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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 4 giugno 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1104 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 (già n. 720 del 2025), proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1
certificata dell'avv. Roberto Lostia, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida
INTIMANTE
CONTRO
, avente ultima residenza in Cagliari, via Giudicessa Controparte_1
Benedetta n. 44
INTIMATA – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificata il 20 gennaio 2025, ex art. 657 cod. proc. civ., Parte_1
ha convenuto in giudizio , per sentir convalidare lo sfratto a lei Controparte_1 intimato per mancato rinnovo alla prima scadenza, in riferimento all'immobile ad uso abitativo sito in Cagliari, via Giudicessa Benedetta n. 44, concesso in locazione per il canone mensile di Euro 200,00, in forza del contratto stipulato il 5 gennaio 2020 e registrato il 2 febbraio 2020.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice ha rilevato
1 l'incompatibilità della notifica nelle forme previste per le persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti con il procedimento per convalida di sfratto e ha disposto il mutamento del rito, stabilendo il termine per l'integrazione delle difese delle parti e per la nuova notificazione all'intimata.
Con memoria integrativa, l'intimante ha confermato le conclusioni già formulate.
, a questo punto regolarmente intimata, mediante Controparte_1
notificazione eseguita nel luogo della sua ultima residenza, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza di discussione, in data odierna, l'intimante ha precisato di voler domandare la pronuncia di accertamento della finita locazione e di condanna al rilascio nel termine più breve possibile.
***
1. La domanda principale di accertamento della cessazione del rapporto contrattuale è manifestamente fondata, trattandosi di un contratto di locazione di natura transitoria prima stipulato per la durata di mesi tre, con decorrenza dal 5 gennaio 2020, e poi più volte prorogato per la durata complessiva di anni quattro, dunque ricondotto dalle parti ad un ordinario contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, e così fino al 4 gennaio 2024, ed in seguito non rinnovato alla prima scadenza, per effetto di disdetta, da parte del locatore, motivata dalla necessità di sottoporre l'immobile a lavori di ristrutturazione, impediti dalla permanenza di una persona al suo interno, e comunicata con lettera raccomandata ricevuta l'8 febbraio 2023, dunque risolto con preavviso superiore a sei mesi, nei confronti della conduttrice, senza la proposizione di alcuna eccezione in merito alla intervenuta cessazione del rapporto locatizio dedotto in giudizio, né sui presupposti per il legittimo esercizio della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza.
2. La domanda accessoria è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al rilascio dell'immobile locato, essendo la conduttrice obbligata a restituire al locatore l'immobile stesso, detenuto in base a un titolo ormai inefficace;
in proposito, la liberazione non è differibile oltre giorni trenta,
2 avuto riguardo alle particolari circostanze di fatto, in special modo alla concorrenza di esigenze abitative in capo alla conduttrice, da un lato, e di esigenze economiche ed indifferibili connesse al decorso del tempo e già a lungo sacrificate in capo al locatore, dall'altro lato, tanto più a lunga distanza di tempo dalla disdetta e dal decorso del termine di preavviso.
3. Conclusivamente, le domande vanno accolte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base all'ammontare dei canoni relativi al periodo controverso, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori medi per le prime due fasi e secondo i minimi per l'ultima fase quali stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2 e tabella n. 25-bis, secondo scaglione.
5. Infine, visto l'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di locazione, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, concluso con esito negativo, in data 19 maggio 2025, è attestata l'assenza di una delle parti invitate davanti al mediatore, proprio l'intimata, nonostante la sua regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e dichiara scaduto, alla data del 4 gennaio 2024, il contratto di locazione stipulato per scrittura privata sottoscritta il 5 gennaio
2020 e registrata il 2 febbraio 2020, tra quale locatore, e Parte_1 [...]
, quale conduttrice;
CP_1
3 2) accoglie la domanda accessoria e condanna l'intimata al rilascio, in favore dell'intimante, dell'immobile ad uso abitativo sito in Cagliari, via Giudicessa
Benedetta n. 44, primo piano, distinto in catasto al foglio 12, particella 222, subalterno 8, nel termine di giorni trenta;
3) condanna l'intimata al rimborso, in favore dell'intimante, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 284,00, a titolo di compensi, e per il giudizio di merito in Euro 1.275,00, a titolo di compensi, ed in
Euro 80,39, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
5) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 4 giugno 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1104 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 (già n. 720 del 2025), proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1
certificata dell'avv. Roberto Lostia, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida
INTIMANTE
CONTRO
, avente ultima residenza in Cagliari, via Giudicessa Controparte_1
Benedetta n. 44
INTIMATA – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificata il 20 gennaio 2025, ex art. 657 cod. proc. civ., Parte_1
ha convenuto in giudizio , per sentir convalidare lo sfratto a lei Controparte_1 intimato per mancato rinnovo alla prima scadenza, in riferimento all'immobile ad uso abitativo sito in Cagliari, via Giudicessa Benedetta n. 44, concesso in locazione per il canone mensile di Euro 200,00, in forza del contratto stipulato il 5 gennaio 2020 e registrato il 2 febbraio 2020.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice ha rilevato
1 l'incompatibilità della notifica nelle forme previste per le persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti con il procedimento per convalida di sfratto e ha disposto il mutamento del rito, stabilendo il termine per l'integrazione delle difese delle parti e per la nuova notificazione all'intimata.
Con memoria integrativa, l'intimante ha confermato le conclusioni già formulate.
, a questo punto regolarmente intimata, mediante Controparte_1
notificazione eseguita nel luogo della sua ultima residenza, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza di discussione, in data odierna, l'intimante ha precisato di voler domandare la pronuncia di accertamento della finita locazione e di condanna al rilascio nel termine più breve possibile.
***
1. La domanda principale di accertamento della cessazione del rapporto contrattuale è manifestamente fondata, trattandosi di un contratto di locazione di natura transitoria prima stipulato per la durata di mesi tre, con decorrenza dal 5 gennaio 2020, e poi più volte prorogato per la durata complessiva di anni quattro, dunque ricondotto dalle parti ad un ordinario contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, e così fino al 4 gennaio 2024, ed in seguito non rinnovato alla prima scadenza, per effetto di disdetta, da parte del locatore, motivata dalla necessità di sottoporre l'immobile a lavori di ristrutturazione, impediti dalla permanenza di una persona al suo interno, e comunicata con lettera raccomandata ricevuta l'8 febbraio 2023, dunque risolto con preavviso superiore a sei mesi, nei confronti della conduttrice, senza la proposizione di alcuna eccezione in merito alla intervenuta cessazione del rapporto locatizio dedotto in giudizio, né sui presupposti per il legittimo esercizio della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza.
2. La domanda accessoria è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al rilascio dell'immobile locato, essendo la conduttrice obbligata a restituire al locatore l'immobile stesso, detenuto in base a un titolo ormai inefficace;
in proposito, la liberazione non è differibile oltre giorni trenta,
2 avuto riguardo alle particolari circostanze di fatto, in special modo alla concorrenza di esigenze abitative in capo alla conduttrice, da un lato, e di esigenze economiche ed indifferibili connesse al decorso del tempo e già a lungo sacrificate in capo al locatore, dall'altro lato, tanto più a lunga distanza di tempo dalla disdetta e dal decorso del termine di preavviso.
3. Conclusivamente, le domande vanno accolte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base all'ammontare dei canoni relativi al periodo controverso, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori medi per le prime due fasi e secondo i minimi per l'ultima fase quali stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2 e tabella n. 25-bis, secondo scaglione.
5. Infine, visto l'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di locazione, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, concluso con esito negativo, in data 19 maggio 2025, è attestata l'assenza di una delle parti invitate davanti al mediatore, proprio l'intimata, nonostante la sua regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e dichiara scaduto, alla data del 4 gennaio 2024, il contratto di locazione stipulato per scrittura privata sottoscritta il 5 gennaio
2020 e registrata il 2 febbraio 2020, tra quale locatore, e Parte_1 [...]
, quale conduttrice;
CP_1
3 2) accoglie la domanda accessoria e condanna l'intimata al rilascio, in favore dell'intimante, dell'immobile ad uso abitativo sito in Cagliari, via Giudicessa
Benedetta n. 44, primo piano, distinto in catasto al foglio 12, particella 222, subalterno 8, nel termine di giorni trenta;
3) condanna l'intimata al rimborso, in favore dell'intimante, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 284,00, a titolo di compensi, e per il giudizio di merito in Euro 1.275,00, a titolo di compensi, ed in
Euro 80,39, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
5) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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