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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/10/2025, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O. Tiziana G. Falsaperla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 7942/2024 R. G. avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
, nata il [...] a [...], Massachusetts (USA); - Parte_1
, nata il [...] a [...], Massachusetts Parte_2
(USA), elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso, che le rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrenti
CONTRO
(CF ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
Resistente
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti dirette della cittadina italiana nata il [...] ad [...], Parte_3 emigrata negli Stati Uniti, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, naturalizzata cittadina statunitense il 26 ottobre 1978, dopo la nascita e il raggiungimento della maggiore età della figlia , nata il 30 agosto Persona_1
1937 a Lawrence, Massachusetts.
Il si è costituito in giudizio: Controparte_1 - non contestando nel merito la domanda giudiziale avanzata dalla controparte;
- rilevando che l'Amministrazione è impossibilitata, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente e precisando, in particolare che “..La stessa Corte di Cassazione ha peraltro evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha infatti precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volontà al riacquisto della cittadinanza può, dunque, produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10 comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori.”
- chiedeva “in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio”, non potendosi imputare al alcuna responsabilità Controparte_1 per aver dato causa alla controversia, non potendo, in assenza di una normativa di copertura, dar corso, in via amministrativa, alle istanze di riconoscimento della cittadinanza secondo le indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione sopraenunciata.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
Il procuratore delle ricorrenti insisteva nelle conclusioni già formulate e chiedeva la decisione della causa.
Va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo delle ricorrente è nata in [...], con conseguente competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione
..." (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Devesi, altresì, rilevare che, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il Principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo all'art. 1, che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce nel territorio nazionale, confermando il principio cardine dello ius sanguinis e, in via residuale, dello ius soli.
La legge del 1992 ha, altresì, rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
. Tuttavia, la Corte di Cassazione, a S.U., con la sentenza n. Controparte_1
4466 del 25/02/2009, ha statuito che : “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'articolo 219 della legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1^ gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (articolo 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1^ gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Devesi, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire delle ricorrenti, risultando giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, contemplando la linea di discendenza passaggi per linea femminile da donna coniugata con cittadino straniero e anteriormente al 1^ gennaio 1948.
Va, altresì, osservato, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25317/2022 ha stabilito i seguenti principi: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”;
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25317/2022 ha stabilito i seguenti principi: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”;
Nel caso di specie la domanda risulta fondata, tenuto conto della documentazione dimessa agli atti, tradotta e apostillata:
Risultano depositati, invero:
- estratto atto di nascita - rilasciato dal Servizio dello Stato Civile del Comune di CI Catena di nata il [...] ad [...], figlia di Parte_3
e (all.1); Persona_2 Controparte_2
- certificato di matrimonio contratto il 27.06.1926, contratto tra Parte_3
(indicata quale di anni 25 ma la cui identità, nonostante gli Persona_3 errori risulta acclarata dai nomi dei genitori indicati e dal certificato negativo di nascita rilasciato dal Comune di CI Catena, in seno al quale si attesta che in data 28.7.1900 non è nata alcuna – all. 11) e Persona_4 Per_5
(all.2);
[...]
- certificato di nascita di , nata il [...] a [...], Persona_1
Massachusetts, dall'unione tra e (indicata in Persona_5 Parte_3 seno all'atto come , cognome da nubile ll.4), Parte_4 Per_6
- certificato di naturalizzazione relativo a del 26 Persona_7 ottobre 1978 (all.3a) che, unitamente alla relativa istanza di naturalizzazione sottoscritta da nata ad [...] S. LI (frazione di CI Catena) Controparte_3 il 28 luglio 1899 (all.to 3b), può ritenersi riferirsi all'ava Parte_3 comprovante come la stessa si sia naturalizzata come cittadina americana dopo avere trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia e Persona_1 dopo il raggiungimento della di lei maggiore età.
Tale documento, pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Devesi, quindi, considerare provato, che l'avo italiano aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia e quindi ai discendenti Persona_1 fino alle odierne ricorrenti.
La linea di discendenza dall'ava è così documentata:
- certificato di matrimonio del 5 giugno 1960, contratto tra e Persona_1 Pt_5
(all.to 5); CP_4
- certificato di nascita della ricorrente , nata il 14 marzo Parte_1
1961 a Methuen, Massachusetts, dall'unione tra e Persona_1 Controparte_5
(all.6);
- certificato di nascita della ricorrente , nata il 13 dicembre Parte_2
1990 a Methuen, Massachusetts da (all.10). Parte_1
Risultando, dunque, provata la discendenza diretta da cittadina italiana, deve essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto CP_1 dai ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del e così statuisce: Controparte_1
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le ricorrenti , nata il [...] a [...], Massachusetts (USA); - Parte_1
, nata il [...] a [...], Massachusetts Parte_2
(USA), sono cittadine italiane iure sanguinis per via di discendenza diretta dalla comune ava cittadina italiana;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Nulla sulle spese.
Catania, 7.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana G. Falsaperla