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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14564/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa Simona Merra dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 13.03.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 14564/2019 di R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio presso il cui studio sito in
Casamassima al largo Fiera n. 4 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marco Gigantesco presso il cui studio sito in Putignano alla p.zza L. Van Beethoven n. 12 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta - OGGETTO: opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615 co. 2 c.p.c.).
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.03.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2019 la introduceva il giudizio di merito Parte_1
successivo alla fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E., convenendo in giudizio quale CP_2
mandataria di proponendo opposizione all'esecuzione immobiliare. Controparte_1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.12.2019 si costituiva in giudizio la convenuta che instava per il rigetto dell'opposizione argomentandone l'infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.06.2021, con ordinanza del
23.06.2021, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.02.2022 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., al fine di decidere in merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata da parte opponente, successivamente rinviata sino all'odierna udienza.
Parte attrice opponente ha, preliminarmente, contestato il difetto di prova documentale dell'inclusione dello specifico credito oggetto di precetto nella cessione in blocco intercorsa tra
UniCredit S.p.a. e provata esclusivamente con la produzione della Controparte_1
Gazzetta Ufficiale recante l'avviso di cessione.
A fronte di tale contestazione parte opposta, onerata ex art. 2697 c.c., quale mandataria della cessionaria, di provare la titolarità del credito azionato con il precetto, ha richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10200/2021 a mente del quale nel caso di cessioni in blocco ex art.4 della legge n.130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata dall'art.58 del testo unico bancario (legge n.385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264, cod. civ. ed ha prodotto la dichiarazione rilasciata da UniCredit SPA e da questa sottoscritta, con la quale la cedente aveva dichiarato che tra i rapporti contrattuali ceduti a
[...]
rientrasse anche il credito derivante dal contratto di finanziamento ipotecario Controparte_1
numero 4047464, oggetto del presente giudizio.
Relativamente alla cessione dei rapporti giuridici in blocco, viene in rilievo l'art. 58 del D.
Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), ai sensi del quale “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana … Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto, fa sì che la cessione dei crediti divenga opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti secondo la regola generale prevista dall'art. 1264 c.c.
La disciplina speciale prevista dal T.U.B., tuttavia, non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla richiamata disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'àmbito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione
(in tal senso, Cass. civ. 2.3.2016, n. 4116).
Con specifico riferimento al riparto dell'onus probandi fra creditore cessionario e debitore ceduto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente elaborato i seguenti principi di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornire adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17944 del 22.06.2023).
La questione è stata nuovamente affrontata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 13289/2024.
Gli premettendo che costituisce principio pacifico quello per cui “la parte che Parte_2
agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 D. Lgs. n. 385/93, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. Sez. 3 sent. n. 4277/2023; n. 5857/2022; 24798/2020), hanno in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, ritenendo che l'art. 58 D. Lgs. n. 385/93 nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito del contratto e tanto in ragione dell'oggetto della cessione costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cass., 16 aprile 2021, n. 10200; Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277).
Ebbene, applicando i menzionati principi al caso di specie, deve ritenersi adeguatamente provata sia la sussistenza della cessione, sia l'inclusione del credito oggetto del precetto opposto nei rapporti ceduti in blocco.
In particolare, la parte opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'08.08.2017, recante l'avvenuta cessione di crediti pro soluto da parte di UniCredit S.p.a. nei confronti di “di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_3
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” con indicazione, pertanto, delle caratteristiche generali dei crediti oggetti di cessione. Nel medesimo avviso viene, inoltre, effettuato il richiamo al sito internet della cedente
(https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino) in cui sono riportati i dati identificativi di ciascuno dei crediti ceduti nonché la conferma dell'avvenuta cessione. Di tale riscontro, l'opposta fornisce prova (cfr. all. 6 all'atto di costituzione) da cui risulta di tutta evidenza che il credito vantato nei confronti della parte opposta, individuato tramite l'identificativo numerico del finanziamento ipotecario n. 4047464 è stato oggetto di cessione. Le menzionate risultanze probatorie (l'avviso della G.U. contenente il richiamo alla pagina web e il riscontro della cessione nella pagina web richiamata) fanno sì che possa ritenersi correttamente provata l'inclusione del credito oggetto di odierno precetto nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e, dunque, nella odierna titolarità di Controparte_1
Nella medesima direzione converge, altresi', la dichiarazione della cedente UniCredit S.p.a. attestante che tra i rapporti contrattuali ceduti in blocco a rientra anche il Controparte_1 credito derivante dal contratto di finanziamento ipotecario numero 4047464, oggetto del presente giudizio cfr. Cass. Civ. sent. n. 10200/2021).
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'eccezione sollevata da parte attrice opponente.
Si provvede, poi, con separata ordinanza all'ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando sull'eccezione sollevata da parte attrice, così provvede:
1) RIGETTA l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
2) PROVVEDE per il resto come da separata ordinanza.
Cosi' deciso in Bari all'udienza del 13.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa Simona Merra dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 13.03.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 14564/2019 di R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio presso il cui studio sito in
Casamassima al largo Fiera n. 4 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marco Gigantesco presso il cui studio sito in Putignano alla p.zza L. Van Beethoven n. 12 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta - OGGETTO: opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615 co. 2 c.p.c.).
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.03.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2019 la introduceva il giudizio di merito Parte_1
successivo alla fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E., convenendo in giudizio quale CP_2
mandataria di proponendo opposizione all'esecuzione immobiliare. Controparte_1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.12.2019 si costituiva in giudizio la convenuta che instava per il rigetto dell'opposizione argomentandone l'infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.06.2021, con ordinanza del
23.06.2021, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.02.2022 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., al fine di decidere in merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata da parte opponente, successivamente rinviata sino all'odierna udienza.
Parte attrice opponente ha, preliminarmente, contestato il difetto di prova documentale dell'inclusione dello specifico credito oggetto di precetto nella cessione in blocco intercorsa tra
UniCredit S.p.a. e provata esclusivamente con la produzione della Controparte_1
Gazzetta Ufficiale recante l'avviso di cessione.
A fronte di tale contestazione parte opposta, onerata ex art. 2697 c.c., quale mandataria della cessionaria, di provare la titolarità del credito azionato con il precetto, ha richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10200/2021 a mente del quale nel caso di cessioni in blocco ex art.4 della legge n.130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata dall'art.58 del testo unico bancario (legge n.385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264, cod. civ. ed ha prodotto la dichiarazione rilasciata da UniCredit SPA e da questa sottoscritta, con la quale la cedente aveva dichiarato che tra i rapporti contrattuali ceduti a
[...]
rientrasse anche il credito derivante dal contratto di finanziamento ipotecario Controparte_1
numero 4047464, oggetto del presente giudizio.
Relativamente alla cessione dei rapporti giuridici in blocco, viene in rilievo l'art. 58 del D.
Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), ai sensi del quale “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana … Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto, fa sì che la cessione dei crediti divenga opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti secondo la regola generale prevista dall'art. 1264 c.c.
La disciplina speciale prevista dal T.U.B., tuttavia, non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla richiamata disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'àmbito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione
(in tal senso, Cass. civ. 2.3.2016, n. 4116).
Con specifico riferimento al riparto dell'onus probandi fra creditore cessionario e debitore ceduto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente elaborato i seguenti principi di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornire adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17944 del 22.06.2023).
La questione è stata nuovamente affrontata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 13289/2024.
Gli premettendo che costituisce principio pacifico quello per cui “la parte che Parte_2
agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 D. Lgs. n. 385/93, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. Sez. 3 sent. n. 4277/2023; n. 5857/2022; 24798/2020), hanno in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, ritenendo che l'art. 58 D. Lgs. n. 385/93 nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito del contratto e tanto in ragione dell'oggetto della cessione costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cass., 16 aprile 2021, n. 10200; Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277).
Ebbene, applicando i menzionati principi al caso di specie, deve ritenersi adeguatamente provata sia la sussistenza della cessione, sia l'inclusione del credito oggetto del precetto opposto nei rapporti ceduti in blocco.
In particolare, la parte opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'08.08.2017, recante l'avvenuta cessione di crediti pro soluto da parte di UniCredit S.p.a. nei confronti di “di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_3
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” con indicazione, pertanto, delle caratteristiche generali dei crediti oggetti di cessione. Nel medesimo avviso viene, inoltre, effettuato il richiamo al sito internet della cedente
(https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino) in cui sono riportati i dati identificativi di ciascuno dei crediti ceduti nonché la conferma dell'avvenuta cessione. Di tale riscontro, l'opposta fornisce prova (cfr. all. 6 all'atto di costituzione) da cui risulta di tutta evidenza che il credito vantato nei confronti della parte opposta, individuato tramite l'identificativo numerico del finanziamento ipotecario n. 4047464 è stato oggetto di cessione. Le menzionate risultanze probatorie (l'avviso della G.U. contenente il richiamo alla pagina web e il riscontro della cessione nella pagina web richiamata) fanno sì che possa ritenersi correttamente provata l'inclusione del credito oggetto di odierno precetto nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e, dunque, nella odierna titolarità di Controparte_1
Nella medesima direzione converge, altresi', la dichiarazione della cedente UniCredit S.p.a. attestante che tra i rapporti contrattuali ceduti in blocco a rientra anche il Controparte_1 credito derivante dal contratto di finanziamento ipotecario numero 4047464, oggetto del presente giudizio cfr. Cass. Civ. sent. n. 10200/2021).
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'eccezione sollevata da parte attrice opponente.
Si provvede, poi, con separata ordinanza all'ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando sull'eccezione sollevata da parte attrice, così provvede:
1) RIGETTA l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
2) PROVVEDE per il resto come da separata ordinanza.
Cosi' deciso in Bari all'udienza del 13.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra