Articolo 26 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 25Articolo 27
Versione
31 marzo 1981
Art. 26.
Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1976, n. 308, puo' essere utilizzato per altre finalita', purche' non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.
Entrata in vigore il 31 marzo 1981
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