Art. 26.
Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1976, n. 308, puo' essere utilizzato per altre finalita', purche' non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.
Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1976, n. 308, puo' essere utilizzato per altre finalita', purche' non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.