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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3828/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti LEONADO Parte_1 C.F._1
TOVOLI, GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI e FABIO GANCI, elettivamente domiciliata in Livorno Viale Carducci, 3, presso il difensore avv. LEONARDO TOVOLI
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ) con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 26 novembre 2024, citava in giudizio il Parte_1
esponendo di essere stata utilizzata quale docente dal Controparte_1 CP_1
convenuto negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 con contratti a tempo determinato per supplenze sino al termine delle attività didattiche e si doleva di non aver percepito per tale periodo la cd. retribuzione professionale docenti, corrisposta dal convenuto solo ai CP_1
docenti di ruolo ed a quelli con contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno); censurava il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.
Chiedeva, quindi di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il E_
, ora .
[...] Controparte_1 Per l'effetto, condannare il , ora E_ [...]
, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro Controparte_1
effettivamente svolti, quantificabili, S. al momento del deposito del ricorso, in € 4.987,22 oltre Pt_2
interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la domanda attorea concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Retribuzione professionale docente
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva
1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e
456/2009 la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; la sentenza Persona_1 Persona_2
8.9.2011 nella causa 177/2010 . Parte_3
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente, nel corso degli anni scolastici
Cont 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, abbia stipulato con il contratti di insegnamento a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per complessivi giorni 1.005 giorni (numero relativo ai giorni di servizio decorrenti dal 7.2.2019).
E' altrettanto pacifico e documentato che, con riferimento a tali periodi di supplenza, alla non Pt_1 sia stata corrisposta la cd. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL
Comparto Scuola del 15.3.2001, a mente del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”.
A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”).
In argomento la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass.,
20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
Ne consegue che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(Cass., 220015/2018 in motivazione).
E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal . CP_1
In conclusione, la ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Pertanto, la medesima ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Stante la mancata contestazione sul quantum, spetta alla ricorrente la somma di € 4.987,22, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il CP_1
resistente.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1 delle differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e, quindi, la somma di €
4.987,22 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.961,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso del c.u. pari ad € 49,00, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre
Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, avv.ti Leonardo Tovoli, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3828/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti LEONADO Parte_1 C.F._1
TOVOLI, GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI e FABIO GANCI, elettivamente domiciliata in Livorno Viale Carducci, 3, presso il difensore avv. LEONARDO TOVOLI
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ) con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 26 novembre 2024, citava in giudizio il Parte_1
esponendo di essere stata utilizzata quale docente dal Controparte_1 CP_1
convenuto negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 con contratti a tempo determinato per supplenze sino al termine delle attività didattiche e si doleva di non aver percepito per tale periodo la cd. retribuzione professionale docenti, corrisposta dal convenuto solo ai CP_1
docenti di ruolo ed a quelli con contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno); censurava il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.
Chiedeva, quindi di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il E_
, ora .
[...] Controparte_1 Per l'effetto, condannare il , ora E_ [...]
, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro Controparte_1
effettivamente svolti, quantificabili, S. al momento del deposito del ricorso, in € 4.987,22 oltre Pt_2
interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la domanda attorea concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Retribuzione professionale docente
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva
1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e
456/2009 la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; la sentenza Persona_1 Persona_2
8.9.2011 nella causa 177/2010 . Parte_3
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente, nel corso degli anni scolastici
Cont 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, abbia stipulato con il contratti di insegnamento a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per complessivi giorni 1.005 giorni (numero relativo ai giorni di servizio decorrenti dal 7.2.2019).
E' altrettanto pacifico e documentato che, con riferimento a tali periodi di supplenza, alla non Pt_1 sia stata corrisposta la cd. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL
Comparto Scuola del 15.3.2001, a mente del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”.
A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”).
In argomento la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass.,
20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
Ne consegue che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(Cass., 220015/2018 in motivazione).
E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal . CP_1
In conclusione, la ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Pertanto, la medesima ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Stante la mancata contestazione sul quantum, spetta alla ricorrente la somma di € 4.987,22, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il CP_1
resistente.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1 delle differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e, quindi, la somma di €
4.987,22 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.961,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso del c.u. pari ad € 49,00, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre
Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, avv.ti Leonardo Tovoli, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.