Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Loris Maria Nisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t.; Questura Reggio Calabria, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Sato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del Decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. -OMISSIS-/Area I^ bis, Fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, notificato all’interessato l’-OMISSIS-, impositivo, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., del divieto di detenzione a qualsiasi titolo di armi, munizioni e materiale esplodente;
- del Provvedimento del Questore di Reggio Calabria, del -OMISSIS-, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio Calabria e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa BE ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato:
a) il provvedimento n. -OMISSIS-/Area I^ bis, Fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Reggio Calabria, preso atto del suo deferimento all’Autorità giudiziaria penale, avvenuto in data -OMISSIS-, per violazione dell'art. 30 lettera h) L. n. 157/1992, avendo esercitato attività venatoria mediante l'ausilio di mezzi vietati (richiamo acustico elettromagnetico), ha disposto a suo carico il “ divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi ”. Ciò “ considerato che il deferimento all’Autorità Giudiziaria attiene a reato incidente negativamente sull’affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi”;
b) il provvedimento del -OMISSIS- con cui il Questore di Reggio Calabria, visto il suddetto divieto di detenzione armi adottato dalla Prefettura e condivise le ragioni allo stesso sottese, ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia allo stesso rilasciata in data -OMISSIS-.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee, in base ad un criterio di priorità logico-giuridica.
- “MOTIVO I: Violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10, 11 e 43 T.U.LPS e del regolamento di esecuzione (ART. 73 R.D. 773/31). Eccesso di potere - travisamento ed erronea valutazione dei fatti - carenza istruttoria- ingiustizia manifesta”;
- “Motivo II. Violazione di legge - Violazione del principio di buon andamento e affidamento del cittadino nell'azione della P.A., di cui all'art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione di legge e mancata applicazione degli artt. 7 e 8 e 10 della L. n. 241/1990. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Violazione di legge e mancata applicazione dell'art. 3, co.1, L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione”;
- “M otivo III. Violazione di legge. Violazione degli artt. 30 e 32 legge 157/92. Eccesso di potere. Illegittimità del provvedimento di revoca del titolo autorizzativo al porto dell’arma per uso caccia”;
- “ Motivo IV. Violazione di legge - Violazione del principio di buon andamento e affidamento del cittadino nell'azione della P.A., di cui all'art. 97 Costituzione. Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
I provvedimenti impugnati avrebbero dovuto essere preceduti dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento, onde assicurare al ricorrente – titolare da anni di porto d’armi uso caccia - l’esercizio delle facoltà partecipative di cui agli artt. 7 e ss. l. n. 241/90, in assenza di ragioni di urgenza idonee ad escluderle.
La pendenza, a carico del ricorrente, del procedimento penale per violazione dell'art. 30 lettera h) L. n. 157/1992 – peraltro definito, in fase di indagini preliminari, con l’archiviazione, stante l’estinzione del reato per intervenuta oblazione - non avrebbe potuto essere ragionevolmente e logicamente addotta a sostegno dell’inaffidabilità dello stesso circa il buon uso delle armi. Ciò in quanto la fattispecie di reato in contestazione coinciderebbe esclusivamente con l’esercizio dell’attività venatoria mediante l'ausilio di un mezzo vietato (richiamo acustico elettromagnetico), ovvero in una condotta che non implicherebbe affatto l’uso delle armi.
Dalla condotta in esame, anche in ragione dell’inesistenza di ulteriori e pregressi addebiti - l’amministrazione – Prefettura e Questura - non avrebbe, pertanto, potuto desumere la sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente, ostativa all’utilizzo di armi e munizioni, con conseguente deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti in contestazione, erroneamente adottati ai sensi degli artt. 10, 11 39 e 43 del T.U.L.P.S., in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Del resto, ai sensi dell’art. 32 comma 1, lett. a) L. n. 157/1992, soltanto l’eventuale recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale abiliterebbe la p.a., quale sanzione amministrativa accessoria, alla sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, quale unica reazione dell’ordinamento al fatto penalmente rilevante, non essendo consentito alla p.a., nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, di andare oltre, in assenza, come nella specie, di condotte involgenti abuso delle armi (o, comunque, altrimenti sintomatiche di inaffidabilità nell’uso delle stesse).
3. La Prefettura di Reggio Calabria e la Questura di Reggio Calabria hanno resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, ulteriormente ribadite ed argomentate in sede conclusiva, chiedendone il rigetto.
4. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avuto esclusivo riguardo all’insussistenza del cd. periculum in mora .
5. In occasione dell’udienza straordinaria del 15 gennaio 2026, in vista della quale il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni, sentiti i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. Coglie nel segno l’assorbente censura secondo cui, a fronte della contestazione della fattispecie di reato di cui all’art. 30 comma 1 lett. h) L. n. 157/92 ed in mancanza dell’allegazione di condotte diverse, che siano obiettivamente sintomatiche dell’inaffidabilità del ricorrente in materia di armi, l’amministrazione non avrebbe potuto, ai sensi degli artt. 10, 11 39 e 43 del T.U.L.P.S., disporre il divieto di detenzione di armi e munizioni nonché la revoca della licenza del porto di fucile ad uso caccia.
7.1 Quanto sopra in continuità con il consolidato orientamento della Sezione, a cui si formula espresso rinvio, ai sensi dell’art. 74 c.p.a, secondo cui: « 1) L'art. 10 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 prescrive che "le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata".
A sua volta, l'art. 32, comma 1, lettera a) della L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilisce che "Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; ...".
Aggiunge il comma 2 che “I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna”.
È chiaro che l’art. 32 l.n. 157 cit. ha carattere speciale rispetto alla prescrizione di cui all'art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha carattere generale.
In base al principio di specialità (espressamente contemplato in campo penale dall'art. 15 c.p., ma del quale deve essere fatta applicazione in qualsiasi settore dell'ordinamento giuridico in quanto costituisce il fondamento logico-giuridico della disciplina relativa al concorso apparente di norme), nel concorso apparente di norme coesistenti deve applicarsi la norma speciale, che deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Peraltro, come si è detto, l’art. 32 prevede, in aggiunta all’intervento penalistico (“Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30”), sanzioni accessorie irrogate dall’autorità amministrativa, ma espressamente il comma 3 dell’art. 30 rammenta che “Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi”, sicché risulta pure qui confermato il principio di specialità.
2) Nel caso in esame al […] era stata contestata l’ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. h) dell’art. 30, per l’esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r), punita con l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549), ed il contravventore ha definito il procedimento con l’oblazione.
L'Autorità amministrativa - tenuta ad applicare la norma speciale di cui all’art. 32 l.n. 157 cit. e non già l’art. 10 TULPS -, avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti del ricorrente soltanto in presenza di condanna definitiva o dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, e della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992 per il caso della lett. h) dell’art. 30.
Nella specie, non ricorrendo a carico del […] l'ipotesi speciale della recidiva, l'impugnato provvedimento di revoca, che fa riferimento solo ed esclusivamente a quest’episodio venatorio, risulta essere stato adottato in carenza di un presupposto essenziale (cfr., in termini, TAR Reggio Calabria, 22 gennaio 2014, n. 59) e la sospensione così disposta è illegittima in quanto “Deve, invero, ritenersi che la sanzione prevista dal citato art. 32 esaurisca la reazione dell’ordinamento al fatto penalmente previsto, non essendo consentito all’amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, andare ben oltre tale previsione ” ( TAR Reggio Calabria, 10 aprile 2018, n. 174) » (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 9.10.2018, n. 602; cfr. anche, più di recente T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8.01.2024, n. 18 e 19).
8. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto. Ne consegue l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria n. -OMISSIS-/Area I^ bis, Fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con cui è stato disposto, a carico del ricorrente, il “ divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi ” e del conseguente decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dal Questore di Reggio Calabria in data -OMISSIS-.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto, annulla il provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria n. -OMISSIS-/Area I^ bis, Fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con cui è stato disposto, a carico del ricorrente, il “ divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi ” ed il conseguente decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dal Questore di Reggio Calabria in data -OMISSIS-.
Condanna, in solido, la Prefettura di Reggio Calabria ed il Questore di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE ZU, Presidente, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE ZU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.