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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3198/2020 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 assistiti dall'avv. CAPIZZANO CLAUDIA e dall'avv. LUZI GIAN CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, v. Montenero n. 29, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._3 assistito e difeso dall'avv. SERRINI STEFANO e dall'avv. SOVERCHIA MORENA, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI N. 31 - presso i difensori;
OGGETTO: risarcimento danni – immissioni moleste
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata, e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da e ex art. 844 cod. civ., di risarcimento dei danni da emissioni Parte_1 Parte_3 odorigene superanti la normale tollerabilità, per come provenienti dalla limitrofa attività di pagina 1 di 4 allevamento intensivo di pollame condotta dal convenuto ed ubicata a monte Controparte_1 dell'abitazione degli attori con distanza tra i due edifici di circa mt. 100, in Cingoli (MC), F.ne
Castel Sant'Angelo, e di conseguente condanna del all'adozione degli accorgimenti CP_1 tecnici necessari alla cessazione della menzionata molestia.
2 - Lamentano gli attori che dopo qualche anno dal loro stabilirsi in Loc. Castel Sant'Angelo nr. 28 in Cingoli (MC), e precisamente nel 2009, il iniziava la propria attività di CP_1 allevamento intensivo di pollame, rendendo invivibile l'ambiente circostante -anche per l'utilizzo di prodotti nocivi per il lavaggio e la disinfestazione dei tre stabilimenti destinati all'allevamento e per il non corretto stoccaggio della pollina, il tutto in asserito dispregio delle norme AIA-, tanto da arrecare gravi danni alla salute degli stessi attori e da costringere la a trasferirsi altrove. Pt_2
3 - Più in particolare, lamenta e documenta il di aver subito, nell'ordine: Pt_1
a) nel 2009, episodi di dispnea, crisi asmatiche, flogosi acute delle vie respiratorie,
dermatite pruriginosa al volto, alle mani ed agli arti inferiori, episodi di rino-congiuntivite;
b) nel 2010 macchie di pigmentazione ed aree arrossate al volto, bruciore e fotofobia e iperemia congiuntivale, alterazioni di sensibilità in regione periorbitaria;
c) in data 24.07.2012 una crisi respiratoria acuta, tanto da essere costretto al ricovero presso l'Ospedale di Cingoli, con la seguente diagnosi in ingresso: “…Intossicazione da inalazione di sostanze non note, complicata da mucosite orofaringea ed iniziale edema della glottide;
d) in data 17.04.2013 una reazione allergica per inalazione di sostanza esogena (V.
Verbale di P.S. Ospedale di Iesi di pari data);
e) nel 2015 insorgenza di diabete mellito, ingravescenza degli episodi di crisi respiratorie associate a scompensi cardiaci, nodularità tiroidea.
4 - Ritiene questo Tribunale fondata la domanda limitatamente all'accertamento del superamento del limite di tollerabilità delle emissioni odorigene, avendo il CTU accertato, tramite campionamenti e criteri di simulazione con il modello Callpuff dettagliatamente descritti nell'allegato 10 della CTU a firma dell'ing. il detto superamento per 122 ore all'anno, Per_1 pur tenendo conto del più alto grado (5 ouE/m3) del valore di accettabilità dell'impatto olfattivo in zona agricola rispetto alle altre 4 classi di sensibilità del ricettore riportate nel decreto n. 309 del
28/06/2023 del MASE, e facendo altresì applicazione del metodo del “peak-to mean ratio”
pagina 2 di 4 consigliato nel suddetto Decreto, metodo condiviso in questa sede in quanto scevro da vizi logici- argomentativi.
5 - Il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni odorigene è altresì indirettamente confermato dalla deposizione della teste la quale riferisce che, nonostante non Testimone_1 abbia più visto dal 2014 i mucchi di “non terra” a cielo aperto di odore “terribile/pazzesco” da cui si levavano sciami di mosche – riscontrati in occasione delle visite al , allorquando Pt_1 insorgevano a carico dei propri famigliari episodi di gonfiore al viso ed agli occhi, per come riferiti dalla stessa teste-, nondimeno l'odore forte fosse rimasto.
6 - Va pertanto ordinata la cessazione delle immissioni moleste, attraverso loro neutralizzazione mezzo istallazione delle barriere osmogeniche a nebulizzazione atte a neutralizzare (non essendo sufficiente mascherare) le sorgenti odorifere, per come meglio descritte a pag. 17 dell'elaborato del CTU;
barriere da applicarsi con un sistema di ugelli sulle aree di emissione degli odori ed in misura tale da azzerare il rischio di superamento del limite di tollerabilità in zona agricola (5 ouE/m3) di cui al decreto MASE n. 309 del 28/06/2023), entro giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, previa ulteriore consulenza -a cura e carico di parte convenuta- circa le modalità, l'ubicazione e la consistenza (nebulizzazioni neutralizzanti) della realizzazione delle barriere osmogeniche.
7 - Quanto alla richiesta di risarcimento del preteso danno non patrimoniale subito dagli attori, la stessa va disattesa sulla scorta di quanto rilevato dalla dott.ssa medico legale Per_2 incaricato in ausilio dal CTU, nell'allegato 11 della relazione peritale, laddove si attesta l'impossibilità di accertare con metodo scientifico, e secondo il noto criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità fra le pur importanti patologie di cui il risulta affetto e le Pt_1 emissioni odorigene di cui è causa.
8 - Nemmeno si può procedere alla liquidazione equitativa del danno, non avendo gli attori né allegato, né tantomeno fornito la prova -neppure da loro richiesta- degli effetti dannosi della accertata molestia sulla quotidiana loro attività.
9 - Le spese del giudizio vanno compensate per un mezzo, tenuto conto della reciproca soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo a carico di parte convenuta.
P Q M
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ordina alla ditta la cessazione delle immissioni moleste a mezzo istallazione di barriere Controparte_1
pagina 3 di 4 osmogeniche, costituite da ugelli nebulizzatori atti a neutralizzare le emissioni, da applicarsi sulle aree di emissione degli odori, in misura tale da azzerare il rischio di superamento del limite di tollerabilità in zona agricola (5 ouE/m3) di cui al decreto MASE n. 309 del 28/06/2023, previo l'ulteriore accertamento di cui in parte motiva.
Compensa le spese del giudizio nella misura di un mezzo, e condanna a Controparte_1 sostenere la restante quota, che liquida nella indicata proporzione in favore di Parte_1 ed in solido euro 6.000,00, oltre accessori di legge e spese documentate;
pone in Parte_3 via definitiva in capo al convenuto le spese di CTU.
Macerata, 4 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3198/2020 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 assistiti dall'avv. CAPIZZANO CLAUDIA e dall'avv. LUZI GIAN CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, v. Montenero n. 29, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._3 assistito e difeso dall'avv. SERRINI STEFANO e dall'avv. SOVERCHIA MORENA, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI N. 31 - presso i difensori;
OGGETTO: risarcimento danni – immissioni moleste
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata, e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da e ex art. 844 cod. civ., di risarcimento dei danni da emissioni Parte_1 Parte_3 odorigene superanti la normale tollerabilità, per come provenienti dalla limitrofa attività di pagina 1 di 4 allevamento intensivo di pollame condotta dal convenuto ed ubicata a monte Controparte_1 dell'abitazione degli attori con distanza tra i due edifici di circa mt. 100, in Cingoli (MC), F.ne
Castel Sant'Angelo, e di conseguente condanna del all'adozione degli accorgimenti CP_1 tecnici necessari alla cessazione della menzionata molestia.
2 - Lamentano gli attori che dopo qualche anno dal loro stabilirsi in Loc. Castel Sant'Angelo nr. 28 in Cingoli (MC), e precisamente nel 2009, il iniziava la propria attività di CP_1 allevamento intensivo di pollame, rendendo invivibile l'ambiente circostante -anche per l'utilizzo di prodotti nocivi per il lavaggio e la disinfestazione dei tre stabilimenti destinati all'allevamento e per il non corretto stoccaggio della pollina, il tutto in asserito dispregio delle norme AIA-, tanto da arrecare gravi danni alla salute degli stessi attori e da costringere la a trasferirsi altrove. Pt_2
3 - Più in particolare, lamenta e documenta il di aver subito, nell'ordine: Pt_1
a) nel 2009, episodi di dispnea, crisi asmatiche, flogosi acute delle vie respiratorie,
dermatite pruriginosa al volto, alle mani ed agli arti inferiori, episodi di rino-congiuntivite;
b) nel 2010 macchie di pigmentazione ed aree arrossate al volto, bruciore e fotofobia e iperemia congiuntivale, alterazioni di sensibilità in regione periorbitaria;
c) in data 24.07.2012 una crisi respiratoria acuta, tanto da essere costretto al ricovero presso l'Ospedale di Cingoli, con la seguente diagnosi in ingresso: “…Intossicazione da inalazione di sostanze non note, complicata da mucosite orofaringea ed iniziale edema della glottide;
d) in data 17.04.2013 una reazione allergica per inalazione di sostanza esogena (V.
Verbale di P.S. Ospedale di Iesi di pari data);
e) nel 2015 insorgenza di diabete mellito, ingravescenza degli episodi di crisi respiratorie associate a scompensi cardiaci, nodularità tiroidea.
4 - Ritiene questo Tribunale fondata la domanda limitatamente all'accertamento del superamento del limite di tollerabilità delle emissioni odorigene, avendo il CTU accertato, tramite campionamenti e criteri di simulazione con il modello Callpuff dettagliatamente descritti nell'allegato 10 della CTU a firma dell'ing. il detto superamento per 122 ore all'anno, Per_1 pur tenendo conto del più alto grado (5 ouE/m3) del valore di accettabilità dell'impatto olfattivo in zona agricola rispetto alle altre 4 classi di sensibilità del ricettore riportate nel decreto n. 309 del
28/06/2023 del MASE, e facendo altresì applicazione del metodo del “peak-to mean ratio”
pagina 2 di 4 consigliato nel suddetto Decreto, metodo condiviso in questa sede in quanto scevro da vizi logici- argomentativi.
5 - Il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni odorigene è altresì indirettamente confermato dalla deposizione della teste la quale riferisce che, nonostante non Testimone_1 abbia più visto dal 2014 i mucchi di “non terra” a cielo aperto di odore “terribile/pazzesco” da cui si levavano sciami di mosche – riscontrati in occasione delle visite al , allorquando Pt_1 insorgevano a carico dei propri famigliari episodi di gonfiore al viso ed agli occhi, per come riferiti dalla stessa teste-, nondimeno l'odore forte fosse rimasto.
6 - Va pertanto ordinata la cessazione delle immissioni moleste, attraverso loro neutralizzazione mezzo istallazione delle barriere osmogeniche a nebulizzazione atte a neutralizzare (non essendo sufficiente mascherare) le sorgenti odorifere, per come meglio descritte a pag. 17 dell'elaborato del CTU;
barriere da applicarsi con un sistema di ugelli sulle aree di emissione degli odori ed in misura tale da azzerare il rischio di superamento del limite di tollerabilità in zona agricola (5 ouE/m3) di cui al decreto MASE n. 309 del 28/06/2023), entro giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, previa ulteriore consulenza -a cura e carico di parte convenuta- circa le modalità, l'ubicazione e la consistenza (nebulizzazioni neutralizzanti) della realizzazione delle barriere osmogeniche.
7 - Quanto alla richiesta di risarcimento del preteso danno non patrimoniale subito dagli attori, la stessa va disattesa sulla scorta di quanto rilevato dalla dott.ssa medico legale Per_2 incaricato in ausilio dal CTU, nell'allegato 11 della relazione peritale, laddove si attesta l'impossibilità di accertare con metodo scientifico, e secondo il noto criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità fra le pur importanti patologie di cui il risulta affetto e le Pt_1 emissioni odorigene di cui è causa.
8 - Nemmeno si può procedere alla liquidazione equitativa del danno, non avendo gli attori né allegato, né tantomeno fornito la prova -neppure da loro richiesta- degli effetti dannosi della accertata molestia sulla quotidiana loro attività.
9 - Le spese del giudizio vanno compensate per un mezzo, tenuto conto della reciproca soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo a carico di parte convenuta.
P Q M
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ordina alla ditta la cessazione delle immissioni moleste a mezzo istallazione di barriere Controparte_1
pagina 3 di 4 osmogeniche, costituite da ugelli nebulizzatori atti a neutralizzare le emissioni, da applicarsi sulle aree di emissione degli odori, in misura tale da azzerare il rischio di superamento del limite di tollerabilità in zona agricola (5 ouE/m3) di cui al decreto MASE n. 309 del 28/06/2023, previo l'ulteriore accertamento di cui in parte motiva.
Compensa le spese del giudizio nella misura di un mezzo, e condanna a Controparte_1 sostenere la restante quota, che liquida nella indicata proporzione in favore di Parte_1 ed in solido euro 6.000,00, oltre accessori di legge e spese documentate;
pone in Parte_3 via definitiva in capo al convenuto le spese di CTU.
Macerata, 4 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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