Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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23 aprile 1989
23 aprile 1989
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- 1. Trib. L'Aquila, sentenza 30/06/2024, n. 474Provvedimento: N. R.G. 937/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Niccolò Guasconi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 937/2019 promossa da: , in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nei cui uffici domicilia ope legis in via Buccio da LL (complesso monumentale San Domenico); OPPONENTE Contro in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2 in Conegliano (TV) in via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa …Leggi di più...
- prescrizione del credito·
- fideiussione·
- art. 1944 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 1299 c.c.·
- beneficium excussionis·
- art. 1310 c.c.·
- onere della prova·
- obbligazione solidale·
- non contestazione