a [...] [...], Controparte_2 C.F._2 Pt_1
1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Limitone, Francesco Cavallo e Silvia Frigo;
appellati
Oggetto: “Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo”; appello avverso la sentenza n. 1964/2022 emessa in data 23.11.2022 e pubblicata in data 30.11.2022, nel giudizio
R.G. 5186/2020, dal Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“in riforma della sentenza n. 1964/2022, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 5186/2020, in data 23 novembre
2022, pubblicata il 30 novembre 2022 (rep. n. 5573/2022), non notificata ed in accoglimento dei motivi di impugnazione spiegati:
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversa- rie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla BA, spie- gate in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte da parte avversaria;
- in via preliminare, nel merito, rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione, nei termini e per le ragioni esposte in atti;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
2 - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori:
(a) dichiarare l'inammissibilità dei documenti depositati da parte avversaria nei termini e per le ragioni esposte in atti;
(b) dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in corso di causa nei termini e per le ragioni dedotte e che verranno esposte in corso di causa;
(c) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice odierna appellata:
(a) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione oggi formulati, con integrale condanna di parte attrice, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
(b) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di impugnazione, comunque con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
(c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di impugnazione, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio.”;
- per parte appellata:
3 “IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile il primo motivo di appello ex art. 342 c.p.c.
formulato dalla in LCA;
Parte_1
NEL MERITO rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza n. 1964/2022 emessa in data 23.11.2022 dal Tribunale di
Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data 30.11.2022, nel giudizio R.G. 5186/2020.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di riforma anche parziale delle sentenze impugnate:
(a) per tutti i motivi esposti in atti, anche di primo grado, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico,
fattuale, genetico funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, accertarsi e dichiararsi la nullità
ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e/o dell'art. 31 D.lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli artt. 2358 e/o 1418 cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento e dei correlati contratti di compravendita dei titoli Parte_1
intercorsi rispettivamente tra ciascuno degli attori e la convenuta tra il 2013 ed il 2015 a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli rispettivamente intestati alla sig.ra CP_1
e al sig. , dichiarandosi per l'effetto che questi ultimi nulla devono
[...] Controparte_2
a in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e Parte_1
interessi, con ogni conseguente statuizione;
(b) nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte in atti, anche di primo grado, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i
4 predetti contratti, nonché previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma Parte_1
degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007, risolversi ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. ex tunc i dedotti contratti di compravendita dei titoli Parte_1
e i correlati contratti di finanziamento, intercorsi rispettivamente tra ciascuno degli attori
[...]
e la convenuta tra il 2013 ed il 2015 a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli rispettivamente intestati alla sig.ra e al sig. , e accertato Controparte_1 Controparte_2
che i fondi finanziati sono stati appresi dalla parte convenuta e che quindi non sussistono obblighi economici di ripetizione, dichiararsi che i sig.ri e nulla devono a Controparte_1 CP_2
in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, Parte_1
con ogni conseguente statuizione;
(c) nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte, in prime e in seconde cure, e per quelle che fossero ritenute di diritto, accertare la natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o accertare la sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, e dichiararsi la caducazione e/o la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di compravendita dei titoli e i correlati rapporti di Parte_1
finanziamento intercorsi rispettivamente tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 [...]
, da un lato, e la convenuta, dall'altro, tra il 2013 ed il 2015, a valere sui dedotti rapporti CP_2
di c/corrente e di deposito titoli rispettivamente intestati a ciascuno degli attori, dichiarandosi per l'effetto che gli stessi nulla devono a in ragione di detti rapporti, né in Controparte_3
linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione.
5 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede il rigetto delle avverse prove, con ammissione a prova contraria nella denegata ipotesi di loro accoglimento, con i testi indicati a prova diretta;
si chiede altresì l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183
sesto comma c.p.c. di parte attrice sub a), b), c), d) e), j), k), l), v), w), x), y), aa), bb), cc), dd),
ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm) e nn), con il teste già indicato sig. ed espunti Testimone_1
dall'ordinanza istruttoria del 26.4.2021.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio (incluso rimborso forfetario, iva e cpa come per legge)”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e , premettendo di essere stati clienti storici di CP_1 Controparte_2 Parte_1
unitamente a loro famigliari, ed in tale veste dagli anni '90 intestatari di conti correnti
[...]
e collegati depositi titoli, hanno allegato che, nel corso del 2013, analogamente a quanto in precedenza proposto a loro padre, funzionari di e, in particolare, tale Parte_1
in occasione delle visite fatte presso la sede dell'impresa di famiglia Testimone_1 Pt_5
in Grumolo delle Abadesse (VI), avevano loro suggerito di acquistare azioni della banca
[...]
medesima, mediante l'assistenza finanziaria della stessa banca, evidenziando che i titoli così
acquistati si sarebbero potuti prontamente liquidare, mediante riacquisto da parte della banca, in modo tale che con il ricavato si sarebbe potuto estinguere il debito derivante dall'utilizzo degli affidamenti. Per effetto degli accordi intervenuti, seguiti a contatti in realtà essenzialmente intrattenuti dalla banca con loro padre, sarebbero stati accesi il nuovo conto corrente n. 1078636
intestato a e il conto corrente n. 107857 intestato ad , sui Controparte_1 Controparte_2
quali da settembre del 2013 ad inizio 2015 sarebbero state registrate diverse operazioni di finanziamento e correlati acquisti azionari di titoli della banca fino a raggiungere il considerevole
6 importo di oltre € 1.200.000,00 per ciascuno dei fratelli, avendo acquistato Controparte_1
n. 21.411 azioni e n. 21.211 azioni. Tutti i contratti, tra loro collegati, di Controparte_2
apertura di credito e di acquisto dei titoli sarebbero stati perfezionati al di fuori dei locali della banca, tramite moduli precompilati recati dai funzionari dell'istituto presso la sede di Confrav e quivi sottoscritti dagli odierni appellati.
Appreso della svalutazione pressoché integrale del valore delle azioni acquistate, a seguito degli interventi ispettivi delle autorità di vigilanza, risultando debitori per l'utilizzo degli affidamenti per gli acquisti azionari, gli attori, lamentando che la banca non avesse ottemperato all'impegno assunto di riacquistare i titoli in modo da consentire l'estinzione dei finanziamenti, convenivano all'epoca già sottoposta, a seguito di Decreto del Ministro Parte_1
dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25.6.2017, a liquidazione coatta amministrativa. Essi
hanno dedotto la nullità o l'inefficacia dei contratti di acquisto dei titoli e affidamento, in quanto tra loro collegati. In primo luogo, gli attori hanno affermato la natura assolutamente simulata delle operazioni di acquisto dei titoli della banca: l'unico motivo essenziale che avrebbe determinato l'apparente consenso dei fratelli era stata la constatazione della natura fittizia e provvisoria dei trasferimenti dei titoli, trasferimenti sorti esclusivamente in vista della loro successiva risoluzione, mediante il riacquisto degli stessi da parte dell'istituto di credito. In
secondo luogo, gli attori hanno invocato la nullità dei negozi collegati, in forza dell'art. 30 TUF,
in carenza di informativa circa la facoltà di recesso. In ogni caso, e CP_1 Controparte_2
hanno invocato la nullità dei contratti in questione per violazione delle disposizioni imperative previste in materia, quali l'art. 2358 c.c., e hanno affermato la non meritevolezza di tutela del complesso rapporto negoziale, essendo i rapporti di finanziamento stati creati, non allo scopo effettivo di finanziare i beneficiati, ma allo scopo concreto di collocare le proprie azioni da parte
7 della banca a clienti ignari dell'inconsistenza del valore delle partecipazioni medesime, posizionando l'alea dell'investimento a tutto svantaggio del cliente. In via subordinata, per il caso di ritenuta validità degli atti negoziali rammentati, gli attori hanno evidenziato la condotta connotata da malafede di , in ragione della violazione degli obblighi Parte_1
sanciti dall'art. 21 TUF, così come ulteriormente esplicitati dal Reg. Consob n. 16190/2007, non essendo stata fornita adeguata informazione in riferimento agli acquisti azionari e non essendo l'investimento neppure adeguato o appropriato ai relativi profili di rischio. In ogni caso CP_1
e hanno precisato che le domande di nullità ed inefficacia proposte erano Controparte_2
unicamente dirette alla declaratoria di “nulla dovere” in ragione dei contrati di affidamento utilizzati per gli acquisti azionari, non essendo proposta alcuna domanda di accertamento di propri crediti.
si costituiva in giudizio in persona dei commissari liquidatori, Parte_1
eccependo l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB e comunque l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza nonché contestando integralmente la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice, ed in particolare la fondatezza della domanda incentrata sulla violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c., negando in primo luogo la configurabilità del collegamento negoziale tra le operazioni denunciate.
Sosteneva poi l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, quale la banca stessa era al momento dell'operazione, e, in subordine, evidenziava che le operazioni contestate dagli attori sarebbero state compiute nell'ambito dei limiti disegnati dalla norma, non potendosi, di conseguenza, ritenere nulle né illegittime. Contestava, inoltre, la domanda di nullità per illiceità
della causa, assumendo che, secondo le allegazioni attoree, si sarebbe potuto trattare, al più, di
8 illiceità del motivo, da riferirsi esclusivamente alla sfera unilaterale della banca e pertanto inidoneo a cagionare la nullità.
All'esito d'istruzione anche orale, con sentenza n. 1964/2022 pubblicata il 30.11.2022, il
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ritenuta provata la stretta correlazione temporale e funzionale tra le sottoscrizioni azionarie e obbligazionarie ed i finanziamenti erogati dalla BA nel medesimo periodo, sia sulla base dei documenti contrattuali versati in atti sia alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa e ritenuta la violazione del divieto posto dall'art. 2358 c.c., statuiva quanto segue:
“
1. dichiara che nulla è dovuto dagli attori a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali restitutori derivanti dall'utilizzo delle aperture di credito oggetto di lite utilizzate per gli acquisti azionari e per l'acquisto di obbligazioni convertibili, acquisti assistiti per l'importo di euro
1.275.000,00.=, quanto all'attrice , e per l'importo di euro 1.262.550,00.=, Controparte_1
quanto all'attore ; Controparte_2
2. condanna la convenuta in liquidazione coatta amministrativa a Parte_1
pagare in favore degli attori le spese di lite che si liquidano in euro 28.464,00.= per compensi professionali ed euro 3.399,00.= per esborsi, oltre accessori di legge”.
Ha proposto tempestivo appello la convenuta invocando la riforma Parte_1
della sentenza, per i seguenti motivi (premesso che vi sono discrasie tra i motivi come indicati nell'indice riportato a pagg. 2 e 3 della citazione in appello e quelli espressi ed articolati nelle 92
pagine successive, si darà prevalenza, nei riferimenti numerici, ai secondi).
Col primo motivo (il cui contenuto non coincide con quanto indicato nell'indice) l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver implicitamente disatteso l'eccezione di tardività delle domande relative agli investimenti compiuti in occasione dell'aumento di capitale 2014, pur
9 riconoscendo il Tribunale che tali acquisti sono stati effettuati con addebito sul conto corrente n.
0010088 (quanto a ) e n. 214 (quanto ad ) laddove invece Controparte_1 Controparte_2
nell'atto di citazione l'iniziativa giudiziaria era stata circoscritta espressamente ad acquisti e finanziamenti “a valere sui rapporti di c/corrente n. 1078636 e di deposito titoli n. 010-
000412717, quanto alla sig.ra , e di c/corrente n. 1078575 e di deposito titoli Controparte_1
n. 010-000412155, quanto al sig. . Controparte_2
Col secondo motivo di gravame essa lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui vi è ritenuto che l'art. 83, co. 3 TUB non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa. Il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria poiché la norma negherebbe la possibilità di promuovere o proseguire qualsivoglia azione dalla data di insediamento degli organi liquidatori.
Col terzo motivo, l'appellante censura ulteriormente la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto procedibili le domande proposte dagli attori e infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire della convenuta. Secondo l'appellante la domanda avversaria avente a oggetto l'accertamento di nulla dovere alla banca in esecuzione dei rapporti contestati non potrebbe essere qualificata come domanda di mero accertamento negativo di un credito vantato da poiché detti rapporti rappresenterebbero per la banca un passivo e, quindi, dovrebbero CP_4
essere decise in sede amministrativa, ai sensi degli artt. 87, 88, 89 e 92, co. 3 TUB.
Col quarto motivo, la parte lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia e non del Tribunale di Vicenza, e ha conseguentemente statuito nel merito delle domande attoree. Secondo l'appellante sarebbe competente il Tribunale di Vicenza quale tribunale del luogo in cui la banca ha sede legale, poiché le domande avversarie avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto
10 che con le pronunce impugnate si produrrebbe in sede diversa da quella concorsuale e presso un foro diverso da quello competente per la procedura.
Col quinto motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo aver premesso che le sole domande preordinate a ottenere l'accertamento negativo del credito vantato da arebbero procedibili, ha poi fatto salva la CP_4
procedibilità delle domande caducatorie inerenti all'acquisto di azioni, dalla cui caducazione non potrebbe in alcun modo derivare l'accertamento negativo del credito.
Col sesto motivo di appello, la parte eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione non adeguata, assolto l'onere della prova gravante su parte attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili e il finanziamento rilevante ai sensi dell'art. 2358 c.c. sulla base di elementi “intenzionali” del tutto non provati ed elementi di fonte testimoniale che non potevano essere acquisiti.
Con il settimo motivo, la parte lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, alle società cooperative, e in particolare a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari;
il giudice avrebbe ritenuto la suddetta norma “compatibile” con la disciplina delle società
cooperative senza considerare la ratio della norma e prescindendo da una lettura sistematica degli istituti. Inoltre, il disposto dell'art. 150 bis TUB non consentirebbe di affermare che l'art. 2358
c.c. trovi applicazione alle banche popolari.
Con l'ottavo motivo di gravame si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la violazione dell'art. 2358 c.c. comporti la nullità dei finanziamenti e degli acquisti azionari
11 e nella parte in cui vi è dichiarata la nullità dell'acquisto di obbligazioni convertibili e dei finanziamenti nella porzione ritenuta correlata a tale acquisto obbligazionario.
Con il nono motivo, la lamenta che il Tribunale abbia dichiarato che nulla è dovuto agli Pt_1
attori odierni appellati, pur avendo gli stessi agito solo in conseguenza del clamore suscitato dalla perdita di valore delle azioni di e senza considerare che tale perdita non può essere CP_4
imputata alla essendo piuttosto discesa dalle novità connesse all'entrata in vigore del Pt_1
Meccanismo di Vigilanza Unica Europea e all'andamento del mercato, risultando infine applicabile in relazione a quanto occorso la previsione di cui all'art. 2037, comma 2, c.c.
Con il decimo motivo d'appello, lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle azioni svolte.
Con l'undicesimo motivo di appello, la parte lamenta l'erroneità della sentenza in punto spese di lite, nella parte in cui le ha poste a carico di CP_5
Si sono costituiti e con comparsa del 23.10.2023, sostenendo CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello. Precisamente, gli appellati confermano,
tra l'altro, di non aver inteso far valere e accertare alcun credito nei confronti della banca, ma solo ottenere una pronuncia demolitoria dei contratti dedotti in giudizio e di conseguente inesistenza dei debiti in capo ai medesimi appellati.
Nel termine del 12.12.2024 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
1. Col primo motivo di gravame l'appellante si duole dell'implicito mancato accoglimento della
12 eccezione dalla stessa sollevata nel giudizio di primo grado di inammissibilità per tardività della domanda attorea riferita all'aumento di capitale 2014, e ciò in quanto gli attori avrebbero in atto di citazione formulato le domande con riferimento agli acquisti ai finanziamenti “intercorsi rispettivamente tra ciascuno degli attori e la convenuta tra il 2013 ed il 2015 a valere sui rapporti di c/corrente n. 1078636 e di deposito titoli n. 010-000412717, quanto alla sig.ra CP_1
, e di c/corrente n. 1078575 e di deposito titoli n. 010-000412155, quanto al sig.
[...]
” e solo con la memoria 183 n. 1 c.p.c. esteso la pretesa all'investimento in Controparte_2
azioni er € 481.250,00 effettuato nel 2014 da e all'investimento in CP_4 Controparte_1
azioni er € 481.250,00 effettuato nel 2014 da , regolati rispettivamente CP_4 Controparte_2
sul diverso conto corrente n. 10088 e sul diverso conto corrente n. 214.
Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione svolta da parte appellata in ordine all'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. con riguardo a questo solo motivo d'impugnazione, in quanto l'esposizione svolta nell'atto introduttivo nell'articolazione del motivo nel suo complesso consente l'individuazione della doglianza di gravame sollevata, delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle ragioni di doglianza.
Il motivo è tuttavia infondato in quanto si basa su una lettura parziale e formalistica dell'atto introduttivo avversario, dimenticando che le domande devono essere intese sulla base del complessivo contenuto degli atti della parte.
È sufficiente leggere l'originario atto di citazione di primo grado nel suo complesso per constatare che le plurime domande proposte erano riferite a tutti gli acquisti di azioni ed obbligazioni intervenuti tra il 2013 ed il 2015 laddove l'elemento identificativo era chiaramente indicato nell'assistenza finanziaria, asseritamente illecita (e nel più ampio contesto nel quale, con riferimento a quelle operazioni, erano dedotte le altre violazioni imputate alla banca) e non certo
13 nel numero del conto corrente sul quale si svolgeva la singola operazione, così che non solo si poteva facilmente comprendere ab initio che le pretese erano riferite anche alle operazioni intervenute con riferimento all'aumento di capitale 2014 ma, in ogni caso, la precisazione intervenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. risultava pienamente tempestiva,
dovendosi in ogni caso considerare ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., anche quando la modifica riguardi uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, circostanza quest'ultima palesemente sussistente nel caso di specie (cfr. Cass., n. 18546/2020, n. 31078/2019, n. 8510/2014).
2-3. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 83, comma 3, TUB, il Tribunale ha ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della BA in l.c.a., mentre le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono la proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”. Lamenta ulteriormente l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto procedibili le domande di controparte ed implicitamente infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata.
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini:
“L'art. 83 TUB prevede che, dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'art.
85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento
che dispone la liquidazione coatta, contro la banca in liquidazione non può essere promossa né
proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e 92 comma 3, né per qualsiasi
14 titolo può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
Sostanzialmente la norma in commento attribuisce al Giudice della procedura concorsuale
l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della liquidazione, secondo il sistema peculiare
previsto dai richiamati artt. 87, 88 e 92 comma 3, e quindi nel rispetto della par condicio
creditorum. In effetti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che
qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al
commissario liquidatore, mentre il Giudice può conoscere in sede ordinaria solo in un momento
successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così
determinandosi una situazione di improponibilità della domanda, che concerne sia le domande
di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede
di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela
della par condicio creditorum (Cass. n. 18691/2017).
Al di là dell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione
contro la procedura di liquidazione coatta, ci si domanda se residua un ambito nel quale
determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura,
domande che ovviamente non siano azioni esecutive o cautelari ovvero domande relative all'accertamento di crediti vantati verso impresa bancaria in liquidazione, posto che il contesto
normativo richiamato prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed
eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso già richiamate.
La questione riguarda la possibilità di proporre o proseguire azioni di mero accertamento
ovvero costitutive, evidenziandosi come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un
ambito di proponibilità davanti al Giudice diverso da quello del concorso di domande contro la
15 liquidazione coatta amministrativa. In primo luogo, ci si riferisce alle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, ove volte alla sua
reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 141/2006 ha espressamente
rilevato come il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro
le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle
tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di
lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria. Dello
stesso segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ripetutamente affermato
che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria
della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o
l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad
ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o
costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al
Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n.
15066/2017).
In termini generali, può dunque dirsi che l'improponibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano
di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito
risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.
16 D'altronde, vista l'analogia di disciplina tra il fallimento o la procedura di liquidazione coatta
amministrativa ordinaria con la disciplina della liquidazione coatta delle imprese bancarie, può
ben dirsi che la giurisprudenza formatisi in tema di fallimento esprima principi ermeneutici
rilevanti anche per il caso che occupa. In particolare, ci si riferisce al principio espresso
ripetutamente dalla Corte di Cassazione secondo cui rientrano nella competenza del Giudice del
concorso, non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le
domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del fallimento, compresi gli
accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a
porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n.
17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento
concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o
costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero
le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti
risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove esse siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in sé che
il Giudice del concorso non è deputato a dare.
In altre parole, la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura,
crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis e proprie della procedura
ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito
dipenda dalla nullità o inefficacia del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali
17 all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.”.
La soluzione offerta dal Tribunale è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile la tesi sostenuta dalla banca in primo grado, qui riproposta.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non
divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive),
da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v.
l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone,
d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
18 Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno,
l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità
di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno
“ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12
19 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di
“ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica,
ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria. In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione,
atteso che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi
20 confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello Trieste n. 402/2022).
Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una
(per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti scaturiti dalla complessiva operazione in esame previa Controparte_6
dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello
Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
Nella specie, come osservato dal Tribunale, “ e , sulla base Controparte_1 Controparte_2
dell'affermata nullità ovvero inefficacia degli atti di acquisito delle azioni e delle obbligazioni
convertite in azioni di , con conseguente nullità ed inefficacia delle Parte_1
collegate aperture di credito hanno proposto espressamente sole domande volte ad accertare
l'insussistenza dei crediti vantatati da e derivanti delle aperture di Parte_1
credito utilizzate per gli acquisti di titoli azionari ed obbligazionari emessi dalla stessa banca
21 finanziante” (sentenza di primo grado, pagg. 10-11).
E' poi da escludere che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venir meno del debito della parte istante
è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità. Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
La banca altresì denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui vi è ritenuto che gli attori abbiano conclusivamente proposto solo domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca in l.c.a. nei loro confronti e non anche domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato, il dato che le domande degli attori non sarebbero nella sostanza volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei loro confronti, posto che le domande volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di non possono in realtà produrre alcun CP_7
22 “accertamento negativo” del credito della banca, che deriva, piuttosto, dal finanziamento.
L'effetto tipico della caducazione dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, la perdita dell'efficacia (o della “apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni e ricevuto, in contropartita, il relativo pretium, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., l'obbligo della banca di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne consegue l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis,
un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque, a prescindere dalla “concreta volontà” di parte attrice, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo agli attori.
L'appellante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale avrebbe errato nel considerare le domande formulate dagli attori come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze potenzialmente incidenti sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa.
La tesi è infondata e non può essere accolta.
Invero, ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice
23 e che questi ha ritenuto ammissibile, e quindi accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione e quindi la valutazione della sua correttezza. Ora, di tutte le domande proposte dagli attori, quelle in concreto accolte dal Tribunale lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sugli attori stessi.
Così stando le cose, la sentenza impugnata non potrà mai essere utilizzata o interpretata al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente”
inidonea a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere
(solo, o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, del Fallimento o della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
Va inoltre sottolineato che l'accertamento negativo del credito richiesto dagli attori non presuppone alcuna compensazione: gli attori hanno coltivato le predette domande, volte ad ottenere una pronuncia avente ad oggetto l'accertamento di nulla dovere alla BA, in esecuzione dei rapporti contestati, senza (più) opporre in compensazione alcun credito restitutorio e senza, quindi (più) chiedere il ricalcolo dei rapporti di dare/avere. La domanda di accertamento negativo formulata dagli attori può quindi prescindere dall'accertamento del controcredito vantato dagli stessi nei confronti della procedura a titolo di ripetizione dell'indebito
24 versamento del prezzo di acquisto, non essendo quindi necessario svolgere alcuna compensazione tra le reciproche poste.
Il venire meno del debito è invero la conseguenza diretta della nullità del contratto di finanziamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa.
Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni ed obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca. Ne deriva, per l'effetto, che, non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo, l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
4. Il quarto motivo denuncia l'erroneità della decisione per aver ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia in luogo di quella del Tribunale di Vicenza (foro concorsuale), escludendo la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo, e conseguentemente statuendo sul merito delle domande attoree.
Nello specifico, viene censurato come non sia stato adeguatamente considerato il fatto che le domande attoree: i) avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un foro diverso da quello competente per la procedura;
ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura, i.e. del Tribunale di Vicenza.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Alla luce di quanto si è osservato esaminando il secondo ed il terzo motivo di gravame,
l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, in favore del
25 Tribunale di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, TUB, per cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”. La domanda proposta dagli attori appellati in questa sede non si può infatti considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis
e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame. Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui gli attori hanno negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
5. Il quinto motivo d'appello denuncia la nullità della sentenza di primo grado in quanto intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni fossero procedibili. Sostiene l'appellante che laddove gli attori avessero chiesto il mero accertamento negativo del credito contrattuale vantato dalla banca in forza del finanziamento concesso, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non produce alcun effetto sul debito contrattuale attoreo e determina semmai l'insorgere di un credito restitutorio ex indebito in capo alla banca (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni), che lo stesso Tribunale di Venezia ha dichiarato però di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale. La sentenza sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente
26 che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
La tesi è infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (quello di assistenza finanziaria, sub specie di elasticità di cassa, o comunque di affidamento o di finanziamento bancario, e quello avente ad oggetto l'acquisto/sottoscrizione delle azioni di
, che vanno invece considerati unitariamente come un'unica operazione negoziale, atteso CP_4
che il risultato perseguito (e cioè l'acquisto delle azioni della banca attraverso l'assistenza finanziaria direttamente fornita dallo stesso istituto di credito) è unitario sul piano economico-
funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358 c.c., sicché l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso, e quindi sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria sia nella parte relativa all'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata (v., ex multis: Cass. n. 20726/2014; Cass. n.
21417/2014; Cass. n. 7255/2013). Deve ritenersi, quindi, corretta la valutazione del Tribunale
nella parte in cui ha ritenuto invalido il dedotto collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento e l'acquisto delle azioni. È evidente che la domanda ritenuta ammissibile – e cioè
quella diretta a conseguire la liberazione da un obbligo potenzialmente sussistente nei confronti della banca – postula la necessità di dichiarare l'inefficacia di entrambi i contratti facenti parte dell'unica operazione contrattuale posta in essere.
6. Il sesto motivo denuncia il vizio di nullità della sentenza di primo grado per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata,
oltreché nella parte in cui ha ritenuto assolto (con motivazione non adeguata) l'onere della prova gravante sulla parte attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra
27 i contratti oggetto di causa. Nello specifico, la sentenza sarebbe intrinsecamente contraddittoria,
e quindi, per l'effetto, nulla, nella parte in cui: i) da un lato, ha ritenuto ammissibili le prove orali ammesse finalizzate a provare l'esistenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto di azioni a parte degli attori e il finanziamento acceso per pagarle, in quanto le stesse avrebbero ad CP_4
oggetto circostanze di fatto, non accordi tra le parti;
ii) dall'altro, ha ritenuto provata – sulla base delle deposizioni rese – proprio l'esistenza dei predetti patti aggiunti volti a creare un vincolo tra contratti, a limitarne gli effetti nel tempo, a derogare alle condizioni economiche ivi pattuite, a impegnare la banca al riacquisto delle proprie azioni e alla cancellazione del debito derivante dal
Finanziamento. La sentenza risulterebbe in ogni caso errata, avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto delle azioni e il finanziamento in realtà
insussistente.
Il motivo è infondato e va respinto.
La valutazione della rilevanza al fine del decidere delle prove poi ammesse costituisce il frutto di una determinazione discrezionale spettante al giudice, nella specie al Collegio, il quale ha evidentemente ritenuto indispensabile al fine di verificare la piena fondatezza della tesi attorea implementare il quadro probatorio già emergente dai documenti prodotti.
Con riferimento al secondo aspetto, va in primo luogo escluso che le prove orali dedotte da parte attrice dovessero ritenersi inammissibili per le ragioni riassunte dall'appellante, e fossero, una volta assunte, non valutabili dal Collegio, tanto più considerato che la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano di validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza e che oggetto della deposizione non era l'esistenza di patti aggiunti o contrari a quelli stipulati, e risultanti per iscritto, ma la compiuta illustrazione di quella che era stata l'effettiva dinamica economica e giuridica dell'operazione congegnata dalla banca in vista e in funzione di un
28 interesse suo proprio al quale il cliente si era prestato per ragioni facilmente riferibili al consolidato rapporto con l'istituto richiedente. Invero, il teste non è stato chiamato a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
Quanto al collegamento negoziale – ritenuto sussistente dal Tribunale e qui ancora contestato dalla difesa della banca, ripetendo peraltro considerazioni già svolte in primo grado – ne va ribadita l'evidente sussistenza per le stesse ragioni già valorizzate dalla Sezione Specializzata.
La prova del collegamento è invero piena, e discende, in primo luogo, dalle deposizioni rese dall'ex funzionario della banca, il quale propose gli acquisti in proprio di titoli azionari ed obbligazionari di con il diretto sostegno finanziario della banca. Si rimarca in tal senso CP_4
quanto affermato dal teste “Sono stato dipendente di Testimone_1 Parte_1
dal 1993 al novembre del 2015. Dal 2013 al 2015 operavo presso la sede di Contrà Porti in
. Conosco gli attori e che erano clienti della Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
che seguivo io direttamente. Ricordo che nel periodo da me già rammentato Parte_1
proposi agli attori viarie operazioni di acquisto di azioni di mediante Parte_1
l'accensione di fidi;
detta proposta feci unitamente al mio capo area signor . Parte_6
Riconosco i docc. 5) e 5bis) prodotti al fascicolo attoreo quali dichiarazioni scritte a mia firma
di cui confermo il contenuto. Confermo che rappresentai ai signori che le operazioni CP_2
di acquisto titoli della banca a mezzo di accensione di fidi da utilizzarsi per gli acquisti medesimi
erano riservate ai migliori clienti della banca quali erano i signori e che le operazioni CP_2
sarebbero state prive di rischio in quanto la banca non avrebbe richiesto garanzia per il rientro
29 degli affidamenti utilizzati e per il fatto che, su richiesta dei signori , la banca avrebbe CP_2
riacquistato i titoli medesimi di modo che con il ricavato del riacquisto gli attori avrebbero potuto agevolmente estinguere le esposizioni generatesi con l'utilizzo degli affidamenti. Peraltro, aggiungo che rappresentai ai signori che l'acquisto delle azioni era comunque un CP_2
investimento sicuro, considerato il valore dei titoli acquistati. Posso aggiungere che tutta la documentazione relativa alle operazioni, quale la documentazione relativa all'apertura dei fidi,
del deposito titoli, degli ordini di acquisto delle azioni e relativi conti, venne consegnata ai
signori già percompilata e la relativa sottoscrizione venne effettuata dagli attori in CP_2
Grumolo delle Abadesse (VI), presso certa , società in titolarità del padre degli Parte_5
attori, ove io mi recavo per l'incombente. Così io provvedevo a ritirare presso la Pt_5
documentazione in questione sottoscritta dagli attori, portandola poi in banca”.
La richiamata testimonianza è pienamente attendibile e se ne ricava senza margini di dubbio che fu proprio la banca a congegnare e quindi a proporre l'operazione al cliente per il tramite di propri funzionari di rilievo, e soprattutto, che fu la banca a mettere a disposizione del cliente la provvista finanziaria necessaria per l'acquisto delle proprie azioni, in difetto della quale, come già detto,
l'affare non sarebbe stato concluso. Inoltre, come già detto, non può fondatamente sostenersi che la prova orale sia inammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c., posto che i testimoni non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica. Vi sono, poi, ulteriori elementi obiettivi che confermano che i finanziamenti vennero concessi proprio e soltanto per consentire al cliente l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni della stessa banca finanziatrice, in primo luogo la
30 contestualità tra il finanziamento e l'acquisto, risultando documentalmente provato che le sottoscrizioni degli ordini di acquisto sono ogni volta intervenute poco prima o poco dopo il finanziamento.
Inoltre, come riportato dal Tribunale in termini perfettamente conformi alle risultanze documentati in atti,
- quanto a : Controparte_1
“Quanto alla prima operazione del luglio del 2013 (adesione al primo aumento di capitale), gli
elementi documentali in atti, danno riscontro che l'attrice, in data 30.7.2013, ha sottoscritto la scheda di adesione all'aumento di capitale, per l'acquisto di azioni per euro 100.000,00.= ed
obbligazioni convertibili per pari importo (doc. n. 40 di fascicolo di parte convenuta), così come risulta che il corrispettivo per l'acquisto è stato addebitato per complessivi euro 200.000,00.=
in data 5.9.2013 sul conto corrente n. 1078636 (doc. n. 3 diparte attrice), avente saldo iniziale
pari a zero, a fronte di una richiesta di affidamento per elasticità di cassa per l'importo di euro
200.000,00.= di data 17.7.2013 (doc. n. 4 di fascicolo attoreo).
La seconda operazione del dicembre del 2013 risulta documentata in ragione della domanda e preordine di acquisto da parte dell'attrice di azioni di in data Parte_1
23.12.2013 per l'importo di euro 593.750,00.= (doc. n. 42 di fascicolo di parte convenuta),
acquisto che risulta regolato con addebito del corrispettivo in data 7.1.2014 sul conto corrente
n. 1078636, recante un saldo iniziale a debito di euro 190.808,71.= (doc. n. 3 di fascicolo
attoreo), avendo richiesto ulteriore affidamento in data 23.12.2013 e Controparte_1
concesso a valere sul medesimo conto corrente fino al concorso della somma di euro
600.000,00.=, così estendendosi il precedente affidamento (doc. n. 4 di fascicolo attoreo).
Infine, la terza operazione, inerente all'adesione all'aumento di capitale del 2014, risulta
31 documentata dalla produzione della scheda di adesione del 30.7.2014 per la sottoscrizione di
azioni di per un controvalore di euro 481.250,00.= da regolarsi con Parte_1
addebito sul conto corrente n. 0010088 (doc. n. 43 di fascicolo di parte convenuta), come
effettivamente accaduto in data 27.8.2014 (doc. n. 3 di fascicolo attoreo) previo accredito di
giroconto proveniente dal conto corrente n. 1078636 in pari data, conto con saldo iniziale a
debito per euro 789.254,43.= a fronte di fido richiesto in estensione fino a concorso di euro
1.050.000,00.= in data 14.7.2014 e concesso a valere sul ridetto conto corrente già in
precedenza affidato, fido successivamente ulteriormente esteso (doc. n. 4 di fascicolo di parte attrice)”;
- quanto ad : Controparte_2
“I documenti in atti, danno riscontro che l'attore, in data 22.7.2013, ha sottoscritto la scheda di adesione all'aumento di capitale, per l'acquisto di azioni per euro 100.000,00.= ed obbligazioni
convertibili per pari importo (doc. n. 45 di fascicolo di parte convenuta), così come risulta che
il corrispettivo per l'acquisto è stato addebitato per complessivi euro 200.000,00.= in data
5.9.2013 sul conto corrente n. 1078575 (doc. n. 3 bis di parte attrice), avente saldo iniziale pari
a zero, a fronte di una richiesta di affidamento per elasticità di cassa per l'importo di euro
200.000,00.= di data 17.7.2013 (doc. n. 4 bis di fascicolo attoreo).
Anche la seconda operazione è documentata in ragione della domanda e preordine di acquisto
da parte di di azioni di in data 23.12.2013 per Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 281.250,00.= (doc. n. 46 di fascicolo di parte convenuta), acquisto che risulta
regolato con addebito del corrispettivo in data 7.1.2014 sul conto corrente n. 1078575, recante
un saldo iniziale a debito di euro 190.812,68.= (doc. n. 3 bis di fascicolo attoreo), avendo l'attore
richiesto ulteriore affidamento in data 23.12.2013 e concesso a valere sul medesimo conto
32 corrente fino al concorso della somma di euro 325.000,00.=, così estendendosi il precedente
affidamento (doc. n. 4 bis di fascicolo attoreo).
L'adesione all'aumento di capitale del 2014, risulta documentata dalla produzione della scheda
di adesione del 28.7.2014 per la sottoscrizione di azioni di per un Parte_1
controvalore di euro 481.250,00.= da regolarsi con addebito sul conto corrente n. 0000214 (doc.
n. 47 di fascicolo di parte convenuta), come effettivamente accaduto in data 27.8.2014 (doc. n.
3 bis di fascicolo attoreo) previo accredito di giroconto proveniente dal conto corrente n.
1078575 in pari data, conto con saldo iniziale a debito per euro 474.976,36.= a fronte di fido
richiesto in estensione fino a concorso di euro 800.000,00.= in data 15.7.2014 e concesso a
valere sul ridetto conto corrente già in precedenza affidato.
Infine, è documentato l'acquisto di data 2.2.2015 da parte di di azioni di Controparte_2
per un controvalore di euro 300.050,00.= (doc. n. 48 di fascicolo di Parte_1
parte convenuta) con addebito del prezzo sul conto corrente n. 1078575 in data 25.2.2015, conto
recante saldo negativo per euro 914.657,43.=(doc. n. 3 bis di pare attrice), a fronte di fido
richiesto in data 26.1.2015 e concesso in aumento sul ridetto conto fino a concorso di euro
1.100.000.= (doc. n. 4 bis di fascicolo attoreo)”.
Si conferma pertanto che già gli elementi documentali denotano la sussistenza di un'operazione di finanziamento strettamente connessa dal punto di vista temporale all'acquisto azionario e obbligazionario, reso possibile proprio in ragione del finanziamento erogato e poi esteso per assolvere di volta in volta alla funzione per la quale era stato concepito. La connessione tra l'erogazione del credito e l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni è poi, come si è visto,
confermata e chiarita dalla deposizione del testimone escusso in giudizio.
7. Il settimo motivo denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
33 che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, fosse applicabile anche alle società
cooperative e, specificamente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti, e quindi, per l'effetto, Parte_1
di tutti gli ulteriori capi della sentenza connessi, dipendenti, e/o consequenziali. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non
è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
ii) che l'art. 2358 c.c. non sarebbe comunque applicabile alle società cooperative e,
in particolare, alle banche popolari, in quanto tale disposizione non supera il vaglio di compatibilità “tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di
financial assistance); iii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche porzioni “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi:
aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il Tribunale di Venezia non ha condotto alcuna analisi.
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c.
alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, quale era la , Parte_1
affermando: “La citata norma, nel testo in vigore a far data dal 2008, prevede, in primo luogo,
34 il divieto per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la
sottoscrizione delle proprie azioni, disponendosi che la società possa concedere assistenza
finanziaria solo alle condizioni dettagliate dalla norma in commento, tra cui anche la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.
Viste le difese di parte convenuta, la questione ermeneutica che pone la norma è quella di
stabilire se il divieto di assistenza finanziaria comporti una mera violazione di norme relative all'agire amministrativo e tale quindi da non comportare la nullità degli atti negoziali inerenti all'operazione, ove la nullità sarebbe predicabile solo in caso di vizio genetico del contratto per
violazione che riguardi gli elementi costitutivi del negozio.
In argomento, va notato che l'art. 2358 cc, seppure prevedente le condizioni che rendano possibile l'assistenza finanziaria, dispone il principio generale di divieto quale regola di
carattere imperativo, posto che esso divieto, ove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'assistenza, è volto ad impedire operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori e della società (Cass. n. 15398/2013). In particolare, l'imperatività del divieto di assistenza finanziaria
si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell'aumento di capitale, con ricaduta sul
patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all'obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già
adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla società (Cass. n. 25005/2006).
Detto ciò e considerato il divieto di assistenza finanziaria imposto da norma imperativa, deve
escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo
quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle
35 parti. L'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 comma 1 cc, è più ampia di quanto parrebbe a prima
vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere
anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni,
oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto,
per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua
esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007). Consegue che, ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 2358 cc
e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile sarà quella
della nullità.
Ora, la disposizione normativa in rilievo prevede, come già accennato, che l'operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria
dovendo essa essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l'interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell'acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obbiettivi
imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell'assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge ancora una volta che l'interesse preminente tutelato dal
legislatore è quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse
rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era Parte_1
all'epoca dei fatti di causa.
36 In effetti, la disciplina rammentata che limita le operazioni che possano mettere a rischio il
capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni,
pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di
assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative
la necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si è fatto cenno, posto che se è esclusivo compito degli amministratori l'ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò
stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante l'operazione di assistenza finanziaria”.
La soluzione è corretta e condivisibile e va confermata.
Non vi sono, d'altra parte, ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale,
sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è
incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico,
svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché
è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni
37 proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Quanto poi alla tesi secondo cui sarebbe sufficiente, per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 2358 c.c., il rispetto dei soli limiti dimensionali, va ritenuto che si tratta di prospettazione del tutto priva di qualsivoglia fondamento nelle disposizioni normative e anche di riscontri giurisprudenziali, in disparte la palese inattendibilità dei bilanci della banca - quanto meno a partire dal 2013 - come emerge in maniera assai chiara da rapporti e provvedimenti degli organi ispettivi prodotti dalla parte appellata (docc. 17-20, 24-28, 34, 36-38 att. primo grado).
8-9. L'ottavo ed il nono motivo, da esaminarsi congiuntamente, denunciano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto delle azioni di CP_4
del relativo finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico si contesta che: i) non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358
c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) in ogni caso l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358
c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resta valido ed efficace;
iiii) l'art. 2358 c.c. non sarebbe applicabile con riferimento all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Osserva infine l'appellante che solo in un secondo momento e per ragioni opportunistiche, a distanza di anni dagli acquisti, gli attori avrebbero sostenuto l'invalidità degli acquisti e dei finanziamenti, a fronte di una perdita di valore dei titoli neppure imputabile alla Pt_1
I motivi sono infondati.
38 Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite. È perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve (la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità
risarcitoria degli amministratori. Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe
39 l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì
dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad autorizzare CP_7
concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea. Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa. Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal Tribunale.
Irrilevanti sono poi le considerazioni sulla non immediata reazione dei sottoscrittori, seguita solo alle note successive vicende della banca veneta, trovando la pretesa unico limite nella – non
40 decorsa, come si ossserverà – prescrizione, ed essendo d'altra parte ovvio che qualsivoglia iniziativa giudiziale consegua alla percezione di un interesse ad esperirla.
Parimenti non pertinenti (ed anche assai discutibili alla luce di quanto emerge da relazioni,
rapporti, denunce e provvedimenti degli organi ispettivi: docc. 17-20, 24-28, 34, 36-38 att. primo grado), atteso il petitum e considerate le ragioni della decisione, sono le considerazioni sulle cause della svalutazione delle azioni che secondo la liquidatela sarebbero frutto di eventi CP_4
sopravvenuti alle negoziazioni intercorse con controparte, e non imputabili alla condotta della
BA: la decisione assunta non è infatti fondata su affermazioni di responsabilità e non ha portata sanzionatoria.
Del pari, con riferimento alla tesi dell'appellante di ritenuta inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. in riferimento all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, ne va esclusa la fondatezza.
Le obbligazioni convertibili in azioni rappresentano uno strumento per aumentare il capitale sociale (v. art. 2420 bis c.c.). Nella specie, la banca, avvalendosi della facoltà riservata,
procedette alla conversione. Il prestito servì così al compimento dell'aumento di capitale.
Al riguardo, l'art. 2358 c.c. recita: “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti…” ragion per cui una corretta interpretazione non consente in assenza di altri elementi,
di riferire l'espressione "indirettamente" alla sola modalità del finanziamento e non, invece, anche all'obbligazione che indirettamente potrebbe trasformarsi in azione a seguito di conversione. Del resto, nella materia bancaria, l'art. 12 Tub, norma generale applicabile anche alle banche popolari, prescrive la spettanza all'assemblea della deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, prevedendo al comma 4 che alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'art. 2412 c.c.
Risulta pertanto pienamente applicabile anche l'art. 2420 bis c.c. che attribuisce all'assemblea
41 straordinaria il compito di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili, individuando i casi,
i modi ed i limiti dell'emissione stessa, con la conseguenza che, in forza della potenziale conversione delle obbligazioni in capitale, devono trovare applicazione tutte le norme a tutela dell'integrità del patrimonio sociale e dell'effettività del conferimento.
Fin dal momento della loro cessione, del resto, i titoli obbligazionari della banca erano destinati ad essere convertiti in azioni, ragion per cui è indubbio che detta cessione costituiva, fin dalla sua origine, operazione sul capitale sociale e che la concessione del prestito richiedeva una preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea straordinaria della banca in conflitto di interessi per essere emittente dei titoli ed erogante il fido, con conseguente applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2358 c.c. a tutela dell'effettività della tutela del patrimonio sociale e di cui all'art. 1344 c.c., per il prodursi di un effetto vietato dalla legge.
10. Con il decimo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto la prescrizione delle azioni intentate dagli attori , eccepita dall'appellante CP_2
con riferimento al termine quinquennale a suo dire previsto per le “nullità di protezione”.
La tesi è priva di fondamento, vertendosi in un caso di nullità del contratto, nella specie per violazione dell'art. 2358 c.c. – senza che neppure ne scaturiscano pretese risarcitorie o ripetitorie,
alle quali si applicherebbe il (non decorso) termine decennale – così che la relativa azione risulta imprescrittibile.
11. L'undicesimo motivo, infine, denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado in punto di regolamentazione delle spese di lite, non essendo secondo l'appellante stata adeguatamente valorizzata l'assoluta novità delle questioni e la notevole complessità in fatto e in diritto del giudizio, resa palese dal fatto che per addivenire all'accoglimento delle domande attoree il
Tribunale ha fondato la motivazione su prove orali inammissibili (ed indebitamente ammesse)
42 volte a provare l'esistenza di un preteso “patto aggiunto” volto a stabilire un collegamento negoziale non altrimenti evincibile dall'esame dei contratti per cui è causa e proceduto ad una
(pure inammissibile) applicazione analogica di norme (applicazione alle banche popolari di norme dettate per le società per azioni e incompatibili con le società cooperative).
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto sottolineato che le censure che nella prospettiva della banca appellante giustificherebbero la compensazione integrale delle spese non sono fondate per le ragioni già
sopra esposte esaminando i corrispondenti motivi.
Vi è stata piena soccombenza della banca in quanto tutte le domande proposte dalla parte attrice,
comprese quelle preliminarmente ritenute infondate, tendevano al medesimo risultato pratico, ossia l'accertamento di non essere tenuta a restituire il denaro ricevuto per acquistare le azioni della stessa banca mutuante, e tale risultato è stato pienamente conseguito.
Quanto alla pretesa novità assoluta delle questioni dedotte, questa all'evidenza non sussiste, e comunque non sussiste più, dovendo al riguardo osservarsi: in primo luogo, che essendo in causa la sola in l.c.a. e non anche o altra cessionaria, hanno Parte_1 Controparte_8
nella specie assunto rilievo quali problematiche significative solo quelle dell'interpretazione degli artt. 83 T.U.B. e 2358 c.c. e del collegamento negoziale, che non presentano tuttavia (più)
alcun rilevante elemento di novità; in secondo luogo, che la vertenza oggetto di causa si inserisce in un filone che conta ormai decine e decine di precedenti (non a caso citati anche dal patrocinio della banca in l.c.a.), in cui sono parti in causa sempre le due banche venete in liquidazione coatta amministrativa ( e Veneto BA), aventi analogo oggetto e involgenti Parte_1
questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel presente giudizio.
Deve anche rimarcarsi che la convenuta ha negato fatti evidenti, ossia che fu la banca a richiedere
43 l'acquisto di azioni proprie, mettendo a disposizione la provvista all'uopo necessaria.
***
Al rigetto dell'appello consegue il regolamento delle spese di lite del secondo grado secondo soccombenza, con liquidazione in dispositivo a carico della Parte_1
e a favore degli attori-appellati, con riferimento al D.M. n.
[...]
55/2014 e succ. mod. e int., sulla base di valori prossimi al medio per le prime due fasi e al minimo per quella decisoria, essendosi, nella sostanza, le parti in causa limitate negli scritti conclusivi a ripercorrere le considerazioni già svolte nei rispettivi atti introduttivi.
Atteso l'esito del giudizio d'appello (rigetto integrale), va dato atto che sussistono a carico della appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, Parte_7
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello n. 1067/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1964/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante Parte_1
a rimborsare agli appellati e le spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2
secondo grado, che liquida, per compensi, in € 20.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei Pt_1 Parte_7
44 presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 8 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
45
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1067/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7.6.2023, promossa con atto di citazione in appello da
Parte_1
(C.F. e P.IVA.: in persona dei commissari liquidatori pro
[...] P.IVA_1
tempore , e , con sede in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1
Via Battaglione Framarin, n. 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Malavasi e Roberto
Perrone;
appellante
contro
( ), nata a [...] [...] e Controparte_1 C.F._1 Pt_1
( ), nato a [...] [...], Controparte_2 C.F._2 Pt_1
1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Limitone, Francesco Cavallo e Silvia Frigo;
appellati
Oggetto: “Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo”; appello avverso la sentenza n. 1964/2022 emessa in data 23.11.2022 e pubblicata in data 30.11.2022, nel giudizio
R.G. 5186/2020, dal Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“in riforma della sentenza n. 1964/2022, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 5186/2020, in data 23 novembre
2022, pubblicata il 30 novembre 2022 (rep. n. 5573/2022), non notificata ed in accoglimento dei motivi di impugnazione spiegati:
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversa- rie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla BA, spie- gate in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte da parte avversaria;
- in via preliminare, nel merito, rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione, nei termini e per le ragioni esposte in atti;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
2 - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori:
(a) dichiarare l'inammissibilità dei documenti depositati da parte avversaria nei termini e per le ragioni esposte in atti;
(b) dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in corso di causa nei termini e per le ragioni dedotte e che verranno esposte in corso di causa;
(c) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice odierna appellata:
(a) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione oggi formulati, con integrale condanna di parte attrice, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
(b) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di impugnazione, comunque con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
(c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di impugnazione, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio.”;
- per parte appellata:
3 “IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile il primo motivo di appello ex art. 342 c.p.c.
formulato dalla in LCA;
Parte_1
NEL MERITO rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza n. 1964/2022 emessa in data 23.11.2022 dal Tribunale di
Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data 30.11.2022, nel giudizio R.G. 5186/2020.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di riforma anche parziale delle sentenze impugnate:
(a) per tutti i motivi esposti in atti, anche di primo grado, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico,
fattuale, genetico funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, accertarsi e dichiararsi la nullità
ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e/o dell'art. 31 D.lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli artt. 2358 e/o 1418 cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento e dei correlati contratti di compravendita dei titoli Parte_1
intercorsi rispettivamente tra ciascuno degli attori e la convenuta tra il 2013 ed il 2015 a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli rispettivamente intestati alla sig.ra CP_1
e al sig. , dichiarandosi per l'effetto che questi ultimi nulla devono
[...] Controparte_2
a in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e Parte_1
interessi, con ogni conseguente statuizione;
(b) nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte in atti, anche di primo grado, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i
4 predetti contratti, nonché previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma Parte_1
degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007, risolversi ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. ex tunc i dedotti contratti di compravendita dei titoli Parte_1
e i correlati contratti di finanziamento, intercorsi rispettivamente tra ciascuno degli attori
[...]
e la convenuta tra il 2013 ed il 2015 a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli rispettivamente intestati alla sig.ra e al sig. , e accertato Controparte_1 Controparte_2
che i fondi finanziati sono stati appresi dalla parte convenuta e che quindi non sussistono obblighi economici di ripetizione, dichiararsi che i sig.ri e nulla devono a Controparte_1 CP_2
in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, Parte_1
con ogni conseguente statuizione;
(c) nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte, in prime e in seconde cure, e per quelle che fossero ritenute di diritto, accertare la natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o accertare la sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, e dichiararsi la caducazione e/o la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di compravendita dei titoli e i correlati rapporti di Parte_1
finanziamento intercorsi rispettivamente tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 [...]
, da un lato, e la convenuta, dall'altro, tra il 2013 ed il 2015, a valere sui dedotti rapporti CP_2
di c/corrente e di deposito titoli rispettivamente intestati a ciascuno degli attori, dichiarandosi per l'effetto che gli stessi nulla devono a in ragione di detti rapporti, né in Controparte_3
linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione.
5 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede il rigetto delle avverse prove, con ammissione a prova contraria nella denegata ipotesi di loro accoglimento, con i testi indicati a prova diretta;
si chiede altresì l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183
sesto comma c.p.c. di parte attrice sub a), b), c), d) e), j), k), l), v), w), x), y), aa), bb), cc), dd),
ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm) e nn), con il teste già indicato sig. ed espunti Testimone_1
dall'ordinanza istruttoria del 26.4.2021.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio (incluso rimborso forfetario, iva e cpa come per legge)”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e , premettendo di essere stati clienti storici di CP_1 Controparte_2 Parte_1
unitamente a loro famigliari, ed in tale veste dagli anni '90 intestatari di conti correnti
[...]
e collegati depositi titoli, hanno allegato che, nel corso del 2013, analogamente a quanto in precedenza proposto a loro padre, funzionari di e, in particolare, tale Parte_1
in occasione delle visite fatte presso la sede dell'impresa di famiglia Testimone_1 Pt_5
in Grumolo delle Abadesse (VI), avevano loro suggerito di acquistare azioni della banca
[...]
medesima, mediante l'assistenza finanziaria della stessa banca, evidenziando che i titoli così
acquistati si sarebbero potuti prontamente liquidare, mediante riacquisto da parte della banca, in modo tale che con il ricavato si sarebbe potuto estinguere il debito derivante dall'utilizzo degli affidamenti. Per effetto degli accordi intervenuti, seguiti a contatti in realtà essenzialmente intrattenuti dalla banca con loro padre, sarebbero stati accesi il nuovo conto corrente n. 1078636
intestato a e il conto corrente n. 107857 intestato ad , sui Controparte_1 Controparte_2
quali da settembre del 2013 ad inizio 2015 sarebbero state registrate diverse operazioni di finanziamento e correlati acquisti azionari di titoli della banca fino a raggiungere il considerevole
6 importo di oltre € 1.200.000,00 per ciascuno dei fratelli, avendo acquistato Controparte_1
n. 21.411 azioni e n. 21.211 azioni. Tutti i contratti, tra loro collegati, di Controparte_2
apertura di credito e di acquisto dei titoli sarebbero stati perfezionati al di fuori dei locali della banca, tramite moduli precompilati recati dai funzionari dell'istituto presso la sede di Confrav e quivi sottoscritti dagli odierni appellati.
Appreso della svalutazione pressoché integrale del valore delle azioni acquistate, a seguito degli interventi ispettivi delle autorità di vigilanza, risultando debitori per l'utilizzo degli affidamenti per gli acquisti azionari, gli attori, lamentando che la banca non avesse ottemperato all'impegno assunto di riacquistare i titoli in modo da consentire l'estinzione dei finanziamenti, convenivano all'epoca già sottoposta, a seguito di Decreto del Ministro Parte_1
dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25.6.2017, a liquidazione coatta amministrativa. Essi
hanno dedotto la nullità o l'inefficacia dei contratti di acquisto dei titoli e affidamento, in quanto tra loro collegati. In primo luogo, gli attori hanno affermato la natura assolutamente simulata delle operazioni di acquisto dei titoli della banca: l'unico motivo essenziale che avrebbe determinato l'apparente consenso dei fratelli era stata la constatazione della natura fittizia e provvisoria dei trasferimenti dei titoli, trasferimenti sorti esclusivamente in vista della loro successiva risoluzione, mediante il riacquisto degli stessi da parte dell'istituto di credito. In
secondo luogo, gli attori hanno invocato la nullità dei negozi collegati, in forza dell'art. 30 TUF,
in carenza di informativa circa la facoltà di recesso. In ogni caso, e CP_1 Controparte_2
hanno invocato la nullità dei contratti in questione per violazione delle disposizioni imperative previste in materia, quali l'art. 2358 c.c., e hanno affermato la non meritevolezza di tutela del complesso rapporto negoziale, essendo i rapporti di finanziamento stati creati, non allo scopo effettivo di finanziare i beneficiati, ma allo scopo concreto di collocare le proprie azioni da parte
7 della banca a clienti ignari dell'inconsistenza del valore delle partecipazioni medesime, posizionando l'alea dell'investimento a tutto svantaggio del cliente. In via subordinata, per il caso di ritenuta validità degli atti negoziali rammentati, gli attori hanno evidenziato la condotta connotata da malafede di , in ragione della violazione degli obblighi Parte_1
sanciti dall'art. 21 TUF, così come ulteriormente esplicitati dal Reg. Consob n. 16190/2007, non essendo stata fornita adeguata informazione in riferimento agli acquisti azionari e non essendo l'investimento neppure adeguato o appropriato ai relativi profili di rischio. In ogni caso CP_1
e hanno precisato che le domande di nullità ed inefficacia proposte erano Controparte_2
unicamente dirette alla declaratoria di “nulla dovere” in ragione dei contrati di affidamento utilizzati per gli acquisti azionari, non essendo proposta alcuna domanda di accertamento di propri crediti.
si costituiva in giudizio in persona dei commissari liquidatori, Parte_1
eccependo l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB e comunque l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza nonché contestando integralmente la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice, ed in particolare la fondatezza della domanda incentrata sulla violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c., negando in primo luogo la configurabilità del collegamento negoziale tra le operazioni denunciate.
Sosteneva poi l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, quale la banca stessa era al momento dell'operazione, e, in subordine, evidenziava che le operazioni contestate dagli attori sarebbero state compiute nell'ambito dei limiti disegnati dalla norma, non potendosi, di conseguenza, ritenere nulle né illegittime. Contestava, inoltre, la domanda di nullità per illiceità
della causa, assumendo che, secondo le allegazioni attoree, si sarebbe potuto trattare, al più, di
8 illiceità del motivo, da riferirsi esclusivamente alla sfera unilaterale della banca e pertanto inidoneo a cagionare la nullità.
All'esito d'istruzione anche orale, con sentenza n. 1964/2022 pubblicata il 30.11.2022, il
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ritenuta provata la stretta correlazione temporale e funzionale tra le sottoscrizioni azionarie e obbligazionarie ed i finanziamenti erogati dalla BA nel medesimo periodo, sia sulla base dei documenti contrattuali versati in atti sia alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa e ritenuta la violazione del divieto posto dall'art. 2358 c.c., statuiva quanto segue:
“
1. dichiara che nulla è dovuto dagli attori a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali restitutori derivanti dall'utilizzo delle aperture di credito oggetto di lite utilizzate per gli acquisti azionari e per l'acquisto di obbligazioni convertibili, acquisti assistiti per l'importo di euro
1.275.000,00.=, quanto all'attrice , e per l'importo di euro 1.262.550,00.=, Controparte_1
quanto all'attore ; Controparte_2
2. condanna la convenuta in liquidazione coatta amministrativa a Parte_1
pagare in favore degli attori le spese di lite che si liquidano in euro 28.464,00.= per compensi professionali ed euro 3.399,00.= per esborsi, oltre accessori di legge”.
Ha proposto tempestivo appello la convenuta invocando la riforma Parte_1
della sentenza, per i seguenti motivi (premesso che vi sono discrasie tra i motivi come indicati nell'indice riportato a pagg. 2 e 3 della citazione in appello e quelli espressi ed articolati nelle 92
pagine successive, si darà prevalenza, nei riferimenti numerici, ai secondi).
Col primo motivo (il cui contenuto non coincide con quanto indicato nell'indice) l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver implicitamente disatteso l'eccezione di tardività delle domande relative agli investimenti compiuti in occasione dell'aumento di capitale 2014, pur
9 riconoscendo il Tribunale che tali acquisti sono stati effettuati con addebito sul conto corrente n.
0010088 (quanto a ) e n. 214 (quanto ad ) laddove invece Controparte_1 Controparte_2
nell'atto di citazione l'iniziativa giudiziaria era stata circoscritta espressamente ad acquisti e finanziamenti “a valere sui rapporti di c/corrente n. 1078636 e di deposito titoli n. 010-
000412717, quanto alla sig.ra , e di c/corrente n. 1078575 e di deposito titoli Controparte_1
n. 010-000412155, quanto al sig. . Controparte_2
Col secondo motivo di gravame essa lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui vi è ritenuto che l'art. 83, co. 3 TUB non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa. Il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria poiché la norma negherebbe la possibilità di promuovere o proseguire qualsivoglia azione dalla data di insediamento degli organi liquidatori.
Col terzo motivo, l'appellante censura ulteriormente la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto procedibili le domande proposte dagli attori e infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire della convenuta. Secondo l'appellante la domanda avversaria avente a oggetto l'accertamento di nulla dovere alla banca in esecuzione dei rapporti contestati non potrebbe essere qualificata come domanda di mero accertamento negativo di un credito vantato da poiché detti rapporti rappresenterebbero per la banca un passivo e, quindi, dovrebbero CP_4
essere decise in sede amministrativa, ai sensi degli artt. 87, 88, 89 e 92, co. 3 TUB.
Col quarto motivo, la parte lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia e non del Tribunale di Vicenza, e ha conseguentemente statuito nel merito delle domande attoree. Secondo l'appellante sarebbe competente il Tribunale di Vicenza quale tribunale del luogo in cui la banca ha sede legale, poiché le domande avversarie avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto
10 che con le pronunce impugnate si produrrebbe in sede diversa da quella concorsuale e presso un foro diverso da quello competente per la procedura.
Col quinto motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo aver premesso che le sole domande preordinate a ottenere l'accertamento negativo del credito vantato da arebbero procedibili, ha poi fatto salva la CP_4
procedibilità delle domande caducatorie inerenti all'acquisto di azioni, dalla cui caducazione non potrebbe in alcun modo derivare l'accertamento negativo del credito.
Col sesto motivo di appello, la parte eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione non adeguata, assolto l'onere della prova gravante su parte attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili e il finanziamento rilevante ai sensi dell'art. 2358 c.c. sulla base di elementi “intenzionali” del tutto non provati ed elementi di fonte testimoniale che non potevano essere acquisiti.
Con il settimo motivo, la parte lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, alle società cooperative, e in particolare a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari;
il giudice avrebbe ritenuto la suddetta norma “compatibile” con la disciplina delle società
cooperative senza considerare la ratio della norma e prescindendo da una lettura sistematica degli istituti. Inoltre, il disposto dell'art. 150 bis TUB non consentirebbe di affermare che l'art. 2358
c.c. trovi applicazione alle banche popolari.
Con l'ottavo motivo di gravame si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la violazione dell'art. 2358 c.c. comporti la nullità dei finanziamenti e degli acquisti azionari
11 e nella parte in cui vi è dichiarata la nullità dell'acquisto di obbligazioni convertibili e dei finanziamenti nella porzione ritenuta correlata a tale acquisto obbligazionario.
Con il nono motivo, la lamenta che il Tribunale abbia dichiarato che nulla è dovuto agli Pt_1
attori odierni appellati, pur avendo gli stessi agito solo in conseguenza del clamore suscitato dalla perdita di valore delle azioni di e senza considerare che tale perdita non può essere CP_4
imputata alla essendo piuttosto discesa dalle novità connesse all'entrata in vigore del Pt_1
Meccanismo di Vigilanza Unica Europea e all'andamento del mercato, risultando infine applicabile in relazione a quanto occorso la previsione di cui all'art. 2037, comma 2, c.c.
Con il decimo motivo d'appello, lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle azioni svolte.
Con l'undicesimo motivo di appello, la parte lamenta l'erroneità della sentenza in punto spese di lite, nella parte in cui le ha poste a carico di CP_5
Si sono costituiti e con comparsa del 23.10.2023, sostenendo CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello. Precisamente, gli appellati confermano,
tra l'altro, di non aver inteso far valere e accertare alcun credito nei confronti della banca, ma solo ottenere una pronuncia demolitoria dei contratti dedotti in giudizio e di conseguente inesistenza dei debiti in capo ai medesimi appellati.
Nel termine del 12.12.2024 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
1. Col primo motivo di gravame l'appellante si duole dell'implicito mancato accoglimento della
12 eccezione dalla stessa sollevata nel giudizio di primo grado di inammissibilità per tardività della domanda attorea riferita all'aumento di capitale 2014, e ciò in quanto gli attori avrebbero in atto di citazione formulato le domande con riferimento agli acquisti ai finanziamenti “intercorsi rispettivamente tra ciascuno degli attori e la convenuta tra il 2013 ed il 2015 a valere sui rapporti di c/corrente n. 1078636 e di deposito titoli n. 010-000412717, quanto alla sig.ra CP_1
, e di c/corrente n. 1078575 e di deposito titoli n. 010-000412155, quanto al sig.
[...]
” e solo con la memoria 183 n. 1 c.p.c. esteso la pretesa all'investimento in Controparte_2
azioni er € 481.250,00 effettuato nel 2014 da e all'investimento in CP_4 Controparte_1
azioni er € 481.250,00 effettuato nel 2014 da , regolati rispettivamente CP_4 Controparte_2
sul diverso conto corrente n. 10088 e sul diverso conto corrente n. 214.
Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione svolta da parte appellata in ordine all'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. con riguardo a questo solo motivo d'impugnazione, in quanto l'esposizione svolta nell'atto introduttivo nell'articolazione del motivo nel suo complesso consente l'individuazione della doglianza di gravame sollevata, delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle ragioni di doglianza.
Il motivo è tuttavia infondato in quanto si basa su una lettura parziale e formalistica dell'atto introduttivo avversario, dimenticando che le domande devono essere intese sulla base del complessivo contenuto degli atti della parte.
È sufficiente leggere l'originario atto di citazione di primo grado nel suo complesso per constatare che le plurime domande proposte erano riferite a tutti gli acquisti di azioni ed obbligazioni intervenuti tra il 2013 ed il 2015 laddove l'elemento identificativo era chiaramente indicato nell'assistenza finanziaria, asseritamente illecita (e nel più ampio contesto nel quale, con riferimento a quelle operazioni, erano dedotte le altre violazioni imputate alla banca) e non certo
13 nel numero del conto corrente sul quale si svolgeva la singola operazione, così che non solo si poteva facilmente comprendere ab initio che le pretese erano riferite anche alle operazioni intervenute con riferimento all'aumento di capitale 2014 ma, in ogni caso, la precisazione intervenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. risultava pienamente tempestiva,
dovendosi in ogni caso considerare ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., anche quando la modifica riguardi uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, circostanza quest'ultima palesemente sussistente nel caso di specie (cfr. Cass., n. 18546/2020, n. 31078/2019, n. 8510/2014).
2-3. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 83, comma 3, TUB, il Tribunale ha ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della BA in l.c.a., mentre le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono la proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”. Lamenta ulteriormente l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto procedibili le domande di controparte ed implicitamente infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata.
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini:
“L'art. 83 TUB prevede che, dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'art.
85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento
che dispone la liquidazione coatta, contro la banca in liquidazione non può essere promossa né
proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e 92 comma 3, né per qualsiasi
14 titolo può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
Sostanzialmente la norma in commento attribuisce al Giudice della procedura concorsuale
l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della liquidazione, secondo il sistema peculiare
previsto dai richiamati artt. 87, 88 e 92 comma 3, e quindi nel rispetto della par condicio
creditorum. In effetti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che
qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al
commissario liquidatore, mentre il Giudice può conoscere in sede ordinaria solo in un momento
successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così
determinandosi una situazione di improponibilità della domanda, che concerne sia le domande
di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede
di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela
della par condicio creditorum (Cass. n. 18691/2017).
Al di là dell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione
contro la procedura di liquidazione coatta, ci si domanda se residua un ambito nel quale
determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura,
domande che ovviamente non siano azioni esecutive o cautelari ovvero domande relative all'accertamento di crediti vantati verso impresa bancaria in liquidazione, posto che il contesto
normativo richiamato prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed
eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso già richiamate.
La questione riguarda la possibilità di proporre o proseguire azioni di mero accertamento
ovvero costitutive, evidenziandosi come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un
ambito di proponibilità davanti al Giudice diverso da quello del concorso di domande contro la
15 liquidazione coatta amministrativa. In primo luogo, ci si riferisce alle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, ove volte alla sua
reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 141/2006 ha espressamente
rilevato come il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro
le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle
tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di
lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria. Dello
stesso segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ripetutamente affermato
che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria
della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o
l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad
ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o
costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al
Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n.
15066/2017).
In termini generali, può dunque dirsi che l'improponibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano
di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito
risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.
16 D'altronde, vista l'analogia di disciplina tra il fallimento o la procedura di liquidazione coatta
amministrativa ordinaria con la disciplina della liquidazione coatta delle imprese bancarie, può
ben dirsi che la giurisprudenza formatisi in tema di fallimento esprima principi ermeneutici
rilevanti anche per il caso che occupa. In particolare, ci si riferisce al principio espresso
ripetutamente dalla Corte di Cassazione secondo cui rientrano nella competenza del Giudice del
concorso, non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le
domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del fallimento, compresi gli
accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a
porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n.
17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento
concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o
costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero
le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti
risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove esse siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in sé che
il Giudice del concorso non è deputato a dare.
In altre parole, la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura,
crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis e proprie della procedura
ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito
dipenda dalla nullità o inefficacia del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali
17 all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.”.
La soluzione offerta dal Tribunale è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile la tesi sostenuta dalla banca in primo grado, qui riproposta.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non
divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive),
da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v.
l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone,
d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
18 Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno,
l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità
di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno
“ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12
19 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di
“ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica,
ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria. In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione,
atteso che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi
20 confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello Trieste n. 402/2022).
Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una
(per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti scaturiti dalla complessiva operazione in esame previa Controparte_6
dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello
Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
Nella specie, come osservato dal Tribunale, “ e , sulla base Controparte_1 Controparte_2
dell'affermata nullità ovvero inefficacia degli atti di acquisito delle azioni e delle obbligazioni
convertite in azioni di , con conseguente nullità ed inefficacia delle Parte_1
collegate aperture di credito hanno proposto espressamente sole domande volte ad accertare
l'insussistenza dei crediti vantatati da e derivanti delle aperture di Parte_1
credito utilizzate per gli acquisti di titoli azionari ed obbligazionari emessi dalla stessa banca
21 finanziante” (sentenza di primo grado, pagg. 10-11).
E' poi da escludere che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venir meno del debito della parte istante
è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità. Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
La banca altresì denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui vi è ritenuto che gli attori abbiano conclusivamente proposto solo domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca in l.c.a. nei loro confronti e non anche domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato, il dato che le domande degli attori non sarebbero nella sostanza volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei loro confronti, posto che le domande volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di non possono in realtà produrre alcun CP_7
22 “accertamento negativo” del credito della banca, che deriva, piuttosto, dal finanziamento.
L'effetto tipico della caducazione dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, la perdita dell'efficacia (o della “apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni e ricevuto, in contropartita, il relativo pretium, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., l'obbligo della banca di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne consegue l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis,
un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque, a prescindere dalla “concreta volontà” di parte attrice, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo agli attori.
L'appellante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale avrebbe errato nel considerare le domande formulate dagli attori come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze potenzialmente incidenti sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa.
La tesi è infondata e non può essere accolta.
Invero, ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice
23 e che questi ha ritenuto ammissibile, e quindi accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione e quindi la valutazione della sua correttezza. Ora, di tutte le domande proposte dagli attori, quelle in concreto accolte dal Tribunale lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sugli attori stessi.
Così stando le cose, la sentenza impugnata non potrà mai essere utilizzata o interpretata al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente”
inidonea a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere
(solo, o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, del Fallimento o della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
Va inoltre sottolineato che l'accertamento negativo del credito richiesto dagli attori non presuppone alcuna compensazione: gli attori hanno coltivato le predette domande, volte ad ottenere una pronuncia avente ad oggetto l'accertamento di nulla dovere alla BA, in esecuzione dei rapporti contestati, senza (più) opporre in compensazione alcun credito restitutorio e senza, quindi (più) chiedere il ricalcolo dei rapporti di dare/avere. La domanda di accertamento negativo formulata dagli attori può quindi prescindere dall'accertamento del controcredito vantato dagli stessi nei confronti della procedura a titolo di ripetizione dell'indebito
24 versamento del prezzo di acquisto, non essendo quindi necessario svolgere alcuna compensazione tra le reciproche poste.
Il venire meno del debito è invero la conseguenza diretta della nullità del contratto di finanziamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa.
Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni ed obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca. Ne deriva, per l'effetto, che, non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo, l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
4. Il quarto motivo denuncia l'erroneità della decisione per aver ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia in luogo di quella del Tribunale di Vicenza (foro concorsuale), escludendo la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo, e conseguentemente statuendo sul merito delle domande attoree.
Nello specifico, viene censurato come non sia stato adeguatamente considerato il fatto che le domande attoree: i) avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un foro diverso da quello competente per la procedura;
ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura, i.e. del Tribunale di Vicenza.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Alla luce di quanto si è osservato esaminando il secondo ed il terzo motivo di gravame,
l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, in favore del
25 Tribunale di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, TUB, per cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”. La domanda proposta dagli attori appellati in questa sede non si può infatti considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis
e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame. Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui gli attori hanno negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
5. Il quinto motivo d'appello denuncia la nullità della sentenza di primo grado in quanto intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni fossero procedibili. Sostiene l'appellante che laddove gli attori avessero chiesto il mero accertamento negativo del credito contrattuale vantato dalla banca in forza del finanziamento concesso, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non produce alcun effetto sul debito contrattuale attoreo e determina semmai l'insorgere di un credito restitutorio ex indebito in capo alla banca (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni), che lo stesso Tribunale di Venezia ha dichiarato però di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale. La sentenza sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente
26 che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
La tesi è infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (quello di assistenza finanziaria, sub specie di elasticità di cassa, o comunque di affidamento o di finanziamento bancario, e quello avente ad oggetto l'acquisto/sottoscrizione delle azioni di
, che vanno invece considerati unitariamente come un'unica operazione negoziale, atteso CP_4
che il risultato perseguito (e cioè l'acquisto delle azioni della banca attraverso l'assistenza finanziaria direttamente fornita dallo stesso istituto di credito) è unitario sul piano economico-
funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358 c.c., sicché l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso, e quindi sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria sia nella parte relativa all'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata (v., ex multis: Cass. n. 20726/2014; Cass. n.
21417/2014; Cass. n. 7255/2013). Deve ritenersi, quindi, corretta la valutazione del Tribunale
nella parte in cui ha ritenuto invalido il dedotto collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento e l'acquisto delle azioni. È evidente che la domanda ritenuta ammissibile – e cioè
quella diretta a conseguire la liberazione da un obbligo potenzialmente sussistente nei confronti della banca – postula la necessità di dichiarare l'inefficacia di entrambi i contratti facenti parte dell'unica operazione contrattuale posta in essere.
6. Il sesto motivo denuncia il vizio di nullità della sentenza di primo grado per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata,
oltreché nella parte in cui ha ritenuto assolto (con motivazione non adeguata) l'onere della prova gravante sulla parte attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra
27 i contratti oggetto di causa. Nello specifico, la sentenza sarebbe intrinsecamente contraddittoria,
e quindi, per l'effetto, nulla, nella parte in cui: i) da un lato, ha ritenuto ammissibili le prove orali ammesse finalizzate a provare l'esistenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto di azioni a parte degli attori e il finanziamento acceso per pagarle, in quanto le stesse avrebbero ad CP_4
oggetto circostanze di fatto, non accordi tra le parti;
ii) dall'altro, ha ritenuto provata – sulla base delle deposizioni rese – proprio l'esistenza dei predetti patti aggiunti volti a creare un vincolo tra contratti, a limitarne gli effetti nel tempo, a derogare alle condizioni economiche ivi pattuite, a impegnare la banca al riacquisto delle proprie azioni e alla cancellazione del debito derivante dal
Finanziamento. La sentenza risulterebbe in ogni caso errata, avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto delle azioni e il finanziamento in realtà
insussistente.
Il motivo è infondato e va respinto.
La valutazione della rilevanza al fine del decidere delle prove poi ammesse costituisce il frutto di una determinazione discrezionale spettante al giudice, nella specie al Collegio, il quale ha evidentemente ritenuto indispensabile al fine di verificare la piena fondatezza della tesi attorea implementare il quadro probatorio già emergente dai documenti prodotti.
Con riferimento al secondo aspetto, va in primo luogo escluso che le prove orali dedotte da parte attrice dovessero ritenersi inammissibili per le ragioni riassunte dall'appellante, e fossero, una volta assunte, non valutabili dal Collegio, tanto più considerato che la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano di validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza e che oggetto della deposizione non era l'esistenza di patti aggiunti o contrari a quelli stipulati, e risultanti per iscritto, ma la compiuta illustrazione di quella che era stata l'effettiva dinamica economica e giuridica dell'operazione congegnata dalla banca in vista e in funzione di un
28 interesse suo proprio al quale il cliente si era prestato per ragioni facilmente riferibili al consolidato rapporto con l'istituto richiedente. Invero, il teste non è stato chiamato a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
Quanto al collegamento negoziale – ritenuto sussistente dal Tribunale e qui ancora contestato dalla difesa della banca, ripetendo peraltro considerazioni già svolte in primo grado – ne va ribadita l'evidente sussistenza per le stesse ragioni già valorizzate dalla Sezione Specializzata.
La prova del collegamento è invero piena, e discende, in primo luogo, dalle deposizioni rese dall'ex funzionario della banca, il quale propose gli acquisti in proprio di titoli azionari ed obbligazionari di con il diretto sostegno finanziario della banca. Si rimarca in tal senso CP_4
quanto affermato dal teste “Sono stato dipendente di Testimone_1 Parte_1
dal 1993 al novembre del 2015. Dal 2013 al 2015 operavo presso la sede di Contrà Porti in
. Conosco gli attori e che erano clienti della Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
che seguivo io direttamente. Ricordo che nel periodo da me già rammentato Parte_1
proposi agli attori viarie operazioni di acquisto di azioni di mediante Parte_1
l'accensione di fidi;
detta proposta feci unitamente al mio capo area signor . Parte_6
Riconosco i docc. 5) e 5bis) prodotti al fascicolo attoreo quali dichiarazioni scritte a mia firma
di cui confermo il contenuto. Confermo che rappresentai ai signori che le operazioni CP_2
di acquisto titoli della banca a mezzo di accensione di fidi da utilizzarsi per gli acquisti medesimi
erano riservate ai migliori clienti della banca quali erano i signori e che le operazioni CP_2
sarebbero state prive di rischio in quanto la banca non avrebbe richiesto garanzia per il rientro
29 degli affidamenti utilizzati e per il fatto che, su richiesta dei signori , la banca avrebbe CP_2
riacquistato i titoli medesimi di modo che con il ricavato del riacquisto gli attori avrebbero potuto agevolmente estinguere le esposizioni generatesi con l'utilizzo degli affidamenti. Peraltro, aggiungo che rappresentai ai signori che l'acquisto delle azioni era comunque un CP_2
investimento sicuro, considerato il valore dei titoli acquistati. Posso aggiungere che tutta la documentazione relativa alle operazioni, quale la documentazione relativa all'apertura dei fidi,
del deposito titoli, degli ordini di acquisto delle azioni e relativi conti, venne consegnata ai
signori già percompilata e la relativa sottoscrizione venne effettuata dagli attori in CP_2
Grumolo delle Abadesse (VI), presso certa , società in titolarità del padre degli Parte_5
attori, ove io mi recavo per l'incombente. Così io provvedevo a ritirare presso la Pt_5
documentazione in questione sottoscritta dagli attori, portandola poi in banca”.
La richiamata testimonianza è pienamente attendibile e se ne ricava senza margini di dubbio che fu proprio la banca a congegnare e quindi a proporre l'operazione al cliente per il tramite di propri funzionari di rilievo, e soprattutto, che fu la banca a mettere a disposizione del cliente la provvista finanziaria necessaria per l'acquisto delle proprie azioni, in difetto della quale, come già detto,
l'affare non sarebbe stato concluso. Inoltre, come già detto, non può fondatamente sostenersi che la prova orale sia inammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c., posto che i testimoni non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica. Vi sono, poi, ulteriori elementi obiettivi che confermano che i finanziamenti vennero concessi proprio e soltanto per consentire al cliente l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni della stessa banca finanziatrice, in primo luogo la
30 contestualità tra il finanziamento e l'acquisto, risultando documentalmente provato che le sottoscrizioni degli ordini di acquisto sono ogni volta intervenute poco prima o poco dopo il finanziamento.
Inoltre, come riportato dal Tribunale in termini perfettamente conformi alle risultanze documentati in atti,
- quanto a : Controparte_1
“Quanto alla prima operazione del luglio del 2013 (adesione al primo aumento di capitale), gli
elementi documentali in atti, danno riscontro che l'attrice, in data 30.7.2013, ha sottoscritto la scheda di adesione all'aumento di capitale, per l'acquisto di azioni per euro 100.000,00.= ed
obbligazioni convertibili per pari importo (doc. n. 40 di fascicolo di parte convenuta), così come risulta che il corrispettivo per l'acquisto è stato addebitato per complessivi euro 200.000,00.=
in data 5.9.2013 sul conto corrente n. 1078636 (doc. n. 3 diparte attrice), avente saldo iniziale
pari a zero, a fronte di una richiesta di affidamento per elasticità di cassa per l'importo di euro
200.000,00.= di data 17.7.2013 (doc. n. 4 di fascicolo attoreo).
La seconda operazione del dicembre del 2013 risulta documentata in ragione della domanda e preordine di acquisto da parte dell'attrice di azioni di in data Parte_1
23.12.2013 per l'importo di euro 593.750,00.= (doc. n. 42 di fascicolo di parte convenuta),
acquisto che risulta regolato con addebito del corrispettivo in data 7.1.2014 sul conto corrente
n. 1078636, recante un saldo iniziale a debito di euro 190.808,71.= (doc. n. 3 di fascicolo
attoreo), avendo richiesto ulteriore affidamento in data 23.12.2013 e Controparte_1
concesso a valere sul medesimo conto corrente fino al concorso della somma di euro
600.000,00.=, così estendendosi il precedente affidamento (doc. n. 4 di fascicolo attoreo).
Infine, la terza operazione, inerente all'adesione all'aumento di capitale del 2014, risulta
31 documentata dalla produzione della scheda di adesione del 30.7.2014 per la sottoscrizione di
azioni di per un controvalore di euro 481.250,00.= da regolarsi con Parte_1
addebito sul conto corrente n. 0010088 (doc. n. 43 di fascicolo di parte convenuta), come
effettivamente accaduto in data 27.8.2014 (doc. n. 3 di fascicolo attoreo) previo accredito di
giroconto proveniente dal conto corrente n. 1078636 in pari data, conto con saldo iniziale a
debito per euro 789.254,43.= a fronte di fido richiesto in estensione fino a concorso di euro
1.050.000,00.= in data 14.7.2014 e concesso a valere sul ridetto conto corrente già in
precedenza affidato, fido successivamente ulteriormente esteso (doc. n. 4 di fascicolo di parte attrice)”;
- quanto ad : Controparte_2
“I documenti in atti, danno riscontro che l'attore, in data 22.7.2013, ha sottoscritto la scheda di adesione all'aumento di capitale, per l'acquisto di azioni per euro 100.000,00.= ed obbligazioni
convertibili per pari importo (doc. n. 45 di fascicolo di parte convenuta), così come risulta che
il corrispettivo per l'acquisto è stato addebitato per complessivi euro 200.000,00.= in data
5.9.2013 sul conto corrente n. 1078575 (doc. n. 3 bis di parte attrice), avente saldo iniziale pari
a zero, a fronte di una richiesta di affidamento per elasticità di cassa per l'importo di euro
200.000,00.= di data 17.7.2013 (doc. n. 4 bis di fascicolo attoreo).
Anche la seconda operazione è documentata in ragione della domanda e preordine di acquisto
da parte di di azioni di in data 23.12.2013 per Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 281.250,00.= (doc. n. 46 di fascicolo di parte convenuta), acquisto che risulta
regolato con addebito del corrispettivo in data 7.1.2014 sul conto corrente n. 1078575, recante
un saldo iniziale a debito di euro 190.812,68.= (doc. n. 3 bis di fascicolo attoreo), avendo l'attore
richiesto ulteriore affidamento in data 23.12.2013 e concesso a valere sul medesimo conto
32 corrente fino al concorso della somma di euro 325.000,00.=, così estendendosi il precedente
affidamento (doc. n. 4 bis di fascicolo attoreo).
L'adesione all'aumento di capitale del 2014, risulta documentata dalla produzione della scheda
di adesione del 28.7.2014 per la sottoscrizione di azioni di per un Parte_1
controvalore di euro 481.250,00.= da regolarsi con addebito sul conto corrente n. 0000214 (doc.
n. 47 di fascicolo di parte convenuta), come effettivamente accaduto in data 27.8.2014 (doc. n.
3 bis di fascicolo attoreo) previo accredito di giroconto proveniente dal conto corrente n.
1078575 in pari data, conto con saldo iniziale a debito per euro 474.976,36.= a fronte di fido
richiesto in estensione fino a concorso di euro 800.000,00.= in data 15.7.2014 e concesso a
valere sul ridetto conto corrente già in precedenza affidato.
Infine, è documentato l'acquisto di data 2.2.2015 da parte di di azioni di Controparte_2
per un controvalore di euro 300.050,00.= (doc. n. 48 di fascicolo di Parte_1
parte convenuta) con addebito del prezzo sul conto corrente n. 1078575 in data 25.2.2015, conto
recante saldo negativo per euro 914.657,43.=(doc. n. 3 bis di pare attrice), a fronte di fido
richiesto in data 26.1.2015 e concesso in aumento sul ridetto conto fino a concorso di euro
1.100.000.= (doc. n. 4 bis di fascicolo attoreo)”.
Si conferma pertanto che già gli elementi documentali denotano la sussistenza di un'operazione di finanziamento strettamente connessa dal punto di vista temporale all'acquisto azionario e obbligazionario, reso possibile proprio in ragione del finanziamento erogato e poi esteso per assolvere di volta in volta alla funzione per la quale era stato concepito. La connessione tra l'erogazione del credito e l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni è poi, come si è visto,
confermata e chiarita dalla deposizione del testimone escusso in giudizio.
7. Il settimo motivo denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
33 che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, fosse applicabile anche alle società
cooperative e, specificamente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti, e quindi, per l'effetto, Parte_1
di tutti gli ulteriori capi della sentenza connessi, dipendenti, e/o consequenziali. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non
è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
ii) che l'art. 2358 c.c. non sarebbe comunque applicabile alle società cooperative e,
in particolare, alle banche popolari, in quanto tale disposizione non supera il vaglio di compatibilità “tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di
financial assistance); iii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche porzioni “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi:
aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il Tribunale di Venezia non ha condotto alcuna analisi.
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c.
alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, quale era la , Parte_1
affermando: “La citata norma, nel testo in vigore a far data dal 2008, prevede, in primo luogo,
34 il divieto per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la
sottoscrizione delle proprie azioni, disponendosi che la società possa concedere assistenza
finanziaria solo alle condizioni dettagliate dalla norma in commento, tra cui anche la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.
Viste le difese di parte convenuta, la questione ermeneutica che pone la norma è quella di
stabilire se il divieto di assistenza finanziaria comporti una mera violazione di norme relative all'agire amministrativo e tale quindi da non comportare la nullità degli atti negoziali inerenti all'operazione, ove la nullità sarebbe predicabile solo in caso di vizio genetico del contratto per
violazione che riguardi gli elementi costitutivi del negozio.
In argomento, va notato che l'art. 2358 cc, seppure prevedente le condizioni che rendano possibile l'assistenza finanziaria, dispone il principio generale di divieto quale regola di
carattere imperativo, posto che esso divieto, ove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'assistenza, è volto ad impedire operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori e della società (Cass. n. 15398/2013). In particolare, l'imperatività del divieto di assistenza finanziaria
si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell'aumento di capitale, con ricaduta sul
patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all'obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già
adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla società (Cass. n. 25005/2006).
Detto ciò e considerato il divieto di assistenza finanziaria imposto da norma imperativa, deve
escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo
quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle
35 parti. L'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 comma 1 cc, è più ampia di quanto parrebbe a prima
vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere
anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni,
oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto,
per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua
esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007). Consegue che, ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 2358 cc
e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile sarà quella
della nullità.
Ora, la disposizione normativa in rilievo prevede, come già accennato, che l'operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria
dovendo essa essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l'interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell'acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obbiettivi
imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell'assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge ancora una volta che l'interesse preminente tutelato dal
legislatore è quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse
rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era Parte_1
all'epoca dei fatti di causa.
36 In effetti, la disciplina rammentata che limita le operazioni che possano mettere a rischio il
capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni,
pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di
assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative
la necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si è fatto cenno, posto che se è esclusivo compito degli amministratori l'ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò
stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante l'operazione di assistenza finanziaria”.
La soluzione è corretta e condivisibile e va confermata.
Non vi sono, d'altra parte, ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale,
sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è
incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico,
svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché
è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni
37 proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Quanto poi alla tesi secondo cui sarebbe sufficiente, per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 2358 c.c., il rispetto dei soli limiti dimensionali, va ritenuto che si tratta di prospettazione del tutto priva di qualsivoglia fondamento nelle disposizioni normative e anche di riscontri giurisprudenziali, in disparte la palese inattendibilità dei bilanci della banca - quanto meno a partire dal 2013 - come emerge in maniera assai chiara da rapporti e provvedimenti degli organi ispettivi prodotti dalla parte appellata (docc. 17-20, 24-28, 34, 36-38 att. primo grado).
8-9. L'ottavo ed il nono motivo, da esaminarsi congiuntamente, denunciano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto delle azioni di CP_4
del relativo finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico si contesta che: i) non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358
c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) in ogni caso l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358
c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resta valido ed efficace;
iiii) l'art. 2358 c.c. non sarebbe applicabile con riferimento all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Osserva infine l'appellante che solo in un secondo momento e per ragioni opportunistiche, a distanza di anni dagli acquisti, gli attori avrebbero sostenuto l'invalidità degli acquisti e dei finanziamenti, a fronte di una perdita di valore dei titoli neppure imputabile alla Pt_1
I motivi sono infondati.
38 Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite. È perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve (la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità
risarcitoria degli amministratori. Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe
39 l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì
dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad autorizzare CP_7
concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea. Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa. Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal Tribunale.
Irrilevanti sono poi le considerazioni sulla non immediata reazione dei sottoscrittori, seguita solo alle note successive vicende della banca veneta, trovando la pretesa unico limite nella – non
40 decorsa, come si ossserverà – prescrizione, ed essendo d'altra parte ovvio che qualsivoglia iniziativa giudiziale consegua alla percezione di un interesse ad esperirla.
Parimenti non pertinenti (ed anche assai discutibili alla luce di quanto emerge da relazioni,
rapporti, denunce e provvedimenti degli organi ispettivi: docc. 17-20, 24-28, 34, 36-38 att. primo grado), atteso il petitum e considerate le ragioni della decisione, sono le considerazioni sulle cause della svalutazione delle azioni che secondo la liquidatela sarebbero frutto di eventi CP_4
sopravvenuti alle negoziazioni intercorse con controparte, e non imputabili alla condotta della
BA: la decisione assunta non è infatti fondata su affermazioni di responsabilità e non ha portata sanzionatoria.
Del pari, con riferimento alla tesi dell'appellante di ritenuta inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. in riferimento all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, ne va esclusa la fondatezza.
Le obbligazioni convertibili in azioni rappresentano uno strumento per aumentare il capitale sociale (v. art. 2420 bis c.c.). Nella specie, la banca, avvalendosi della facoltà riservata,
procedette alla conversione. Il prestito servì così al compimento dell'aumento di capitale.
Al riguardo, l'art. 2358 c.c. recita: “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti…” ragion per cui una corretta interpretazione non consente in assenza di altri elementi,
di riferire l'espressione "indirettamente" alla sola modalità del finanziamento e non, invece, anche all'obbligazione che indirettamente potrebbe trasformarsi in azione a seguito di conversione. Del resto, nella materia bancaria, l'art. 12 Tub, norma generale applicabile anche alle banche popolari, prescrive la spettanza all'assemblea della deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, prevedendo al comma 4 che alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'art. 2412 c.c.
Risulta pertanto pienamente applicabile anche l'art. 2420 bis c.c. che attribuisce all'assemblea
41 straordinaria il compito di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili, individuando i casi,
i modi ed i limiti dell'emissione stessa, con la conseguenza che, in forza della potenziale conversione delle obbligazioni in capitale, devono trovare applicazione tutte le norme a tutela dell'integrità del patrimonio sociale e dell'effettività del conferimento.
Fin dal momento della loro cessione, del resto, i titoli obbligazionari della banca erano destinati ad essere convertiti in azioni, ragion per cui è indubbio che detta cessione costituiva, fin dalla sua origine, operazione sul capitale sociale e che la concessione del prestito richiedeva una preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea straordinaria della banca in conflitto di interessi per essere emittente dei titoli ed erogante il fido, con conseguente applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2358 c.c. a tutela dell'effettività della tutela del patrimonio sociale e di cui all'art. 1344 c.c., per il prodursi di un effetto vietato dalla legge.
10. Con il decimo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto la prescrizione delle azioni intentate dagli attori , eccepita dall'appellante CP_2
con riferimento al termine quinquennale a suo dire previsto per le “nullità di protezione”.
La tesi è priva di fondamento, vertendosi in un caso di nullità del contratto, nella specie per violazione dell'art. 2358 c.c. – senza che neppure ne scaturiscano pretese risarcitorie o ripetitorie,
alle quali si applicherebbe il (non decorso) termine decennale – così che la relativa azione risulta imprescrittibile.
11. L'undicesimo motivo, infine, denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado in punto di regolamentazione delle spese di lite, non essendo secondo l'appellante stata adeguatamente valorizzata l'assoluta novità delle questioni e la notevole complessità in fatto e in diritto del giudizio, resa palese dal fatto che per addivenire all'accoglimento delle domande attoree il
Tribunale ha fondato la motivazione su prove orali inammissibili (ed indebitamente ammesse)
42 volte a provare l'esistenza di un preteso “patto aggiunto” volto a stabilire un collegamento negoziale non altrimenti evincibile dall'esame dei contratti per cui è causa e proceduto ad una
(pure inammissibile) applicazione analogica di norme (applicazione alle banche popolari di norme dettate per le società per azioni e incompatibili con le società cooperative).
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto sottolineato che le censure che nella prospettiva della banca appellante giustificherebbero la compensazione integrale delle spese non sono fondate per le ragioni già
sopra esposte esaminando i corrispondenti motivi.
Vi è stata piena soccombenza della banca in quanto tutte le domande proposte dalla parte attrice,
comprese quelle preliminarmente ritenute infondate, tendevano al medesimo risultato pratico, ossia l'accertamento di non essere tenuta a restituire il denaro ricevuto per acquistare le azioni della stessa banca mutuante, e tale risultato è stato pienamente conseguito.
Quanto alla pretesa novità assoluta delle questioni dedotte, questa all'evidenza non sussiste, e comunque non sussiste più, dovendo al riguardo osservarsi: in primo luogo, che essendo in causa la sola in l.c.a. e non anche o altra cessionaria, hanno Parte_1 Controparte_8
nella specie assunto rilievo quali problematiche significative solo quelle dell'interpretazione degli artt. 83 T.U.B. e 2358 c.c. e del collegamento negoziale, che non presentano tuttavia (più)
alcun rilevante elemento di novità; in secondo luogo, che la vertenza oggetto di causa si inserisce in un filone che conta ormai decine e decine di precedenti (non a caso citati anche dal patrocinio della banca in l.c.a.), in cui sono parti in causa sempre le due banche venete in liquidazione coatta amministrativa ( e Veneto BA), aventi analogo oggetto e involgenti Parte_1
questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel presente giudizio.
Deve anche rimarcarsi che la convenuta ha negato fatti evidenti, ossia che fu la banca a richiedere
43 l'acquisto di azioni proprie, mettendo a disposizione la provvista all'uopo necessaria.
***
Al rigetto dell'appello consegue il regolamento delle spese di lite del secondo grado secondo soccombenza, con liquidazione in dispositivo a carico della Parte_1
e a favore degli attori-appellati, con riferimento al D.M. n.
[...]
55/2014 e succ. mod. e int., sulla base di valori prossimi al medio per le prime due fasi e al minimo per quella decisoria, essendosi, nella sostanza, le parti in causa limitate negli scritti conclusivi a ripercorrere le considerazioni già svolte nei rispettivi atti introduttivi.
Atteso l'esito del giudizio d'appello (rigetto integrale), va dato atto che sussistono a carico della appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, Parte_7
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello n. 1067/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1964/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante Parte_1
a rimborsare agli appellati e le spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2
secondo grado, che liquida, per compensi, in € 20.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei Pt_1 Parte_7
44 presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 8 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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