TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 114
TAR
Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l'amministrazione non potesse disporre il divieto di detenzione armi basandosi esclusivamente sulla contestazione di un reato venatorio che non implica l'uso delle armi, in assenza di altre condotte sintomatiche di inaffidabilità. Ha inoltre richiamato la normativa speciale di cui all'art. 32 L. 157/92 che, in assenza di recidiva, non consentirebbe la sospensione della licenza per la fattispecie contestata.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento di revoca, derivando dal divieto di detenzione armi ritenuto illegittimo, debba essere annullato. La motivazione richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 32 L. 157/92 è speciale rispetto all'art. 10 T.U.L.P.S. e che la sanzione prevista esaurisce la reazione dell'ordinamento, non consentendo all'amministrazione di andare oltre in assenza di recidiva o di condotte sintomatiche di inaffidabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 114
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 114
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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