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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31575/22 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA (C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Arturi C.F._2
- Attori-
E
sito in Roma alla Via U.Cagni n.21 (C.F.: Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, (C.F. P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Zompicchiatti C.F._3
- Convenuto- Oggetto: impugnazione delibera assembleare
FATTO E DIRITTO
1. e premettendo di essere comproprietari dell'unità Parte_3 Parte_2 immobiliare, sita alla scala A, interno 22, nel Condominio di Via Umberto Cagni n. 21, in Roma, località Ostia Lido hanno impugnato la delibera assembleare assunta nell'assemblea del 29/03/2022, che si svolgeva, in seconda convocazione, con la partecipazione di tredici condomini in rappresentanza di 524,15 millesimi, nel cui ordine del giorno veniva, tra l'altro, ricompresa, al punto 3), la conferma dell'amministratore. In relazione al suddetto punto, dell'ordine del giorno, l'assemblea condominiale, con il voto favorevole di dieci partecipanti alla riunione, in rappresentanza di 398,79 millesimi e con il voto contrario degli odierni attori , deliberava la conferma dell'amministratore. Ritenendo che la deliberazione in oggetto fosse affetta da invalidità, in assenza della maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, codice civile, nonché a causa della omessa analitica indicazione dei compensi dell'amministratrice , gli attori chiedevano
“previo accertamento dei fatti, di cui in premessa, dichiarare la nullità, ovvero, in via subordinata, l'invalidità, disponendone, conseguentemente, l'annullamento, della deliberazione, di conferma dell'amministratore, adottata nel corso dell'assemblea del 29/03/2022, dal convenuto. Con vittoria di spese e compensi professionali di CP_1 giudizio. pagina 1 di 3 2. Si costituiva il , preliminarmente rilevando Controparte_3 la violazione dell'art. 5 Dlgs 28/2010, non essendo stato esperito il procedimento obbligatorio di mediazione con conseguente necessità di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione. Nel merito sosteneva il Condominio che l'amministratrice veniva nominata con le maggioranze di legge e che, comunque, era cessata la materia del contendere, dato che con successiva delibera del 28.06.2022 il convenuto deliberava la conferma del mandato alla Dr.ssa con un CP_1 CP_2 totale di 751,15 millesimi, Venivano poi svolte diverse udienze in trattazione scritta, quindi, con decreto dell'8 febbraio 2023 il Tribunale rilevava, a fronte dell'istanza di parte attrice di una nuova concessione di termini per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che il termine era stato già assegnato e non era stato utilizzato , per cui rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni .
3. Tanto premesso , la domanda va dichiarata improcedibile. Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/10 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. Nella specie , il convenuto eccepiva sin dalla comparsa di costituzione il CP_1 mancato esperimento del procedimento di mediazione e alla prima udienza, con il decreto di trattazione scritta del 24 ottobre 2022, il Giudice adito rilevava tale mancanza. Non appare influente in ragione della ratio dell'istituto che lo stesso giudice non abbia assegnato agli attori un preciso termine perentorio per l'introduzione del procedimento di mediazione essendo senz'altro sufficiente che abbia ricordato alla parte che il procedimento costituiva condizione di procedibilità dell'azione e che, pertanto, andava immediatamente instaurato . Il mancato esperimento della mediazione, né prima , né nel corso di tutto il giudizio, porta necessariamente alla dichiarazione di improcedibilità della domanda preclusiva dell'esame del merito proprio in ragione del fatto che la mediazione non è stata introdotta neppure a seguito dell'eccezione di parte convenuta e del rilievo di ufficio in prima udienza . Il termine concesso in prima udienza deve, infatti, essere considerato alla stregua dell'ultima sanatoria di un'azione già potenzialmente improcedibile, dal che il perdurante stallo della parte onerata non può essere ulteriormente tollerato tramite la concessione di una nuova proroga come richiesta dagli attori. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti pagina 2 di 3
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara improcedibile l'impugnazione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del Dlgs 28/10;
- condanna gli attori , in solido tra loro, alla rifusione al delle spese del CP_1 presente giudizio che liquida in euro 3.800,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali Così deciso in Roma il 14 marzo 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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