TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6989/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PROPERZI NICOLA
RICORRENTE
contro
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti CALI' MARIA GRAZIA e ROMANO LUDOVICA
RESISTENTE CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to telematicamente:
“Nel merito in via principale:
Accertare e dichiarare l'esclusiva ed integrale responsabilità ai sensi dell'art. 1218
c.c. della nella determinazione del sini- Controparte_1 stro per cui è causa e dei danni subiti dalla sig.na come da relazione Parte_1 medico legale di C.T.U. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. avanti il Tribunale di
Padova iscritto al n. 7642/2021 R.G., e per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore della sig.na delle somme di € 167.163,46 per Parte_1 danno non patrimoniale (invalidità permanente e temporanea oltre devalutazione, rivalutazione e interessi secondo gli indici ISTAT, ad oggi per € 183.845,23) ed €
23.254,24 per danno patrimoniale (spese passate e future detratti gli indennizzi non patrimoniali ricevuti e oltre le eventuali spese di C.T.U./A.T.P. ad oggi non ancora liquidate), quindi di € 190.417,70 totali e così – considerata altresì devalutazione, rivalutazione e interessi fino ad oggi sul danno non patrimoniale e salvo aggiorna- mento all'effettivo soddisfo – per un totale di € 207.099,47, ovvero delle somme maggiori o minori che si riterrà di giustizia o che verranno accertate in corso di cau- sa, anche in via equitativa ove necessario, oltre agli interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo effettivo ex art. 1284, co. 4, c.c., e altresì oltre le spese legali e le competenze del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. svolto dinanzi al Tribunale di
Padova con R.G. n. 7642/2021, nonché di quelle della precedente fase stragiudiziale qui già documentata.
In ogni caso: Con rifusione delle spese del presente giudizio – con condanna anche ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 e s.m.i. – oltre a quelle del pro- cedimento ex art. 696-bis c.p.c. svolto dinanzi al Tribunale di Padova con R.G. n.
7642/2021 e di quelle per l'assistenza legale nella fase di trattativa stragiudiziale, tutte da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 55/2014 e s.m.i.”.
La resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to in via telematica:
“1) nel merito, in via principale: rigettarsi le domande di controparte in quanto in- fondate in fatto e in diritto;
- 2 - 2) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità dell' pronunciare con- Controparte_3 danna al risarcimento negli stretti limiti del danno effettivamente provato per le motivazioni indicate, e comunque nei minimi tabellari, e contenere il rimborso delle spese nei limiti della pertinenza, di quanto provato e in conformità ai criteri comu- nemente applicati tenuto conto che le stesse sarebbero state verosimilmente co- munque sostenute anche a fronte di un trattamento sanitario anticipato e mag- giormente risolutivo, per il solo accadimento di un evento ischemico cerebrale;
Spese e competenze interamente refuse.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda trae origine dal procedimento ex art. 281 decies e ss c.p.c., promosso dalla sig.ra avanti il Tribunale di Padova e notificato alla Parte_1
in data 19/02/2024, con il quale veniva richiesta la Controparte_4 condanna dell' ed il risarcimento di asseriti Controparte_1 danni subiti a seguito della ritardata diagnosi di ischemia cerebrale e quindi il tarda- to relativo trattamento, con conseguente aggravamento delle lesioni organiche ce- rebrali da cui sarebbero derivati tutti i danni lamentati dalla ricorrente e quantificati in € 230.000,00, circa, omnia. Tale quantificazione veniva condotta sulla scorta delle risultanze di cui alla CTU depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaura- to antecedentemente dinnanzi al Tribunale di Padova (RG.7642/2021), che si con- cludeva con il deposito della relazione del CTU, in data 10/09/2023, attestante un danno biologico permanente del 20% (ovverosia del 25% a partire dal 5% per reli- quati ritenuti inevitabili), un danno biologico temporaneo pari a 40 giorni di invalidi- tà temporanea al 100%, 40 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 60 giorni al 25%, nonché le spese mediche sostenute e future. Si costituiva nel giudizio de quo l'
[...]
, chiedendo la rinnovazione della CTU o, alternativamente, la chiamata a CP_4 chiarimenti dei Consulenti d'Ufficio affinché fossero stabilite ed individuate con cer- tezza le percentuali di invalidità riportate, per ogni singola voce di danno, che ricon- ducono al globale danno biologico permanente esitato dalla ricorrente o, in subor- dine, disporre quantomeno la chiamata a chiarimenti dei CC.TT.UU. sul punto. Con- testazioni puntuali venivano mosse anche con riferimento al danno biologico tem- poraneo che risulterebbe, almeno in parte, sovrapponibile al periodo di recupero che sarebbe stato comunque necessario anche a fronte di una diagnosi ed un trat- tamento maggiormente precoci. Veniva contestato altresì l'asserito danno da inca- pacità lavorativa, oltre alle spese mediche che sarebbero state comunque sostenute
- 3 - per l'evento ischemico occorso e a quelle legali. All'udienza dell'11/04/2024, senza ammissione di alcuna responsabilità ed ai meri fini transattivi, si reiterava l'offerta già formulata per € 130.000,00 omnia che però non veniva accettata. A seguito dell'ultima udienza tenutasi il 28/11/2024 la difesa della resistente anticipava in- formalmente l'offerta reale, poi trasmessa con nota protocollata 6809/2025 del
30/01/2025 con cui ha formalizzato un'offerta transattiva per € 165.000,00 CP_5 omnicomprensivi calcolata sui conteggi riportati in premessa.
Nei fatti risulta evidenziato e documentato quanto segue:
1) In data 14.02.2017, l'odierna Ricorrente – al tempo tren- Parte_2 tenne, in ottime condizioni fisiche e di salute – intorno alle ore 19:30, mentre si tro- vava in casa in compagnia e dopo essersi presentata tutto d'un tratto mutacica e con deficit all'emisoma di destra, veniva condotta a mezzo ambulanza presso la struttura di Pronto Soccorso dell' di dove già alle ore Controparte_4 CP_1
20:12 del medesimo giorno 14.02.2017 avveniva l'accettazione in triage.
2) Nonostante l'assegnazione di codice giallo al triage (cfr. pag. 2 sub doc. 1a) e do- po visita e relativa annotazione delle 21:57 in cui già si registrava, tra il resto, che la paziente si presentava “afasica; vigile;
spianamento arcata sopraccigliare destra;
ipostenia arto superiore destro;
poco collaborante, esegue movimenti bruschi afina- listici con gli arti inferiori […]”, alle ore 22:43 inspiegabilmente la paziente inizial- mente valutata in area codici rossi veniva trasferita nell'area dei codici verdi e veni- va nuovamente visitata solo alle ore 01:41 del 15.02.2017, rilevando il medico di turno che la stessa parimenti “non muove l'arto superiore dx”, per cui, solo ben ol- tre cinque ore dopo l'ingresso in p.s., veniva infine richiesta la necessaria visita spe- cialistica neurologica.
3) La consulente neurologa alle ore 02:37 scriveva: “allertata alle ore 1.44, giunta alle ore 2.00 […]. L'obiettività neurologica alle ore 2.15 evidenzia paziente vigile, mutacica , non risponde a mese ed età , non esegue nessun comando , atteggia- mento fatuo. Portata in posizione plegico l'arto superiore destro (negativa a mano- vre di evitamento) , portato in posizione di Mingazzini Il plegico l'arto inferiore de- stro , risponde alla minaccia visiva bilateralmente, non valutabile atassia degli arti, anestesia emisoma destra . Deficit del VII nervo cranico di destra . NIHSS 18”. Con- cludeva disponendo Angio-TC del circolo cerebrale che veniva eseguita infine alle ore 3:22, ben oltre sette ore dopo l'ingresso in p.s., evidenziando così un'ampia area ischemica (“ampia penombra”) nel territorio vascolarizzato dall'arteria cerebrale media sinistra. Anche l'esame angiografico confermava “l'occlusione al III prossima- le del tratto M1 dell'arteria cerebrale media sinistra con attivazione di buoni com- pensi leptomeningei dell'arteria cerebrale anteriore”.
- 4 - 4) Seguiva inevitabile procedura di tromboaspirazione in anestesia generale con in- tervento iniziato alle ore 4:55 – 8 ore e 43 minuti dopo il suo ingresso in pronto soc- corso – e terminato alle ore 6:25.
5) Dalle analisi cliniche eseguite successivamente all'intervento in data 22.02.2017
(Risonanza Magnetica cerebrale), emergeva una “ampia lesione ischemica recente fronto-temporo-insulare a sinistra, anche con coinvolgimento dei nuclei della base in territorio di a. Cerebrale media. Prodotti di degradazione dell'emoglobina nel pal- lido” e, dunque, la Sig.na veniva dimessa dalla Resistente A.O. il 27.02.2017 Parte_1 con diagnosi di “stroke ischemico in occlusione di arteria cerebrale media sinistra ad eziopatogenesi indeterminata sottoposto a trattamento endovascolare (tromboa- spirazione)”.
6) Seguiva un lungo e faticoso periodo riabilitativo e valutativo: - dal 27.02.2017 al
14.04.2017, restava degente presso l'Ospedale Neuroriabilitativo San Camillo del
Lido di Venezia, per eseguire trattamenti neuromotori intensivi, logopedici e neuro- psicologici (cfr. docc. 2a e 2b); - tra il 26.04.2017 e il 10.04.2018, la Sig.na si Parte_1 sottoponeva a numerose visite mediche in ambito fisiatrico, neurologico e logope- dico, all'esito delle quali i rispettivi medici accertavano il permanere di numerose disfunzioni cliniche, anche in termini di invalidità civile (cfr. docc. da 3 a 8 e 18-19); - lo stesso dicasi per il lungo periodo di psicoterapia finalizzato alla necessaria costru- zione di un senso esistenziale proprio di quanto accaduto, iniziato nel maggio 2018
e proseguito negli anni successivi (cfr. docc. 9, 29 e 30);
7) Inevitabili, a dire della ricorrente, le ripercussioni del sinistro anche sul piano la- vorativo e personale. All'apice di un eccellente percorso accademico – laureata in
Scienze Statistiche e Ricerca Sociale con specializzazione in Biostatistica e Statistica
Sperimentale (110/110 e lode) e successivo Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Scienze statistiche – la Sig.na quale assegnista di ricerca all'Università di Parte_1 CP_1 teneva lezioni, partecipava a congressi come relatrice (anche all'estero), collaborava alla stesura di articoli scientifici (cfr. docc. da 10 a 14). Tuttavia, a causa delle lesioni aggravate dalla intempestiva diagnosi del 14.02.2017 e dalle persistenti difficoltà e dolori conseguenti (i.e. marcia paretica a destra;
piede a griffe e dolore costante all'arto inferiore destro;
impaccio nei movimenti fini della mano destra con faticabi- lità e ridotta capacità; disequilibrio nella deambulazione, ecc. - cfr. docc. 18 e 19), la
Sig.na si doleva di essere obbligata a rivedere completamente la propria Parte_1 posizione professionale, non tanto sul piano economico quanto su quello intellet- tuale e personale, non potendo più dedicarsi infatti alle proprie precedenti mansio- ni accademiche e dovendosi accontentare di impieghi “da ufficio” e in homeworking
(cfr. doc. 17), con pressoché nessuna possibilità di avanzamento di carriera e, so-
- 5 - prattutto, senza più alcuna possibilità di contatto con il pubblico, ancor oggi troppo faticoso per le sue condizioni.
8) Consolidatesi ormai le conseguenze dell'intempestiva diagnosi del 14.02.2017, in data 16.09.2019 la Sig.na riceveva dalla Dott.ssa (Speciali- Parte_1 Persona_1 sta in Medicina Legale e delle Assicurazioni nonché Dirigente medico di Medicina
Legale c/o l' ) e dalla Dott.ssa Controparte_6 [...]
(Specialista in Neurofisiopatologia nonché Responsabile della Sezione Persona_2
Autonoma di Neurologia d'Urgenza e Stroke Unit presso l'Humanitas Research Ho- spital di Rozzano (MI)), all'uopo incaricate, esaustiva perizia da cui è emerso chia- ramente come la sintomatologia presentata dalla Sig.na al momento Parte_1 dell'accesso in P.S., benché già chiara ed indicativa del problema neurologico, fosse stata sottovalutata dall' , con la conseguenza della ritardata dia- Controparte_4 gnosi di ischemia cerebrale e dell'altrettanto tardivo trattamento da cui il diretto nesso causale con tutte le conseguenze dannose derivate, e infine consolidatesi, in capo alla ricorrente (cfr. doc. 20). Parte_1
La Sig.na al fine di veder pienamente e giustamente tutelati i propri diritti Parte_1 lesi, adiva il Tribunale di Padova con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. datato 13.12.2021
(cfr. doc. 37), iscritto al n. R.G. 7642/2021, in seno al quale veniva nominato il Colle- gio Peritale nelle persone del Dott. , Medico Chirurgo specialista in Persona_3
Medicina Legale, e il Dott. Medico Chirurgo specialista in Me- Persona_4 dicina Interna Gastroenterologia e Medicina Legale. 11) La detta procedura di istru- zione preventiva conciliativa, svoltasi nell'arco di ben un anno e nove mesi
(13.12.2021 - 10.09.2023) tramite diversi incontri – tanto in presenza che a distanza
– e con la partecipazione di ben due consulenti per ognuna delle parti della proce- dura (medico legale e specialista), terminava con il deposito telematico della Rela- zione Peritale in data 10.09.2023 (cfr. doc. 38), con la quale il Collegio Peritale no- minato (Dottori e ha infine pienamente riconosciuto il Per_3 Persona_4 nesso di causa tra le lesioni riportate dalla e la malpractice della condotta Parte_1 della struttura sanitaria resistente: per “disfunzione organizzativa” da cui “è possibi- le affermare che la gestione della signora nel Pronto Soccorso Parte_1 dell'Azienda Ospedale Università di Padova risulta errata” (cfr. pp. 51 e 54 della
C.T.U. sub doc. 38). 12)
Invero il Collegio Peritale nominato (Dottori e ha ricono- Per_3 Persona_4 sciuto come pienamente sussistente il nesso di causa tra le lesioni riportate dalla e la malpractice della condotta della struttura sanitaria resistente. In con- Parte_1 seguenza di tale nesso causale, sempre il Collegio ha quindi accertato il potersi ri- condurre alla malasanità organizzativa dell'odierna Azienda Ospedaliera resistente quanto negativamente subito dalla Sig.na in termini di: ▪ danno biologico di Parte_1
- 6 - natura TEMPORANEA di 40 gg. al 100% con sofferenza soggettiva di grado elevato,
40 gg. al 75% e 40 gg. al 50%, entrambe convalescenze con sofferenza soggettiva di grado medio-elevato, e 60 gg. al 25% con sofferenza soggettiva di grado medio (in- validità temporanea e sofferenza soggettiva riconosciute anche dai C.T.P. della
Struttura resistente - cfr. pp. 56 e 64 sub doc. 38); ▪ danno biologico PERMANENTE del 25% (da cui decurtare un 5% per reliquati ritenuti inevitabili, c.d. danno diffe- renziale o maggior danno) e da incrementare “mediante una adeguata personalizza- zione del parametro di riferimento” poiché, secondo gli Ausiliari, “Tenuto conto del quadro morboso finale, si deve inoltre prendere atto che quanto soggettivamente riferito dalla danneggiata, considerata la giovane età, ha una particolare incidenza sulla vita dinamico-relazionale della stessa” (cfr. pp. 57-58 sub doc. 38); ▪ la congrui- tà delle spese mediche sostenute per € 9.078,54 (interessi di legge inclusi), di cui €
3.330,00 per consulenza specialistica di parte in fase stragiudiziale nonché la spet- tanza altresì delle spese mediche future pari a € 38,00 tre volte l'anno “per tutta la vita dell'odierna ricorrente” e, infine, le “spese per l'assistenza tecnica in causa della
Dott.ssa e della Dott.ssa come da indicazioni Persona_1 Persona_2 tariffarie SISMLA 2023”.
Considerando i dati accertati dal Collegio Peritale (cfr. pp. 57-58 sub doc. 38) e i re- lativi valori tabellari (cfr. pag. 19 sub doc 57), condivisi i conteggi di parte ricorren- te, può riconoscersi un danno biologico permanente nei seguenti termini : Punti di
Invalidità permanente: 20% (nell'incrementale tra il 5% e il 25%) Coefficiente di ri- duzione per età (30 anni): 0,855 Con personalizzazione mediana sui 20 punti I.P.
(max +39%): 19,5% Ne derivano: 132.878 (25 punti I.P.) + 19,5% (personaliz. media- na sui 20 punti I.P.) – 9.307 (5 punti I.P.) = 158.789,21 - 9.307,00 = 149.482,21 .
Sulla personalizzazione del valore medio di liquidazione tabellare si evidenzia che ., la ricorrente ha deciso di non coltivare ulteriormente anche in questa sede Parte_1 la domanda di ristoro del danno patrimoniale da c.d. perdita di capacità lavorativa specifica proprio alla luce del riconoscimento da parte del Collegio Peritale del dirit- to a vedersi riconosciuta una “adeguata personalizzazione del parametro di riferi- mento” (cfr. pp. 57-58 sub doc. 38), che ne avrebbe visto in parte duplicato il risto- ro;
Ebbene, come noto, le tabelle milanesi consentono al Giudice di liquidare le con- seguenze ordinarie del danno non patrimoniale mediante una tecnica di forfettizza- zione, personalizzando il risultato economico ove si renda necessario offrire un'adeguata liquidazione per la presenza di specifiche ragioni e/o circostanze. Tali circostanze sono state individuate, anche dalla più recente giurisprudenza, in quelle che «legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita inte- riore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica
- 7 - che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazio- ni), sono meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizza- ta) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (Cass. 21 settembre 2017 n. 21939; Cass. 31 ottobre 2017, n.
25817). Nel caso di specie, la necessità di personalizzazione è assolutamente evi- dente, come anche affermato chiaramente dal Collegio Peritale in sede di C.T.U. nell'aver accertato che “Tenuto conto del quadro morboso finale, si deve inoltre prendere atto che quanto soggettivamente riferito dalla danneggiata, considerata la giovane età, ha una particolare incidenza sulla vita dinamico-relazionale della stes- sa, e dovrà essere opportunamente tradotto mediante una adeguata personalizza- zione del parametro di riferimento, ovvero nel senso di un aumento equo del valore economico del punto” (cfr. pp. 57-58 sub doc. 38). La Sig.na infatti, donna Parte_1 giovane e vitale appena trentenne all'epoca dei fatti, fino al 2017 lavorava attiva- mente ed investiva il proprio tempo libero coltivando appieno le proprie passioni: molti i viaggi e le occasioni di convivialità oltre ad una brillante creatività intellettua- le. Il tutto era stato già chiaramente evidenziato anche nella perizia di parte dove si segnalava come la Sig.na “Laureata in biostatistica e dottore di ricerca in Parte_1 statistica, all'epoca dei fatti era assegnista di ricerca in Università, teneva lezioni, partecipava a congressi, collaborava alla stesura di articoli scientifici […]; doveva inoltre sostenere un esame di livello B1 di lingua cinese.” (cfr. pag. 13 sub doc. 20).
Tuttavia, proprio in conseguenza dell'evento lesivo del 14 febbraio 2017 e delle condotte dannose ex adverso subite, la Sig.na non ha più potuto dedicarsi Parte_1 allo stesso modo alle proprie precedenti mansioni ed aspirazioni accademiche, tan- to da dover drasticamente modificare la propria attività professionale in un impiego
“da ufficio” senza contatto con il pubblico e, ad oggi, svolto per la totalità in regime di homeworking (cfr. pag. 4 sub doc. 17). È già nella stessa perizia delle Dott.sse
[...]
e del settembre 2019, infatti, che veniva confermato tale grave Per_5 Persona_2 mutamento nella vita professionale e relazionale dell'odierna ricorrente: “Di fatto, la sig.na si è dovuta riqualificare in un'attività lavorativa sia che non la Parte_1 esponga a situazioni in cui maggiormente si accentuerebbero le difficoltà comunica- tivo-linguistiche (conversazioni in presenza di più interlocutori, esposizione di rela- zioni in pubblico, utilizzo delle lingue straniere, etc ...), sia che non richieda alcun impegno deambulatorio o spostamenti, né velocità di esecuzione in presenza diter- ze persone.” (cfr. pag. 13 sub doc. 20).
Dunque, il danno alla salute riportato, il lungo periodo di convalescenza, i postumi permanenti, la drastica necessità di interrompere il proprio brillante percorso lavo- rativo accademico (che peraltro la Carta Costituzionale agli artt. 1 e 4 tutela tra i principi fondamentali), rappresentano innegabilmente quella serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire e provare il fatto ignoto, ovvero quel detrimento
- 8 - esistenziale foriero di scelte di vita diverse che giustifica la personalizzazione del quantum debeatur, nel rispetto del principio dell'integralità del risarcimento del danno non patrimoniale come stabilito dalle SS.UU. nel 2008. Tutte le ragioni qui descritte, dunque, supportano con fondatezza la richiesta di personalizzazione del danno biologico permanente nella misura (quantomeno) mediana ad oggi tabellata per il 19,5% (39% ÷ 2 in riferimento al punto d'invalidità del 20%). TOTALE DANNO
ACCERTATO DA I.P.: € 149.482,21
Richiamando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 (cfr. doc. 57), dovrà ricono- scersi altresì la sussistenza di un danno per i seguenti periodi di prolungamento dell'inabilità biologica temporanea, come accertati nella Perizia Medico-Legale de- positata dal Collegio Peritale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e altresì già ri- conosciuti e accettati anche dai C.T.P. della Struttura resistente (cfr. pp. 56 e 64 sub doc. 38). Nello specifico l'inerzia della struttura e la sua “disfunzione organizzativa” hanno pesantemente condizionato il percorso riabilitativo che, come documentato
(cfr. docc. 2, 18 e 20) e confermato dal Collegio Peritale (cfr. pp. 55-56 sub doc. 38), si è lungamente protratto fino al definitivo concretizzarsi del grado d'invalidità per- manente. In particolare, è risultato di assoluto disagio per la Ricorrente il primo pe- riodo impostosi presso l'Ospedale Neuroriabilitativo Fondazione San Camillo, sito presso il Lido di Venezia. È sufficiente evidenziare come, ad un mese dal ricovero e nonostante le intense terapie riabilitative, la Sig.na ancora necessitasse di Parte_1 aiuto per, tra il resto: vestirsi e svestirsi, alimentarsi, salire e scendere le scale, farsi il bagno. A ciò si aggiunga come tale struttura disti quasi due ore dal domicilio del tempo della Ricorrente (ndr. via Gorizia) e che il relativo tragitto presenti CP_1 particolari difficoltà di collegamento (più spostamenti in auto/ mezzo pubblico e almeno un trasferimento in traghetto) da cui l'impossibilità per la Ricorrente di rice- vere visite costanti dai propri cari con la conseguenza di una lunga degenza vissuta pressoché in solitudine. Anche in tal caso, dunque, con riferimento alle suindicate
Tabelle milanesi (€ 115,00/die - cfr. pag. 10 sub doc. 57) e in applicazione degli ac- certamenti svolti nel celebrato procedimento di A.T.P. conciliativa, per le suesposte ragioni si ritiene doversi prevedere altresì la personalizzazione del danno sulla diaria giornaliera nella misura gradata individuata dal Collegio Peritale come di seguito schematizzato (cfr. pag. 56 sub doc. 38). Invalidità temporanea al 100% Giorni 40 con sofferenza soggettiva di grado elevato (+50% su € 115,00) = € 6.900,00 Invalidi- tà temporanea al 75% Giorni 40 con sofferenza soggettiva di grado elevato (+50% su
€ 115,00) = € 5.175,00 Invalidità temporanea al 50% Giorni 40 con sofferenza sog- gettiva di grado elevato (+50% su € 115,00) = € 3.450,00 Invalidità temporanea al
25% Giorni 60 con sofferenza soggettiva di grado medio (+25% su € 115,00) = €
2.156,25 TOTALE DANNO ACCERTATO DA I.T.: € 17.681,25 .
- 9 - “Su tali importi spettano altresì rivalutazione e interessi. Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valutazione dell'attualità del danno e il riconosci- mento degl'interessi compensativi, deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi richiamati, fra le altre, da Cass. 2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi devono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una "devalutazione" nominale dell'importo liqui- dato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli interessi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.” (cfr. ex multis Cor- te di Appello di Palermo, sentenza n. 1 del 03.01.2023).
Ne consegue che sulle suindicate somme tabellari per l'invalidità permanente e temporanea, individuate in base agli accertamenti svolti dal Collegio Peritale, deve eseguirsi un'operazione di devalutazione e rivalutazione oltre il contestuale incre- mento per gli interessi di legge, come di seguito sintetizzato1 : ▪ INVALIDITÀ PER-
MANENTE: € 149.482,21, da devalutarsi dalla data di adozione delle Tabelle Milane- si nell'edizione 2024 vigente (deposito del 4 giugno 2024) fino al termine del perio- do di invalidità temporanea (cfr. sentenza C.d.A. Palermo suindicata); quindi, consi- derati i 180 giorni di invalidità temporanea accertati dal Collegio Peritale, la devalu- tazione va operata fino al 13.08.2017 (14.02.2017, giorno dell'evento, più 180 gg) per un totale di € 126.787,29 [doc. 58 – Tabella calcolo devalutazione Invalidità
Permanente tabelle 2024]. Su tale somma devalutata, dunque, vanno calcolati infi- ne rivalutazione monetaria ed interessi dal termine dell'invalidità temporanea
(14.08.2017) alla data dell'effettivo soddisfo, e quindi, almeno ad oggi, per un totale di € 164.825,78 [doc. 59 – Tabella calcolo rivalutazione e interessi legali Invalidità
Permanente tabelle 2024]; ▪ INVALIDITÀ TEMPORANEA: € 17.681,25, da devalutarsi dalla data di adozione delle Tabelle Milanesi nell'edizione 2024 vigente (deposito del 4 giugno 2024) fino al 14.02.2017, giorno dell'evento, per un totale di €
14.946,11 [doc. 60 – Tabella calcolo devalutazione Invalidità Temporanea tabelle
2024]. Su tale somma devalutata, dunque, vanno calcolati infine rivalutazione mo- netaria ed interessi a decorrere dal 14.02.2017, giorno dell'evento, fino alla data dell'effettivo soddisfo, e quindi, almeno ad oggi, per un totale di € 19.519,21 [doc.
61 – Tabella calcolo rivalutazione e interessi legali Invalidità Temporanea tabelle
2024]
In sede di A.T.P. il Collegio Peritale nominato (Dottori e ha Per_3 Persona_4 altresì riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute e documentate fino al maggio 2021 (ultime sostenute prima dell'avvio del procedimento ex art. 696- bis c.p.c. - cfr. docc. da 28 a 32) per € 8.573,89, nonché la spettanza altresì delle spese
- 10 - mediche future pari a € 38,00 tre volte l'anno “per tutta la vita dell'odierna ricorren- te” (cfr. pp. da 58 a 63 sub doc. 38). Sulle spese passate, anche solo a decorrere dall'ultima documentata del 31.05.2021 (cfr. ultima pagina sub doc. 32), devono es- sere altresì riconosciuti gli interessi al tasso legale e così per un totale di € 9.341,62
[doc. 62 – Tabella calcolo interessi legali spese mediche al 2025]. Sul punto è suffi- ciente ribadire come la degenza e il lungo processo di riabilitazione che hanno ca- ratterizzato fin qui la storia clinica della Sig.na – comunque non destinata a Parte_1 migliorare e quindi permanente nel tempo a venire – hanno ovviamente comporta- to rilevanti spese (mediche, di assistenza e generali) secondo gli importi documen- tati e riconosciuti pressoché integralmente dal Collegio Peritale, corrispondenti ad una media annua di circa € 1.190,00. Nello specifico: € 5.243,89 per visite, assisten- ze e supporti medici vari oltre alla logistica (ad es. psicoterapia, fisioterapia, disposi- tivi medici, trattamenti farmacologici, trasporti, ecc.), cui vanno ad aggiungersi gli €
3.330,00 per la perizia medico-legale e specialistica redatta in fase stragiudiziale dal- le consulenti di parte Dott.sse e (cfr. doc. 33). A tanto si ag- Per_1 Persona_2 giunga che i reliquati irreversibili causati dalla condotta di malpractice in danno del- la Sig.na sempre come confermato dal Collegio Peritale in risposta alle os- Parte_1 servazioni delle consulenti di parte, costringono e costringeranno la stessa a costan- te ausilio medico e farmacologico e, in particolare, “a terapie con tossina botulinica, che sono già state opportunamente riconosciute, e dovrà verosimilmente continua- re in futuro con cicli periodici che, allo stato attuale, risultano effettuati ogni 4-6 mesi per € 38,00 di spesa per ciclo”, confermando, quindi, che “Tale spesa dovrà es- sere riconosciuta per tutta la vita dell'odierna ricorrente, ovvero sulla base della spettanza di vita media” (cfr. pag. 69 sub doc. 38). Ne consegue il diritto della Sig.na a vedersi riconosciuta, altresì per tale voce di spesa futura a partire dal Parte_1 maggio 2021 (ultima spesa documentata in A.T.P.), una somma annua corrispon- dente ad € 114,00 rapportata al suo residuo tempo di vita statistico (83 anni per le donne) e quindi, dal maggio 2021, per 48 anni (83 – 35), così per un totale di €
5.472,00. Da tali spese future, tuttavia, in ossequio a quanto ordinato ex art. 210
c.p.c. dal Giudice istruttore con ordinanza del 11.04.2024 su richiesta di parte resi- stente e prontamente documentato dalla difesa della ricorrente , vanno decurtate le detrazioni IRPEF per le spese mediche (anni 2017-2023) ottenute dalla Parte_1 per la somma complessiva di € 1.587,00 (cfr. docc. da 47 a 53). Si ritiene, al contra- rio, che non vadano invece scomputate da tali spese future le somme riconosciute alla da INPS (€ 3.628,35 - cfr. docc. da 54 a 56) e relative alle indennità per Parte_1 mancate percezioni di compenso professionale nel periodo di malattia. Infatti, nel presente giudizio la ricorrente non ha ritenuto di coltivare ulteriormente domande risarcitorie relative alle perdite monetarie professionali, da cui l'impossibilità che le indennità INPS in discorso possano determinare alcuna duplicazione risarcitoria ri- spetto alle somme qui richieste (danno non patrimoniale biologico, spese mediche
- 11 - passate e future, spese legali). Infine, quanto alle spese per la consulenza tecnica di parte in sede di procedimento 696-bis c.p.c., sempre come statuito dal Collegio Pe- ritale “Devono essere altresì riconosciute le spese per l'assistenza tecnica in causa
[ndr. A.T.P.] della Dott.ssa e della Dott.ssa co- Persona_1 Persona_2 me da indicazioni tariffarie SISMLA 2023”, in base alle quali, riconosciuta altresì dai
C.T.U. la “complessità del caso” (cfr. pag. 69 sub doc. 38) nonché considerate la du- rata (1 anno e 9 mesi) e le attività dalle stesse svolte in sede di A.T.P. (ivi inclusa l'ulteriore approfondimento richiesto dal Collegio Peritale durante le operazioni - cfr. doc. 41), siritiene più che congrua, sulla scala da € 2.000,00 a € 20.000,00 previ- sta dal tariffario SISMLA (cfr. pag. 13 sub doc. 39) indicato dal Collegio Peritale per le consulenze tecniche in sede giudiziale (cfr. pag. 63 sub doc. 38), la quantificazione
– pari a ¼ del tariffario massimo – per € 5.000,00 ciascuna e così per un totale di €
10.000,00. A ciò devono altresì aggiungersi le spese vive del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., pari ad € 286,00 (€ 259,00 di C.U. + € 27,00 di diritti) nonché quelle del Collegio Peritale, composto dai Dottori e ad oggi non Per_3 Persona_4 ancora liquidato in mancanza di loro richiesta nel relativo procedimento per cui si chiede in ogni caso condanna per l'eventualità di futura richiesta e liquidazione (fat- to salvo il fondo spese di € 2.000,00 anch'esso mai richiesto seppur liquidato con verbale del 08.02.2022).
Da quanto fin qui esposto e concludendo in tema di danno patrimoniale (spese pas- sate, future e di consulenza), la somma totale spettante all'odierna ricorrente sig.na per il Tribunale, in base agli accertamenti svolti dal Collegio Peritale nel Parte_1 celebrato procedimento ex art. 696-bis c.p.c., alla normativa vigente e alla più re- cente giurisprudenza, è da riconoscere in suo favore condannandone al pagamento la resistente , nel seguente ammontare: SPE- Controparte_1
SE PASSATE: € 9.341,62 SPESE FUTURE: € 5.472,00 – € 1.587,00 (rimborsi IRPEF spe- se mediche) = € 3.885,00 SPESE CONSULENTI DI PARTE IN C.T.U. 696-bis (SISMLA
2023): € 10.000,00 SPESE DI C.T.U. 696-bis: € 286,00 (oltre spese del Collegio Perita- le secondo quanto sarà liquidato) TOTALE DANNO PATRIMONIALE: € 23.512,62 (ol- tre spese del Collegio Peritale secondo quanto sarà liquidato) .
Riepilogando dunque tutte le somme spettanti alla sig.na a titolo di risar- Parte_1 cimento danni non patrimoniali e patrimoniali le stesse ammontano a: €
207.857,61. Vanno riconosciute altresì anche le spese legali per tutte le intervenute attività e relative fasi – oltre alle spese legali per il presente procedimento – do- vranno essere riconosciute alla sig.na e ciò sia quanto a quelle per il proce- Parte_1 dimento ex art. 696-bis c.p.c. sia per la precedente fase di trattativa stragiudiziale conclusasi, dopo oltre 1 anno e 8 mesi di trattativa, con la (inadeguata) proposta dell'odierna resistente. oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. su tutte le somme, ad esclusione delle spese legali del presente procedimento, nonché a decorrere dalla
- 12 - domanda giudiziale del procedimento di A.T.P., i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'art. 8, co. 3, L. n. 24/2017, e fino al saldo effettivo.
Consegue alla soccombenza la condanna all3e spese di lite liquidate come da dispo- sitivo.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara l'esclusiva ed integrale responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. della nella determinazione del sinistro Controparte_1 per cui è causa e dei danni subiti dalla sig.na come da relazione medi- Parte_1 co legale di C.T.U. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. avanti il Tribunale di Pado- va iscritto al n. 7642/2021 R.G., e per l'effetto, condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al paga-
[...] mento in favore della sig.na delle somme di € 167.163,46 per danno Parte_1 non patrimoniale (invalidità permanente e temporanea oltre devalutazione, rivalu- tazione e interessi secondo gli indici ISTAT, ad oggi per € 183.845,23) ed € 23.254,24 per danno patrimoniale (spese passate e future detratti gli indennizzi non patrimo- Pt_ niali ricevuti e oltre le eventuali spese di C.T.U./A ad oggi non ancora liquidate), quindi di € 190.417,70 totali e così – considerata altresì devalutazione, rivalutazione e interessi fino ad oggi sul danno non patrimoniale e salvo aggiornamento all'effettivo soddisfo – per un totale di € 207.837,61, , oltre agli interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo effettivo ex art. 1284, co. 4, c.c., e altresì oltre le spese legali e le competenze del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. svolto dinanzi al
Tribunale di Padova con R.G. n. 7642/2021, nonché di quelle della precedente fase stragiudiziale qui già documentata.
Condanna la resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro € 786,00 per anticipazioni ed euro: € 17.653,19 (incluse spese ge- nerali e c.p.a. per compensi.
Spese di CTU e CTP a definitivo carico di parte resistente
Ai sensi dell'art. 59 d.p.r. 131/1986 indica la parte convenuta Azienda Ospedale di
Padova obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recupera- ta l'imposta di registro prenotata a debito.
Padova, 1-4-2025 Il Giudice
- 13 - Dott. Elisa Rubbis
- 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6989/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PROPERZI NICOLA
RICORRENTE
contro
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti CALI' MARIA GRAZIA e ROMANO LUDOVICA
RESISTENTE CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to telematicamente:
“Nel merito in via principale:
Accertare e dichiarare l'esclusiva ed integrale responsabilità ai sensi dell'art. 1218
c.c. della nella determinazione del sini- Controparte_1 stro per cui è causa e dei danni subiti dalla sig.na come da relazione Parte_1 medico legale di C.T.U. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. avanti il Tribunale di
Padova iscritto al n. 7642/2021 R.G., e per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore della sig.na delle somme di € 167.163,46 per Parte_1 danno non patrimoniale (invalidità permanente e temporanea oltre devalutazione, rivalutazione e interessi secondo gli indici ISTAT, ad oggi per € 183.845,23) ed €
23.254,24 per danno patrimoniale (spese passate e future detratti gli indennizzi non patrimoniali ricevuti e oltre le eventuali spese di C.T.U./A.T.P. ad oggi non ancora liquidate), quindi di € 190.417,70 totali e così – considerata altresì devalutazione, rivalutazione e interessi fino ad oggi sul danno non patrimoniale e salvo aggiorna- mento all'effettivo soddisfo – per un totale di € 207.099,47, ovvero delle somme maggiori o minori che si riterrà di giustizia o che verranno accertate in corso di cau- sa, anche in via equitativa ove necessario, oltre agli interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo effettivo ex art. 1284, co. 4, c.c., e altresì oltre le spese legali e le competenze del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. svolto dinanzi al Tribunale di
Padova con R.G. n. 7642/2021, nonché di quelle della precedente fase stragiudiziale qui già documentata.
In ogni caso: Con rifusione delle spese del presente giudizio – con condanna anche ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 e s.m.i. – oltre a quelle del pro- cedimento ex art. 696-bis c.p.c. svolto dinanzi al Tribunale di Padova con R.G. n.
7642/2021 e di quelle per l'assistenza legale nella fase di trattativa stragiudiziale, tutte da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 55/2014 e s.m.i.”.
La resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to in via telematica:
“1) nel merito, in via principale: rigettarsi le domande di controparte in quanto in- fondate in fatto e in diritto;
- 2 - 2) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità dell' pronunciare con- Controparte_3 danna al risarcimento negli stretti limiti del danno effettivamente provato per le motivazioni indicate, e comunque nei minimi tabellari, e contenere il rimborso delle spese nei limiti della pertinenza, di quanto provato e in conformità ai criteri comu- nemente applicati tenuto conto che le stesse sarebbero state verosimilmente co- munque sostenute anche a fronte di un trattamento sanitario anticipato e mag- giormente risolutivo, per il solo accadimento di un evento ischemico cerebrale;
Spese e competenze interamente refuse.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda trae origine dal procedimento ex art. 281 decies e ss c.p.c., promosso dalla sig.ra avanti il Tribunale di Padova e notificato alla Parte_1
in data 19/02/2024, con il quale veniva richiesta la Controparte_4 condanna dell' ed il risarcimento di asseriti Controparte_1 danni subiti a seguito della ritardata diagnosi di ischemia cerebrale e quindi il tarda- to relativo trattamento, con conseguente aggravamento delle lesioni organiche ce- rebrali da cui sarebbero derivati tutti i danni lamentati dalla ricorrente e quantificati in € 230.000,00, circa, omnia. Tale quantificazione veniva condotta sulla scorta delle risultanze di cui alla CTU depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaura- to antecedentemente dinnanzi al Tribunale di Padova (RG.7642/2021), che si con- cludeva con il deposito della relazione del CTU, in data 10/09/2023, attestante un danno biologico permanente del 20% (ovverosia del 25% a partire dal 5% per reli- quati ritenuti inevitabili), un danno biologico temporaneo pari a 40 giorni di invalidi- tà temporanea al 100%, 40 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 60 giorni al 25%, nonché le spese mediche sostenute e future. Si costituiva nel giudizio de quo l'
[...]
, chiedendo la rinnovazione della CTU o, alternativamente, la chiamata a CP_4 chiarimenti dei Consulenti d'Ufficio affinché fossero stabilite ed individuate con cer- tezza le percentuali di invalidità riportate, per ogni singola voce di danno, che ricon- ducono al globale danno biologico permanente esitato dalla ricorrente o, in subor- dine, disporre quantomeno la chiamata a chiarimenti dei CC.TT.UU. sul punto. Con- testazioni puntuali venivano mosse anche con riferimento al danno biologico tem- poraneo che risulterebbe, almeno in parte, sovrapponibile al periodo di recupero che sarebbe stato comunque necessario anche a fronte di una diagnosi ed un trat- tamento maggiormente precoci. Veniva contestato altresì l'asserito danno da inca- pacità lavorativa, oltre alle spese mediche che sarebbero state comunque sostenute
- 3 - per l'evento ischemico occorso e a quelle legali. All'udienza dell'11/04/2024, senza ammissione di alcuna responsabilità ed ai meri fini transattivi, si reiterava l'offerta già formulata per € 130.000,00 omnia che però non veniva accettata. A seguito dell'ultima udienza tenutasi il 28/11/2024 la difesa della resistente anticipava in- formalmente l'offerta reale, poi trasmessa con nota protocollata 6809/2025 del
30/01/2025 con cui ha formalizzato un'offerta transattiva per € 165.000,00 CP_5 omnicomprensivi calcolata sui conteggi riportati in premessa.
Nei fatti risulta evidenziato e documentato quanto segue:
1) In data 14.02.2017, l'odierna Ricorrente – al tempo tren- Parte_2 tenne, in ottime condizioni fisiche e di salute – intorno alle ore 19:30, mentre si tro- vava in casa in compagnia e dopo essersi presentata tutto d'un tratto mutacica e con deficit all'emisoma di destra, veniva condotta a mezzo ambulanza presso la struttura di Pronto Soccorso dell' di dove già alle ore Controparte_4 CP_1
20:12 del medesimo giorno 14.02.2017 avveniva l'accettazione in triage.
2) Nonostante l'assegnazione di codice giallo al triage (cfr. pag. 2 sub doc. 1a) e do- po visita e relativa annotazione delle 21:57 in cui già si registrava, tra il resto, che la paziente si presentava “afasica; vigile;
spianamento arcata sopraccigliare destra;
ipostenia arto superiore destro;
poco collaborante, esegue movimenti bruschi afina- listici con gli arti inferiori […]”, alle ore 22:43 inspiegabilmente la paziente inizial- mente valutata in area codici rossi veniva trasferita nell'area dei codici verdi e veni- va nuovamente visitata solo alle ore 01:41 del 15.02.2017, rilevando il medico di turno che la stessa parimenti “non muove l'arto superiore dx”, per cui, solo ben ol- tre cinque ore dopo l'ingresso in p.s., veniva infine richiesta la necessaria visita spe- cialistica neurologica.
3) La consulente neurologa alle ore 02:37 scriveva: “allertata alle ore 1.44, giunta alle ore 2.00 […]. L'obiettività neurologica alle ore 2.15 evidenzia paziente vigile, mutacica , non risponde a mese ed età , non esegue nessun comando , atteggia- mento fatuo. Portata in posizione plegico l'arto superiore destro (negativa a mano- vre di evitamento) , portato in posizione di Mingazzini Il plegico l'arto inferiore de- stro , risponde alla minaccia visiva bilateralmente, non valutabile atassia degli arti, anestesia emisoma destra . Deficit del VII nervo cranico di destra . NIHSS 18”. Con- cludeva disponendo Angio-TC del circolo cerebrale che veniva eseguita infine alle ore 3:22, ben oltre sette ore dopo l'ingresso in p.s., evidenziando così un'ampia area ischemica (“ampia penombra”) nel territorio vascolarizzato dall'arteria cerebrale media sinistra. Anche l'esame angiografico confermava “l'occlusione al III prossima- le del tratto M1 dell'arteria cerebrale media sinistra con attivazione di buoni com- pensi leptomeningei dell'arteria cerebrale anteriore”.
- 4 - 4) Seguiva inevitabile procedura di tromboaspirazione in anestesia generale con in- tervento iniziato alle ore 4:55 – 8 ore e 43 minuti dopo il suo ingresso in pronto soc- corso – e terminato alle ore 6:25.
5) Dalle analisi cliniche eseguite successivamente all'intervento in data 22.02.2017
(Risonanza Magnetica cerebrale), emergeva una “ampia lesione ischemica recente fronto-temporo-insulare a sinistra, anche con coinvolgimento dei nuclei della base in territorio di a. Cerebrale media. Prodotti di degradazione dell'emoglobina nel pal- lido” e, dunque, la Sig.na veniva dimessa dalla Resistente A.O. il 27.02.2017 Parte_1 con diagnosi di “stroke ischemico in occlusione di arteria cerebrale media sinistra ad eziopatogenesi indeterminata sottoposto a trattamento endovascolare (tromboa- spirazione)”.
6) Seguiva un lungo e faticoso periodo riabilitativo e valutativo: - dal 27.02.2017 al
14.04.2017, restava degente presso l'Ospedale Neuroriabilitativo San Camillo del
Lido di Venezia, per eseguire trattamenti neuromotori intensivi, logopedici e neuro- psicologici (cfr. docc. 2a e 2b); - tra il 26.04.2017 e il 10.04.2018, la Sig.na si Parte_1 sottoponeva a numerose visite mediche in ambito fisiatrico, neurologico e logope- dico, all'esito delle quali i rispettivi medici accertavano il permanere di numerose disfunzioni cliniche, anche in termini di invalidità civile (cfr. docc. da 3 a 8 e 18-19); - lo stesso dicasi per il lungo periodo di psicoterapia finalizzato alla necessaria costru- zione di un senso esistenziale proprio di quanto accaduto, iniziato nel maggio 2018
e proseguito negli anni successivi (cfr. docc. 9, 29 e 30);
7) Inevitabili, a dire della ricorrente, le ripercussioni del sinistro anche sul piano la- vorativo e personale. All'apice di un eccellente percorso accademico – laureata in
Scienze Statistiche e Ricerca Sociale con specializzazione in Biostatistica e Statistica
Sperimentale (110/110 e lode) e successivo Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Scienze statistiche – la Sig.na quale assegnista di ricerca all'Università di Parte_1 CP_1 teneva lezioni, partecipava a congressi come relatrice (anche all'estero), collaborava alla stesura di articoli scientifici (cfr. docc. da 10 a 14). Tuttavia, a causa delle lesioni aggravate dalla intempestiva diagnosi del 14.02.2017 e dalle persistenti difficoltà e dolori conseguenti (i.e. marcia paretica a destra;
piede a griffe e dolore costante all'arto inferiore destro;
impaccio nei movimenti fini della mano destra con faticabi- lità e ridotta capacità; disequilibrio nella deambulazione, ecc. - cfr. docc. 18 e 19), la
Sig.na si doleva di essere obbligata a rivedere completamente la propria Parte_1 posizione professionale, non tanto sul piano economico quanto su quello intellet- tuale e personale, non potendo più dedicarsi infatti alle proprie precedenti mansio- ni accademiche e dovendosi accontentare di impieghi “da ufficio” e in homeworking
(cfr. doc. 17), con pressoché nessuna possibilità di avanzamento di carriera e, so-
- 5 - prattutto, senza più alcuna possibilità di contatto con il pubblico, ancor oggi troppo faticoso per le sue condizioni.
8) Consolidatesi ormai le conseguenze dell'intempestiva diagnosi del 14.02.2017, in data 16.09.2019 la Sig.na riceveva dalla Dott.ssa (Speciali- Parte_1 Persona_1 sta in Medicina Legale e delle Assicurazioni nonché Dirigente medico di Medicina
Legale c/o l' ) e dalla Dott.ssa Controparte_6 [...]
(Specialista in Neurofisiopatologia nonché Responsabile della Sezione Persona_2
Autonoma di Neurologia d'Urgenza e Stroke Unit presso l'Humanitas Research Ho- spital di Rozzano (MI)), all'uopo incaricate, esaustiva perizia da cui è emerso chia- ramente come la sintomatologia presentata dalla Sig.na al momento Parte_1 dell'accesso in P.S., benché già chiara ed indicativa del problema neurologico, fosse stata sottovalutata dall' , con la conseguenza della ritardata dia- Controparte_4 gnosi di ischemia cerebrale e dell'altrettanto tardivo trattamento da cui il diretto nesso causale con tutte le conseguenze dannose derivate, e infine consolidatesi, in capo alla ricorrente (cfr. doc. 20). Parte_1
La Sig.na al fine di veder pienamente e giustamente tutelati i propri diritti Parte_1 lesi, adiva il Tribunale di Padova con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. datato 13.12.2021
(cfr. doc. 37), iscritto al n. R.G. 7642/2021, in seno al quale veniva nominato il Colle- gio Peritale nelle persone del Dott. , Medico Chirurgo specialista in Persona_3
Medicina Legale, e il Dott. Medico Chirurgo specialista in Me- Persona_4 dicina Interna Gastroenterologia e Medicina Legale. 11) La detta procedura di istru- zione preventiva conciliativa, svoltasi nell'arco di ben un anno e nove mesi
(13.12.2021 - 10.09.2023) tramite diversi incontri – tanto in presenza che a distanza
– e con la partecipazione di ben due consulenti per ognuna delle parti della proce- dura (medico legale e specialista), terminava con il deposito telematico della Rela- zione Peritale in data 10.09.2023 (cfr. doc. 38), con la quale il Collegio Peritale no- minato (Dottori e ha infine pienamente riconosciuto il Per_3 Persona_4 nesso di causa tra le lesioni riportate dalla e la malpractice della condotta Parte_1 della struttura sanitaria resistente: per “disfunzione organizzativa” da cui “è possibi- le affermare che la gestione della signora nel Pronto Soccorso Parte_1 dell'Azienda Ospedale Università di Padova risulta errata” (cfr. pp. 51 e 54 della
C.T.U. sub doc. 38). 12)
Invero il Collegio Peritale nominato (Dottori e ha ricono- Per_3 Persona_4 sciuto come pienamente sussistente il nesso di causa tra le lesioni riportate dalla e la malpractice della condotta della struttura sanitaria resistente. In con- Parte_1 seguenza di tale nesso causale, sempre il Collegio ha quindi accertato il potersi ri- condurre alla malasanità organizzativa dell'odierna Azienda Ospedaliera resistente quanto negativamente subito dalla Sig.na in termini di: ▪ danno biologico di Parte_1
- 6 - natura TEMPORANEA di 40 gg. al 100% con sofferenza soggettiva di grado elevato,
40 gg. al 75% e 40 gg. al 50%, entrambe convalescenze con sofferenza soggettiva di grado medio-elevato, e 60 gg. al 25% con sofferenza soggettiva di grado medio (in- validità temporanea e sofferenza soggettiva riconosciute anche dai C.T.P. della
Struttura resistente - cfr. pp. 56 e 64 sub doc. 38); ▪ danno biologico PERMANENTE del 25% (da cui decurtare un 5% per reliquati ritenuti inevitabili, c.d. danno diffe- renziale o maggior danno) e da incrementare “mediante una adeguata personalizza- zione del parametro di riferimento” poiché, secondo gli Ausiliari, “Tenuto conto del quadro morboso finale, si deve inoltre prendere atto che quanto soggettivamente riferito dalla danneggiata, considerata la giovane età, ha una particolare incidenza sulla vita dinamico-relazionale della stessa” (cfr. pp. 57-58 sub doc. 38); ▪ la congrui- tà delle spese mediche sostenute per € 9.078,54 (interessi di legge inclusi), di cui €
3.330,00 per consulenza specialistica di parte in fase stragiudiziale nonché la spet- tanza altresì delle spese mediche future pari a € 38,00 tre volte l'anno “per tutta la vita dell'odierna ricorrente” e, infine, le “spese per l'assistenza tecnica in causa della
Dott.ssa e della Dott.ssa come da indicazioni Persona_1 Persona_2 tariffarie SISMLA 2023”.
Considerando i dati accertati dal Collegio Peritale (cfr. pp. 57-58 sub doc. 38) e i re- lativi valori tabellari (cfr. pag. 19 sub doc 57), condivisi i conteggi di parte ricorren- te, può riconoscersi un danno biologico permanente nei seguenti termini : Punti di
Invalidità permanente: 20% (nell'incrementale tra il 5% e il 25%) Coefficiente di ri- duzione per età (30 anni): 0,855 Con personalizzazione mediana sui 20 punti I.P.
(max +39%): 19,5% Ne derivano: 132.878 (25 punti I.P.) + 19,5% (personaliz. media- na sui 20 punti I.P.) – 9.307 (5 punti I.P.) = 158.789,21 - 9.307,00 = 149.482,21 .
Sulla personalizzazione del valore medio di liquidazione tabellare si evidenzia che ., la ricorrente ha deciso di non coltivare ulteriormente anche in questa sede Parte_1 la domanda di ristoro del danno patrimoniale da c.d. perdita di capacità lavorativa specifica proprio alla luce del riconoscimento da parte del Collegio Peritale del dirit- to a vedersi riconosciuta una “adeguata personalizzazione del parametro di riferi- mento” (cfr. pp. 57-58 sub doc. 38), che ne avrebbe visto in parte duplicato il risto- ro;
Ebbene, come noto, le tabelle milanesi consentono al Giudice di liquidare le con- seguenze ordinarie del danno non patrimoniale mediante una tecnica di forfettizza- zione, personalizzando il risultato economico ove si renda necessario offrire un'adeguata liquidazione per la presenza di specifiche ragioni e/o circostanze. Tali circostanze sono state individuate, anche dalla più recente giurisprudenza, in quelle che «legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita inte- riore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica
- 7 - che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazio- ni), sono meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizza- ta) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (Cass. 21 settembre 2017 n. 21939; Cass. 31 ottobre 2017, n.
25817). Nel caso di specie, la necessità di personalizzazione è assolutamente evi- dente, come anche affermato chiaramente dal Collegio Peritale in sede di C.T.U. nell'aver accertato che “Tenuto conto del quadro morboso finale, si deve inoltre prendere atto che quanto soggettivamente riferito dalla danneggiata, considerata la giovane età, ha una particolare incidenza sulla vita dinamico-relazionale della stes- sa, e dovrà essere opportunamente tradotto mediante una adeguata personalizza- zione del parametro di riferimento, ovvero nel senso di un aumento equo del valore economico del punto” (cfr. pp. 57-58 sub doc. 38). La Sig.na infatti, donna Parte_1 giovane e vitale appena trentenne all'epoca dei fatti, fino al 2017 lavorava attiva- mente ed investiva il proprio tempo libero coltivando appieno le proprie passioni: molti i viaggi e le occasioni di convivialità oltre ad una brillante creatività intellettua- le. Il tutto era stato già chiaramente evidenziato anche nella perizia di parte dove si segnalava come la Sig.na “Laureata in biostatistica e dottore di ricerca in Parte_1 statistica, all'epoca dei fatti era assegnista di ricerca in Università, teneva lezioni, partecipava a congressi, collaborava alla stesura di articoli scientifici […]; doveva inoltre sostenere un esame di livello B1 di lingua cinese.” (cfr. pag. 13 sub doc. 20).
Tuttavia, proprio in conseguenza dell'evento lesivo del 14 febbraio 2017 e delle condotte dannose ex adverso subite, la Sig.na non ha più potuto dedicarsi Parte_1 allo stesso modo alle proprie precedenti mansioni ed aspirazioni accademiche, tan- to da dover drasticamente modificare la propria attività professionale in un impiego
“da ufficio” senza contatto con il pubblico e, ad oggi, svolto per la totalità in regime di homeworking (cfr. pag. 4 sub doc. 17). È già nella stessa perizia delle Dott.sse
[...]
e del settembre 2019, infatti, che veniva confermato tale grave Per_5 Persona_2 mutamento nella vita professionale e relazionale dell'odierna ricorrente: “Di fatto, la sig.na si è dovuta riqualificare in un'attività lavorativa sia che non la Parte_1 esponga a situazioni in cui maggiormente si accentuerebbero le difficoltà comunica- tivo-linguistiche (conversazioni in presenza di più interlocutori, esposizione di rela- zioni in pubblico, utilizzo delle lingue straniere, etc ...), sia che non richieda alcun impegno deambulatorio o spostamenti, né velocità di esecuzione in presenza diter- ze persone.” (cfr. pag. 13 sub doc. 20).
Dunque, il danno alla salute riportato, il lungo periodo di convalescenza, i postumi permanenti, la drastica necessità di interrompere il proprio brillante percorso lavo- rativo accademico (che peraltro la Carta Costituzionale agli artt. 1 e 4 tutela tra i principi fondamentali), rappresentano innegabilmente quella serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire e provare il fatto ignoto, ovvero quel detrimento
- 8 - esistenziale foriero di scelte di vita diverse che giustifica la personalizzazione del quantum debeatur, nel rispetto del principio dell'integralità del risarcimento del danno non patrimoniale come stabilito dalle SS.UU. nel 2008. Tutte le ragioni qui descritte, dunque, supportano con fondatezza la richiesta di personalizzazione del danno biologico permanente nella misura (quantomeno) mediana ad oggi tabellata per il 19,5% (39% ÷ 2 in riferimento al punto d'invalidità del 20%). TOTALE DANNO
ACCERTATO DA I.P.: € 149.482,21
Richiamando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 (cfr. doc. 57), dovrà ricono- scersi altresì la sussistenza di un danno per i seguenti periodi di prolungamento dell'inabilità biologica temporanea, come accertati nella Perizia Medico-Legale de- positata dal Collegio Peritale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e altresì già ri- conosciuti e accettati anche dai C.T.P. della Struttura resistente (cfr. pp. 56 e 64 sub doc. 38). Nello specifico l'inerzia della struttura e la sua “disfunzione organizzativa” hanno pesantemente condizionato il percorso riabilitativo che, come documentato
(cfr. docc. 2, 18 e 20) e confermato dal Collegio Peritale (cfr. pp. 55-56 sub doc. 38), si è lungamente protratto fino al definitivo concretizzarsi del grado d'invalidità per- manente. In particolare, è risultato di assoluto disagio per la Ricorrente il primo pe- riodo impostosi presso l'Ospedale Neuroriabilitativo Fondazione San Camillo, sito presso il Lido di Venezia. È sufficiente evidenziare come, ad un mese dal ricovero e nonostante le intense terapie riabilitative, la Sig.na ancora necessitasse di Parte_1 aiuto per, tra il resto: vestirsi e svestirsi, alimentarsi, salire e scendere le scale, farsi il bagno. A ciò si aggiunga come tale struttura disti quasi due ore dal domicilio del tempo della Ricorrente (ndr. via Gorizia) e che il relativo tragitto presenti CP_1 particolari difficoltà di collegamento (più spostamenti in auto/ mezzo pubblico e almeno un trasferimento in traghetto) da cui l'impossibilità per la Ricorrente di rice- vere visite costanti dai propri cari con la conseguenza di una lunga degenza vissuta pressoché in solitudine. Anche in tal caso, dunque, con riferimento alle suindicate
Tabelle milanesi (€ 115,00/die - cfr. pag. 10 sub doc. 57) e in applicazione degli ac- certamenti svolti nel celebrato procedimento di A.T.P. conciliativa, per le suesposte ragioni si ritiene doversi prevedere altresì la personalizzazione del danno sulla diaria giornaliera nella misura gradata individuata dal Collegio Peritale come di seguito schematizzato (cfr. pag. 56 sub doc. 38). Invalidità temporanea al 100% Giorni 40 con sofferenza soggettiva di grado elevato (+50% su € 115,00) = € 6.900,00 Invalidi- tà temporanea al 75% Giorni 40 con sofferenza soggettiva di grado elevato (+50% su
€ 115,00) = € 5.175,00 Invalidità temporanea al 50% Giorni 40 con sofferenza sog- gettiva di grado elevato (+50% su € 115,00) = € 3.450,00 Invalidità temporanea al
25% Giorni 60 con sofferenza soggettiva di grado medio (+25% su € 115,00) = €
2.156,25 TOTALE DANNO ACCERTATO DA I.T.: € 17.681,25 .
- 9 - “Su tali importi spettano altresì rivalutazione e interessi. Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valutazione dell'attualità del danno e il riconosci- mento degl'interessi compensativi, deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi richiamati, fra le altre, da Cass. 2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi devono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una "devalutazione" nominale dell'importo liqui- dato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli interessi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.” (cfr. ex multis Cor- te di Appello di Palermo, sentenza n. 1 del 03.01.2023).
Ne consegue che sulle suindicate somme tabellari per l'invalidità permanente e temporanea, individuate in base agli accertamenti svolti dal Collegio Peritale, deve eseguirsi un'operazione di devalutazione e rivalutazione oltre il contestuale incre- mento per gli interessi di legge, come di seguito sintetizzato1 : ▪ INVALIDITÀ PER-
MANENTE: € 149.482,21, da devalutarsi dalla data di adozione delle Tabelle Milane- si nell'edizione 2024 vigente (deposito del 4 giugno 2024) fino al termine del perio- do di invalidità temporanea (cfr. sentenza C.d.A. Palermo suindicata); quindi, consi- derati i 180 giorni di invalidità temporanea accertati dal Collegio Peritale, la devalu- tazione va operata fino al 13.08.2017 (14.02.2017, giorno dell'evento, più 180 gg) per un totale di € 126.787,29 [doc. 58 – Tabella calcolo devalutazione Invalidità
Permanente tabelle 2024]. Su tale somma devalutata, dunque, vanno calcolati infi- ne rivalutazione monetaria ed interessi dal termine dell'invalidità temporanea
(14.08.2017) alla data dell'effettivo soddisfo, e quindi, almeno ad oggi, per un totale di € 164.825,78 [doc. 59 – Tabella calcolo rivalutazione e interessi legali Invalidità
Permanente tabelle 2024]; ▪ INVALIDITÀ TEMPORANEA: € 17.681,25, da devalutarsi dalla data di adozione delle Tabelle Milanesi nell'edizione 2024 vigente (deposito del 4 giugno 2024) fino al 14.02.2017, giorno dell'evento, per un totale di €
14.946,11 [doc. 60 – Tabella calcolo devalutazione Invalidità Temporanea tabelle
2024]. Su tale somma devalutata, dunque, vanno calcolati infine rivalutazione mo- netaria ed interessi a decorrere dal 14.02.2017, giorno dell'evento, fino alla data dell'effettivo soddisfo, e quindi, almeno ad oggi, per un totale di € 19.519,21 [doc.
61 – Tabella calcolo rivalutazione e interessi legali Invalidità Temporanea tabelle
2024]
In sede di A.T.P. il Collegio Peritale nominato (Dottori e ha Per_3 Persona_4 altresì riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute e documentate fino al maggio 2021 (ultime sostenute prima dell'avvio del procedimento ex art. 696- bis c.p.c. - cfr. docc. da 28 a 32) per € 8.573,89, nonché la spettanza altresì delle spese
- 10 - mediche future pari a € 38,00 tre volte l'anno “per tutta la vita dell'odierna ricorren- te” (cfr. pp. da 58 a 63 sub doc. 38). Sulle spese passate, anche solo a decorrere dall'ultima documentata del 31.05.2021 (cfr. ultima pagina sub doc. 32), devono es- sere altresì riconosciuti gli interessi al tasso legale e così per un totale di € 9.341,62
[doc. 62 – Tabella calcolo interessi legali spese mediche al 2025]. Sul punto è suffi- ciente ribadire come la degenza e il lungo processo di riabilitazione che hanno ca- ratterizzato fin qui la storia clinica della Sig.na – comunque non destinata a Parte_1 migliorare e quindi permanente nel tempo a venire – hanno ovviamente comporta- to rilevanti spese (mediche, di assistenza e generali) secondo gli importi documen- tati e riconosciuti pressoché integralmente dal Collegio Peritale, corrispondenti ad una media annua di circa € 1.190,00. Nello specifico: € 5.243,89 per visite, assisten- ze e supporti medici vari oltre alla logistica (ad es. psicoterapia, fisioterapia, disposi- tivi medici, trattamenti farmacologici, trasporti, ecc.), cui vanno ad aggiungersi gli €
3.330,00 per la perizia medico-legale e specialistica redatta in fase stragiudiziale dal- le consulenti di parte Dott.sse e (cfr. doc. 33). A tanto si ag- Per_1 Persona_2 giunga che i reliquati irreversibili causati dalla condotta di malpractice in danno del- la Sig.na sempre come confermato dal Collegio Peritale in risposta alle os- Parte_1 servazioni delle consulenti di parte, costringono e costringeranno la stessa a costan- te ausilio medico e farmacologico e, in particolare, “a terapie con tossina botulinica, che sono già state opportunamente riconosciute, e dovrà verosimilmente continua- re in futuro con cicli periodici che, allo stato attuale, risultano effettuati ogni 4-6 mesi per € 38,00 di spesa per ciclo”, confermando, quindi, che “Tale spesa dovrà es- sere riconosciuta per tutta la vita dell'odierna ricorrente, ovvero sulla base della spettanza di vita media” (cfr. pag. 69 sub doc. 38). Ne consegue il diritto della Sig.na a vedersi riconosciuta, altresì per tale voce di spesa futura a partire dal Parte_1 maggio 2021 (ultima spesa documentata in A.T.P.), una somma annua corrispon- dente ad € 114,00 rapportata al suo residuo tempo di vita statistico (83 anni per le donne) e quindi, dal maggio 2021, per 48 anni (83 – 35), così per un totale di €
5.472,00. Da tali spese future, tuttavia, in ossequio a quanto ordinato ex art. 210
c.p.c. dal Giudice istruttore con ordinanza del 11.04.2024 su richiesta di parte resi- stente e prontamente documentato dalla difesa della ricorrente , vanno decurtate le detrazioni IRPEF per le spese mediche (anni 2017-2023) ottenute dalla Parte_1 per la somma complessiva di € 1.587,00 (cfr. docc. da 47 a 53). Si ritiene, al contra- rio, che non vadano invece scomputate da tali spese future le somme riconosciute alla da INPS (€ 3.628,35 - cfr. docc. da 54 a 56) e relative alle indennità per Parte_1 mancate percezioni di compenso professionale nel periodo di malattia. Infatti, nel presente giudizio la ricorrente non ha ritenuto di coltivare ulteriormente domande risarcitorie relative alle perdite monetarie professionali, da cui l'impossibilità che le indennità INPS in discorso possano determinare alcuna duplicazione risarcitoria ri- spetto alle somme qui richieste (danno non patrimoniale biologico, spese mediche
- 11 - passate e future, spese legali). Infine, quanto alle spese per la consulenza tecnica di parte in sede di procedimento 696-bis c.p.c., sempre come statuito dal Collegio Pe- ritale “Devono essere altresì riconosciute le spese per l'assistenza tecnica in causa
[ndr. A.T.P.] della Dott.ssa e della Dott.ssa co- Persona_1 Persona_2 me da indicazioni tariffarie SISMLA 2023”, in base alle quali, riconosciuta altresì dai
C.T.U. la “complessità del caso” (cfr. pag. 69 sub doc. 38) nonché considerate la du- rata (1 anno e 9 mesi) e le attività dalle stesse svolte in sede di A.T.P. (ivi inclusa l'ulteriore approfondimento richiesto dal Collegio Peritale durante le operazioni - cfr. doc. 41), siritiene più che congrua, sulla scala da € 2.000,00 a € 20.000,00 previ- sta dal tariffario SISMLA (cfr. pag. 13 sub doc. 39) indicato dal Collegio Peritale per le consulenze tecniche in sede giudiziale (cfr. pag. 63 sub doc. 38), la quantificazione
– pari a ¼ del tariffario massimo – per € 5.000,00 ciascuna e così per un totale di €
10.000,00. A ciò devono altresì aggiungersi le spese vive del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., pari ad € 286,00 (€ 259,00 di C.U. + € 27,00 di diritti) nonché quelle del Collegio Peritale, composto dai Dottori e ad oggi non Per_3 Persona_4 ancora liquidato in mancanza di loro richiesta nel relativo procedimento per cui si chiede in ogni caso condanna per l'eventualità di futura richiesta e liquidazione (fat- to salvo il fondo spese di € 2.000,00 anch'esso mai richiesto seppur liquidato con verbale del 08.02.2022).
Da quanto fin qui esposto e concludendo in tema di danno patrimoniale (spese pas- sate, future e di consulenza), la somma totale spettante all'odierna ricorrente sig.na per il Tribunale, in base agli accertamenti svolti dal Collegio Peritale nel Parte_1 celebrato procedimento ex art. 696-bis c.p.c., alla normativa vigente e alla più re- cente giurisprudenza, è da riconoscere in suo favore condannandone al pagamento la resistente , nel seguente ammontare: SPE- Controparte_1
SE PASSATE: € 9.341,62 SPESE FUTURE: € 5.472,00 – € 1.587,00 (rimborsi IRPEF spe- se mediche) = € 3.885,00 SPESE CONSULENTI DI PARTE IN C.T.U. 696-bis (SISMLA
2023): € 10.000,00 SPESE DI C.T.U. 696-bis: € 286,00 (oltre spese del Collegio Perita- le secondo quanto sarà liquidato) TOTALE DANNO PATRIMONIALE: € 23.512,62 (ol- tre spese del Collegio Peritale secondo quanto sarà liquidato) .
Riepilogando dunque tutte le somme spettanti alla sig.na a titolo di risar- Parte_1 cimento danni non patrimoniali e patrimoniali le stesse ammontano a: €
207.857,61. Vanno riconosciute altresì anche le spese legali per tutte le intervenute attività e relative fasi – oltre alle spese legali per il presente procedimento – do- vranno essere riconosciute alla sig.na e ciò sia quanto a quelle per il proce- Parte_1 dimento ex art. 696-bis c.p.c. sia per la precedente fase di trattativa stragiudiziale conclusasi, dopo oltre 1 anno e 8 mesi di trattativa, con la (inadeguata) proposta dell'odierna resistente. oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. su tutte le somme, ad esclusione delle spese legali del presente procedimento, nonché a decorrere dalla
- 12 - domanda giudiziale del procedimento di A.T.P., i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'art. 8, co. 3, L. n. 24/2017, e fino al saldo effettivo.
Consegue alla soccombenza la condanna all3e spese di lite liquidate come da dispo- sitivo.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara l'esclusiva ed integrale responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. della nella determinazione del sinistro Controparte_1 per cui è causa e dei danni subiti dalla sig.na come da relazione medi- Parte_1 co legale di C.T.U. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. avanti il Tribunale di Pado- va iscritto al n. 7642/2021 R.G., e per l'effetto, condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al paga-
[...] mento in favore della sig.na delle somme di € 167.163,46 per danno Parte_1 non patrimoniale (invalidità permanente e temporanea oltre devalutazione, rivalu- tazione e interessi secondo gli indici ISTAT, ad oggi per € 183.845,23) ed € 23.254,24 per danno patrimoniale (spese passate e future detratti gli indennizzi non patrimo- Pt_ niali ricevuti e oltre le eventuali spese di C.T.U./A ad oggi non ancora liquidate), quindi di € 190.417,70 totali e così – considerata altresì devalutazione, rivalutazione e interessi fino ad oggi sul danno non patrimoniale e salvo aggiornamento all'effettivo soddisfo – per un totale di € 207.837,61, , oltre agli interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo effettivo ex art. 1284, co. 4, c.c., e altresì oltre le spese legali e le competenze del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. svolto dinanzi al
Tribunale di Padova con R.G. n. 7642/2021, nonché di quelle della precedente fase stragiudiziale qui già documentata.
Condanna la resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro € 786,00 per anticipazioni ed euro: € 17.653,19 (incluse spese ge- nerali e c.p.a. per compensi.
Spese di CTU e CTP a definitivo carico di parte resistente
Ai sensi dell'art. 59 d.p.r. 131/1986 indica la parte convenuta Azienda Ospedale di
Padova obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recupera- ta l'imposta di registro prenotata a debito.
Padova, 1-4-2025 Il Giudice
- 13 - Dott. Elisa Rubbis
- 14 -