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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/11/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3452/2022 R.G., vertente tra:
e compiutamente generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'atto di citazione, con il patrocinio degli Avv.ti Luigi Leoncini Bartoli del Foro di Parma e Alberto Ancarani del Foro di Ravenna, ed elezione di domicilio presso lo studio del secondo giusta procura in atti;
ATTORI contro
, con sede in Strada Provinciale per Copparo n. 24, Controparte_1
CA (FE) 44027 (C.F.: ; P.Iva: ) in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata Parte_3
e difesa dall'Avv. Mauro Brighi ( , elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio del medesimo procuratore in Ravenna – Piazza Caduti per la Libertà n. 34, come da procura in atti;
CONVENUTA e (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._2
EL AL (C.F.: IVA: ; telefax: CodiceFiscale_3 P.IVA_3
0545/909433; pec: ) e presso lo studio Email_1 dello stesso elettivamente domiciliato in Lugo (RA), via Quarantola n. 3, come da procura in atti;
pagina 1 di 15 CONVENUTO nonché con sede in sede in Milano – P.zza Tre Torri n.3 (C.F. CP_3 P.IVA_4
e P.I.V.A. , in persona del suo procuratore P.IVA_5 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Faenza (RA), C.so Garibaldi n.10 presso il suo procuratore Avv. Gian Paolo Novelli (Cod. Fisc. – tel. C.F._4
0546.665160 - fax 0546.664937 – e-mail: - PEC: Email_2
), che la rappresenta e difende, come da Email_3 procura in atti;
TERZA CHIAMATA OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono;
per gli attori:
“Accertare la responsabilità del sinistro avvenuto il 7 maggio 2022 in comune di Lugo (Ra) strada provinciale 13 (Via Bastia) nei pressi del cavalcavia in località “Ca' di Lugo” a circa ore 14,00 in capo ai convenuti Sig. , nato a [...] il [...], residente a [...]1, c.f. e con C.F._2 Controparte_5 sede legale in CA (FE) Via Strada Provinciale per Copparo 24, part. Iva
. fisc in persona del legale rappresentante pro tempore, PartitaIVA_6 P.IVA_1 come in narrativa, e dato atto di ciò, dichiarare tenuti e condannare gli stessi convenuti al risarcimento del danno patito per danno a cose, spese, e per danno alla persona temporaneo e permanente, dagli attori nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, residente a [...], e CodiceFiscale_5 Parte_2 nato a [...] il [...] residente a [...]di Po (CR) in Via
[...] Maraviglia n. 2/C, c. f. , liquidando dovuto nella somma complessiva CodiceFiscale_6 di Euro 13.738,88 (tredicimilasettecentotrentotto/88) per l'attore e Euro Parte_1 10.090,26 (diecimilanovanta/26) per l'attore (già al netto dell'importo Parte_2 conseguito dall' e detratto l'importo conseguito per vendita del rottame della bicicletta CP_6 come da modifica delle conclusioni in comparsa ex art. 183 n. 1 del 07.11.23), o in subordine nelle relative somme minori o maggiori che saranno ritenute come esser state accertate in istruttoria e/o che parranno di giustizia. Il tutto in solido tra i convenuti con la terza chiamata assicurazione . In ogni caso con rivalutazione e interessi legali per le somme che CP_3 saranno accertate dal giorno del fatto al pagamento”; per la convenuta previa ammissione di tutti i mezzi Controparte_1 istruttori già richiesti con le memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e n. 3, c.p.c.,
pagina 2 di 15 “Nel merito, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di , Controparte_5 siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di domande nei confronti di CP_5
, liquidare a parte attrice la somma che risulterà congrua ad avvenuta istruttoria e
[...] graduare le quote di responsabilità da attribuirsi ai convenuti. Spese di lite compensate”; per il convenuto : CP_2
“in via principale e nel merito, rigettare, siccome infondate, le domande proposte dai sigg.ri e ai danni del sig. con atto di citazione Parte_1 Parte_2 CP_2 notificato in data 05.12.2022 nonché dalla convenuta - in via Controparte_5 riconvenzionale collaterale, nel merito, accertata la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro della , condannare la predetta associazione in persona del Controparte_5 suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del sig. della CP_2 somma di € 2.339,86, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- in subordine, rispetto alla domanda attorea, per il caso di accoglimento, anche parziale, della stessa nei confronti del sig. , accertare CP_2 e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in CP_3 34123 Trieste (TR), Largo Ugo Irneri n.1 (P. IVA: ) tenuta a manlevare e garantire P.IVA_4 il sig. , da ogni diritto o pretesa che, all'esito del presente giudizio, dovesse essere CP_2 condannato a corrispondere, a qualsiasi titolo, in favore degli attori;
- Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15% spese generali, CPA e IVA di legge. In via istruttoria: si reiterano le istanze già formulate in sede di memoria ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c” per la terza chiamata : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare che il sinistro de quo fu determinato da responsabilità esclusiva dei ciclisti odierni attori e/o da responsabilità concorrente di costoro e dell'organizzatore della manifestazione, con ogni pronuncia consequenziale. - Respingere, in ogni caso, le domande formulate nei confronti di e CP_3 del suo assicurato perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, CP_2 compensi e accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano in giudizio (quale Parte_1 Parte_2 CP_2 conducente e proprietario dell'automobile coinvolta nel sinistro) e la
[...]
(organizzatrice della manifestazione sportiva) per sentirli Controparte_1 condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti in conseguenza del sinistro occorso il 7.05.2022, in occasione della competizione ciclistica su strada, riservata alle categorie amatoriali,
pagina 3 di 15 denominata CRITERIUM INTERNAZIONALE AMATORI - 7° TROFEO ALBERGO ROSA DEI VENTI.
A fondamento della domanda gli attori deducevano che “sulla strada provinciale 13 (Via Bastia) nei pressi del cavalcavia in località “Ca' di Lugo” a circa ore 14,00 durante lo svolgimento della competizione, i Signori e tesserati Parte_1 Parte_2 regolarmente iscritti […], unitamente ad altro concorrente, nella discesa dal cavalcavia si trovavano di fronte sul proprio tracciato la vettura Fiat Panda Tg. EA622XV condotta dal proprietario Sig. il quale non essendo stato fermato dal servizio CP_2
d'ordine di gara, e comunque senza avvedersi dello stesso e delle relative segnalazioni, percorreva in velocità di moto costante la detta SP 13 e giunto in prossimità del cavalcavia percorso dai concorrenti, impegnato nella svolta a sinistra verso lo stesso cavalcavia travolgeva detti tre concorrenti, parte del gruppo di gara, essendo posizionato, come rilevato a verbale della autorità intervenuta […], in posizione potenzialmente rischiosa per i partecipanti in quanto molto a ridosso della intersezione ovvero nella zona nella quale provenivano i ciclisti per immettersi in via Bastia”.
Illustravano, quindi, le conseguenze pregiudizievoli subite, sia con riferimento alle lesioni personali, sia con riferimento al danno alle cose.
Tanto premesso, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, successivamente parzialmente modificate con riferimento al danno alle cose, nei termini di cui in premessa.
Si costituiva , eccependo la propria estraneità e la esclusiva CP_2 Contr responsabilità della (di seguito anche solo ) Controparte_1 rispetto alla causazione del sinistro. Chiedeva, quindi, il rigetto di ogni domanda nei Contr suoi confronti e, in via riconvenzionale, la condanna della al risarcimento del danno subito dalla propria autovettura in conseguenza dell'urto, formulando le conclusioni di cui in premessa.
La , costituitasi in giudizio, contestava le avverse Controparte_1 deduzioni e affermava che l'evento sportivo competitivo era stato autorizzato dalla Provincia di Ravenna e che essa aveva ottemperato a tutte le prescrizioni imposte dalla Provincia, posizionando apposita cartellonistica, posizionando lungo il percorso segnalatori appositamente formati e individuando punti del percorso presidiati dalle Forze dell'Ordine e dal personale facente capo all'ente organizzatore. Aggiungeva: i) che il circuito non era completamente chiuso al traffico e che, quando i ciclisti si approssimavano a determinati tratti del percorso presidiati, i segnalatori e le Forze
pagina 4 di 15 dell'Ordine, in comunicazione tra loro, arrestavano i veicoli circolanti sulla strada, in attesa del passaggio della carovana;
ii) che il sinistro si era verificato durante il terzo giro della gara, quando tre ciclisti, nell'affrontare una svolta a destra, si allargavano troppo ed andavano ad invadere la corsia opposta dove erano state fermate alcune autovetture in attesa del passaggio di tutti gli atleti;
iii) che i ciclisti, con uno sforzo di diligenza minimo, avrebbero potuto evitare la collisione con l'autovettura ferma (condotta dal ); iv) che, per il caso di accoglimento della domanda attorea, la CP_2 responsabilità dovrebbe essere attribuita al , il quale non avrebbe CP_2 ottemperato alle indicazioni dei segnalatori.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.
La chiamata in garanzia dal conducente e proprietario dell'autoveicolo CP_3
, osservava (ribadendo quanto già dedotto dall'assicurato) che CP_2 quest'ultimo era giunto sul luogo del sinistro senza incontrare ostacoli o segnalazioni che gli impedissero di farlo e contestava ogni pretesa nei confronti del medesimo. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.
Scambiate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante CTU cinematico dinamica e medico legale e mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
Essa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
***
Ritiene questo Giudice che la responsabilità del sinistro sia da attribuire ex art. 2043 c.c. esclusivamente alla , organizzatrice Controparte_1 della competizione ciclistica su strada, riservata alle categorie amatoriali, denominata CRITERIUM INTERNAZIONALE AMATORI - 7° TROFEO ALBERGO ROSA DEI VENTI, per le ragioni di seguito esposte.
***
Preliminarmente, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base di quanto dichiarato alla Polizia Locale dai tre testimoni oculari e sulla base di quanto rilevato dal CTU Ing. Al riguardo, si premette che la CTU cinematica può Persona_1 essere posta a fondamento della decisione con riferimento agli aspetti che involgono valutazioni prettamente tecniche, anche in relazione alla stima del danno. Con riferimento, invece, alla attribuzione di responsabilità per il sinistro, la scrivente pagina 5 di 15 ritiene di giungere a conclusioni parzialmente diverse, alla luce di tutti gli elementi probatori in atti e delle peculiarità del caso concreto.
In particolare, e stavano effettuando il terzo Parte_1 Parte_2 giro del percorso ciclistico quando, provenendo dalla Congiunzione Bastia, svoltavano a destra su Via Bastia e “si allargavano” invadendo la corsia dedicata alla devoluzione a sinistra, che in quel momento era impegnata dall'autovettura Fiat Panda, di proprietà e condotta da , e impattavano contro la stessa. CP_2
Il veicolo del era pressoché fermo (muovendosi appena, “in istintivo CP_2 movimento” nel tentativo di sfilarsi verso destra).
Dalla relazione di incidente stradale della Polizia Locale (doc. 7 attori) risulta la presenza di tre testimoni oculari del sinistro, ossia un Carabiniere ( Testimone_1
) e due volontari del Corpo Forestale di Bagnacavallo ( e
[...] Persona_2
). Persona_3
Dalle dichiarazioni dei suddetti emerge che i due volontari avevano il compito di controllare i veicoli che provenivano da Lavezzola e di quelli che provenivano dal
“ponte di Ca' di Lugo” (raccordo di congiunzione tra Via Fiumazzo e Via Bastia) e, in particolare, di bloccare le auto che, provenendo da Lavezzola, intendevano svoltare a sinistra verso il “ponte di Ca' di Lugo” (come il veicolo condotto dal ), percorso CP_2 dai ciclisti. Secondo le dichiarazioni dei volontari, invece, le auto che da Lavezzola dovevano proseguire dritto verso Sant'Agata potevano transitare liberamente (cfr. le dichiarazioni rese alla Polzia Locale da e da , doc. 7 Persona_2 Persona_3 attori).
Il inoltre, ha dichiarato che al momento del transito dei ciclisti i due Tes_1 volontari del Corpo Forestale si trovavano uno all'altezza dell'incrocio e l'altro spostato un po' più a sinistra “a una cinquantina di metri” (cfr. pag. 22 della perizia, figura 1, per la immediata percezione del percorso effettuato dai ciclisti, della direzione del veicolo condotto dal e della posizione degli addetti al servizio CP_2
d'ordine rispetto all'incrocio) “probabilmente troppo a ridosso del ponte per poter fermare i veicoli ad una certa distanza dai ciclisti in arrivo”.
Dalla ricostruzione dei luoghi di cui a pag. 22 della CTU, dalle foto allegate alla relazione di incidente della Polizia Locale e dalle dichiarazioni dei volontari della Forestale, risulta evidente che al non veniva impedito dagli addetti al servizio CP_2
d'ordine di trovarsi in una posizione pericolosa, in considerazione della eccessiva vicinanza alla plausibile traiettoria dei ciclisti, i quali si muovevano in gruppo, svoltavano a destra all'incrocio, con concreto rischio di “allargare la curva” e pagina 6 di 15 oltrepassare la linea di mezzeria, così impegnando anche la corsia dedicata all'opposto senso di marcia e/o alla devoluzione a sinistra. Dalle dichiarazioni dei medesimi, poi, non risulta in alcun modo che il si trovasse in tale posizione CP_2 critica per aver disatteso diverse indicazioni. Al riguardo, nessuna delle parti ha dimostrato (o offerto di dimostrare) che il avesse violato le segnalazioni degli CP_2 addetti alla vigilanza. Al contrario, i volontari del Corpo Forestale hanno dichiarato che consentivano il transito su via Bastia a chi proseguiva dritto verso Sant'Agata, mentre bloccavano i veicoli che intendevano svoltare a sinistra, verso il Ponte Ca' di Lugo, da cui “scendevano” i ciclisti, tre dei quali “andavano ad invadere la carreggiata opposta dove si trovavano le auto ferme in attesa di svoltare a sinistra”. Quindi, la posizione del non solo non veniva inibita da alcuno, ma CP_2 corrispondeva alla modalità di gestione del traffico in concreto attuata dagli addetti.
Va osservato, inoltre, che la competizione ciclistica è stata autorizzata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 449 del 28.4.2022 (doc. 8 attori), con prescrizione alla associazione organizzatrice di assicurare un idoneo servizio di segnalazione e vigilanza e con assunzione a totale carico della stessa dell'onere di garantire la sicurezza dei partecipanti e delle relative responsabilità.
Nel provvedimento autorizzativo si prevedeva una gestione della sicurezza stradale per tratti e, in particolare, quanto segue:
-la “sospensione temporanea della pubblica circolazione per il solo tempo strettamente necessario al transito della "carovana di gara" compresa tra la vettura di "inizio gara" e quella di "fine gara" […] consentendo nella fase di apertura al traffico, la circolazione nel solo senso di marcia dei corridori”, salva diversa valutazione della CP_7
e del Sindaco di Ravenna nei rispettivi provvedimenti (diversa valutazione
[...] che non consta, non essendo stati depositati i provvedimenti prefettizi/sindacali di sospensione/interruzione della circolazione);
- “Nei tratti stradali NON oggetto degli specifici e sopracitati provvedimenti sospensivi (o a modifica) della pubblica circolazione, e/o nei tratti stradali NON presidiati dagli addetti alla vigilanza stradale, i partecipanti alla competizione ciclistica, dovranno circolare nel rispetto delle ordinarie regole di circolazione imposte dal Codice della Strada”;
Nell'allegato B, inoltre, si legge: “Durante il periodo di sospensione/interruzione temporanea della circolazione stradale si deve intendere il divieto di transito sulla carreggiata stradale di qualsiasi veicolo, non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia”.
pagina 7 di 15 Sono evidenti, quindi, i profili di colpa della organizzazione, la quale, in contrasto con le suddette previsioni volte a scongiurare il rischio specifico per la incolumità dei partecipanti concretizzatosi nel caso in esame, ha consentito (il transito ai veicoli che proseguivano dritto verso Sant'Agata e) al veicolo del di trovarsi sulla CP_2 carreggiata stradale, a ridosso dell'incrocio, nel senso di marcia contrario a quello dei ciclisti al momento del passaggio dei medesimi;
quando cioè il transito sulla carreggiata stradale avrebbe dovuto essere inibito in entrambi i sensi di marcia e i veicoli, quindi, avrebbero dovuto essere fermati in sicurezza, a debita distanza dal percorso di gara, soprattutto in prossimità di un incrocio. L'auto del , in CP_2 particolare, avrebbe dovuto essere bloccata in un punto ben più lontano rispetto alla plausibile traiettoria dei ciclisti, essendo del tutto prevedibile il concreto rischio di
“allargare” nella manovra di svolta a destra, nel corso di una competizione, in un tratto del percorso interessato dalla sospensione/interruzione della circolazione stradale, in quanto incrocio oggettivamente pericoloso.
Tale sospensione avrebbe dovuto consentire ai ciclisti, pur intenti nell'impegno agonistico e con visuale limitata per il fatto stesso di muoversi in gruppo, di effettuare la svolta in sicurezza in un incrocio, oggettivamente individuato quale punto critico del percorso e, come tale, presidiato dal servizio di vigilanza.
Per le suddette ragioni, non si ritiene configurabile un concorso di colpa in capo ai ciclisti: in disparte le valutazioni tecniche relative allo spazio e al tempo di frenata, occorre considerare, come detto, che gli stessi stavano gareggiando in un tratto dove avrebbero dovuto beneficiare di una carreggiata libera, anche nel senso di marcia contrario al percorso di gara, proprio in considerazione del fatto che transitavano in gruppo, con scarsa visuale (assai verosimilmente ostruita dalla presenza degli altri ciclisti) e del prevedibile rischio di “allargare” nella manovra di svolta. In simili circostanze, l'autovettura del , cui avrebbe dovuto essere impedito di CP_2 posizionarsi a ridosso del percorso di gara al momento del transito del gruppo dei ciclisti, costituiva un pericoloso ostacolo in un punto in cui non avrebbe dovuto trovarsi (posto che era pressoché fermo alla uscita di un incrocio destinato alla svolta a destra nel percorso di gara e con senso di marcia opposto a quello dei ciclisti); “pericoloso punto critico” (secondo le valutazioni del perito) che, per ragioni di sicurezza, avrebbe dovuto essere mantenuto libero al momento del transito della carovana di gara.
Il fatto che i ciclisti fossero al terzo giro di gara non può condurre a diverse valutazioni. Al riguardo, va osservato che nessuna delle parti ha dedotto e provato che, anche nei precedenti due giri, i ciclisti avevano trovato il loro percorso ostruito pagina 8 di 15 da un autoveicolo che impegnava la corsia destinata - secondo le normali regole della circolazione, peraltro sospese nel tratto in esame - alla manovra di svolta a sinistra, riuscendo ad evitarlo.
Alcun rimprovero, poi, può essere mosso ai ciclisti per aver superato la linea di mezzeria della sede stradale, posto che secondo il già citato provvedimento autorizzativo gli stessi erano tenuti a rispettare le norme del codice della strada nei tratti, diversi da quello in cui si è verificato il sinistro, non oggetto di sospensione/modifica della pubblica circolazione.
Parimenti è da escludere ogni concorso di colpa dell'automobilista, il quale non risulta aver ricevuto segnalazioni che gli impedissero di trovarsi improvvisamente nella plausibile traiettoria dei ciclisti, in un punto in cui la sua presenza avrebbe dovuto essere impedita dal personale addetto alla vigilanza e alla sicurezza. Condivisibilmente, il CTU ha osservato - in risposta alle osservazioni del consulente Contr della - che costui non avrebbe avuto il tempo, una volta trovatosi nel luogo d'urto, di eseguire manovre utili alternative rispetto al vano e istintivo tentativo di defilarsi lentamente, all'ultimo momento e che, al contrario, qualsiasi manovra in velocità avrebbe potuto causare conseguenze peggiori agli infortunai. Contr In definitiva deve ritenersi dimostrata la condotta colposa della , con la conseguenza che deve essere dichiarata la responsabilità della stessa per il sinistro verificatosi il 7.5.2022, mentre nessun elemento di colpevolezza è emerso a carico degli attori, incolpevolmente trovatisi il percorso ostruito (altrettanto incolpevolmente) da un veicolo, che in quella posizione non avrebbe dovuto essere.
Le prove orali chieste dalle parti - per lo più relative a circostanze già documentate o comunque sovrapponibili a quanto dichiarato agli agenti verbalizzanti dai testimoni oculari - non avrebbero consentito di acquisire elementi significativi in senso contrario.
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Venendo al quantum debeatur, ritiene la scrivente di condividere la relazione depositata dal CTU dott. , con riferimento al danno conseguente alla Persona_4 lesione della salute. L'elaborato, infatti, appare metodologicamente condivisibile, supportato da esaustiva descrizione delle lesioni accertate e valutazioni da ritenersi congrue alla luce della documentazione in atti.
Il CTU ha ritenuto che gli attori abbiano subito un danno biologico permanente del 2%.
pagina 9 di 15 Il CTU, inoltre, ha ritenuto che dal sinistro in esame siano derivati:
- per 7 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, cui Parte_1 vanno aggiunti 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%;
- per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, cui Parte_2 vanno aggiunti 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; Ai fini della liquidazione del danno, quindi, deve farsi applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lg. n. 209/2005), trattandosi di lesioni che non superano la soglia del 9%.
Ebbene, il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 2%, quale quello subito da che aveva 53 anni al momento del Parte_1 sinistro è stimato dalle suddette tabelle in €. 1.663,79.
Quanto al danno biologico temporaneo patito dal medesimo, sulla scorta delle indicazioni contenute nella CTU, esso è liquidabile in €. 926,98
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile in favore di
[...] per la lesione della salute, quindi, ascende ad €. 2590,77 Parte_1
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del sinistro (7.5.2022) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Infine, il perito ha quantificato in €. 409,00 l'ammontare delle spese mediche documentate, congrue e riferibili alle lesioni riportate dal Parte_1
Il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 2%, quale quello subito da che aveva 51 anni al momento del Parte_2 sinistro è stimato dalle suddette tabelle in €. 1.684,99.
Quanto al danno biologico temporaneo patito dal medesimo, sulla scorta delle indicazioni contenute nella CTU, esso è liquidabile in €. 1.474,73.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile in favore di Parte_2 per la lesione della salute, quindi, ascende ad €. 3.159,72.
[...]
pagina 10 di 15 Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del sinistro (7.5.2022) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La somma di €. 705,45 che il ha ricevuto dall' a titolo di indennità di Parte_2 CP_6 malattia non deve essere detratta dall'importo di cui sopra. Invero, tale prestazione è volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale derivante dalla temporanea incapacità lavorativa, con riferimento al quale non sono state avanzate pretese nel caso in esame.
Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno.
Infine, il perito ha quantificato in €. 329,80 l'ammontare delle spese mediche documentate, congrue e riferibili alle lesioni riportate dal Parte_2
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Passando ad esaminare le domande di risarcimento del danno alle biciclette,
ha chiesto il risarcimento del danno parametrato al costo di Parte_1 riparazione della bicicletta, preventivato in €. 8.024,00, e al valore delle attrezzature sportive di cui alla lettera b), pag. 7 dell'atto di citazione.
Risulta dalla CTU (pag. 8) che il valore commerciale del velocipede del al Parte_1 momento del sinistro era di €. 5.951,82 e, dopo il sinistro, nullo. Giova al riguardo osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. Sez. III n. 21012/10). Nel caso di specie il costo delle riparazioni è notevolmente superiore al valore di mercato della bicicletta al momento del sinistro, per cui la domanda deve essere accolta nei limiti di €. 5.951,82. A tale pagina 11 di 15 importo deve aggiungersi quello relativo al valore delle attrezzature e accessori, stimato dal CTU in €. 652,80, così per un totale di €. 6.604,62.
Tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del sinistro (7.5.2022) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
invece, ha chiesto €. 8.000,00 per “danno irreparabile” alla Parte_2 bicicletta, oltre che il valore delle attrezzature sportive danneggiate di cui alla lettera d), pag. 8 dell'atto di citazione.
Con la prima memoria istruttoria ha dedotto di aver permutato il telaio della bicicletta, unica parte utilizzabile, per il valore di €. 2.562,00, detratto dal prezzo di acquisto di una bicicletta nuova per la somma di €. 5.899,00 (al netto del valore del telaio ceduto in permuta). Ha quindi ridotto la pretesa risarcitoria per il danno alla bicicletta da €. 8.000,00 ad €. 5.438,00 (risultato della sottrazione 8.000,00 meno 2.562,00).
Risulta dalla CTU (pag. 8) che il valore commerciale del velocipede del al Parte_2 momento del sinistro era di €. 5.245,90, dal quale deve sottarsi il suddetto importo di €. 2.562,00. La domanda deve essere accolta, quindi, nei limiti di €. 2.683,9. A tale importo deve aggiungersi quello relativo al valore delle attrezzature e accessori, stimato dal CTU in €. 325,70, così per un totale di €. 3.009,6.
Tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del sinistro (7.5.2022) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
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Quanto, infine, alla domanda risarcitoria proposta da nei confronti della CP_2 Contr
, il CTU ha stimato in €. 1.831,77 la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni alla automobile di proprietà del . CP_2
Tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del sinistro (7.5.2022) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La domanda, quindi, deve trovare accoglimento nei limiti del suddetto importo.
pagina 12 di 15 *** Contr Le spese seguono la soccombenza della nei confronti degli attori. Contr Le spese seguono la soccombenza degli attori e della , tra loro in solido, nei confronti di . CP_2
Le spese seguono la soccombenza dei soli attori nei confronti della assicurazione, essendo la chiamata in garanzia sviluppo logico prevedibile della domanda svolta nei confronti di . CP_2
Esse si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014, tenuto conto degli importi per cui la domanda ha trovato accoglimento, della omogeneità di posizione dei due attori, a valori minimi per la fase di attivazione della negoziazione assistita, medi per tutte le altre fasi (scaglione di valore sino ad €. 26.000,00).
Non risultano documentate dagli attori spese per consulenza di parte (cfr. Cass. Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022, secondo la cui massima “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”). Contr Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della .
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1. accerta che la responsabilità del sinistro di cui in motivazione è da ascriversi integralmente alla;
Controparte_1
2. condanna la a corrispondere in favore di Controparte_1
(i) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1 somma di €. 2.590,77 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 7.05.2022 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli pagina 13 di 15 interessi legali dalla sentenza al saldo;
(ii) la somma di €. 409,00 spese mediche, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
iii) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €. 6.604,62 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 7.05.2022 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. condanna la a corrispondere in favore di Controparte_1
(i) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_2 somma di €. 3.159,72 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 7.05.2022 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
(ii) la somma di €. 329,80 per spese mediche, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
iii) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €. 3.009,60 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 7.05.2022 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
4. rigetta la domanda degli attori nei confronti di;
CP_2
5. condanna la a corrispondere in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, €. 1.831,77 oltre CP_2 agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 7.05.2022 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
6. condanna la ESTENSE alla rifusione in favore degli Controparte_1 attori, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in €. 264,00 per pagina 14 di 15 esborsi, in €. 5.298,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge;
7. condanna e la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese
[...] CP_2 di lite, che liquida in €. 518,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi di
Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge;
8. condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in €. CP_3
5.077,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge;
9. pone le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Ravenna, il 08.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3452/2022 R.G., vertente tra:
e compiutamente generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'atto di citazione, con il patrocinio degli Avv.ti Luigi Leoncini Bartoli del Foro di Parma e Alberto Ancarani del Foro di Ravenna, ed elezione di domicilio presso lo studio del secondo giusta procura in atti;
ATTORI contro
, con sede in Strada Provinciale per Copparo n. 24, Controparte_1
CA (FE) 44027 (C.F.: ; P.Iva: ) in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata Parte_3
e difesa dall'Avv. Mauro Brighi ( , elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio del medesimo procuratore in Ravenna – Piazza Caduti per la Libertà n. 34, come da procura in atti;
CONVENUTA e (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._2
EL AL (C.F.: IVA: ; telefax: CodiceFiscale_3 P.IVA_3
0545/909433; pec: ) e presso lo studio Email_1 dello stesso elettivamente domiciliato in Lugo (RA), via Quarantola n. 3, come da procura in atti;
pagina 1 di 15 CONVENUTO nonché con sede in sede in Milano – P.zza Tre Torri n.3 (C.F. CP_3 P.IVA_4
e P.I.V.A. , in persona del suo procuratore P.IVA_5 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Faenza (RA), C.so Garibaldi n.10 presso il suo procuratore Avv. Gian Paolo Novelli (Cod. Fisc. – tel. C.F._4
0546.665160 - fax 0546.664937 – e-mail: - PEC: Email_2
), che la rappresenta e difende, come da Email_3 procura in atti;
TERZA CHIAMATA OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono;
per gli attori:
“Accertare la responsabilità del sinistro avvenuto il 7 maggio 2022 in comune di Lugo (Ra) strada provinciale 13 (Via Bastia) nei pressi del cavalcavia in località “Ca' di Lugo” a circa ore 14,00 in capo ai convenuti Sig. , nato a [...] il [...], residente a [...]1, c.f. e con C.F._2 Controparte_5 sede legale in CA (FE) Via Strada Provinciale per Copparo 24, part. Iva
. fisc in persona del legale rappresentante pro tempore, PartitaIVA_6 P.IVA_1 come in narrativa, e dato atto di ciò, dichiarare tenuti e condannare gli stessi convenuti al risarcimento del danno patito per danno a cose, spese, e per danno alla persona temporaneo e permanente, dagli attori nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, residente a [...], e CodiceFiscale_5 Parte_2 nato a [...] il [...] residente a [...]di Po (CR) in Via
[...] Maraviglia n. 2/C, c. f. , liquidando dovuto nella somma complessiva CodiceFiscale_6 di Euro 13.738,88 (tredicimilasettecentotrentotto/88) per l'attore e Euro Parte_1 10.090,26 (diecimilanovanta/26) per l'attore (già al netto dell'importo Parte_2 conseguito dall' e detratto l'importo conseguito per vendita del rottame della bicicletta CP_6 come da modifica delle conclusioni in comparsa ex art. 183 n. 1 del 07.11.23), o in subordine nelle relative somme minori o maggiori che saranno ritenute come esser state accertate in istruttoria e/o che parranno di giustizia. Il tutto in solido tra i convenuti con la terza chiamata assicurazione . In ogni caso con rivalutazione e interessi legali per le somme che CP_3 saranno accertate dal giorno del fatto al pagamento”; per la convenuta previa ammissione di tutti i mezzi Controparte_1 istruttori già richiesti con le memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e n. 3, c.p.c.,
pagina 2 di 15 “Nel merito, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di , Controparte_5 siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di domande nei confronti di CP_5
, liquidare a parte attrice la somma che risulterà congrua ad avvenuta istruttoria e
[...] graduare le quote di responsabilità da attribuirsi ai convenuti. Spese di lite compensate”; per il convenuto : CP_2
“in via principale e nel merito, rigettare, siccome infondate, le domande proposte dai sigg.ri e ai danni del sig. con atto di citazione Parte_1 Parte_2 CP_2 notificato in data 05.12.2022 nonché dalla convenuta - in via Controparte_5 riconvenzionale collaterale, nel merito, accertata la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro della , condannare la predetta associazione in persona del Controparte_5 suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del sig. della CP_2 somma di € 2.339,86, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- in subordine, rispetto alla domanda attorea, per il caso di accoglimento, anche parziale, della stessa nei confronti del sig. , accertare CP_2 e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in CP_3 34123 Trieste (TR), Largo Ugo Irneri n.1 (P. IVA: ) tenuta a manlevare e garantire P.IVA_4 il sig. , da ogni diritto o pretesa che, all'esito del presente giudizio, dovesse essere CP_2 condannato a corrispondere, a qualsiasi titolo, in favore degli attori;
- Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15% spese generali, CPA e IVA di legge. In via istruttoria: si reiterano le istanze già formulate in sede di memoria ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c” per la terza chiamata : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare che il sinistro de quo fu determinato da responsabilità esclusiva dei ciclisti odierni attori e/o da responsabilità concorrente di costoro e dell'organizzatore della manifestazione, con ogni pronuncia consequenziale. - Respingere, in ogni caso, le domande formulate nei confronti di e CP_3 del suo assicurato perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, CP_2 compensi e accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano in giudizio (quale Parte_1 Parte_2 CP_2 conducente e proprietario dell'automobile coinvolta nel sinistro) e la
[...]
(organizzatrice della manifestazione sportiva) per sentirli Controparte_1 condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti in conseguenza del sinistro occorso il 7.05.2022, in occasione della competizione ciclistica su strada, riservata alle categorie amatoriali,
pagina 3 di 15 denominata CRITERIUM INTERNAZIONALE AMATORI - 7° TROFEO ALBERGO ROSA DEI VENTI.
A fondamento della domanda gli attori deducevano che “sulla strada provinciale 13 (Via Bastia) nei pressi del cavalcavia in località “Ca' di Lugo” a circa ore 14,00 durante lo svolgimento della competizione, i Signori e tesserati Parte_1 Parte_2 regolarmente iscritti […], unitamente ad altro concorrente, nella discesa dal cavalcavia si trovavano di fronte sul proprio tracciato la vettura Fiat Panda Tg. EA622XV condotta dal proprietario Sig. il quale non essendo stato fermato dal servizio CP_2
d'ordine di gara, e comunque senza avvedersi dello stesso e delle relative segnalazioni, percorreva in velocità di moto costante la detta SP 13 e giunto in prossimità del cavalcavia percorso dai concorrenti, impegnato nella svolta a sinistra verso lo stesso cavalcavia travolgeva detti tre concorrenti, parte del gruppo di gara, essendo posizionato, come rilevato a verbale della autorità intervenuta […], in posizione potenzialmente rischiosa per i partecipanti in quanto molto a ridosso della intersezione ovvero nella zona nella quale provenivano i ciclisti per immettersi in via Bastia”.
Illustravano, quindi, le conseguenze pregiudizievoli subite, sia con riferimento alle lesioni personali, sia con riferimento al danno alle cose.
Tanto premesso, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, successivamente parzialmente modificate con riferimento al danno alle cose, nei termini di cui in premessa.
Si costituiva , eccependo la propria estraneità e la esclusiva CP_2 Contr responsabilità della (di seguito anche solo ) Controparte_1 rispetto alla causazione del sinistro. Chiedeva, quindi, il rigetto di ogni domanda nei Contr suoi confronti e, in via riconvenzionale, la condanna della al risarcimento del danno subito dalla propria autovettura in conseguenza dell'urto, formulando le conclusioni di cui in premessa.
La , costituitasi in giudizio, contestava le avverse Controparte_1 deduzioni e affermava che l'evento sportivo competitivo era stato autorizzato dalla Provincia di Ravenna e che essa aveva ottemperato a tutte le prescrizioni imposte dalla Provincia, posizionando apposita cartellonistica, posizionando lungo il percorso segnalatori appositamente formati e individuando punti del percorso presidiati dalle Forze dell'Ordine e dal personale facente capo all'ente organizzatore. Aggiungeva: i) che il circuito non era completamente chiuso al traffico e che, quando i ciclisti si approssimavano a determinati tratti del percorso presidiati, i segnalatori e le Forze
pagina 4 di 15 dell'Ordine, in comunicazione tra loro, arrestavano i veicoli circolanti sulla strada, in attesa del passaggio della carovana;
ii) che il sinistro si era verificato durante il terzo giro della gara, quando tre ciclisti, nell'affrontare una svolta a destra, si allargavano troppo ed andavano ad invadere la corsia opposta dove erano state fermate alcune autovetture in attesa del passaggio di tutti gli atleti;
iii) che i ciclisti, con uno sforzo di diligenza minimo, avrebbero potuto evitare la collisione con l'autovettura ferma (condotta dal ); iv) che, per il caso di accoglimento della domanda attorea, la CP_2 responsabilità dovrebbe essere attribuita al , il quale non avrebbe CP_2 ottemperato alle indicazioni dei segnalatori.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.
La chiamata in garanzia dal conducente e proprietario dell'autoveicolo CP_3
, osservava (ribadendo quanto già dedotto dall'assicurato) che CP_2 quest'ultimo era giunto sul luogo del sinistro senza incontrare ostacoli o segnalazioni che gli impedissero di farlo e contestava ogni pretesa nei confronti del medesimo. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.
Scambiate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante CTU cinematico dinamica e medico legale e mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
Essa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
***
Ritiene questo Giudice che la responsabilità del sinistro sia da attribuire ex art. 2043 c.c. esclusivamente alla , organizzatrice Controparte_1 della competizione ciclistica su strada, riservata alle categorie amatoriali, denominata CRITERIUM INTERNAZIONALE AMATORI - 7° TROFEO ALBERGO ROSA DEI VENTI, per le ragioni di seguito esposte.
***
Preliminarmente, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base di quanto dichiarato alla Polizia Locale dai tre testimoni oculari e sulla base di quanto rilevato dal CTU Ing. Al riguardo, si premette che la CTU cinematica può Persona_1 essere posta a fondamento della decisione con riferimento agli aspetti che involgono valutazioni prettamente tecniche, anche in relazione alla stima del danno. Con riferimento, invece, alla attribuzione di responsabilità per il sinistro, la scrivente pagina 5 di 15 ritiene di giungere a conclusioni parzialmente diverse, alla luce di tutti gli elementi probatori in atti e delle peculiarità del caso concreto.
In particolare, e stavano effettuando il terzo Parte_1 Parte_2 giro del percorso ciclistico quando, provenendo dalla Congiunzione Bastia, svoltavano a destra su Via Bastia e “si allargavano” invadendo la corsia dedicata alla devoluzione a sinistra, che in quel momento era impegnata dall'autovettura Fiat Panda, di proprietà e condotta da , e impattavano contro la stessa. CP_2
Il veicolo del era pressoché fermo (muovendosi appena, “in istintivo CP_2 movimento” nel tentativo di sfilarsi verso destra).
Dalla relazione di incidente stradale della Polizia Locale (doc. 7 attori) risulta la presenza di tre testimoni oculari del sinistro, ossia un Carabiniere ( Testimone_1
) e due volontari del Corpo Forestale di Bagnacavallo ( e
[...] Persona_2
). Persona_3
Dalle dichiarazioni dei suddetti emerge che i due volontari avevano il compito di controllare i veicoli che provenivano da Lavezzola e di quelli che provenivano dal
“ponte di Ca' di Lugo” (raccordo di congiunzione tra Via Fiumazzo e Via Bastia) e, in particolare, di bloccare le auto che, provenendo da Lavezzola, intendevano svoltare a sinistra verso il “ponte di Ca' di Lugo” (come il veicolo condotto dal ), percorso CP_2 dai ciclisti. Secondo le dichiarazioni dei volontari, invece, le auto che da Lavezzola dovevano proseguire dritto verso Sant'Agata potevano transitare liberamente (cfr. le dichiarazioni rese alla Polzia Locale da e da , doc. 7 Persona_2 Persona_3 attori).
Il inoltre, ha dichiarato che al momento del transito dei ciclisti i due Tes_1 volontari del Corpo Forestale si trovavano uno all'altezza dell'incrocio e l'altro spostato un po' più a sinistra “a una cinquantina di metri” (cfr. pag. 22 della perizia, figura 1, per la immediata percezione del percorso effettuato dai ciclisti, della direzione del veicolo condotto dal e della posizione degli addetti al servizio CP_2
d'ordine rispetto all'incrocio) “probabilmente troppo a ridosso del ponte per poter fermare i veicoli ad una certa distanza dai ciclisti in arrivo”.
Dalla ricostruzione dei luoghi di cui a pag. 22 della CTU, dalle foto allegate alla relazione di incidente della Polizia Locale e dalle dichiarazioni dei volontari della Forestale, risulta evidente che al non veniva impedito dagli addetti al servizio CP_2
d'ordine di trovarsi in una posizione pericolosa, in considerazione della eccessiva vicinanza alla plausibile traiettoria dei ciclisti, i quali si muovevano in gruppo, svoltavano a destra all'incrocio, con concreto rischio di “allargare la curva” e pagina 6 di 15 oltrepassare la linea di mezzeria, così impegnando anche la corsia dedicata all'opposto senso di marcia e/o alla devoluzione a sinistra. Dalle dichiarazioni dei medesimi, poi, non risulta in alcun modo che il si trovasse in tale posizione CP_2 critica per aver disatteso diverse indicazioni. Al riguardo, nessuna delle parti ha dimostrato (o offerto di dimostrare) che il avesse violato le segnalazioni degli CP_2 addetti alla vigilanza. Al contrario, i volontari del Corpo Forestale hanno dichiarato che consentivano il transito su via Bastia a chi proseguiva dritto verso Sant'Agata, mentre bloccavano i veicoli che intendevano svoltare a sinistra, verso il Ponte Ca' di Lugo, da cui “scendevano” i ciclisti, tre dei quali “andavano ad invadere la carreggiata opposta dove si trovavano le auto ferme in attesa di svoltare a sinistra”. Quindi, la posizione del non solo non veniva inibita da alcuno, ma CP_2 corrispondeva alla modalità di gestione del traffico in concreto attuata dagli addetti.
Va osservato, inoltre, che la competizione ciclistica è stata autorizzata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 449 del 28.4.2022 (doc. 8 attori), con prescrizione alla associazione organizzatrice di assicurare un idoneo servizio di segnalazione e vigilanza e con assunzione a totale carico della stessa dell'onere di garantire la sicurezza dei partecipanti e delle relative responsabilità.
Nel provvedimento autorizzativo si prevedeva una gestione della sicurezza stradale per tratti e, in particolare, quanto segue:
-la “sospensione temporanea della pubblica circolazione per il solo tempo strettamente necessario al transito della "carovana di gara" compresa tra la vettura di "inizio gara" e quella di "fine gara" […] consentendo nella fase di apertura al traffico, la circolazione nel solo senso di marcia dei corridori”, salva diversa valutazione della CP_7
e del Sindaco di Ravenna nei rispettivi provvedimenti (diversa valutazione
[...] che non consta, non essendo stati depositati i provvedimenti prefettizi/sindacali di sospensione/interruzione della circolazione);
- “Nei tratti stradali NON oggetto degli specifici e sopracitati provvedimenti sospensivi (o a modifica) della pubblica circolazione, e/o nei tratti stradali NON presidiati dagli addetti alla vigilanza stradale, i partecipanti alla competizione ciclistica, dovranno circolare nel rispetto delle ordinarie regole di circolazione imposte dal Codice della Strada”;
Nell'allegato B, inoltre, si legge: “Durante il periodo di sospensione/interruzione temporanea della circolazione stradale si deve intendere il divieto di transito sulla carreggiata stradale di qualsiasi veicolo, non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia”.
pagina 7 di 15 Sono evidenti, quindi, i profili di colpa della organizzazione, la quale, in contrasto con le suddette previsioni volte a scongiurare il rischio specifico per la incolumità dei partecipanti concretizzatosi nel caso in esame, ha consentito (il transito ai veicoli che proseguivano dritto verso Sant'Agata e) al veicolo del di trovarsi sulla CP_2 carreggiata stradale, a ridosso dell'incrocio, nel senso di marcia contrario a quello dei ciclisti al momento del passaggio dei medesimi;
quando cioè il transito sulla carreggiata stradale avrebbe dovuto essere inibito in entrambi i sensi di marcia e i veicoli, quindi, avrebbero dovuto essere fermati in sicurezza, a debita distanza dal percorso di gara, soprattutto in prossimità di un incrocio. L'auto del , in CP_2 particolare, avrebbe dovuto essere bloccata in un punto ben più lontano rispetto alla plausibile traiettoria dei ciclisti, essendo del tutto prevedibile il concreto rischio di
“allargare” nella manovra di svolta a destra, nel corso di una competizione, in un tratto del percorso interessato dalla sospensione/interruzione della circolazione stradale, in quanto incrocio oggettivamente pericoloso.
Tale sospensione avrebbe dovuto consentire ai ciclisti, pur intenti nell'impegno agonistico e con visuale limitata per il fatto stesso di muoversi in gruppo, di effettuare la svolta in sicurezza in un incrocio, oggettivamente individuato quale punto critico del percorso e, come tale, presidiato dal servizio di vigilanza.
Per le suddette ragioni, non si ritiene configurabile un concorso di colpa in capo ai ciclisti: in disparte le valutazioni tecniche relative allo spazio e al tempo di frenata, occorre considerare, come detto, che gli stessi stavano gareggiando in un tratto dove avrebbero dovuto beneficiare di una carreggiata libera, anche nel senso di marcia contrario al percorso di gara, proprio in considerazione del fatto che transitavano in gruppo, con scarsa visuale (assai verosimilmente ostruita dalla presenza degli altri ciclisti) e del prevedibile rischio di “allargare” nella manovra di svolta. In simili circostanze, l'autovettura del , cui avrebbe dovuto essere impedito di CP_2 posizionarsi a ridosso del percorso di gara al momento del transito del gruppo dei ciclisti, costituiva un pericoloso ostacolo in un punto in cui non avrebbe dovuto trovarsi (posto che era pressoché fermo alla uscita di un incrocio destinato alla svolta a destra nel percorso di gara e con senso di marcia opposto a quello dei ciclisti); “pericoloso punto critico” (secondo le valutazioni del perito) che, per ragioni di sicurezza, avrebbe dovuto essere mantenuto libero al momento del transito della carovana di gara.
Il fatto che i ciclisti fossero al terzo giro di gara non può condurre a diverse valutazioni. Al riguardo, va osservato che nessuna delle parti ha dedotto e provato che, anche nei precedenti due giri, i ciclisti avevano trovato il loro percorso ostruito pagina 8 di 15 da un autoveicolo che impegnava la corsia destinata - secondo le normali regole della circolazione, peraltro sospese nel tratto in esame - alla manovra di svolta a sinistra, riuscendo ad evitarlo.
Alcun rimprovero, poi, può essere mosso ai ciclisti per aver superato la linea di mezzeria della sede stradale, posto che secondo il già citato provvedimento autorizzativo gli stessi erano tenuti a rispettare le norme del codice della strada nei tratti, diversi da quello in cui si è verificato il sinistro, non oggetto di sospensione/modifica della pubblica circolazione.
Parimenti è da escludere ogni concorso di colpa dell'automobilista, il quale non risulta aver ricevuto segnalazioni che gli impedissero di trovarsi improvvisamente nella plausibile traiettoria dei ciclisti, in un punto in cui la sua presenza avrebbe dovuto essere impedita dal personale addetto alla vigilanza e alla sicurezza. Condivisibilmente, il CTU ha osservato - in risposta alle osservazioni del consulente Contr della - che costui non avrebbe avuto il tempo, una volta trovatosi nel luogo d'urto, di eseguire manovre utili alternative rispetto al vano e istintivo tentativo di defilarsi lentamente, all'ultimo momento e che, al contrario, qualsiasi manovra in velocità avrebbe potuto causare conseguenze peggiori agli infortunai. Contr In definitiva deve ritenersi dimostrata la condotta colposa della , con la conseguenza che deve essere dichiarata la responsabilità della stessa per il sinistro verificatosi il 7.5.2022, mentre nessun elemento di colpevolezza è emerso a carico degli attori, incolpevolmente trovatisi il percorso ostruito (altrettanto incolpevolmente) da un veicolo, che in quella posizione non avrebbe dovuto essere.
Le prove orali chieste dalle parti - per lo più relative a circostanze già documentate o comunque sovrapponibili a quanto dichiarato agli agenti verbalizzanti dai testimoni oculari - non avrebbero consentito di acquisire elementi significativi in senso contrario.
***
Venendo al quantum debeatur, ritiene la scrivente di condividere la relazione depositata dal CTU dott. , con riferimento al danno conseguente alla Persona_4 lesione della salute. L'elaborato, infatti, appare metodologicamente condivisibile, supportato da esaustiva descrizione delle lesioni accertate e valutazioni da ritenersi congrue alla luce della documentazione in atti.
Il CTU ha ritenuto che gli attori abbiano subito un danno biologico permanente del 2%.
pagina 9 di 15 Il CTU, inoltre, ha ritenuto che dal sinistro in esame siano derivati:
- per 7 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, cui Parte_1 vanno aggiunti 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%;
- per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, cui Parte_2 vanno aggiunti 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; Ai fini della liquidazione del danno, quindi, deve farsi applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lg. n. 209/2005), trattandosi di lesioni che non superano la soglia del 9%.
Ebbene, il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 2%, quale quello subito da che aveva 53 anni al momento del Parte_1 sinistro è stimato dalle suddette tabelle in €. 1.663,79.
Quanto al danno biologico temporaneo patito dal medesimo, sulla scorta delle indicazioni contenute nella CTU, esso è liquidabile in €. 926,98
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile in favore di
[...] per la lesione della salute, quindi, ascende ad €. 2590,77 Parte_1
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del sinistro (7.5.2022) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Infine, il perito ha quantificato in €. 409,00 l'ammontare delle spese mediche documentate, congrue e riferibili alle lesioni riportate dal Parte_1
Il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 2%, quale quello subito da che aveva 51 anni al momento del Parte_2 sinistro è stimato dalle suddette tabelle in €. 1.684,99.
Quanto al danno biologico temporaneo patito dal medesimo, sulla scorta delle indicazioni contenute nella CTU, esso è liquidabile in €. 1.474,73.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile in favore di Parte_2 per la lesione della salute, quindi, ascende ad €. 3.159,72.
[...]
pagina 10 di 15 Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del sinistro (7.5.2022) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La somma di €. 705,45 che il ha ricevuto dall' a titolo di indennità di Parte_2 CP_6 malattia non deve essere detratta dall'importo di cui sopra. Invero, tale prestazione è volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale derivante dalla temporanea incapacità lavorativa, con riferimento al quale non sono state avanzate pretese nel caso in esame.
Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno.
Infine, il perito ha quantificato in €. 329,80 l'ammontare delle spese mediche documentate, congrue e riferibili alle lesioni riportate dal Parte_2
***
Passando ad esaminare le domande di risarcimento del danno alle biciclette,
ha chiesto il risarcimento del danno parametrato al costo di Parte_1 riparazione della bicicletta, preventivato in €. 8.024,00, e al valore delle attrezzature sportive di cui alla lettera b), pag. 7 dell'atto di citazione.
Risulta dalla CTU (pag. 8) che il valore commerciale del velocipede del al Parte_1 momento del sinistro era di €. 5.951,82 e, dopo il sinistro, nullo. Giova al riguardo osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. Sez. III n. 21012/10). Nel caso di specie il costo delle riparazioni è notevolmente superiore al valore di mercato della bicicletta al momento del sinistro, per cui la domanda deve essere accolta nei limiti di €. 5.951,82. A tale pagina 11 di 15 importo deve aggiungersi quello relativo al valore delle attrezzature e accessori, stimato dal CTU in €. 652,80, così per un totale di €. 6.604,62.
Tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del sinistro (7.5.2022) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
invece, ha chiesto €. 8.000,00 per “danno irreparabile” alla Parte_2 bicicletta, oltre che il valore delle attrezzature sportive danneggiate di cui alla lettera d), pag. 8 dell'atto di citazione.
Con la prima memoria istruttoria ha dedotto di aver permutato il telaio della bicicletta, unica parte utilizzabile, per il valore di €. 2.562,00, detratto dal prezzo di acquisto di una bicicletta nuova per la somma di €. 5.899,00 (al netto del valore del telaio ceduto in permuta). Ha quindi ridotto la pretesa risarcitoria per il danno alla bicicletta da €. 8.000,00 ad €. 5.438,00 (risultato della sottrazione 8.000,00 meno 2.562,00).
Risulta dalla CTU (pag. 8) che il valore commerciale del velocipede del al Parte_2 momento del sinistro era di €. 5.245,90, dal quale deve sottarsi il suddetto importo di €. 2.562,00. La domanda deve essere accolta, quindi, nei limiti di €. 2.683,9. A tale importo deve aggiungersi quello relativo al valore delle attrezzature e accessori, stimato dal CTU in €. 325,70, così per un totale di €. 3.009,6.
Tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del sinistro (7.5.2022) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
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Quanto, infine, alla domanda risarcitoria proposta da nei confronti della CP_2 Contr
, il CTU ha stimato in €. 1.831,77 la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni alla automobile di proprietà del . CP_2
Tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del sinistro (7.5.2022) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La domanda, quindi, deve trovare accoglimento nei limiti del suddetto importo.
pagina 12 di 15 *** Contr Le spese seguono la soccombenza della nei confronti degli attori. Contr Le spese seguono la soccombenza degli attori e della , tra loro in solido, nei confronti di . CP_2
Le spese seguono la soccombenza dei soli attori nei confronti della assicurazione, essendo la chiamata in garanzia sviluppo logico prevedibile della domanda svolta nei confronti di . CP_2
Esse si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014, tenuto conto degli importi per cui la domanda ha trovato accoglimento, della omogeneità di posizione dei due attori, a valori minimi per la fase di attivazione della negoziazione assistita, medi per tutte le altre fasi (scaglione di valore sino ad €. 26.000,00).
Non risultano documentate dagli attori spese per consulenza di parte (cfr. Cass. Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022, secondo la cui massima “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”). Contr Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della .
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1. accerta che la responsabilità del sinistro di cui in motivazione è da ascriversi integralmente alla;
Controparte_1
2. condanna la a corrispondere in favore di Controparte_1
(i) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1 somma di €. 2.590,77 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 7.05.2022 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli pagina 13 di 15 interessi legali dalla sentenza al saldo;
(ii) la somma di €. 409,00 spese mediche, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
iii) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €. 6.604,62 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 7.05.2022 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. condanna la a corrispondere in favore di Controparte_1
(i) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_2 somma di €. 3.159,72 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 7.05.2022 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
(ii) la somma di €. 329,80 per spese mediche, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
iii) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €. 3.009,60 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 7.05.2022 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
4. rigetta la domanda degli attori nei confronti di;
CP_2
5. condanna la a corrispondere in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, €. 1.831,77 oltre CP_2 agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 7.05.2022 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
6. condanna la ESTENSE alla rifusione in favore degli Controparte_1 attori, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in €. 264,00 per pagina 14 di 15 esborsi, in €. 5.298,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge;
7. condanna e la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese
[...] CP_2 di lite, che liquida in €. 518,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi di
Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge;
8. condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in €. CP_3
5.077,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge;
9. pone le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Ravenna, il 08.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
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