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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
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17 agosto 2023
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8 luglio 2025
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28 maggio 2026
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Art. 2251-bis.
( Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ). ((138)) 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:
a) a scelta;
b) per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.
3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;
b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:
1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
2) sei anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
4. Le promozioni sono conferite:
a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalita' di cui all'articolo 1273, comma 2;
b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato:
1) Esercito italiano: n. 56;
2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
3) Aeronautica militare: n. 78.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).
6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 8, lettera c).
7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis.
7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente:
a) 8 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;
d) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).
7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2012;
b) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2013.
7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
b) 2 luglio 2020, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
c) 3 luglio 2020, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;
d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);
e) 1° luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
f) 2 luglio 2021, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
h) 4 luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);
i) 1° luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022;
m) 3 luglio 2022, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
n) 4 luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b).
7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all'articolo 1273, comma 2, lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare con anzianita' 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado di primo maresciallo e' cosi' determinata:
a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima valutazione;
b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita' di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima valutazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
( Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ). ((138)) 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:
a) a scelta;
b) per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.
3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;
b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:
1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
2) sei anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
4. Le promozioni sono conferite:
a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalita' di cui all'articolo 1273, comma 2;
b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato:
1) Esercito italiano: n. 56;
2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
3) Aeronautica militare: n. 78.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).
6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 8, lettera c).
7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis.
7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente:
a) 8 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;
d) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).
7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2012;
b) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2013.
7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
b) 2 luglio 2020, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
c) 3 luglio 2020, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;
d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);
e) 1° luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
f) 2 luglio 2021, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
h) 4 luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);
i) 1° luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022;
m) 3 luglio 2022, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
n) 4 luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b).
7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all'articolo 1273, comma 2, lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare con anzianita' 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado di primo maresciallo e' cosi' determinata:
a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima valutazione;
b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita' di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima valutazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 15/10/2025, n. 17736Provvedimento: Pubblicato il 15/10/2025 N. 17736/2025 REG.PROV.COLL. N. 08036/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8036 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero della Difesa (Direzione generale per il personale militare), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per …Leggi di più...
- carenza di interesse·
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