Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Versione
23 aprile 1989
23 aprile 1989
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. L'Aquila, sentenza 30/06/2024, n. 474Provvedimento: N. R.G. 937/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Niccolò UA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 937/2019 promossa da: Controparte_1 , in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nei cui uffici domicilia ope legis in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico); OPPONENTE Contro NT in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Conegliano (TV) in via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. …Leggi di più...
- prescrizione del credito·
- fideiussione·
- art. 1944 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 1299 c.c.·
- beneficium excussionis·
- art. 1310 c.c.·
- onere della prova·
- obbligazione solidale·
- non contestazione