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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3666 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11858/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11858/2018 R.G.
e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. R. Cacciapaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano, Via
Matteotti, 157
OPPONENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso dal prof. avv. L. Sesta ed elettivamente domiciliato presso il suo Controparte_1 studio in Bari, Via Martiri d'Otranto, 78
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 26.3.2025
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2020/18 emesso dal
Tribunale di Bari con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1
€89.903,51, oltre interessi e spese del procedimento, eccependo, in via preliminare, la nullità di detto decreto in quanto fondato su una promessa di pagamento sottoscritta in data 16.3.2010 ed azionata più volte dal creditore.
Esponeva, nel merito, che tra il ed il esisteva una società denominata “ Pt_1 CP_1 Controparte_2
” dalla quale il si era allontanato senza preavviso nel 2009; che il credito oggetto del
[...] CP_1 procedimento monitorio discendeva da una promessa di pagamento datata 16.3.2010 dell'importo di euro
87.039,32, diretta a consentire al il pagamento delle imposte relative all'anno 2009, versata in conto utili CP_1 maturati relativo al bilancio della società ” chiuso al 31.12.2008; che con Controparte_2 scrittura privata del 28.6.2010, il confermando quanto dichiarato nel verbale di conciliazione del CP_1
12.5.2010, aveva dichiarato di non avere null'altro a pretendere dalla società e dal e di Pt_1 Pt_1 rinunciare a qualsiasi diritto di credito - debito a qualsiasi titolo o ragione, così estinguendo la pretesa di cui alla promessa di pagamento;
che, inoltre, con l'atto di cessione della quota di partecipazione del alla CP_1 società in favore del , a rogito del Notaio del 28.6.2010, era stato convenuto, Pt_1 Pt_1 Persona_1 all'art.4, che per effetto di detta cessione: ".. il cessionario rimane investito di ogni diritto e ragione al cedente spettante nei confronti della società e così in particolare del diritto a partecipare agli utili e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della società. Gli utili, anche relativi a esercizi precedenti e non distribuiti, e le perdite maturati fino alla data odierna sono, rispettivamente, a favore e a carico del solo cessionario, con esclusione di qualsiasi partecipazione ad essi, attiva o passiva, del cedente".
Contestava la ricostruzione delle vicende societarie operata nel procedimento monitorio;
sosteneva l'infondatezza del credito azionato;
rappresentava che già con atto di citazione notificato in data 23.2.2017 era stata avanzata una richiesta subordinata avente ad oggetto il riconoscimento del suddetto presunto credito.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 649 c.p.c. e, nel merito,
l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
si costituiva con comparsa di risposta riepilogando le vicende personali e societarie intercorse Controparte_1 tra le parti ed assumendo come il credito azionato in via monitoria non fosse mai stato oggetto di rinuncia e che, anche a voler ritenere che fosse intervenuta una rinuncia, rispetto alla promessa di pagamento del
16.3.2010, la stessa avrebbe dovuto ritenersi inefficace, a fronte della previsione di cui alla scrittura privata pagina 2 di 7 del 28.0.2010 che recitava “resta inteso che tale rinuncia diverrà inefficace nei confronti della parte che dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni qui assunte”; che, in particolare, gli inadempimenti verificatisi avevano comportato la riviviscenza delle obbligazioni previste nella scrittura privata del 16.3.2010.
Concludeva chiedendo, in via incidentale, di dichiarare risolta per grave inadempimento la transazione di cui al verbale di conciliazione del 12.5.2010 e alla scrittura privata del 28.6.2010; di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto di permuta del 28.6.2010; di dichiarare l'inefficacia di tutte le rinunce accordate dal a favore della e di nel verbale di conciliazione del 12.5.2010, CP_1 Parte_1 Parte_1 nell'atto di cessione di quota societaria ricevuto da notar dr.ssa il 28.6.2010 e nella scrittura Persona_2 privata del 28.6.2010, in forza del grave inadempimento occorso da parte dell'opponente; in via riconvenzionale di dichiarare risolta la transazione perfezionatasi il 14.9.2017 dinanzi al Tribunale di Bari
(proc. n.9577/2017 r.g.), per grave inadempimento della , con la conseguente inefficacia di tutte Parte_1 le rinunce ivi articolate dal il rigetto dell'opposizione; in via riconvenzionale di accertare la natura CP_1 calunniosa delle denunce sporte dal il 07.11.2017 ed l'8.8.2018; con condanna del al Pt_1 Pt_1 risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Concesso il provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, la stessa veniva rinviata all'udienza del 26.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e veniva quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto il pagamento della somma a lui spettante in Controparte_1 ragione della promessa di pagamento di cui alla scrittura privata del 16.3.2010 con cui si Parte_1 era impegnato al versamento, in favore del socio della somma di € 87.039,32, oltre interessi “per il CP_1 versamento delle imposte relative all'unico 2009 esposte nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate protocollo telematico T090929170856240870000012”.
Nella scrittura è specificato che la somma sarebbe stata versata in conto utili maturati in relazione al bilancio chiuso alla data del 31.12.2008, da corrispondersi con assegno bancario in 20 rate trimestrali.
Sostiene l'opponente che l'obbligazione di cui alla promessa di pagamento sarebbe stata estinta, come dimostrato dalla scrittura privata del 28.6.2010 con cui il confermando quanto dichiarato nel verbale di CP_1 conciliazione del 12.5.2010, aveva dichiarato di non avere null'altro a che pretendere dalla società e Pt_1 dal e di rinunciare a qualsiasi diritto di credito - debito a qualsiasi titolo o ragione esistente. Pt_1
Con l'atto del 12.5.2010 il si era impegnato ad acquistare per sé o per persona da nominare le quote Pt_1 della società nella titolarità del per il prezzo complessivo di € 500.000,00 a cui sarebbe stata Pt_1 CP_1
pagina 3 di 7 aggiunta la cessione di tre appartamenti ubicati nel complesso edilizio Lotto 3- Via Alboreto in Conversano, valutati complessivamente in € 600.000,00. Era stato inoltre stabilito che la somma sarebbe stata versata in 42 mesi a decorrere dalla data di comparizione delle parti davanti al Notaio per formalizzare l'accordo.
Inoltre il si era impegnato a cedere senza pagamento di alcun onere al due appartamenti con CP_1 Pt_1 box e pertinenze, della superficie lorda di mq 100, da edificarsi sul proprio suolo in Via Alboreto in
Conversano; in entrambi i casi gli appartamenti sarebbero stati individuati mediante sorteggio.
E nel corpo della conciliazione era stata riportata la rinuncia reciproca delle parti ad ogni ragione “ad oggi esistente, per qualsiasi titolo o ragione”.
Successivamente, con atto di cessione del 28.6.2010, il aveva ceduto al la sua quota di CP_1 Pt_1 partecipazione della società per il prezzo complessivo di € 500.000,00 specificando che “il Pt_1 cessionario rimane investito di ogni diritto e ragione al cedente spettante nei confronti della società e così in particolare del diritto a partecipare agli utili e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della società. Gli utili, anche relativi a esercizi precedenti e non distribuiti, e le perdite maturati fino alla data odierna sono, rispettivamente, a favore e a carico del solo cessionario, con esclusione di qualsiasi partecipazione ad essi, attiva o passiva, del cedente."
Nella stessa data venivano sottoscritti i contratti di vendita e di permuta tra le parti nonché la scrittura privata con cui le parti davano atto degli accordi intercorsi tra le medesime ribadendo, come indicato nel verbale di conciliazione del 12.5.2010, di non avere nulla a pretendere reciprocamente specificando che la rinuncia sarebbe divenuta inefficace nei confronti della parte che si fosse resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.
Le rinunce così espresse portano a ritenere inesistente il credito di cui al decreto ingiuntivo.
Inoltre – anche a ritenere che la transazione intercorsa tra le parti dovesse ritenersi, per espressa volontà di entrambe le parti, inefficace in ragione degli inadempimenti contestati al ovvero della mancata Pt_1 esecuzione dei contratti preliminari sottoscritti - deve rilevarsi come con atto di citazione notificato il
23.2.2017 il muovendo dall'esistenza del credito di cui alla scrittura del 16.3.2010, che non era stato CP_1 soddisfatto dal , aveva agito in giudizio al fine di accertare che diversi immobili erano stati costruiti Pt_1 dalla società con il suo denaro ed al fine di ottenere l'accertamento ex art. 948 c.c. della Parte_1 proprietà di detti beni e, in via subordinata, al pagamento della somma di cui alla promessa di pagamento del
16.3.2010.
Il giudizio così instaurato, recante il n. 9755/2017 R.G., era stato definito all'udienza del 14.9.2017 a seguito di rinuncia agli atti e all'azione da parte del che aveva espressamente dichiarato di rinunciare “ai diritti CP_1 fatti valere e non nel predetto giudizio e ad ogni altro diritto derivante dai fatti di causa, compresi quelli derivanti e/o contenuti nella dichiarazione del 16.3.2010”. pagina 4 di 7 Ne consegue che – anche alla luce del contenuto della rinuncia così formulata - non avrebbe potuto essere considerato esistente il credito azionato in via monitoria.
Del resto nel presente giudizio il dapprima aveva chiesto che venisse dichiarata la risoluzione della CP_1 transazione intercorsa tra le parti il 14.9.2017 ma, successivamente, stante il suo adempimento, ha rinunciato alle domande di cui ai nn. V, IX e X della comparsa di risposta.
Ne consegue che, stante l'esecuzione della transazione del 14.9.2017, valida deve ritenersi la rinuncia espressa nel giudizio n. 9755/17 con espresso riferimento al credito rinveniente dalla promessa di pagamento del
16.3.2010.
Deve aggiungersi, quanto alle ulteriori domande svolte in via incidentale dal ed aventi ad oggetto la CP_1 risoluzione della transazione del 12.5.2010, del 28.6.2010 nonché dei contratti preliminari di vendita e permuta, così come l'inefficacia di tutte le rinunce accordate che dette ultime domande sono state oggetto del lodo arbitrale che ha statuito: < il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, così decide all'unanimità:
l) rigetta la domanda del Sig volta ad ottenere l'accertamento del grave inadempimento della e CP_1 Pt_1 del rag. al contratto preliminare di permuta del 28 giugno 2010; 2) rigetta la domanda del signor Pt_1 di inefficacia volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di tutte le rinunce da lui accordate al Rag. CP_1
in favore della nel verbale di conciliazione del 12 maggio 2010,nella cessione di quota Pt_1 Pt_1 societaria del 28.06.2010, nell'atto pubblico ricevuto in data 28.06.2010 dal Notaio e della scrittura Persona_1 privata sottoscritta tra le parti in pari data 3) accerta e dichiara il ritardo nell'adempimento di e del Pt_1
Rag. rispetto agli obblighi assunti con il contratto preliminare di compravendita del 28 giugno 2010 Pt_1
e, per l'effetto, condanna la a versare al Sig. a titolo di penale ai sensi dell'art. 10 del Pt_1 CP_1 medesimo contratto la somma di euro 123.400,00 (centoventitremilaquattrocento/00). 4) accerta e dichiara l'inadempimento del sig. alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare di permuta del 28 giugno CP_1
2010 e, per l'effetto, lo condanna a versare alla a titolo di penale ai sensi dell'art. 9 del medesimo Pt_1 contratto la somma di euro 123.400,00 (centoventitremilaquattrocento/ 00), equitativamente ridotta ai sensi dell'art. 1384 e.e.
Detta decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bari e, allo stato, pende giudizio in Cassazione.
Non essendo intervenuto il giudicato deve essere dichiarata la litispedenza rispetto alle domande così formulate poiché a norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (Cass.
15981/18). pagina 5 di 7 Le ulteriori domande incidentali e non rinunciate dall'opposto non possono pertanto essere esaminate.
L'opposizione deve quindi essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Deve inoltre essere accolta la domanda svolta dall'opponente e diretta ad ottenere il versamento, da parte dell'opposto, della somma di € 100.000,00 versata al solo fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta a fronte del decreto ingiuntivo emesso ex art. 642 c.p.c. così come emerge chiaramente dall'atto pubblico del
9.11.2018 in cui si dà atto che l'acquirente ha versato detto importo in favore per l'estinzione del Parte_2 credito di cui al decreto ingiuntivo oggetto di causa.
La richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita è stata peraltro formulata dall'opponente con la memoria depositata ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.
L'importo va poi maggiorato degli interessi dal momento dell'incasso e sino al soddisfo dovendosi ritenere la mala fede dell'accipiens, consapevole – in ragione delle argomentazioni svolte e, in particolare, delle rinunce espresse - di non aver diritto ad incassare la somma indicata.
Va respinta la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non potendo ravvisarsi nell'azione – stante il complesso coacervo dei rapporti patrimoniali esistenti tra le parti – un abusivo esercizio dello strumento processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , disattesa ogni contraria Controparte_3 istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara la litispendenza in relazione alle ulteriori domande incidentali svolte dall'opposto;
3) condanna l'opposto al versamento, in favore dell'opponente, della somma di €100.000,00, per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi legali dall'8.11.2018 e sino al soddisfo;
4) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in complessivi € 14.509,50, di cui € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Bari, 13.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11858/2018 R.G.
e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. R. Cacciapaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano, Via
Matteotti, 157
OPPONENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso dal prof. avv. L. Sesta ed elettivamente domiciliato presso il suo Controparte_1 studio in Bari, Via Martiri d'Otranto, 78
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 26.3.2025
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2020/18 emesso dal
Tribunale di Bari con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1
€89.903,51, oltre interessi e spese del procedimento, eccependo, in via preliminare, la nullità di detto decreto in quanto fondato su una promessa di pagamento sottoscritta in data 16.3.2010 ed azionata più volte dal creditore.
Esponeva, nel merito, che tra il ed il esisteva una società denominata “ Pt_1 CP_1 Controparte_2
” dalla quale il si era allontanato senza preavviso nel 2009; che il credito oggetto del
[...] CP_1 procedimento monitorio discendeva da una promessa di pagamento datata 16.3.2010 dell'importo di euro
87.039,32, diretta a consentire al il pagamento delle imposte relative all'anno 2009, versata in conto utili CP_1 maturati relativo al bilancio della società ” chiuso al 31.12.2008; che con Controparte_2 scrittura privata del 28.6.2010, il confermando quanto dichiarato nel verbale di conciliazione del CP_1
12.5.2010, aveva dichiarato di non avere null'altro a pretendere dalla società e dal e di Pt_1 Pt_1 rinunciare a qualsiasi diritto di credito - debito a qualsiasi titolo o ragione, così estinguendo la pretesa di cui alla promessa di pagamento;
che, inoltre, con l'atto di cessione della quota di partecipazione del alla CP_1 società in favore del , a rogito del Notaio del 28.6.2010, era stato convenuto, Pt_1 Pt_1 Persona_1 all'art.4, che per effetto di detta cessione: ".. il cessionario rimane investito di ogni diritto e ragione al cedente spettante nei confronti della società e così in particolare del diritto a partecipare agli utili e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della società. Gli utili, anche relativi a esercizi precedenti e non distribuiti, e le perdite maturati fino alla data odierna sono, rispettivamente, a favore e a carico del solo cessionario, con esclusione di qualsiasi partecipazione ad essi, attiva o passiva, del cedente".
Contestava la ricostruzione delle vicende societarie operata nel procedimento monitorio;
sosteneva l'infondatezza del credito azionato;
rappresentava che già con atto di citazione notificato in data 23.2.2017 era stata avanzata una richiesta subordinata avente ad oggetto il riconoscimento del suddetto presunto credito.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 649 c.p.c. e, nel merito,
l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
si costituiva con comparsa di risposta riepilogando le vicende personali e societarie intercorse Controparte_1 tra le parti ed assumendo come il credito azionato in via monitoria non fosse mai stato oggetto di rinuncia e che, anche a voler ritenere che fosse intervenuta una rinuncia, rispetto alla promessa di pagamento del
16.3.2010, la stessa avrebbe dovuto ritenersi inefficace, a fronte della previsione di cui alla scrittura privata pagina 2 di 7 del 28.0.2010 che recitava “resta inteso che tale rinuncia diverrà inefficace nei confronti della parte che dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni qui assunte”; che, in particolare, gli inadempimenti verificatisi avevano comportato la riviviscenza delle obbligazioni previste nella scrittura privata del 16.3.2010.
Concludeva chiedendo, in via incidentale, di dichiarare risolta per grave inadempimento la transazione di cui al verbale di conciliazione del 12.5.2010 e alla scrittura privata del 28.6.2010; di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto di permuta del 28.6.2010; di dichiarare l'inefficacia di tutte le rinunce accordate dal a favore della e di nel verbale di conciliazione del 12.5.2010, CP_1 Parte_1 Parte_1 nell'atto di cessione di quota societaria ricevuto da notar dr.ssa il 28.6.2010 e nella scrittura Persona_2 privata del 28.6.2010, in forza del grave inadempimento occorso da parte dell'opponente; in via riconvenzionale di dichiarare risolta la transazione perfezionatasi il 14.9.2017 dinanzi al Tribunale di Bari
(proc. n.9577/2017 r.g.), per grave inadempimento della , con la conseguente inefficacia di tutte Parte_1 le rinunce ivi articolate dal il rigetto dell'opposizione; in via riconvenzionale di accertare la natura CP_1 calunniosa delle denunce sporte dal il 07.11.2017 ed l'8.8.2018; con condanna del al Pt_1 Pt_1 risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Concesso il provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, la stessa veniva rinviata all'udienza del 26.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e veniva quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto il pagamento della somma a lui spettante in Controparte_1 ragione della promessa di pagamento di cui alla scrittura privata del 16.3.2010 con cui si Parte_1 era impegnato al versamento, in favore del socio della somma di € 87.039,32, oltre interessi “per il CP_1 versamento delle imposte relative all'unico 2009 esposte nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate protocollo telematico T090929170856240870000012”.
Nella scrittura è specificato che la somma sarebbe stata versata in conto utili maturati in relazione al bilancio chiuso alla data del 31.12.2008, da corrispondersi con assegno bancario in 20 rate trimestrali.
Sostiene l'opponente che l'obbligazione di cui alla promessa di pagamento sarebbe stata estinta, come dimostrato dalla scrittura privata del 28.6.2010 con cui il confermando quanto dichiarato nel verbale di CP_1 conciliazione del 12.5.2010, aveva dichiarato di non avere null'altro a che pretendere dalla società e Pt_1 dal e di rinunciare a qualsiasi diritto di credito - debito a qualsiasi titolo o ragione esistente. Pt_1
Con l'atto del 12.5.2010 il si era impegnato ad acquistare per sé o per persona da nominare le quote Pt_1 della società nella titolarità del per il prezzo complessivo di € 500.000,00 a cui sarebbe stata Pt_1 CP_1
pagina 3 di 7 aggiunta la cessione di tre appartamenti ubicati nel complesso edilizio Lotto 3- Via Alboreto in Conversano, valutati complessivamente in € 600.000,00. Era stato inoltre stabilito che la somma sarebbe stata versata in 42 mesi a decorrere dalla data di comparizione delle parti davanti al Notaio per formalizzare l'accordo.
Inoltre il si era impegnato a cedere senza pagamento di alcun onere al due appartamenti con CP_1 Pt_1 box e pertinenze, della superficie lorda di mq 100, da edificarsi sul proprio suolo in Via Alboreto in
Conversano; in entrambi i casi gli appartamenti sarebbero stati individuati mediante sorteggio.
E nel corpo della conciliazione era stata riportata la rinuncia reciproca delle parti ad ogni ragione “ad oggi esistente, per qualsiasi titolo o ragione”.
Successivamente, con atto di cessione del 28.6.2010, il aveva ceduto al la sua quota di CP_1 Pt_1 partecipazione della società per il prezzo complessivo di € 500.000,00 specificando che “il Pt_1 cessionario rimane investito di ogni diritto e ragione al cedente spettante nei confronti della società e così in particolare del diritto a partecipare agli utili e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della società. Gli utili, anche relativi a esercizi precedenti e non distribuiti, e le perdite maturati fino alla data odierna sono, rispettivamente, a favore e a carico del solo cessionario, con esclusione di qualsiasi partecipazione ad essi, attiva o passiva, del cedente."
Nella stessa data venivano sottoscritti i contratti di vendita e di permuta tra le parti nonché la scrittura privata con cui le parti davano atto degli accordi intercorsi tra le medesime ribadendo, come indicato nel verbale di conciliazione del 12.5.2010, di non avere nulla a pretendere reciprocamente specificando che la rinuncia sarebbe divenuta inefficace nei confronti della parte che si fosse resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.
Le rinunce così espresse portano a ritenere inesistente il credito di cui al decreto ingiuntivo.
Inoltre – anche a ritenere che la transazione intercorsa tra le parti dovesse ritenersi, per espressa volontà di entrambe le parti, inefficace in ragione degli inadempimenti contestati al ovvero della mancata Pt_1 esecuzione dei contratti preliminari sottoscritti - deve rilevarsi come con atto di citazione notificato il
23.2.2017 il muovendo dall'esistenza del credito di cui alla scrittura del 16.3.2010, che non era stato CP_1 soddisfatto dal , aveva agito in giudizio al fine di accertare che diversi immobili erano stati costruiti Pt_1 dalla società con il suo denaro ed al fine di ottenere l'accertamento ex art. 948 c.c. della Parte_1 proprietà di detti beni e, in via subordinata, al pagamento della somma di cui alla promessa di pagamento del
16.3.2010.
Il giudizio così instaurato, recante il n. 9755/2017 R.G., era stato definito all'udienza del 14.9.2017 a seguito di rinuncia agli atti e all'azione da parte del che aveva espressamente dichiarato di rinunciare “ai diritti CP_1 fatti valere e non nel predetto giudizio e ad ogni altro diritto derivante dai fatti di causa, compresi quelli derivanti e/o contenuti nella dichiarazione del 16.3.2010”. pagina 4 di 7 Ne consegue che – anche alla luce del contenuto della rinuncia così formulata - non avrebbe potuto essere considerato esistente il credito azionato in via monitoria.
Del resto nel presente giudizio il dapprima aveva chiesto che venisse dichiarata la risoluzione della CP_1 transazione intercorsa tra le parti il 14.9.2017 ma, successivamente, stante il suo adempimento, ha rinunciato alle domande di cui ai nn. V, IX e X della comparsa di risposta.
Ne consegue che, stante l'esecuzione della transazione del 14.9.2017, valida deve ritenersi la rinuncia espressa nel giudizio n. 9755/17 con espresso riferimento al credito rinveniente dalla promessa di pagamento del
16.3.2010.
Deve aggiungersi, quanto alle ulteriori domande svolte in via incidentale dal ed aventi ad oggetto la CP_1 risoluzione della transazione del 12.5.2010, del 28.6.2010 nonché dei contratti preliminari di vendita e permuta, così come l'inefficacia di tutte le rinunce accordate che dette ultime domande sono state oggetto del lodo arbitrale che ha statuito: < il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, così decide all'unanimità:
l) rigetta la domanda del Sig volta ad ottenere l'accertamento del grave inadempimento della e CP_1 Pt_1 del rag. al contratto preliminare di permuta del 28 giugno 2010; 2) rigetta la domanda del signor Pt_1 di inefficacia volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di tutte le rinunce da lui accordate al Rag. CP_1
in favore della nel verbale di conciliazione del 12 maggio 2010,nella cessione di quota Pt_1 Pt_1 societaria del 28.06.2010, nell'atto pubblico ricevuto in data 28.06.2010 dal Notaio e della scrittura Persona_1 privata sottoscritta tra le parti in pari data 3) accerta e dichiara il ritardo nell'adempimento di e del Pt_1
Rag. rispetto agli obblighi assunti con il contratto preliminare di compravendita del 28 giugno 2010 Pt_1
e, per l'effetto, condanna la a versare al Sig. a titolo di penale ai sensi dell'art. 10 del Pt_1 CP_1 medesimo contratto la somma di euro 123.400,00 (centoventitremilaquattrocento/00). 4) accerta e dichiara l'inadempimento del sig. alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare di permuta del 28 giugno CP_1
2010 e, per l'effetto, lo condanna a versare alla a titolo di penale ai sensi dell'art. 9 del medesimo Pt_1 contratto la somma di euro 123.400,00 (centoventitremilaquattrocento/ 00), equitativamente ridotta ai sensi dell'art. 1384 e.e.
Detta decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bari e, allo stato, pende giudizio in Cassazione.
Non essendo intervenuto il giudicato deve essere dichiarata la litispedenza rispetto alle domande così formulate poiché a norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (Cass.
15981/18). pagina 5 di 7 Le ulteriori domande incidentali e non rinunciate dall'opposto non possono pertanto essere esaminate.
L'opposizione deve quindi essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Deve inoltre essere accolta la domanda svolta dall'opponente e diretta ad ottenere il versamento, da parte dell'opposto, della somma di € 100.000,00 versata al solo fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta a fronte del decreto ingiuntivo emesso ex art. 642 c.p.c. così come emerge chiaramente dall'atto pubblico del
9.11.2018 in cui si dà atto che l'acquirente ha versato detto importo in favore per l'estinzione del Parte_2 credito di cui al decreto ingiuntivo oggetto di causa.
La richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita è stata peraltro formulata dall'opponente con la memoria depositata ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.
L'importo va poi maggiorato degli interessi dal momento dell'incasso e sino al soddisfo dovendosi ritenere la mala fede dell'accipiens, consapevole – in ragione delle argomentazioni svolte e, in particolare, delle rinunce espresse - di non aver diritto ad incassare la somma indicata.
Va respinta la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non potendo ravvisarsi nell'azione – stante il complesso coacervo dei rapporti patrimoniali esistenti tra le parti – un abusivo esercizio dello strumento processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , disattesa ogni contraria Controparte_3 istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara la litispendenza in relazione alle ulteriori domande incidentali svolte dall'opposto;
3) condanna l'opposto al versamento, in favore dell'opponente, della somma di €100.000,00, per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi legali dall'8.11.2018 e sino al soddisfo;
4) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in complessivi € 14.509,50, di cui € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Bari, 13.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
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