Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
22.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 17477/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Gino Doria n. 158, presso lo studio dell'avv. Armando Maria Biondi, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
25.7.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n.
8116/2023) per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla concessione della pensione di inabilità e, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, relativamente alla domanda amministrativa del 09.12.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott.ssa Per_1
nelle conclusioni dell'elaborato, aveva riconosciuto che: “ai fini di una complessiva
[...]
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando, da un lato, l'omessa valutazione della rettocolite ulcerosa (diagnosticata invece dalla commissione medica invalidi civili); dall'altro, la sottovalutazione della sindrome depressiva, peraltro ulteriormente aggravata come da documentazione medica allegata (certificato medico Asl NA1 Loreto Mare del 19.06.24 e certificato medico Asl NA1 Osp. San Paolo del 02/07/2024).
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1. fissare l'udienza di discussione della presente causa;
2. rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio;
3. accertare che parte ricorrente è invalida nella misura non inferiore del 74%, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero diversa decorrenza ritenuta di Giustizia con salvezza di gravame ed al contempo condannare l'Ente resistente al pagamento dei ratei delle prestazioni richieste e d accertate;
4. condannare il convenuto soccombente alle spese, ai diritti, all'IVA, al CPA, al rimborso forfettario delle spese generali ex. art. 14 tariffa professionale forense e all'onorario del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 22.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Nel caso in esame, la consulente dott.ssa , ha accertato in capo alla sig.ra Per_1 Parte_1 una riduzione della capacità lavorativa del 47%, causata dalle seguenti patologie: “Cardiopatia ipertensiva;
Evidenze EGDScopiche (05/2021) di incontinenza cardiale, gastropatia antrale e micropolipi gastrici in soggetto con esiti chirurgici (2014) di emorroidectomia e di sfinterotomia
(per ragadi anali, rettocele ed ostruzione fecale), nonché angioma del VI segmento epatico e di calcificazioni del IV e VIII segmento epatico;
- Esiti di fibroadenectomia mammaria destra;
Iperplasia micronodulare tiroidea;
Ipoplasia dei seni sigmoidei e cefalea”, confermando la valutazione espressa dalla commissione medica circa la mancanza di una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.
Il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, si soffermava sul complesso invalidante sofferto e sulle percentuali da ricollegare alle patologie riscontrate, riconoscendo che: “[…] Lo studio documentale ed i rilievi clinico-obiettivi hanno consentito di accertare che , di anni 57, presenta le Parte_1 infermità di seguito menzionate. Si procede alla valutazione delle minorazioni in esame sulla base dei riferimenti nosografici versati nella Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, allegata al D.M. 05/02/1992. - Cardiopatia ipertensiva
(03/2024), con evidenze ecocardiografiche di ipertrofia ventricolare sinistra, frazione di eiezione pari al 48% e lievi insufficienze mitralica, aortica e tricuspidalica, in soggetto con aritmia extrasistolica in trattamento. In riferimento alla Tabella indicativa, la minorazione può essere assimilata al codice 6441 (Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve: 21-
30%) e valutata nella specie nella misura del 30%. - Evidenze EGDScopiche (05/2021) di incontinenza cardiale, gastropatia antrale e micropolipi gastrici in soggetto con esiti chirurgici
(2014) di emorroidectomia e di sfinterotomia (per ragadi anali, rettocele ed ostruzione fecale), nonché angioma del VI segmento epatico e di calcificazioni del IV e VIII segmento epatico. Per analogia si menzionano i codici 6454 (Ulcera gastrica o duodenale 10%) e 6101 (Emorroidi
10%); si raffrontano i medesimi con le minorazioni predette e si esprime valutazione pari al 25%.
- Esiti di fibroadenectomia mammaria destra. Minorazione di esiguo valore invalidante. -
Iperplasia micronodulare tiroidea. Minorazione di esiguo valore invalidante. - Ipoplasia dei seni sigmoidei e cefalea. Minorazione non tabellata, non dettagliata e non seriata temporalmente in ordine alla cefalea, quantificabile nella misura del 10%”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali di invalidità valutate con riferimento alla tabella indicativa del D.M. 05.02.1992, accertava che: “[…]
In conclusione ed ai fini di una complessiva valutazione, tenuto conto delle evidenze cliniche e strumentali, si esprime stima invalidante, valutata secondo calcolo riduzionistico, nella misura del 47%. Non sussistono, pertanto, i requisiti psico-fisici idonei all'ottenimento dell'assegno mensile di assistenza”.
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di un'invalidità in misura superiore al 74%, condizione necessaria all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile (L. n. 117/81), ovvero della pensione di inabilità
(100%).
Va, in primo luogo, ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, l. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 11185 del
23/04/2019; Cass. n. 17400 del 29/08/2016).
A tal proposito, viene in rilievo quanto aggiunto dal consulente in sede di risposta alle controdeduzioni, dove ha preso specifica posizione in ordine alle contestazioni sollevata dalla parte ed ha potuto esaminare la documentazione medica allegata al presente ricorso in opposizione
(certificato medico Asl NA1 Loreto Mare del 19.06.24 e certificato medico Asl NA1 Osp. San
Paolo del 02/07/2024): “[…] In primo luogo, in ordine ad aspetti meramente formali, la scrivente riferisce di non aver mai ricevuto autorizzazione all'acquisizione della documentazione menzionata (consulenze del 19/06/2024 e 02/07/2024). In secondo luogo, ed in merito agli aspetti tecnici e sostanziali, si riferisce che, in sede peritale, non sono emersi elementi psicopatologici, come descritti nella documentazione del 19/06/2024. Oltretutto, la certificazione predetta costituisce atto singolo recente e postuma rispetto alla visita peritale e non documentazione seriata con cartella clinica aperta presso un centro di salute mentale. Relativamente alla rettocolite ulcerosa, la scrivente ricorda a sè stessa che la diagnosi è sostanzialmente istologica -
e non soltanto clinica, né tantomeno anamnestica. Pertanto, se in atti viene versata la relazione colonscopica del 07/05/2021, la quale non evidenzia quadro macroscopico di rettocolite ulcerosa, la malattia medesima può essere considerata in fase di remissione. Ne deriva che, laddove non sia prodotta ulteriore indagine istologica deponente in tal senso e positiva per rettocolite ulcerosa, la diagnosi non può essere confermata. Si ribadisce quanto già valutato”.
Va, ulteriormente, osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione. Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di ulteriori esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dalla dott.ssa , tali doglianze non possono Per_1 inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultima (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n.
4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2
e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 10.2.2025 Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Gambardella