Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01/11/1967, residente in V. TRENTO 13/9 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GIANNETTO CARMELA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
13/03/1959, residente in V. TRENTO 13/9 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GIANNETTO CARMELA (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
20.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine
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Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in NAPOLI il 21/05/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“I coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza. Il marito, continuerà a risiedere presso la casa famigliare sita
2 in Genova alla Via Trento 13/9 unitamente alla figlia . La moglie R_
provvederà a trasferire la sua residenza altrove provvedendo, altresì, ad ottemperare a tutte le formalità anagrafiche. Fino alla data dell'effettivo trasferimento della residenza, la moglie provvederà al pagamento delle spese relative all'abitazione famigliare nella misura del 50%. S'intende che, fino alla data anzidetta, l'importo di cui al successivo punto 2) dovrà considerarsi ricompreso nell'importo che la moglie verserà per il pagamento delle spese relative all'abitazione famigliare.
2. La madre con decorrenza dal provvedimento di omologa, verserà al marito quale contributo al mantenimento per la figlia fintantoché la stessa R_ conviva col padre e non sia economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € 700,00 entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dal protocollo d'intesa del CNF, saranno ripartite al 50% fra i genitori.
3.Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non chiedono l'uno nei confronti dell'altro alcun mantenimento.
4. Le parti si danno atto che con la sottoscrizione dell'accordo contenuto nell'atto introduttivo si ritengono pienamente soddisfatte e non hanno più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, diritto, ragione e/o causale l'una nei confronti dell'altra”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1998, Numero 4, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238; Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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