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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/10/2024, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2975/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello presidente est. dott.ssa Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2975/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Legnaioli e Michelangelo Consoli, del Foro di Milano
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Parte_2 C.F._2
Pellacani, del Foro di Monza
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente
“NEL MERITO:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 03/06/2007 a Merlino (LO) tra il sig. e la signora , Parte_1 Parte_2 trascritto in data 04/06/2007 nei registri dello stato civile del Comune di Merlino al numero
pagina 1 di 16 Parte 2 Serie A dell'anno 2007, nonché trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Zelo Buon Persico al numero 01, Parte 2, Serie B;
- affidare le figlie minori nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2 nata a Vizzolo Predabissi il [...], in [...] condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente delle figlie presso la madre;
- disporre che le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori vengano assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- disporre che i periodi di permanenza delle figlie con il padre non collocatario si svolgano principalmente nei termini e con le modalità stabilite di volta in volta dai Servizi Sociali territoriali e, subordinatamente, con le seguenti modalità già stabilite con la sentenza di separazione:
- due pomeriggi alla settimana (indicativamente il lunedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato (o dall'uscita da scuola) fino alle ore
20.30 della domenica;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di capodanno;
- durante le festività pasquali, per tre giorni, comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico;
- entro il 30 aprile di ogni anno i genitori si impegneranno a determinare di comune accordo i tempi di permanenza delle minori presso i nonni materni per le vacanze estive;
- il sig. potrà tenere con sé le figlie quando vorrà previo accordo con la sig.ra Parte_1
, compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie;
Pt_2
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento delle figlie e nella misura Persona_1 Persona_2 mensile di € 150,00= per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli aumenti Istat previsti per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese;
- disporre che le parti contribuiscano alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema già stabilito con la sentenza di separazione:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
pagina 2 di 16 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- disporre con riguardo alle spese straordinarie da concordare che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- disporre che il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
pagina 3 di 16 Conclusioni di parte resistente
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Merlino (LO), in data 03.06.2007, e conseguentemente, ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Merlino, l'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di Merlino (LO) al n. 01 p. II S. B, anno 2007;
2. alla luce delle risultanze probatorie e della prova espletata nel giudizio, affidare, nell'interesse delle minori e , in via esclusiva alla madre con collocamento delle Per_1 Per_2 stesse presso quest'ultima, anche in base alle stesse condotte poste in essere dal Sig. Parte_1
, che sono causa di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale delle figlie minori
[...] Per_1
e , rispettivamente di quindici e dodici anni, che hanno a loro volta manifestato la Per_2 volontà, anche in sede di audizione avanti codesto Ill.mo Tribunale, di non voler vedere ed incontrare il padre, escludendosi pertanto qualsiasi intervento anche solo terapeutico dei servizi sociali e/o di psicologi, che sono al momento motivo di fatica e di disagio per le minori. La ricorrente eserciterà in via esclusiva anche la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che riguardino le figlie minori e . Per_1 Per_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi non venga disposto l'affidamento esclusivo di e Per_1
alla madre, limitare in ogni caso l'esercizio del diritto di visita del Sig. Per_2 Parte_1
nei confronti delle minori, qualora esercitabile, esclusivamente avvalendosi del servizio
[...] tutela minori del comune di competenza;
3. autorizzare in via esclusiva la ricorrente a chiedere il passaporto per le minori e qualsiasi altro documento valido per l'espatrio nonché a chiedere qualsiasi accertamento sanitario o percorso terapeutico nell'interesse delle minori;
4. disporre l'erogazione dell'assegno unico familiare in via esclusiva alla madre, Sig.ra Pt_2
[...]
5. disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori e Per_1
, da parte del padre Sig. nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per Per_2 Parte_1 ciascuna figlia) e/o quella diversa somma ritenuta più equa da parte del Giudicante, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, sino a che le stesse non divengano stabilmente ed economicamente autosufficienti, nonché il il pagamento delle spese straordinarie documentate nella misura del 50% a carico del padre Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
pagina 4 di 16
1. Oggetto del giudizio
Con ricorso depositato in data 16.12.2020, ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1
di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Pt_2
in data 03.06.2007 a Merlino (LO).
[...]
In particolare, parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori con il collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dei diritti di visita delle minori con il padre secondo le disposizioni dei Servizi sociali competenti, il versamento di un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di importo pari a € 153,00 mensili per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto:
- che in data 03.06.2007, a Merlino (LO), le parti hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Merlino al numero 4
Parte 2 Serie A dell'anno 2007 e nei registri dello stato civile del Comune di Zelo Buon
Persico al numero 01, Parte 2, Serie B;
- che dall'unione matrimoniale tra le parti sono nate due figlie: , nata a [...] il Per_1
31.10.2008, e nata a [...] il [...]; Per_2
- che i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n. 438/2019 del 16.04.2019 del
Tribunale di Lodi, pubblicata in data 02.05.2019;
- che la predetta sentenza ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
ha disciplinato il diritto di visita del padre con le due figlie e ha disposto a carico di la somma mensile di Parte_1
€ 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- che a partire dal mese di giugno 2019 avrebbe impedito al padre Parte_2
l'esercizio dei diritti di visita delle figlie e, pertanto, con ricorso ex art. 612 c.p.c., depositato in data 03/12/2019, il sig. ha chiesto al Tribunale di Lodi di Parte_1 determinare e disporre tutte le modalità necessarie ed opportune per l'esecuzione della
Sentenza n. 438/2019, al fine di consentire al ricorrente di poter vedere e stare con le figlie minori e;
Per_1 Per_2
pagina 5 di 16 - che in data 23/11/2020 gli assistenti sociali hanno depositato relazione scritta con la quale hanno dato atto di una situazione conflittuale e complessa tra i coniugi, che ha prodotto gravi effetti negativi sul comportamento e la personalità delle minori al punto da rifiutare d'incontrare il padre, e hanno proposto un percorso di mediazione familiare presso il
Consultorio Familiare di Lodi, cui le parti hanno aderito;
- i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e il sig. operario, Parte_1
percepisce un reddito lordo annuo pari a circa 25.000,00 euro;
- la sig.ra , di cui il ricorrente non conosce il reddito, vive nella villa dei genitori di Pt_2
Zelo Buon Persico con un nuovo compagno e le figlie;
- che a far tempo dalla separazione non è intervenuta riconciliazione fra i coniugi, ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70 e successive modifiche.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.05.2021 si è costituita in giudizio Pt_2
aderendo alle domande di parte ricorrente sullo status ma chiedendo l'affido esclusivo
[...]
delle minori alla madre con collocamento presso la stessa, la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie di complessivi € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno di mantenimento per sé di € 200,00 mensili, motivato dal proprio stato di disoccupazione.
Alla prima udienza del 18.05.2021 le parti sono comparse personalmente e il Presidente, Dott.ssa
Maria Teresa Latella, dopo l'ascolto ed il tentativo di conciliazione dei coniugi, si è riservato.
Con ordinanza del 28.05.2021 il Presidente ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) Dispone l'affido condiviso delle figlie minore, con collocamento presso la madre, regolamentazione delle visite paterne secondo quanto statuito in motivazione e comunque demandandole al servizio sociale competente
2) Pone a carico del padre- un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili complessivi
(200,00 per ognuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo presso la Corte d'Appello di Milano
pagina 6 di 16 3) Pone a carico del marito un assegno per la moglie di euro 100,00 mensili (sino almeno al reperimento di un'attività lavorativa e per un anno, tenuto conto comunque che la sig.ra ha capacità lavorativa);
4) Incarica il servizio sociale di lodi territorialmente competente di provvedere alla presa in carico del nucleo, all'indagine circa la capacità genitoriale delle parti e regolamentazione delle visite paterne secondo quanto indicato in motivazione”
Il Presidente ha, altresì, nominato Giudice Istruttore la Dott.ssa Ada Cappello e fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15.10.2021, previa concessione alle parti di termine per il deposito di memorie integrative.
Le parti hanno depositato le proprie memorie integrative;
in particolare, parte ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento per le figlie e la revoca del mantenimento per la moglie.
L'udienza del 15.10.2021 è stata differita a causa dell'emergenza Covid al 01.12.2021 mediante trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice ha concesso alle parti i richiesti termini 183 comma 6 c.p.c. e rinviato la causa al 15.06.2022.
Successivamente, le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
L'udienza del 15.06.2022 è stata differita al 06.07.2022 mediante trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice con ordinanza del 12.08.2022 ha invitato i Servizi Sociali competenti a depositare relazione aggiornata in merito al nucleo familiare, invitato le parti al deposito della documentazione reddituale aggiornata e fissato l'udienza del 19.10.2022 per la prosecuzione del giudizio.
In data 04.10.2022 i Servizi Sociali di Lodi hanno depositato una relazione di aggiornamento delle attività svolte con la quale hanno dato atto della pressoché invariata situazione delle minori e della loro ferma volontà di non rivedere il padre, alimentata anche dalla notizia della gravidanza della nuova compagna del padre. I Servizi Sociali hanno anche evidenziato che la coppia genitoriale si è dichiarata non interessata a intraprendere alcun tipo di percorso. Infine, i Servizi
Sociali hanno sottolineato le criticità rilevate nell'atteggiamento di chiusura del sig. Parte_1
più concentrato sul procedimento giudiziario e sulle colpe della ex moglie che sui vissuti e le emozioni delle figlie. I Servizi Sociali hanno concluso subordinato il diretto coinvolgimento delle minori al buon esito di un supporto rivolto ai genitori.
pagina 7 di 16 Inoltre, i Servizi Sociali hanno depositato la precedente relazione dell'8.10.2021, nella quale è emerso quanto segue:
- Le ragazze hanno manifestato in maniera esplicita l'intenso disagio, che ad oggi si associa alla possibilità di poter incontrare il padre, la cui non accoglienza rischia di sedimentare in loro unicamente sentimenti di rabbia e frustrazione;
- La sola predisposizione di incontri protetti se non associata a un preliminare cambiamento delle dinamiche genitoriali, non appare sufficiente a preservare le minori da ulteriori sofferenza, stanchezza e demotivazione;
- Allo stato risulta inopportuno e controproducente proseguire nel lavoro di incontro tra padre e figlie;
- Ogni ulteriore intervento che preveda il diretto coinvolgimento delle ragazze deve essere necessariamente subordinato al buon esito di un percorso di supporto rivolto ai genitori;
Successivamente, il Giudice con ordinanza del 13.02.2023, stante il disagio manifestato dalle minori nell'incontrare il padre e ritenendo allo stato inopportuno e controproducente proseguire nel lavoro di incontro tra padre e figlie, ha disposto la prosecuzione dell'incarico conferito ai
Servizi Sociali con invito all'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità finalizzati alla progressiva e graduale ripresa degli incontri paterni, ha invitato i Servizi Sociali al deposito di un nuovo aggiornamento entro il 28.04.2023 e fissato l'udienza del 03.03.2023 per la discussione dell'istanza ex art. 709-ter c.1 c.p.c. formulata da parte resistente, volta ad essere autorizzata ad avvalersi di strutture private a pagamento per i percorsi di logopedia della figlia Per_2
All'udienza del 03.03.2023 il Giudice ha invitato la sig.ra a documentare i tempi di Pt_2
attesa delle strutture pubbliche per i servizi di logopedia della figlia , invitato i Servizi Per_2
Sociali ad avviare con urgenza nuovi percorsi di sostegno alla genitorialità e rinviato la causa al
14.04.2023.
La predetta udienza è stata rinviata al 16.06.2023, stante la mancata comparizione della resistente e del suo difensore, con invito ai Servizi Sociali competenti ad avviare i percorsi di sostegno alla genitorialità ed a depositare una relazione aggiornata entro il 31.05.2023.
In data 28.04.2023 si è costituito in giudizio per parte resistente il nuovo procuratore avv.
Pellacani.
pagina 8 di 16 In data 01.06.2023 i Servizi Sociali hanno depositato relazione di aggiornamento con la quale hanno dato atto di essere in attesa della risposta del Consultorio di Lodi per l'avvio della presa in carico per il sostegno alla genitorialità e del persistente rifiuto delle minori a vedere il padre;
in merito al rapporto delle minori con il padre le operatrici hanno evidenziato che: “In relazione alla figura paterna, emerge la loro rabbia legata al fatto che il sig. manifesti la Parte_1
volontà di riallacciare i legami con loro soltanto durante le udienze in Tribunale, mentre riferiscono che nella vita di tutti giorni non soltanto non le saluta se le incontra per strada, ma non ha mai inviato o fatto pervenire in altro modo, messaggi di auguri per i compleanni o le festività. Risulta pertanto a loro incomprensibile che il tentativo di ravvicinamento passi soltanto per vie legali e che per l'ennesima volta loro siano chiamate a rispondere ai servizi sulla base di una presunta disponibilità del padre, che loro non ritengono autentica”.
All'udienza del 16.06.2023 il Giudice ha disposto la prosecuzione dell'incarico conferito ai
Servizi Sociali invitandoli a fornire un aggiornamento entro il 19.09.2023, ha parzialmente ammesso la prova per testi chiesta da parte ricorrente ammettendo parte resistente alla prova contraria, rinviando all'udienza del 29.09.2023 per l'assunzione delle prove testimoniali.
In data 21.09.2023 i Servizi Sociali hanno depositato relazione di aggiornamento con la quale hanno rilevato che la richiesta di percorsi per la genitorialità risulta in lista d'attesa presso il
Consultorio di Lodi e che tali percorsi risultano necessari ai fini di ulteriori tentativi di incontri, pena la lesione del benessere psico-fisico delle minori.
All'udienza del 29.09.2023 è stato escusso il teste di parte ricorrente ed i testi di Testimone_1 parte resistente ammessi a prova contraria ed all'esito il Testimone_2 Testimone_3
Giudice ha rinnovato l'invito ai Servizi Sociali ad avviare con urgenza i percorsi di sostegno alla genitorialità e fissato per la prosecuzione della causa l'udienza del 15.12.2023.
Con relazione depositata in data 6.12.2023 i Servizi Sociali incaricati hanno riferito quanto segue:
- Il Consultorio ha avviato la presa in carico del sig. e svolto un primo colloqui Parte_1
conoscitivo con la sig.ra ; Pt_2
- L'esiguo numero di colloqui finora svolti non consente al servizio di poter valutare se il sig. sia riuscito a comprendere e rielaborare le proprie responsabilità che Parte_1
hanno contributo a determinare nel corso del tempo il rifiuto delle figlie in merito alla pagina 9 di 16 possibilità di incontrarlo e quindi valutare la possibilità concreta di ripristino degli incontri;
- Risulta auspicabile l'audizione delle minori da parte del Tribunale, affinchè le stesse non abbiano più la percezione di dover subire passivamente decisioni che le riguardano e che sentono non in linea con i loro bisogni.
All'udienza del 15.12.2023 il Giudice ha disposto l'audizione delle minori, invitando le parti ad integrare la documentazione reddituale e disponendo la prosecuzione dell'incarico conferito ai
Servizi Sociali.
In data 15.01.2024 parte ricorrente ha depositato documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza del 26.01.2024 sono state sentite le minori e e, successivamente, il Per_1 Per_2
Giudice ha fissato l'udienza del 06.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 23.02.2024 i Servizi Sociali hanno depositato nuova relazione, con la quale hanno dato atto che la sig.ra dopo un primo colloquio presso il Consultorio “La Famiglia Onlus” si Pt_2
è rifiutata di proseguire il supporto alla genitorialità dichiarando che “lei non è tenuta a fare questo percorso psicologico come invece lo è il padre delle sue figlie” e dopo essere stata più volte contatta si era detta disponibile ad effettuare gli incontri solo insieme al ricorrente per dimostrare “l'incompatibilità comunicativa” con lo stesso;
il sig. invece, si era Parte_1
sempre presentato puntuale e disponibile agli incontri. L'operatrice del consultorio ha concluso non ritenendo possibile un proseguimento del percorso psicologico individuale, “in quanto una delle due parti si è dimostrata poco propensa ad un confronto costruttivo”. I Servizi Sociali hanno poi ribadisco che l'unica modalità per proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità sia lo svolgimento di colloqui congiunti, con l'obiettivo di ripristinare gradualmente un canale comunicativo efficace tra i due genitori al fine di promuovere il benessere psichico dei minori.
All'udienza del 06.03.2024, infine, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., ha inviato al P.M. per le conclusioni, riservandosi all'esito di riferire al Collegio.
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
pagina 10 di 16 Dai documenti prodotti in atti risulta provato che i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n.438/2019 del 16.04.2019 del Tribunale di Lodi, pubblicata in data 02.05.2019.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Affidamento, collocamento e visite riguardante le figlie.
Parte ricorrente ha domandato l'affido condiviso delle minori e il collocamento delle stesse presso la madre.
Parte resistente, invece, ha chiesto l'affido di e in via esclusiva alla madre con Per_1 Per_2 collocamento delle stesse presso quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che le figlie restino affidate ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni in atti, non sussistono ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario non risultando, nei confronti del padre e della madre, una loro condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre con esercizio disgiunto a favore della madre per quanto attiene alle decisioni in materia scolastica, amministrativa e sanitaria, stante l'accesa conflittualità tra le parti e la mancanza di comunicazione tra i genitori, sottolineata più volte dalle relazioni dei Servizi sociali competenti, nonché in ragione della difficoltà più volte rappresentata dalla madre di reperire il consenso del padre per le questioni riguardanti la salute e il percorso scolastico delle minori.
In particolare, l'istruttoria effettuata nel corso del giudizio, diversamente da quanto dedotto da parte resistente, non ha evidenziato una inadeguatezza genitoriale in capo al sig. ma Parte_1
una comunicazione disfunzionale tra le parti e un'elevata conflittualità tra le stesse. Tali circostanze non risultano ostative all'applicazione di un regime di genitorialità condivisa. Infatti,
pagina 11 di 16 secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la mera conflittualità tra i genitori non coniugati e che vivono separati non preclude, in via di principio, il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove la conflittualità si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non dovendo quindi porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone l'interesse (Cass., 06/03/2019, n. 6535; Cass., 29/03/2012, n. 5108).
Di contro, ritiene il Collegio che il regime dell'affido esclusivo in favore della madre si porrebbe in contrasto con gli interessi delle figlie in quanto lo stesso inasprirebbe ulteriormente la posizione delle minori nell'accesso alla figura paterna. Infatti, come evidenziato dalla relazione del Consultorio del 20.2.2024, la sig.ra si è mostrata poco propensa a intraprendere un Pt_2
percorso a sostegno della genitorialità, esplicitando di non ritenerlo necessario dopo l'audizione delle figlie.
Per quanto attiene al regime di visita padre/figlie deve tenersi in considerazione quanto da queste espresso all'udienza del 26.01.2024; in particolare, ha dichiarato: “… al momento non lo Per_1
voglio vedere perché in tutti questi anni non ha mai provato a riappacificarsi con noi;
trovo che sia una persona finta;
ha sempre fatto il papà disperato ma non ha mai fatto niente di concreto per noi;
a luglio in occasione del compleanno di , non le ha fatto gli auguri a , Per_2 Per_2
lui poi ha detto che si era dimenticato;
io vorrei che non avvicinasse più, ormai mi sono abituata;
spero di non averci più niente a che fare.”; ha dichiarato: “…con papà se Per_2
devo essere sincera non vorrei riallacciare i rapporti perché non mi va, neanche fra qualche anno. Secondo me lui non è capace a fare il padre, io quando lo vedo mi viene disagio”.
Pertanto, dall'audizione delle minori è emerso il fermo rifiuto delle stesse ad avere, allo stato, alcun contatto con il padre.
Tenendo in considerazione i desideri delle minori e quanto espresso dai Servizi sociali competenti, che più volte hanno evidenziato la necessità di percorsi di aiuto alla genitorialità ai fini di ulteriori tentativi di incontri padre/figlie, pena la lesione del benessere psico-fisico delle minori, il Tribunale invita entrambe le parti ad intraprendere percorsi per il supporto della genitorialità e percorsi psicologici a sostegno delle minori al fine di consentire il ripristino delle visite paterne. Infatti, dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali (in specie dalla relazione del
Consultorio del 20.2.2024) è emerso che la sig.ra dopo un primo colloquio presso il Pt_2
Consultorio “La Famiglia Onlus” si è rifiutata di proseguire il supporto alla genitorialità
pagina 12 di 16 dichiarando che “lei non è tenuta a fare questo percorso psicologico come invece lo è il padre delle sue figlie” e dopo essere stata più volte contatta si era detta disponibile ad effettuare gli incontri solo insieme al ricorrente per dimostrare “l'incompatibilità comunicativa” con lo stesso, mostrandosi poco propensa a un confronto costruttivo.
Alla luce della richiamata relazione il Collegio ribadisce l'opportunità di disporre incontri congiunti tra i genitori, cui dovranno partecipare entrambi i genitori, non potendosi ritenere che gli stessi siano funzionali solo con riguardo alla figura paterna ma essenziali al fine di garantire una comunicazione funzionale tra i genitori in merito a tematiche riguardanti le figlie e al fine del recupero del rapporto padre-figlie.
All'esito dei suddetti percorsi, ove abbiano esito positivo, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, tenuto conto dei desideri e delle esigenze delle minori;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale
o di capodanno;
- durante le festività pasquali, per tre giorni, comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o di
Pasquetta;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico;
- entro il 30 aprile di ogni anno i genitori si impegneranno a determinare di comune accordo i tempi di permanenza delle minori presso i nonni materni per le vacanze estive.
4. Contributo per il mantenimento della prole
Parte ricorrente ha chiesto di versare a titolo di un contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente ha chiesto disporsi quale contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 13 di 16 Al fine di determinare il contributo per il mantenimento delle minori occorre preliminarmente accertare la condizione economica delle parti lavora come operaio con un contratto a tempo indeterminato;
percepisce uno Parte_1
stipendio mensile netto pari a circa 1.400,00 euro;
vive in un immobile di proprietà, per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo trentennale con una rata mensile di circa € 350,00
(277,04/399,00).
Dalla documentazione presente in atti risulta che ha dichiarato un reddito Parte_1 imponibile per l'anno 2019 pari ad € 26.015,00, nel 2020 un reddito di € 23.906,61, nel 2021 un reddito imponibile di € 23.976,00, nel 2022 un reddito imponibile di € 23.968,00.
Lo stesso coabita con la nuova compagna, di cui non è stata fornita documentazione Persona_3
reddituale, da cui ha avuto un figlio, , nel 2021. Per_4
attualmente lavora come operaia con un contratto di lavoro a tempo Parte_2
determinato con la Controparte_1
Dalla documentazione presente in atti risulta che ha dichiarato un reddito Parte_2 imponibile per l'anno 2018 di € 17.698,00, per l'anno 2019 un reddito imponibile di € 13.930, per l'anno 2021 un reddito imponibile di € 11.480,00; inoltre, dalla documentazione Isee presentata dalla parte, è possibile desumere un reddito presunto di circa € 12.289,00 per l'anno
2022 e di € 18.735,00 per l'anno 2023. La parte, nonostante in data 4.3.2024 abbia dichiarato di depositare documentazione reddituale aggiornata comprensiva delle ultime dichiarazioni dei redditi, ha omesso di depositare i documenti n. 1-2-3 indicati nel proprio elenco documentale.
ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari a circa 1.330,00, di Parte_2
essere onerata da un canone di locazione per l'immobile in cui vive con le figlie pari ad € 450,00 mensili (doc. n. 2 di parte resistente, del 02.0102024 “contratto locazione”); la stessa percepisce, inoltre, un contributo mensile per l'acquisto di prodotti senza glutine per la celiachia della figlia nella misura di € 70,00. Per_2
Dall'istruttoria espletata non è emerso che sia attualmente convivente con il Parte_2
così come confermato dallo stesso e dai testi di ed Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...]
In considerazione della situazione patrimoniale delle parti, come precedente ricostruita, caratterizzata dalle alterne vicende lavorative di parte resistente, a fronte di un reddito pressoché
pagina 14 di 16 costante del ricorrente, delle accresciute esigenze delle minori in considerazione dell'età ( Per_1
15 anni e 13) ed in considerazione del fatto che l'impegno genitoriale nella gestione Per_2
delle figlie minori, allo stato, è totalmente a carico della madre, il Collegio ritiene di porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di euro 500,00 (euro Parte_1
250,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento della prole, somma da versarsi alla sig.ra , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente Pt_2
sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre, tenuto conto che il padre non si è opposto a tale domanda nonché tenuto conto del regime di affido e di collocamento in atto.
5. Spese
Tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 03.06.2007 a Merlino (LO), con atto trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
dello stato civile del Comune di Merlino (LO), al n. 4 Parte 2 Serie A dell'anno 2007.
2) affida le figlie minori, e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre e con facoltà della madre di assumere in via disgiunta tutte le decisioni di carattere straordinario e urgente riguardanti gli aspetti amministrativi, sanitari e scolastici;
3) invita entrambe le parti ad intraprendere percorsi per il supporto della genitorialità e ad attivare percorsi psicologici a sostegno delle minori al fine di ripristinare i rapporti delle stesse con il padre.
pagina 15 di 16 All'esito dei suddetti percorsi, ove abbiano esito positivo, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, tenuto conto dei desideri e delle esigenze delle minori;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale
o di capodanno;
- durante le festività pasquali, per tre giorni, comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o di
Pasquetta;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico;
- entro il 30 aprile di ogni anno i genitori si impegneranno a determinare di comune accordo i tempi di permanenza delle minori presso i nonni materni per le vacanze estive;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per le figlie la somma di complessivi € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'appello di Milano;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre.
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso in Lodi il giorno 25 luglio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello presidente est. dott.ssa Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2975/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Legnaioli e Michelangelo Consoli, del Foro di Milano
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Parte_2 C.F._2
Pellacani, del Foro di Monza
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente
“NEL MERITO:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 03/06/2007 a Merlino (LO) tra il sig. e la signora , Parte_1 Parte_2 trascritto in data 04/06/2007 nei registri dello stato civile del Comune di Merlino al numero
pagina 1 di 16 Parte 2 Serie A dell'anno 2007, nonché trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Zelo Buon Persico al numero 01, Parte 2, Serie B;
- affidare le figlie minori nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2 nata a Vizzolo Predabissi il [...], in [...] condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente delle figlie presso la madre;
- disporre che le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori vengano assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- disporre che i periodi di permanenza delle figlie con il padre non collocatario si svolgano principalmente nei termini e con le modalità stabilite di volta in volta dai Servizi Sociali territoriali e, subordinatamente, con le seguenti modalità già stabilite con la sentenza di separazione:
- due pomeriggi alla settimana (indicativamente il lunedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato (o dall'uscita da scuola) fino alle ore
20.30 della domenica;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di capodanno;
- durante le festività pasquali, per tre giorni, comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico;
- entro il 30 aprile di ogni anno i genitori si impegneranno a determinare di comune accordo i tempi di permanenza delle minori presso i nonni materni per le vacanze estive;
- il sig. potrà tenere con sé le figlie quando vorrà previo accordo con la sig.ra Parte_1
, compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie;
Pt_2
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento delle figlie e nella misura Persona_1 Persona_2 mensile di € 150,00= per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli aumenti Istat previsti per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese;
- disporre che le parti contribuiscano alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema già stabilito con la sentenza di separazione:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
pagina 2 di 16 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- disporre con riguardo alle spese straordinarie da concordare che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- disporre che il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
pagina 3 di 16 Conclusioni di parte resistente
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Merlino (LO), in data 03.06.2007, e conseguentemente, ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Merlino, l'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di Merlino (LO) al n. 01 p. II S. B, anno 2007;
2. alla luce delle risultanze probatorie e della prova espletata nel giudizio, affidare, nell'interesse delle minori e , in via esclusiva alla madre con collocamento delle Per_1 Per_2 stesse presso quest'ultima, anche in base alle stesse condotte poste in essere dal Sig. Parte_1
, che sono causa di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale delle figlie minori
[...] Per_1
e , rispettivamente di quindici e dodici anni, che hanno a loro volta manifestato la Per_2 volontà, anche in sede di audizione avanti codesto Ill.mo Tribunale, di non voler vedere ed incontrare il padre, escludendosi pertanto qualsiasi intervento anche solo terapeutico dei servizi sociali e/o di psicologi, che sono al momento motivo di fatica e di disagio per le minori. La ricorrente eserciterà in via esclusiva anche la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che riguardino le figlie minori e . Per_1 Per_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi non venga disposto l'affidamento esclusivo di e Per_1
alla madre, limitare in ogni caso l'esercizio del diritto di visita del Sig. Per_2 Parte_1
nei confronti delle minori, qualora esercitabile, esclusivamente avvalendosi del servizio
[...] tutela minori del comune di competenza;
3. autorizzare in via esclusiva la ricorrente a chiedere il passaporto per le minori e qualsiasi altro documento valido per l'espatrio nonché a chiedere qualsiasi accertamento sanitario o percorso terapeutico nell'interesse delle minori;
4. disporre l'erogazione dell'assegno unico familiare in via esclusiva alla madre, Sig.ra Pt_2
[...]
5. disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori e Per_1
, da parte del padre Sig. nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per Per_2 Parte_1 ciascuna figlia) e/o quella diversa somma ritenuta più equa da parte del Giudicante, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, sino a che le stesse non divengano stabilmente ed economicamente autosufficienti, nonché il il pagamento delle spese straordinarie documentate nella misura del 50% a carico del padre Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
pagina 4 di 16
1. Oggetto del giudizio
Con ricorso depositato in data 16.12.2020, ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1
di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Pt_2
in data 03.06.2007 a Merlino (LO).
[...]
In particolare, parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori con il collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dei diritti di visita delle minori con il padre secondo le disposizioni dei Servizi sociali competenti, il versamento di un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di importo pari a € 153,00 mensili per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto:
- che in data 03.06.2007, a Merlino (LO), le parti hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Merlino al numero 4
Parte 2 Serie A dell'anno 2007 e nei registri dello stato civile del Comune di Zelo Buon
Persico al numero 01, Parte 2, Serie B;
- che dall'unione matrimoniale tra le parti sono nate due figlie: , nata a [...] il Per_1
31.10.2008, e nata a [...] il [...]; Per_2
- che i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n. 438/2019 del 16.04.2019 del
Tribunale di Lodi, pubblicata in data 02.05.2019;
- che la predetta sentenza ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
ha disciplinato il diritto di visita del padre con le due figlie e ha disposto a carico di la somma mensile di Parte_1
€ 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- che a partire dal mese di giugno 2019 avrebbe impedito al padre Parte_2
l'esercizio dei diritti di visita delle figlie e, pertanto, con ricorso ex art. 612 c.p.c., depositato in data 03/12/2019, il sig. ha chiesto al Tribunale di Lodi di Parte_1 determinare e disporre tutte le modalità necessarie ed opportune per l'esecuzione della
Sentenza n. 438/2019, al fine di consentire al ricorrente di poter vedere e stare con le figlie minori e;
Per_1 Per_2
pagina 5 di 16 - che in data 23/11/2020 gli assistenti sociali hanno depositato relazione scritta con la quale hanno dato atto di una situazione conflittuale e complessa tra i coniugi, che ha prodotto gravi effetti negativi sul comportamento e la personalità delle minori al punto da rifiutare d'incontrare il padre, e hanno proposto un percorso di mediazione familiare presso il
Consultorio Familiare di Lodi, cui le parti hanno aderito;
- i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e il sig. operario, Parte_1
percepisce un reddito lordo annuo pari a circa 25.000,00 euro;
- la sig.ra , di cui il ricorrente non conosce il reddito, vive nella villa dei genitori di Pt_2
Zelo Buon Persico con un nuovo compagno e le figlie;
- che a far tempo dalla separazione non è intervenuta riconciliazione fra i coniugi, ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70 e successive modifiche.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.05.2021 si è costituita in giudizio Pt_2
aderendo alle domande di parte ricorrente sullo status ma chiedendo l'affido esclusivo
[...]
delle minori alla madre con collocamento presso la stessa, la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie di complessivi € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno di mantenimento per sé di € 200,00 mensili, motivato dal proprio stato di disoccupazione.
Alla prima udienza del 18.05.2021 le parti sono comparse personalmente e il Presidente, Dott.ssa
Maria Teresa Latella, dopo l'ascolto ed il tentativo di conciliazione dei coniugi, si è riservato.
Con ordinanza del 28.05.2021 il Presidente ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) Dispone l'affido condiviso delle figlie minore, con collocamento presso la madre, regolamentazione delle visite paterne secondo quanto statuito in motivazione e comunque demandandole al servizio sociale competente
2) Pone a carico del padre- un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili complessivi
(200,00 per ognuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo presso la Corte d'Appello di Milano
pagina 6 di 16 3) Pone a carico del marito un assegno per la moglie di euro 100,00 mensili (sino almeno al reperimento di un'attività lavorativa e per un anno, tenuto conto comunque che la sig.ra ha capacità lavorativa);
4) Incarica il servizio sociale di lodi territorialmente competente di provvedere alla presa in carico del nucleo, all'indagine circa la capacità genitoriale delle parti e regolamentazione delle visite paterne secondo quanto indicato in motivazione”
Il Presidente ha, altresì, nominato Giudice Istruttore la Dott.ssa Ada Cappello e fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15.10.2021, previa concessione alle parti di termine per il deposito di memorie integrative.
Le parti hanno depositato le proprie memorie integrative;
in particolare, parte ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento per le figlie e la revoca del mantenimento per la moglie.
L'udienza del 15.10.2021 è stata differita a causa dell'emergenza Covid al 01.12.2021 mediante trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice ha concesso alle parti i richiesti termini 183 comma 6 c.p.c. e rinviato la causa al 15.06.2022.
Successivamente, le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
L'udienza del 15.06.2022 è stata differita al 06.07.2022 mediante trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice con ordinanza del 12.08.2022 ha invitato i Servizi Sociali competenti a depositare relazione aggiornata in merito al nucleo familiare, invitato le parti al deposito della documentazione reddituale aggiornata e fissato l'udienza del 19.10.2022 per la prosecuzione del giudizio.
In data 04.10.2022 i Servizi Sociali di Lodi hanno depositato una relazione di aggiornamento delle attività svolte con la quale hanno dato atto della pressoché invariata situazione delle minori e della loro ferma volontà di non rivedere il padre, alimentata anche dalla notizia della gravidanza della nuova compagna del padre. I Servizi Sociali hanno anche evidenziato che la coppia genitoriale si è dichiarata non interessata a intraprendere alcun tipo di percorso. Infine, i Servizi
Sociali hanno sottolineato le criticità rilevate nell'atteggiamento di chiusura del sig. Parte_1
più concentrato sul procedimento giudiziario e sulle colpe della ex moglie che sui vissuti e le emozioni delle figlie. I Servizi Sociali hanno concluso subordinato il diretto coinvolgimento delle minori al buon esito di un supporto rivolto ai genitori.
pagina 7 di 16 Inoltre, i Servizi Sociali hanno depositato la precedente relazione dell'8.10.2021, nella quale è emerso quanto segue:
- Le ragazze hanno manifestato in maniera esplicita l'intenso disagio, che ad oggi si associa alla possibilità di poter incontrare il padre, la cui non accoglienza rischia di sedimentare in loro unicamente sentimenti di rabbia e frustrazione;
- La sola predisposizione di incontri protetti se non associata a un preliminare cambiamento delle dinamiche genitoriali, non appare sufficiente a preservare le minori da ulteriori sofferenza, stanchezza e demotivazione;
- Allo stato risulta inopportuno e controproducente proseguire nel lavoro di incontro tra padre e figlie;
- Ogni ulteriore intervento che preveda il diretto coinvolgimento delle ragazze deve essere necessariamente subordinato al buon esito di un percorso di supporto rivolto ai genitori;
Successivamente, il Giudice con ordinanza del 13.02.2023, stante il disagio manifestato dalle minori nell'incontrare il padre e ritenendo allo stato inopportuno e controproducente proseguire nel lavoro di incontro tra padre e figlie, ha disposto la prosecuzione dell'incarico conferito ai
Servizi Sociali con invito all'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità finalizzati alla progressiva e graduale ripresa degli incontri paterni, ha invitato i Servizi Sociali al deposito di un nuovo aggiornamento entro il 28.04.2023 e fissato l'udienza del 03.03.2023 per la discussione dell'istanza ex art. 709-ter c.1 c.p.c. formulata da parte resistente, volta ad essere autorizzata ad avvalersi di strutture private a pagamento per i percorsi di logopedia della figlia Per_2
All'udienza del 03.03.2023 il Giudice ha invitato la sig.ra a documentare i tempi di Pt_2
attesa delle strutture pubbliche per i servizi di logopedia della figlia , invitato i Servizi Per_2
Sociali ad avviare con urgenza nuovi percorsi di sostegno alla genitorialità e rinviato la causa al
14.04.2023.
La predetta udienza è stata rinviata al 16.06.2023, stante la mancata comparizione della resistente e del suo difensore, con invito ai Servizi Sociali competenti ad avviare i percorsi di sostegno alla genitorialità ed a depositare una relazione aggiornata entro il 31.05.2023.
In data 28.04.2023 si è costituito in giudizio per parte resistente il nuovo procuratore avv.
Pellacani.
pagina 8 di 16 In data 01.06.2023 i Servizi Sociali hanno depositato relazione di aggiornamento con la quale hanno dato atto di essere in attesa della risposta del Consultorio di Lodi per l'avvio della presa in carico per il sostegno alla genitorialità e del persistente rifiuto delle minori a vedere il padre;
in merito al rapporto delle minori con il padre le operatrici hanno evidenziato che: “In relazione alla figura paterna, emerge la loro rabbia legata al fatto che il sig. manifesti la Parte_1
volontà di riallacciare i legami con loro soltanto durante le udienze in Tribunale, mentre riferiscono che nella vita di tutti giorni non soltanto non le saluta se le incontra per strada, ma non ha mai inviato o fatto pervenire in altro modo, messaggi di auguri per i compleanni o le festività. Risulta pertanto a loro incomprensibile che il tentativo di ravvicinamento passi soltanto per vie legali e che per l'ennesima volta loro siano chiamate a rispondere ai servizi sulla base di una presunta disponibilità del padre, che loro non ritengono autentica”.
All'udienza del 16.06.2023 il Giudice ha disposto la prosecuzione dell'incarico conferito ai
Servizi Sociali invitandoli a fornire un aggiornamento entro il 19.09.2023, ha parzialmente ammesso la prova per testi chiesta da parte ricorrente ammettendo parte resistente alla prova contraria, rinviando all'udienza del 29.09.2023 per l'assunzione delle prove testimoniali.
In data 21.09.2023 i Servizi Sociali hanno depositato relazione di aggiornamento con la quale hanno rilevato che la richiesta di percorsi per la genitorialità risulta in lista d'attesa presso il
Consultorio di Lodi e che tali percorsi risultano necessari ai fini di ulteriori tentativi di incontri, pena la lesione del benessere psico-fisico delle minori.
All'udienza del 29.09.2023 è stato escusso il teste di parte ricorrente ed i testi di Testimone_1 parte resistente ammessi a prova contraria ed all'esito il Testimone_2 Testimone_3
Giudice ha rinnovato l'invito ai Servizi Sociali ad avviare con urgenza i percorsi di sostegno alla genitorialità e fissato per la prosecuzione della causa l'udienza del 15.12.2023.
Con relazione depositata in data 6.12.2023 i Servizi Sociali incaricati hanno riferito quanto segue:
- Il Consultorio ha avviato la presa in carico del sig. e svolto un primo colloqui Parte_1
conoscitivo con la sig.ra ; Pt_2
- L'esiguo numero di colloqui finora svolti non consente al servizio di poter valutare se il sig. sia riuscito a comprendere e rielaborare le proprie responsabilità che Parte_1
hanno contributo a determinare nel corso del tempo il rifiuto delle figlie in merito alla pagina 9 di 16 possibilità di incontrarlo e quindi valutare la possibilità concreta di ripristino degli incontri;
- Risulta auspicabile l'audizione delle minori da parte del Tribunale, affinchè le stesse non abbiano più la percezione di dover subire passivamente decisioni che le riguardano e che sentono non in linea con i loro bisogni.
All'udienza del 15.12.2023 il Giudice ha disposto l'audizione delle minori, invitando le parti ad integrare la documentazione reddituale e disponendo la prosecuzione dell'incarico conferito ai
Servizi Sociali.
In data 15.01.2024 parte ricorrente ha depositato documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza del 26.01.2024 sono state sentite le minori e e, successivamente, il Per_1 Per_2
Giudice ha fissato l'udienza del 06.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 23.02.2024 i Servizi Sociali hanno depositato nuova relazione, con la quale hanno dato atto che la sig.ra dopo un primo colloquio presso il Consultorio “La Famiglia Onlus” si Pt_2
è rifiutata di proseguire il supporto alla genitorialità dichiarando che “lei non è tenuta a fare questo percorso psicologico come invece lo è il padre delle sue figlie” e dopo essere stata più volte contatta si era detta disponibile ad effettuare gli incontri solo insieme al ricorrente per dimostrare “l'incompatibilità comunicativa” con lo stesso;
il sig. invece, si era Parte_1
sempre presentato puntuale e disponibile agli incontri. L'operatrice del consultorio ha concluso non ritenendo possibile un proseguimento del percorso psicologico individuale, “in quanto una delle due parti si è dimostrata poco propensa ad un confronto costruttivo”. I Servizi Sociali hanno poi ribadisco che l'unica modalità per proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità sia lo svolgimento di colloqui congiunti, con l'obiettivo di ripristinare gradualmente un canale comunicativo efficace tra i due genitori al fine di promuovere il benessere psichico dei minori.
All'udienza del 06.03.2024, infine, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., ha inviato al P.M. per le conclusioni, riservandosi all'esito di riferire al Collegio.
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
pagina 10 di 16 Dai documenti prodotti in atti risulta provato che i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n.438/2019 del 16.04.2019 del Tribunale di Lodi, pubblicata in data 02.05.2019.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Affidamento, collocamento e visite riguardante le figlie.
Parte ricorrente ha domandato l'affido condiviso delle minori e il collocamento delle stesse presso la madre.
Parte resistente, invece, ha chiesto l'affido di e in via esclusiva alla madre con Per_1 Per_2 collocamento delle stesse presso quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che le figlie restino affidate ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni in atti, non sussistono ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario non risultando, nei confronti del padre e della madre, una loro condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre con esercizio disgiunto a favore della madre per quanto attiene alle decisioni in materia scolastica, amministrativa e sanitaria, stante l'accesa conflittualità tra le parti e la mancanza di comunicazione tra i genitori, sottolineata più volte dalle relazioni dei Servizi sociali competenti, nonché in ragione della difficoltà più volte rappresentata dalla madre di reperire il consenso del padre per le questioni riguardanti la salute e il percorso scolastico delle minori.
In particolare, l'istruttoria effettuata nel corso del giudizio, diversamente da quanto dedotto da parte resistente, non ha evidenziato una inadeguatezza genitoriale in capo al sig. ma Parte_1
una comunicazione disfunzionale tra le parti e un'elevata conflittualità tra le stesse. Tali circostanze non risultano ostative all'applicazione di un regime di genitorialità condivisa. Infatti,
pagina 11 di 16 secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la mera conflittualità tra i genitori non coniugati e che vivono separati non preclude, in via di principio, il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove la conflittualità si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non dovendo quindi porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone l'interesse (Cass., 06/03/2019, n. 6535; Cass., 29/03/2012, n. 5108).
Di contro, ritiene il Collegio che il regime dell'affido esclusivo in favore della madre si porrebbe in contrasto con gli interessi delle figlie in quanto lo stesso inasprirebbe ulteriormente la posizione delle minori nell'accesso alla figura paterna. Infatti, come evidenziato dalla relazione del Consultorio del 20.2.2024, la sig.ra si è mostrata poco propensa a intraprendere un Pt_2
percorso a sostegno della genitorialità, esplicitando di non ritenerlo necessario dopo l'audizione delle figlie.
Per quanto attiene al regime di visita padre/figlie deve tenersi in considerazione quanto da queste espresso all'udienza del 26.01.2024; in particolare, ha dichiarato: “… al momento non lo Per_1
voglio vedere perché in tutti questi anni non ha mai provato a riappacificarsi con noi;
trovo che sia una persona finta;
ha sempre fatto il papà disperato ma non ha mai fatto niente di concreto per noi;
a luglio in occasione del compleanno di , non le ha fatto gli auguri a , Per_2 Per_2
lui poi ha detto che si era dimenticato;
io vorrei che non avvicinasse più, ormai mi sono abituata;
spero di non averci più niente a che fare.”; ha dichiarato: “…con papà se Per_2
devo essere sincera non vorrei riallacciare i rapporti perché non mi va, neanche fra qualche anno. Secondo me lui non è capace a fare il padre, io quando lo vedo mi viene disagio”.
Pertanto, dall'audizione delle minori è emerso il fermo rifiuto delle stesse ad avere, allo stato, alcun contatto con il padre.
Tenendo in considerazione i desideri delle minori e quanto espresso dai Servizi sociali competenti, che più volte hanno evidenziato la necessità di percorsi di aiuto alla genitorialità ai fini di ulteriori tentativi di incontri padre/figlie, pena la lesione del benessere psico-fisico delle minori, il Tribunale invita entrambe le parti ad intraprendere percorsi per il supporto della genitorialità e percorsi psicologici a sostegno delle minori al fine di consentire il ripristino delle visite paterne. Infatti, dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali (in specie dalla relazione del
Consultorio del 20.2.2024) è emerso che la sig.ra dopo un primo colloquio presso il Pt_2
Consultorio “La Famiglia Onlus” si è rifiutata di proseguire il supporto alla genitorialità
pagina 12 di 16 dichiarando che “lei non è tenuta a fare questo percorso psicologico come invece lo è il padre delle sue figlie” e dopo essere stata più volte contatta si era detta disponibile ad effettuare gli incontri solo insieme al ricorrente per dimostrare “l'incompatibilità comunicativa” con lo stesso, mostrandosi poco propensa a un confronto costruttivo.
Alla luce della richiamata relazione il Collegio ribadisce l'opportunità di disporre incontri congiunti tra i genitori, cui dovranno partecipare entrambi i genitori, non potendosi ritenere che gli stessi siano funzionali solo con riguardo alla figura paterna ma essenziali al fine di garantire una comunicazione funzionale tra i genitori in merito a tematiche riguardanti le figlie e al fine del recupero del rapporto padre-figlie.
All'esito dei suddetti percorsi, ove abbiano esito positivo, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, tenuto conto dei desideri e delle esigenze delle minori;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale
o di capodanno;
- durante le festività pasquali, per tre giorni, comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o di
Pasquetta;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico;
- entro il 30 aprile di ogni anno i genitori si impegneranno a determinare di comune accordo i tempi di permanenza delle minori presso i nonni materni per le vacanze estive.
4. Contributo per il mantenimento della prole
Parte ricorrente ha chiesto di versare a titolo di un contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente ha chiesto disporsi quale contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 13 di 16 Al fine di determinare il contributo per il mantenimento delle minori occorre preliminarmente accertare la condizione economica delle parti lavora come operaio con un contratto a tempo indeterminato;
percepisce uno Parte_1
stipendio mensile netto pari a circa 1.400,00 euro;
vive in un immobile di proprietà, per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo trentennale con una rata mensile di circa € 350,00
(277,04/399,00).
Dalla documentazione presente in atti risulta che ha dichiarato un reddito Parte_1 imponibile per l'anno 2019 pari ad € 26.015,00, nel 2020 un reddito di € 23.906,61, nel 2021 un reddito imponibile di € 23.976,00, nel 2022 un reddito imponibile di € 23.968,00.
Lo stesso coabita con la nuova compagna, di cui non è stata fornita documentazione Persona_3
reddituale, da cui ha avuto un figlio, , nel 2021. Per_4
attualmente lavora come operaia con un contratto di lavoro a tempo Parte_2
determinato con la Controparte_1
Dalla documentazione presente in atti risulta che ha dichiarato un reddito Parte_2 imponibile per l'anno 2018 di € 17.698,00, per l'anno 2019 un reddito imponibile di € 13.930, per l'anno 2021 un reddito imponibile di € 11.480,00; inoltre, dalla documentazione Isee presentata dalla parte, è possibile desumere un reddito presunto di circa € 12.289,00 per l'anno
2022 e di € 18.735,00 per l'anno 2023. La parte, nonostante in data 4.3.2024 abbia dichiarato di depositare documentazione reddituale aggiornata comprensiva delle ultime dichiarazioni dei redditi, ha omesso di depositare i documenti n. 1-2-3 indicati nel proprio elenco documentale.
ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari a circa 1.330,00, di Parte_2
essere onerata da un canone di locazione per l'immobile in cui vive con le figlie pari ad € 450,00 mensili (doc. n. 2 di parte resistente, del 02.0102024 “contratto locazione”); la stessa percepisce, inoltre, un contributo mensile per l'acquisto di prodotti senza glutine per la celiachia della figlia nella misura di € 70,00. Per_2
Dall'istruttoria espletata non è emerso che sia attualmente convivente con il Parte_2
così come confermato dallo stesso e dai testi di ed Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...]
In considerazione della situazione patrimoniale delle parti, come precedente ricostruita, caratterizzata dalle alterne vicende lavorative di parte resistente, a fronte di un reddito pressoché
pagina 14 di 16 costante del ricorrente, delle accresciute esigenze delle minori in considerazione dell'età ( Per_1
15 anni e 13) ed in considerazione del fatto che l'impegno genitoriale nella gestione Per_2
delle figlie minori, allo stato, è totalmente a carico della madre, il Collegio ritiene di porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di euro 500,00 (euro Parte_1
250,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento della prole, somma da versarsi alla sig.ra , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente Pt_2
sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre, tenuto conto che il padre non si è opposto a tale domanda nonché tenuto conto del regime di affido e di collocamento in atto.
5. Spese
Tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 03.06.2007 a Merlino (LO), con atto trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
dello stato civile del Comune di Merlino (LO), al n. 4 Parte 2 Serie A dell'anno 2007.
2) affida le figlie minori, e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre e con facoltà della madre di assumere in via disgiunta tutte le decisioni di carattere straordinario e urgente riguardanti gli aspetti amministrativi, sanitari e scolastici;
3) invita entrambe le parti ad intraprendere percorsi per il supporto della genitorialità e ad attivare percorsi psicologici a sostegno delle minori al fine di ripristinare i rapporti delle stesse con il padre.
pagina 15 di 16 All'esito dei suddetti percorsi, ove abbiano esito positivo, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, tenuto conto dei desideri e delle esigenze delle minori;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale
o di capodanno;
- durante le festività pasquali, per tre giorni, comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o di
Pasquetta;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico;
- entro il 30 aprile di ogni anno i genitori si impegneranno a determinare di comune accordo i tempi di permanenza delle minori presso i nonni materni per le vacanze estive;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per le figlie la somma di complessivi € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'appello di Milano;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre.
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso in Lodi il giorno 25 luglio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Ada Cappello
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