CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 992/2020 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2077/2020 del 9.7.2020
TRA
, elettivamente domiciliato in Andria al viale Crispi n. 36, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesco Fuzio, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Santovito e all'Avv. Filomena Carla Ciccarelli, giusta procure in atti
-Appellante – appellato incidentale
E
, elettivamente domiciliato in Bari alla via Nicola De Giosa n.6, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Angelo Frabasile, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellato-appellante incidentale –
E
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea D'Agosto, che Controparte_2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti
, con sede legale in Bologna, già denominata Controparte_3 CP_4
quale incorporante di: (già già
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso Controparte_7 lo studio dell'avv. Dino Costanza, a Bari, in via Napoli 329/E, rappresentata e difesa dall'avv.
Pino D'Alberto, giusta procura in atti
, con sede legale in Bologna, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via Cognetti n° 50, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Polito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
1 -Appellati-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 11.09.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.04.2010 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, gli odontoiatri dott.ri e , al fine di sentir Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso e l'inadempimento dei medesimi per violazione della normativa sul consenso informato;
2) per effetto dell'inadempimento, condannare i sigg. e Controparte_1 CP_2
– ciascuno per il proprio grado di responsabilità – al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e
[...] non patrimoniali, quantificati complessivamente in € 34.848,52 o nella minore o maggiore somma ritenuta congrua, anche in via equitativa..oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell'esecuzione del primo intervento all'effettivo soddisfo;
3) per l'effetto, condannare il dr. al pagamento degli ulteriori CP_2 danni derivanti dal mancato trattamento del molare spezzato e dall'imperfetta esecuzione del ponte sul lato sinistro superiore, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa;
4) disporre la risoluzione del contratto intercorso tra l'attore e il dr. D'Agosto, con condanna del medesimo alla restituzione di parte dei compensi professionali percepiti nella misura di € 2.300,00, riferibili agli interventi di apicectomia e di esecuzione del ponte o del diverso importo ritenuto congruo…; 5) condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, comprensivi della perizia di parte redatta dal dott. , e del giudizio di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 7465/07 vertito dinanzi Per_1 al medesimo Tribunale”.
A fondamento della domanda deduceva: -di essersi sottoposto, presso lo studio odontoiatrico del dott. ad un primo intervento di terapia canalare del 12 pulpite (incisivo superiore destro) CP_1
a luglio 2005, e ad un successivo trattamento sul medesimo dente, nell'ottobre 2005, per il persistere della sintomatologia algica;
- una prima rx OPT effettuata il 20.9.2005 aveva denotato l'infiltrazione oltre apice di cemento endocanalare occorso per il trattamento, e la rx OPT del
31.10.2005, successiva alla seconda terapia endocanalare, aveva evidenziato una maggiore presenza di cemento oltre apice;
- afflitto da persistente dolore in prossimità dell'incisivo superiore trattato, dopo circa 1 anno il si era rivolto nuovamente al dott. che gli T_ CP_1 aveva prospettato l'esecuzione di intervento di apicectomia per porre definitivamente fine alla sintomatologia algica e rimuovere il cemento endocanalare in eccesso;
- successivamente, si era rivolto ad altro odontoiatra, il dr. , che aveva confermato la necessità di procedere ad CP_2 apicectomia per la rimozione di materiale puntiforme radiopaco oltre apice, intervento eseguito a settembre 2006, senza informazione sui rischi dell'operazione; - in altre sedute, precedenti e successive, il dr. aveva effettuato un impianto sul premolare sinistro superiore ed CP_2 inserito un nuovo ponte sul lato sinistro superiore (denti già oggetto di precedente ponte), senza tuttavia curare, benchè richiesto dal paziente, il molare sinistro superiore, spezzato da altro dentista;
- dopo la prima apicectomia, il accusava ancora maggiore dolore e, a seguito di T_
2 rx OPT del 27.10.2006, veniva riscontrato un allargamento del materiale puntiforme radiopaco apicalmente al sito chirurgico;
- afflitto da un continuo fastidio misto a dolore in corrispondenza della zona trattata dall'intervento del dr. e da insonnia, il si era rivolto più volte CP_2 T_
a detto odontoiatra, che lo aveva rassicurato circa la perfetta esecuzione dell'intervento, sostenendo che il dolore fosse dovuto alla fase post-operatoria; - a distanza di oltre due mesi dall'intervento, si era rivolto nuovamente al dott. che gli aveva diagnosticato CP_1
“l'esecuzione non corretta dell'intervento di apicectomia a causa di resezione solo parziale dell'apice, amalgama e materiale rinvenuto nel tessuto circostante nonché cicatrice con cheloide causata da lembo semilunare non corretto” e consigliato di sottoporsi ad un secondo intervento di apicectomia, per la resezione totale dell'apice, la rimozione dell'amalgama e di parte del materiale puntiforme presenti oltre apice;
- nel novembre 2006 era stato nuovamente operato dal dr. che non CP_1 gli aveva neanche richiesto di sottoscrivere la documentazione sul prescritto consenso informato;
- successivamente all'intervento, si era manifestata una neoformazione rotondeggiante dolente, di consistenza duro-elastica, a diametro di circa 0,5 cm, in corrispondenza del solco naso genieno di destra con spostamento verso l'alto della cute, senso di parestesia e di ingombro a livello dell'ala destra del naso;
- a seguito di rx OPT digitale ed esame TC Dentalscan eseguito il
16.2.2007, gli era stata diagnosticata la flogosi apicale dell'incisivo laterale di destra e materiale puntiforme millimetrico radiopaco da pregresso trattamento endocanalare;
- a seguito di ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c. proposto dal , il nominato CTU dott. aveva T_ Persona_2 rilevato, nella relazione depositata il 5.2.2008, che il primo intervento di apicectomia era stato eseguito in maniera “generosa”, con conseguente necessità di procedere al secondo intervento, per asportare le eccessive quantità di amalgama applicato;
- continuando ad essere afflitto da dolenzia e fastidio causati dalla tumefazione e neoformazione in prossimità della narice destra, si era recato presso diversi specialisti in campo odontoiatrico chirurgico maxillo-facciale, che gli avevano consigliato nuovo intervento chirurgico per rimuovere gli ulteriori frammenti di materiale puntiforme presenti nei propri tessuti organici, ma egli, spaventato dall'esito non soddisfacente dei precedenti trattamenti, aveva preferito procrastinare un successivo intervento;
- a seguito di visita medico-legale, nel 2009, il dr. aveva accertato postumi permanenti Per_1 nella misura dell'8%, per la neoformazione in corrispondenza del solco naso genieno destro, ed un periodo di inabilità temporanea quantificabile di almeno 120 giorni, eziologicamente riconducibili ai pregressi trattamenti odontoiatrici, originati dalla prima, non corretta, terapia canalare;
- la responsabilità era ascrivibile al negligente operato dei dott.ri e CP_1 CP_2 nelle cure odontoiatriche ed alla violazione del dovere di informare il paziente (c.d. consenso informato) sulla natura dell'intervento, sui risultati conseguibili e sui rischi.
Si costituiva in giudizio che chiedeva preliminarmente di chiamare in causa Controparte_2 la compagnia , al fine di essere tenuto indenne e manlevato, in caso di accoglimento CP_5 della domanda attorea, in virtù di polizza assicurativa, con eventuale pagamento diretto ex art. 3 1917 co. 2 c.c.; nel merito chiedeva di accertare che nessun danno era derivato all'attore dalla sua condotta professionale, con rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio anche , che pure chiedeva preliminarmente di chiamare Controparte_1 in causa la compagnia , per essere manlevato in virtù di polizza per Controparte_7 responsabilità professionale;
eccepiva inoltre il giudicato esterno, formatosi con la sentenza n.
7073/2008 del Giudice di Pace di Bari, vertente sugli stessi fatti e sullo stesso rapporto controverso tra l'attore ed il con conseguente inammissibilità della domanda attorea nei suoi CP_1 confronti;
in subordine e nel merito, ove non accolta l'eccezione di giudicato, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, per infondatezza in fatto e diritto.
Ritualmente chiamate in causa, si costituivano in giudizio le compagnie assicuratrici.
La eccepiva l'inosservanza, da parte dell'assicurato dott. Controparte_7 CP_1 dell'art. 22 delle condizioni generali di polizza e chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti;
in subordine, in caso di accertamento di responsabilità a carico del dott. CP_1 di determinare le somme dovute nei termini e nei limiti della polizza stipulata dalle parti.
La chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'accoglimento nei limiti CP_5 di giustizia;
in caso di accoglimento della domanda attorea, eccepiva la prescrizione della garanzia ex art. 2952 co. 3 c.c. e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia e, solo in via subordinata, l'accoglimento nei limiti di quanto dovuto in virtù della polizza.
Acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 c.p.c., la causa veniva istruita con interpelli, prova per testi e CTU, a mezzo dello stesso dott. . Persona_2
Con sentenza n. 2077/2020, pubblicata il 9.7.2020, il Tribunale di Bari così provvedeva: “a)
RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA l'attore alla rifusione, in favore del convenuto Controparte_1
e delle terze chiamate, delle spese processuali, che liquida in € 3.385,20 per ciascuna parte, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
compensa per il resto;
c) CONDANNA
l'attore alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che liquida in € 5.077,80, Controparte_2 oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
d) PONE definitivamente a carico dell'attore soccombente le spese di C.T.U. e di A.T.P., come liquidate con decreti del 16.5.2020 e del 7.5.2008, condannando lo stesso a rifondere le altre parti di quanto già versato a tale titolo”.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in accoglimento dei su esposti motivi di appello, riformare in toto la sentenza impugnata ed accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di primo grado
e, per il quantum del danno, in comparsa conclusionale;
2. Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza;
3.
In subordine, compensare le spese di primo grado”. In via istruttoria ha chiesto la rinnovazione della ctu, anche a mezzo di altro specialista.
In sede di precisazione delle conclusioni l'appellante ha ridotto e contenuto la domanda, nei limiti dell'importo complessivo di € 25.000,00.
4 Tutti gli appellati si sono costituiti in giudizio. ha chiesto il rigetto dell'appello principale, con conferma integrale della Controparte_2 sentenza appellata, ed il rigetto dell'appello incidentale, formulato dalla compagnia assicuratrice,
, con vittoria di spese e competenze di giudizio. CP_3
ha chiesto il rigetto dell'appello principale e spiegato appello incidentale, Controparte_1 istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in accoglimento dell'autonomo appello proposto via incidentale 1) in accoglimento dei motivi di appello incidentale sub capi I) e II) del presente atto, e dell'eccezione di giudicato esterno ex artt.2909 c.c. e 324 c.p.c. sollevata in primo grado e riproposta nel presente giudizio, fondata sulla sentenza del Giudice di pace di Bari n. 7073/2008, dichiarare, in riforma parziale della sentenza impugnata n. 2077/2020, inammissibile nei confronti del dott. CP_1 la domanda risarcitoria proposta dal sig. , con conseguente condanna di quest'ultimo, ex Parte_1 art.91 c.p.c., al pagamento in favore del dott. delle spese di lite del primo grado nella misura CP_1 richiesta di € 9.468,00 ovvero in quella diversa misura determinata secondo giustizia, oltre accessori di tariffa e di legge, nonché al pagamento delle spese borsuali di € 157,12; in merito all'appello principale
e con esso alle domande del sig. 2) in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione di T_ giudicato esterno fondata sulla sentenza n.7073/2008 del Giudice di pace di Bari, dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria a titolo di responsabilità professionale nei confronti del dott. reiterata dal CP_1 sig. con il presente atto di appello ove, al punto 1 delle conclusioni, fa rinvio alle conclusioni T_ rassegnate nell'atto di citazione di primo grado;
3) in subordine all'eccezione di cui sopra, reietta la richiesta di rinnovo della C.t.u., rigettare nel merito l'appello principale del sig. per infondatezza in fatto e T_ diritto alla stregua delle ragioni dedotte sub capo III) lett. a), b), c), d), con conseguente sua condanna alle spese di lite anche per la presente fase giudiziale, da liquidarsi in favore del dott. 4) in subordine, CP_1 nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello e con esso della domanda del sig.
, accertata l'operatività della polizza assicurativa per la r.c. professionale del dott. T_ CP_1 condannare la ora in persona del suo legale rappr.te pro CP_8 Controparte_9 tempore, in via diretta ex art.1917 co.2° a tenere indenne l'assicurato dott. da qualsiasi pagamento CP_1 dovuto a titolo di risarcimento e/o per spese di lite, in favore del sig. ”. T_
, già garante del dott. ha chiesto il rigetto Controparte_10 Controparte_11 CP_1 dell'appello, con vittoria di spese.
, garante del dott. , ha chiesto: 1) di rigettare l'appello, Controparte_3 CP_2 condannando l'attore al pagamento delle integrali spese di lite del doppio grado di giudizio con accessori di legge. 2) in via subordinata, ha proposto appello incidentale, chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello principale, accogliere quello incidentale, e quindi rigettare la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dal dott. , perché prescritta ex art. 2952, n.3, c.c. CP_2 nella formulazione all'epoca vigente, condannandolo al pagamento delle integrali spese relative al doppio grado di giudizio;
in via ancora più subordinata, accoglierla nei limiti contrattualmente dovuti, con compensazione di spese.
5 A seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., in data 11 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..
La sentenza di primo grado.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dal per mancanza di identità di CP_1 petitum e causa petendi, e ritenuta sostanzialmente inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da ha rigettato la domanda sulla base della seguente motivazione. Controparte_3
Quanto all'an, qualificata come contrattuale la responsabilità professionale dei due odontoiatri che ebbero in cura l'attore e richiamati i principi in tema di onere probatorio che regolano la responsabilità professionale medica, recependo le conclusioni della ctu redatta dal dott.
[...]
il primo Giudice ha ritenuto insussistente qualsivoglia profilo di responsabilità del Per_2 dott. e del dott. , non avendo ravvisato comportamenti non conformi alle leges CP_1 CP_2 artis ed alle Linee Guida dell'Endodonzia chirurgica, né qualsivoglia tipo di pregiudizio ad essi conseguenti, in occasione dell'accertamento peritale disposto in corso di causa, anche in assenza di congrue e preponderanti valutazioni medico-legali di segno contrario offerte dalle parti.
Quanto poi alla doglianza attorea, di non aver ricevuto un'informazione adeguata circa l'entità degli interventi eseguiti e le relative conseguenze, il Tribunale, richiamati i principi di diritto in materia di c.d. consenso informato, pur avendo ritenuto che manchi in atti la prova che al paziente, all'atto della prestazione, venne fornita un'informazione completa e corretta, ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile.
Premesso che “una volta verificato l'inadempimento del medico all'obbligo di fornire un'informazione corretta e completa, va accertato, in funzione del giudizio risarcitorio, se l'attore, nonostante l'accertata assenza di colpa medica nell'esecuzione dell'intervento, abbia riportato un danno causalmente riconducibile al difetto di informazione” ha osservato che, pur essendo “possibile affermare in astratto che, in assenza di un valido consenso al trattamento, la responsabilità del medico per l'aggravamento delle condizioni di salute sussiste anche nel caso di corretta esecuzione dell'intervento”, resta tuttavia fermo “il problema della necessità del nesso causale tra la mancata acquisizione del consenso e il pregiudizio lamentato dal paziente” .
Richiamando principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e di merito, il primo giudice ha osservato che “come in ogni valutazione controfattuale ipotetica, occorre domandarsi se la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato. E poiché l'intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito solo se il paziente lo avesse rifiutato, per ravvisare la sussistenza di nesso causale tra lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (realizzatosi mediante l'omessa informazione da parte del medico) e lesione della salute per le incolpevoli conseguenze negative dell'intervento deve potersi ragionevolmente affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento. In altri termini, la risarcibilità del danno da lesione della
6 salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'intervento eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza una valida ed efficace informazione preventiva del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone
l'accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato”.
Sul presupposto che il relativo onere grava sul paziente, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, l'attore non ha fornito la prova, neanche presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, mancando qualunque allegazione nelle difese del
, ed anzi risultando dalle emergenze processuali elementi presuntivi “che inducono a T_ ritenere (almeno) come più probabile l'accettazione dell'intervento che non il suo rifiuto da parte del paziente laddove supportata da adeguata informazione medica preventiva. In proposito deve infatti considerarsi che non è ragionevolmente ipotizzabile che il avrebbe rinunciato agli interventi ove ne T_ avesse conosciuto appieno le conseguenze, potendo l'opposta ipotesi essere formulata solo in forza di eccezionali elementi di fatto (quali fattori personali o situazioni obiettive prevalenti sull'interesse primario alla salute), che dovevano essere allegati e comprovati dallo stesso attore, ma che, viceversa, sono rimasti ignoti”.
Quanto poi alla pretesa, avanzata dal nei confronti del dott. , per l'omesso T_ CP_2 trattamento del molare spezzato ed imperfetta esecuzione del ponte, il Tribunale ha osservato che, quanto al primo profilo, non risulta provato dall'attore che il trattamento fosse stato da lui richiesto e, quanto al secondo, che la c.t.u. nulla ha evidenziato al riguardo.
In assenza di grave inadempimento, è infondata la domanda di risoluzione del contratto con il
D'Agosto e la conseguente azione risarcitoria.
In punto di spese di lite, il Tribunale ha condannato il alla rifusione nei confronti di tutte T_ le parti, anche chiamate in causa, in virtù dei principi di soccombenza e causalità; in considerazione dell'infondatezza delle eccezioni di giudicato e di prescrizione, ha compensato di un terzo le spese in favore del e delle compagnie assicurative. CP_1
1.L'appello principale.
Con i primi cinque motivi l'appellante ha censurato la sentenza per”difetto, contraddittorietà ed illogicità di motivazione della sentenza impugnata ed inesatta interpretazione delle risultanze istruttorie in relazione alla presunta assenza del danno lamentato dal ”. T_
1.1.In particolare, poi, con il primo motivo ha denunciato “omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all'assenza di “valore” del disagio e del dolore subiti dal paziente”.
Il , sul presupposto che veniva sottoposto a 4 interventi (due di terapia canalare e due di T_ apicectomia) fra loro correlati - essendo ogni intervento successivo necessario per correggere gli esiti del precedente - lamenta che, indipendentemente dalle risultanze della ctu, il primo Giudice non ha tenuto conto che 4 interventi per la devitalizzazione di un solo dente non possono rappresentare un corretto operare da parte dei medici intervenuti;
dalla stessa “numerosità” degli interventi, per una stessa patologia, deve desumersi la non corretta esecuzione dell'intervento
7 iniziale e dei successivi. Insiste per il riconoscimento giudiziale di un ristoro per il disagio e il dolore patiti per lungo tempo, da quantificarsi quantomeno nel danno temporaneo, pari al tempo intercorrente tra la prima devitalizzazione e l'ultimo intervento.
1.2. Con il secondo motivo ha denunciato “omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alle valutazioni medico legali offerte dall'attore”.
Lamenta l'appellante che il primo Giudice ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla base della ctu del dott. omettendo di esaminare le valutazioni medico-legali del Per_2 consulente di parte attrice ed i rilievi dei professionisti, contattati dall'attore, che hanno confermato sia la necessità di interventi correttivi (anche dopo il quarto ad opera del , CP_1 per eliminare gli effetti algici e fisici, con la rimozione dei frammenti di materiale odontoiatrico nei tessuti, sia il collegamento eziologico tra gli interventi contestati e la tumefazione al solco del naso, anche per la presenza del materiale puntiforme.
1.3. Con il terzo motivo ha denunciato ” omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla contraddittorietà tra l'accertamento tecnico preventivo e la relazione/chiarimenti resi dal CTU nel successivo giudizio di merito”.
L'appellante contesta la relazione svolta dal ctu dr. in sede di chiarimenti, disposti Per_2 dal Giudice, rispetto alla consulenza dallo stesso svolta in sede di ATP, deducendo che la contestata risposta ai quesiti (resa nel 2019) è avvenuta ben 11 anni dopo l'ATP ed ha analizzato l'odierno stato fisico del , omettendo ogni valutazione sulla sua situazione al momento T_ dei danni lamentati, ossia nel 2007. Deduce che vi sarebbe contraddizione tra quanto dichiarato in ATP nel 20071 e la relazione dello stesso CTU del 2019, ove si afferma che i trattamenti praticati sono conformi alle leges artis e non vi sono elementi sufficienti per ricondurre la sintomatologia del paziente agli interventi eseguiti. Lamenta che, nell'integrazione del 19/11/19, il CTU non forniva risposta alle censure mosse dal ctp dr . L'inadeguatezza dei trattamenti eseguiti Per_1 sul emergerebbe in re ipsa dagli stessi fatti di causa, sicchè le conclusioni del CTU, T_ secondo cui i trattamenti furono conformi, travisano i fatti, negando l'evidenza che ogni trattamento fu riparatore del precedente. Il ctu si contraddiva anche laddove, nell'integrazione del 19/11/19, affermava che il danno permanente del 3% correlato alla tumefazione, a distanza di
11 anni era assente, nonostante nella relazione del 31/01/19 ammetteva che la tumefazione, seppur ridotta, era comunque presente.
1.4.Con il quarto motivo ha denunciato”omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla presunta correttezza del primo intervento di apicectomia, senza considerare quanto eccepito e dedotto nelle difese del dr. e confermato in sede di Atp”. CP_1
1 “…l'otturazione retrograda sia stata eseguita dal dr. in maniera alquanto generosa e comunque CP_2 l'inclinazione della lastra non permette di apprezzare il sigillo tra la cavità retrograda e il profilo radiocolare. Inoltre da segnalare che questa metodica prevede anche la formazione di briciole di amalgama che rimangono incarcerate nei tessuti e di difficile se non impossibile eliminazione…Tenuto conto della persistenza del dolore da un lato e considerata la quantità di amalgama applicata dall'altro, il nuovo intervento di apicectomia si rendeva a dir poco necessario”.
8 Deduce l'appellante che il dr. nelle proprie difese in primo grado, aveva eccepito la non CP_1 corretta esecuzione dell'apicectomia da parte del dr. ; la diagnosi del di CP_2 CP_1 necessità di una seconda apicectomia per correzione della precedente, evidentemente mal eseguita, era stata ritenuta corretta in sede di ATP anche dal CTU. L'analisi dell'attuale stato del non rileva, mentre andrebbero valutate le risultanze dell'ATP e delle diagnosi all'epoca T_ svolte atteso che, superati 11 anni, è ovvio che il quadro clinico migliori, ma il danno “va accertato nel momento in cui si è verificato senza nemmeno tralasciare l'arco temporale in cui si sono protratti gli effetti degli interventi subiti”.
1.5. Con il quinto motivo ha denunciato ”omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all'onere della prova a carico dell'attore; omessa inversione dell'onere della prova (a carico dei medici) in caso di interventi routinari”.
Deduce l'appellante che, dovendo essere considerati interventi di routine sia quello iniziale che i successivi, ed avendo l'attore provato la presenza di postumi algici permanenti e di infiltrazioni di materiali vari all'interno dei tessuti organici, spettava ai medici fornire la controprova della non riconducibilità di tali effetti al proprio operato. Le affermazioni del CTU, secondo cui gli interventi sono conformi alla lex artis, sono prive di supporto documentale e scientifico, risultando nei fatti una consecuzione di più interventi, ognuno necessario per correggere il precedente. La presenza di frammenti nei tessuti e la tumefazione alla base del solco del naso sono comparsi solo dopo i ripetuti trattamenti e nessuna prova è stata offerta a confutazione degli assunti attorei.
1.6.Con il sesto motivo ha censurato la sentenza per ”difetto, contraddittorietà ed illogicità di motivazione della sentenza impugnata ed inesatta interpretazione delle risultanze istruttorie in relazione alla presunta assenza del danno lamentato dal per violazione del consenso T_ informato da parte del dr. ; omessa inversione dell'onere della prova in caso di vari CP_2 interventi riparatori occorsi nel tempo e in caso di lesione del diritto di autodeterminazione;
errata valutazione delle circostanze di prove, delle presunzioni e di fatti notori e/o massime di esperienza.
Deduce l'appellante che la sentenza gravata, pur riconoscendo la mancanza di riferimenti all'obbligo di consenso informato nei vari interventi, omette di considerare che il danno da violazione del consenso informato si compone sia del danno alla salute, che della lesione del proprio diritto di autodeterminazione;
in tale ultimo caso, la prova del danno e la responsabilità del medico scaturiscono dalla sola circostanza oggettiva della condotta omissiva del medico sul consenso informato, gravando su quest'ultimo la prova di aver comunque fornito un'informazione completa e preventiva. Denuncia che il ragionamento del Tribunale è carente e contrario alle prove ed alle presunzioni emergenti dagli atti: la prova che, ove adeguatamente informato, il paziente avrebbe rifiutato l'intervento, è desumibile, in via presuntiva, dalla circostanza che, successivamente ai 4 interventi per cui è causa, il , seppure consigliato da T_ vari professionisti di eseguire un quinto intervento, correttivo dei precedenti, non vi si è
9 sottoposto. Dunque, in difetto di presunzioni in senso contrario, il rifiuto del a sottoporsi T_ ad ulteriori interventi maxillo-facciali dovrebbe far presumere che, se adeguatamente informato, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento di apicectomia.
Inoltre, secondo una comune massima di esperienza, vi è un grado di proporzionalità diretta tra gravità della diagnosi e necessità dell'intervento da un lato, e volontà del paziente di sottoporsi allo stesso, ove sufficientemente edotto;
quanto più gravi sono le condizioni e lo stato di necessità dell'intervento, tanto più verosimilmente il paziente vorrebbe sottoporsi all'intervento, mentre al contrario, come nel caso di specie, tanto meno grave è la condizione di salute lamentata dal paziente, tanto più è verosimile che lo stesso non accetti di sottoporsi all'intervento, ove adeguatamente informato di rischi e soluzioni alternative.
Il danno alla salute conseguente alla violazione del consenso informato consisterebbe almeno nei
90 giorni di inabilità temporanea (dal primo al secondo intervento, dal settembre al novembre
2006) e nell'8% dei postumi permanenti.
Quanto al danno patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione, consiste nei costi del successivo intervento di apicectomia del (€ 764,24, oggetto del decreto ingiuntivo dallo CP_1 stesso ottenuto in suo danno) e nei costi per visite specialistiche ed esami radiologici relativi alle problematiche lamentate, oltre al danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa,
“relativo sia alla preclusione del diritto a prepararsi ad un evento imprevisto, ovvero il danno alla salute subito che al peggioramento delle qualità di vita per il periodo successivo, vissuto nell'ansia di consulti medici al fine di poter rimuovere i frammenti di materiale infiltratisi sino al seno nasale e la conseguente neoformazione ovalare alla narice destra dallo stesso”.
Se l'attore fosse stato informato dei rischi di dispersione del materiale canalare all'interno dei tessuti organici, “grave rischio” taciuto dal professionista, mai avrebbe acconsentito all'operazione.
1.7. Con il settimo motivo ha reiterato la medesima censura sub 1.6), nei confronti del dott.
CP_1
Premessa la mancata prova da parte del dott. di aver fornito idonea informazione al CP_1 paziente sul secondo intervento di apicectomia, ha riproposto le stesse argomentazioni poste a fondamento del motivo sub 1.6, deducendo che il danno alla salute è quantificabile a livello permanente nell'8%, oltre ad almeno 120 giorni di inabilità temporanea, mentre il danno da lesione del diritto di autodeterminazione, discendente dal solo fatto della condotta omissiva da parte del medico, è ravvisabile, nella specie, in un danno patrimoniale di € 1.009,08 per costi documentati riguardanti le visite specialistiche ed esami radiologici, ed in un danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa.
I.Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente la responsabilità professionale del dr. in relazione al dedotto CP_2 omesso trattamento del molare spezzato ed alla imperfetta esecuzione del ponte sul lato sinistro superiore.
10 II.I primi 5 motivi, con i quali in sostanza si contestano la CTU medica e la valutazione, da parte del Tribunale, di insussistenza dei danni lamentati dal , vanno trattati congiuntamente, T_ in quanto intimamente connessi, e sono infondati.
Il Tribunale ha correttamente qualificato come contrattuale la responsabilità dei due medici.
In tema di responsabilità contrattuale del sanitario è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. "del più probabile che non", la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria si delinea "un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle". Orbene, il primo,
"quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia, ovvero la morte, e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)" (così, in motivazione, tra le altre, Cass.
Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Cass., n.26303/2019, Cass., n.9182/2024).
Va, altresì, considerato che, nel caso di prestazione professionale sanitaria di "routine", spetta al professionista o all'ente ospedaliero superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico- scientifiche del momento;
ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (cfr. Cass. civ. sez. III, 13/10/2017, n. 24074; conf. Cass., n. 12516/2016; Cass.,
n.17694/2010).
È vero che, nel caso di intervento di routinaria esecuzione, il paziente ha soltanto l'onere di provare tale natura della prestazione, mentre il medico, se vuole andare esente da responsabilità, dovrà, di contro, dimostrare che l'esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza o imperizia, ma ciò semprechè, all'esito dell'attività sanitaria, residui effettivamente un
(apprezzabile) danno da risarcire.
Come chiarito dalla S.C. “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art.1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
<>, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella
11 letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (Cass.,
n.13328/2015; cfr. Cass., n.9198/2024; Cass. n.122/2020).
Presupposto della responsabilità sanitaria è, in ogni caso, che l'intervento del sanitario abbia determinato l'insorgenza di una nuova patologia o l'aggravamento di quella preesistente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria non può pertanto prescindersi dalla sussistenza di un danno, giuridicamente rilevante.
Quanto, in particolare, al danno biologico ed alle conseguenze anatomo-fisiologiche della lesione alla salute, deve osservarsi che il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico- relazionali.
Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato
“baréme” medico-legale. Ai fini della sua liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi)
Inoltre, quanto al danno non patrimoniale, in assenza di una seria incidenza su beni costituzionalmente tutelati non sono risarcibili i pregiudizi consistenti nei disagi, fastidi, disappunti, ansie ed insoddisfazioni tali da pregiudicare la qualità della vita, il benessere o la serenità personale (Cass. Sez. Un. 26972/2008).
Le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.- anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso -
e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o
12 fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (conforme, da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. III, 22/10/2024 n.27343).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. ex multis Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass.,
06/12/2018, n. 31537).
Sotto altro profilo, in punto di diritto, deve osservarsi che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., da ultimo, Cass. I, 9.4.2024 n. 9529;
Cass. 16 novembre 2022, n. 33742; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi di diritto ed ha valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, recependo condivisibilmente le risultanze delle CTU
(espletate in sede di ATP e, poi, nel giudizio di merito) che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, sono univoche.
Dalla comparazione tra le valutazioni effettuate in sede di ATP e, poi, all'esito della successiva
CTU, non si apprezza alcuna contraddizione nelle conclusioni rassegnate dal CTU dott.
Per_2
All'esito dell'espletato ATP, nella relazione depositata il 5.2.2008, il CTU, con riferimento alla prima terapia canalare, eseguita dal dr. rilevava che, essendo riconducibile, alla “tecnica CP_1 del System B proposta dal dott. ”, considerato che “la tecnica tipo System B prevede l'utilizzo Per_3 della guttaperca “Tipo B” ad alta viscosità e che quindi si utilizzano elevate forze di condensazione, capita, come complicanza di questa pressione e dell'azione del calore, che ci possa essere la fuoriuscita oltre apice di cemento endocanalare con la creazione di uno “Sbuffo”. Nelle Linee guida e nella letteratura tale sbuffo viene considerato come una complicanza e non come un errore, anche perché tale sbuffo, formato da materiale altamente biocompatibile e riassorbibile, sigillerebbe completamente l'apice radicolare. Invero non esistono in letteratura nazionale e internazionale studi che possano stabilire la misura del limite tra sbuffo
“fisiologico” e sbuffo “patologico…..L'rx endorale presente in atti…successiva al primo trattamento canalare, evidenzia questo “sbuffo” di cemento endodontico….riassorbibile e biocompatibile. Persistendo la sintomatologia dolorosa il dott. ritrattava lo stesso elemento dentario, come previsto dalle linee CP_1 guida della Società in assenza di lesioni radiotrasparenti all'rx di controllo”. CP_12
13 A supporto, il CTU richiamava le citate Linee Guida, che prevedono l'indicazione al “ritrattamento endodontico non chirurgico” ed evidenziava che “in occasione di tale trattamento il dott. quindi, CP_1 aumentava la conicità passando dal valore 0,7 a 0,8 con diametro apicale da 0,25 a 0,40 mm. Tale sigillo apicale presenta i caratteri dello “sbuffo”, una complicanza prevista nella letteratura internazionale e che per quasi tutte le scuole di endodonzia porterebbe ad un sigillo tridimensionale. Inoltre lo sbuffo, essendo formato da materiale biocompatibile, attiverebbe alcuni componenti tissutali, i macrofagi, che col tempo hanno la capacità di fagocitare detto materiale. Il confronto delle radiografie endorale del primo e del secondo trattamento endodontico visualizza in modo abbastanza evidente il realizzarsi di tale fenomeno (previsto e voluto dall'operatore) ancorchè la sua entità non è perfettamente definibile…”.
Quanto alla dedotta persistenza di sintomatologia dolorosa da parte del dopo la seconda T_ terapia canalare, il CTU osservava che “nonostante la possibilità di persistenza di sintomatologia, talora anche in assenza di elementi etiopatogenetici evidenti, è prevista in relazione anche alla ben nota soggettiva variabilità biologica” e, quanto alla correttezza o meno del ricorso alla prima apicectomia, che “…in effetti l'Odontoiatria prevede la possibilità, in presenza di sintomatologia, di procedere a nuovo trattamento con la modalità di apicectomia”. Riguardo alla prima apicectomia, il CTU rilevava che “…appare, alla radiografia endorale presente in atti, che l'otturazione retrograda sia stata eseguita dal dott. in CP_2 maniera alquanto generosa e comunque l'inclinazione della lastra non permette di apprezzare il sigillo tra la cavità retrograda e il profilo radicolare. Inoltre da segnalare che questa metodica prevede anche la formazione di briciole di amalgama che rimangono incarcerate nei tessuti e di difficile se non impossibile eliminazione” e che, tenuto conto della persistente dolorabilità riferita dal paziente e della quantità di amalgama applicata, il secondo intervento di apicectomia si rendeva “a dir poco quasi necessario”. Le modalità di esecuzione di tale secondo intervento di apicectomia, del dr. CP_1
“rispecchia perfettamente, per quanto desumibile dalle lastre e dal filmato fornitoci, le indicazioni presenti nelle Linee Guida dell'Endodonzia Chirurgica”.
Quanto agli esiti dei trattamenti, il CTU, nella detta relazione del 5.2.2008, rilevava che “per quanto riferitoci dal sig. la sintomatologia dolorosa che motivò all'inizio il ricorso a cure T_ odontoiatriche è scomparsa e quindi, al termine di un iter alquanto travagliato, lo scopo terapeutico può dirsi sostanzialmente raggiunto. A fronte di tanto il soggetto ha riferito (e di tanto si
è avuto riscontro) la comparsa di una tumefazione di dimensioni variabili a livello del solco naso geniena di destra. Si tratta di neoformazione che, tenuto conto delle caratteristiche, non può senza dubbio rapportarsi a granuloma da corpo estraneo: in questa ipotesi infatti le dimensioni delle tumefazioni sarebbero state costanti se non progressivamente ingrandentisi e, radiologicamente, si dovrebbe trovare in corrispondenza dell'ala del naso una zona di materiale radiopaco. Può quindi con buona attendibilità ritenersi che la tumefazione sia da correlare alla presenza di un linfonodo superficiale sottocutaneo che, a seconda dei momenti, aumenta di volume in rapporto alla sua attività, come descritto nel Chiarugi
Bucciante “Istituzioni di Anatomia dell'Uomo”…..Si tratta quindi di capire cosa possa determinare
l'aumento di volume del linfonodo stesso. È da ritenere che probabilmente tanto possa realizzarsi per il riassorbimento del materiale puntiforme…Una diagnosi di certezza potrebbe ottenersi solo ed
14 esclusivamente attraverso la esecuzione di un…non agevole prelevo bioptico2. Si tratta tuttavia di condizione solo ai limiti del patologico e non configurante una vera e propria riduzione della efficienza psico-fisica atteso che non è con certezza predittibile se essa abbia o meno carattere di permanenza….ad oggi ricorre un modesto appianamento del solco naso-genieno in corrispondenza della radice del naso, comunque rilevabile ad occhio nudo e che peraltro ci è stata riferita anche dolente. Per altro verso non si sono evidenziati deficit di tipo funzionale”.
Quanto ad eventuali danni residuati, il CTU, già all'epoca dell'ATP, concludeva che “si configura quindi, ad oggi (con riserva cioè, …per il carattere di permanenza) esclusivamente un danno di tipo estetico che può essere inscritto nell'ambito di una classe I secondo le indicazioni della Società Italiana di Medicina Legale. Alla luce di tanto il pregiudizio può stimarsi non superiore al 2-3%...Nulla invece permane di natura prettamente odontoiatrica, poiché l'attuale esito di apicectomia è assolutamente soddisfacente. D'altro canto non può neanche prospettarsi come ipotesi alcun tipo di trattamento volto alla rimozione dei minutissimi corpi radiopachi radiograficamente obiettivati, perché quasi impossibile tecnicamente”.
Dunque, anche nel 2008 il CTU aveva escluso qualunque danno funzionale e, con riserva
(ipotizzando che potesse non essere un danno permanente, come poi il tempo ha dimostrato, tantomeno riconducibile ai trattamenti in questione), aveva ventilato la sussistenza di un solo danno estetico, solo ipoteticamente legato ai residui di materiale, poi dimostratosi, col tempo, insussistente.
A seguito della consulenza, disposta nel corso del giudizio di primo grado, anche al fine di valutare le censure mosse dal consulente di parte attrice, il CTU osservava che “lo stato attuale del cavo orale presentato dal rispecchia l'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale T_ dell'ATP del 2008. Nello spessore della piega naso geniena di destra, in prossimità dell'ala del naso, la neoformazione si presenta così ridotta di volume rispetto alla visita del 2018 da rendere quasi impercettibile il rigonfiamento della piega naso geniena.”
Il CTU rispondeva in modo preciso ed esaustivo alle controdeduzioni, mosse dal CTP dott.
, alla relazione di ATP del 2008, evidenziano che le stesse “non trovano riscontro nella Per_1 realtà dei fatti, soprattutto alla luce della risultante della TC Dental Scan effettuata il 28 ottobre 2018; infatti allo stato attuale, così come da referto TC sopramenzionato, si evidenzia l'assenza di qualsiasi
15 reazione infiammatoria in corrispondenza della sede di apicectomia (così come evidente anche negli esami radiografici effettuati precedentemente e presenti in atti). In tal senso, quindi, è da considerare che i materiali usati furono nel primo intervento “amalgama”, materiale questo completamente inerte, e, nel secondo, MTA, altrettanto inerte con caratteristiche di riassorbibilità. Il fatto che i materiali utilizzati non erano e non sono in grado di evocare una risposta infiammatoria è documentato dall'assenza della classica lesione di natura di tipo cronico, atteso il lasso di tempo intercorso, quale è, per esempio, il granuloma da corpo estraneo. Pertanto si deve rigettare la ricostruzione eziopatogenetica della sintomatologia lamentata dal così come prospettata nelle valutazioni del dottor ". T_ Per_1
Il CTU concludeva, dunque, nella relazione datata 31.1.2019, in modo coerente con le conclusioni rassegnate nel 2008, ribadendo che: “1) i trattamenti sanitari cui il fu sottoposto rispecchiavano T_
e rispecchiano i canoni della Lex Artis in materia endodontica;
2) non vi sono elementi sufficienti per poter attribuire la sintomatologia lamentata dal , secondo il criterio del più probabile che non, ai T_ trattamenti praticati;
3) Non sussistono elementi di certezza per poter affermare che i trattamenti praticati erano difformi da quanto previsto e codificato dalle indicazioni fornite dalla Lex Artis. La visione della
Dental Scan ha evidenziato, nelle scansioni riguardanti la sede relativa all'apicectomia, la presenza di piccolissime zone di radioopacità perfettamente integrate nel contesto osseo, la cui natura continua ad essere di non univoca identificazione. Si può invero ipotizzare, visto il riassorbimento avvenuto nel corso degli anni, che la natura di tali zone può essere riferita a materiale endodontico (pertanto riassorbibile) come anche ipotizzato nel referto della TC Dental Scan a firma della dott.ssa Ad ogni buon Persona_5 conto si può con certezza affermare che la presenza delle piccolissime aree iperdense sono assolutamente non reattive e quindi non responsabili della reazione linfonodale che ha determinato la tumefazione naso geniena, peraltro ridottasi di dimensioni, rispetto a quanto riscontrato nella precedente visita del 2008….. sulla scorta di quanto suddetto, non necessita di ulteriori trattamenti sanitari in quanto la situazione presentata, dal punto di vista odontoiatrico, è ottimale, non essendo prevedibile un ulteriore e possibile miglioramento”.
Tali univoche, precise e congrue conclusioni del CTU non paiono in alcun modo scalfite dalle generiche osservazioni (poste dall'appellante a fondamento delle doglianze in appello) del CTP dott. , che (cfr. note del 18.2.2019), che si limitava a rilevare che un trattamento Per_1 correttamente eseguito non avrebbe richiesto ulteriori interventi, e che il CTU, ritenendo corretto l'operato dei due odontoiatri, non aveva giustificato la presenza di materiale fuoriuscito oltre apice dopo l'iniziale trattamento. In particolare, il CTP attoreo contestava che “considerato che risulta chiaramente dimostrato che vi fu fuoriuscita di materiale endodontico e che conseguentemente ebbe
a verificarsi reazione infiammatoria, è altrettanto ovvio, che in data odierna dopo oltre 10 anni, il quadro clinico risulta ampiamente ridimensionato stante la riduzione della reazione infiammatoria che ha lasciato solo, come riconosciuto dallo stesso CTU, piccolissime aree iperdense ritenute non reattive, ma comunque presenti e non altrimenti tali in assenza di fuoriuscita di materiale. Il CTU non può certo negare l'esistenza di dette piccolissime aree ipodense che pur se allo stato attuale minime e ben integrate nell'osso, sono lì presenti a testimoniare l'avvenuta fuoriuscita di materiale dall'apice. Atteso quanto sopra risulta quindi
16 evidente che seppur vero che i trattamenti posti in essere non furono difformi da quanto previsto e codificato dalle indicazioni fornite dalla lex artis, la presenza di tale materiale dimostra che se conformi i trattamenti
a quanto previsto nelle modalità non lo furono nell'esecuzione sì da determinare la fuoriuscita di materiale”.
Il CTP, pur invitando il CTU ad una rivalutazione, tuttavia riconosceva che il lasso di tempo intercorso aveva “indubbiamente ridotto gli esiti derivati dall'intervento”.
Ebbene le controdeduzioni a firma del dott. trovavano puntuale risposta nella relazione Per_1 depositata dal CTU il 1.10.2019, ove il dott. giustificava la presenza di materiale Per_2 fuoriuscito oltre apice, riscontrato dopo l'iniziale trattamento, nelle caratteristiche anatomiche individuali dell'apice dentario, la cui struttura può avere differente morfologia, tanto che non vi
è necessaria corrispondenza tra l'apice radiologico e l'apice anatomico, come analiticamente illustrato nella predetta relazione.
Il CTU evidenziava altresì che “per quanto concerne invece le immagini radiografiche di piccolissime aree iperdense, queste sono da attribuirsi non a reazione infiammatoria, ma a residui di materiale endodontico radiopaco. Tale situazione deve essere intesa come una complicanza, non prevenibile e non prevedibile, e non come un errore, così come interpretato dal CTP. Per quanto riguarda la asserita “reazione infiammatoria” che la fuoriuscita di materiale endodontico avrebbe determinato, la documentazione in atti non consente di evincere alcuna manifestazione flogistica a carico del sig. ; inoltre, la cronologia T_ degli eventi contrasta con la tempistica normalmente esistente per la insorgenza di reazione infiammatoria locale. Non si ritiene quindi di condividere l'affermazione concernente la non necessità di ulteriori trattamenti successivi in presenza di un intervento correttamente riuscito, in quanto l'eventualità di dover ricorrere ad ulteriori trattamenti può dipendere dalle più svariati condizioni anatomiche”.
Pertanto, il CTU, dopo aver fornito motivata risposta alle obiezioni del CTP, confermava integralmente quanto già osservato nelle precedenti relazioni, escludendo sia qualsivoglia profilo di negligenza e responsabilità professionale nell'operato dei medici, sia conseguenze dannose.
È evidente che non sussiste alcuna contraddizione tra le conclusioni rassegnate dal CTU nel 2019
e nel 2008. Le valutazioni del CTU erano state effettuate, nel 2008, con “riserva” (“non è con certezza predittibile se essa abbia o meno carattere permanente”): riserva poi “sciolta”, con accertamento di insussistenza di danni (il danno estetico era venuto meno per lo sgonfiamento della neoformazione, ormai impercettibile), in occasione della CTU disposta nel corso del giudizio.
La doglianza dell'appellante, secondo cui il danno sussisteva ed è risarcibile, in quanto accertato dal CTU nel 2008, all'epoca dell'ATP, appare priva di pregio, non solo perchè lo stesso CTU, seppure riguardo al limitato danno estetico del 2-3%, aveva formulato una riserva, ma anche perché un danno biologico è permanente solo se “ontologicamente” destinato a stabilizzarsi e rimanere fino alla fine della vita, e non se con il tempo “scompare”.
Né il mero rilievo, all'esame radiografico del 2018, di materiale puntiforme presente nei tessuti, vale a provare la persistenza di un danno fisico, avendo il CTU correttamente rilevato che trattasi di residui di materiale quasi impercettibile, che non incide in alcun modo sulla idoneità psicofisica del soggetto, non apprezzandosi alcuna limitazione funzionale dallo stesso derivante.
17 Rileva pertanto la Corte che le prime cinque censure, per lo più espresse mediante il richiamo alla consulenza tecnica di parte, svolta in primo grado, sono inidonee ad inficiare le conclusioni del c.t.u., poste a base della decisione impugnata.
L'appellante chiede la rinnovazione della CTU, sulla base delle osservazioni del CTP dott.
, alle quali il CTU dr. ha già puntualmente ed efficacemente risposto in Per_1 Per_2 primo grado. Con l'atto di appello il non formula ulteriori censure o osservazioni alla T_
CTU, ma richiama quelle del dott. , già “replicate” dal dott. e recepite dal Per_1 Per_2
Tribunale. Non ricorrono pertanto i presupposti per la rinnovazione della CTU, non avendo le valutazioni medico-legali del CTP e le osservazioni dei difensori scalfito la logicità e coerenza delle conclusioni del c.t.u., pienamente condivise da questa Corte.
Nel caso di specie, manca proprio il danno, non essendovi prova né di aggravamento di una situazione patologica, né di insorgenza di nuove patologie per effetto degli interventi, né tantomeno di postumi permanenti residuati.
Né è risarcibile, come pretende l'appellante, un danno da invalidità temporanea, per il dolore sofferto dal paziente a causa della non corretta esecuzione degli interventi, in primis poiché non sono emersi profili di responsabilità nell'operato dei medici, ed in secondo luogo poichè alla inabilità temporanea deve conseguire l'impossibilità (o una parziale limitazione), seppure per un tempo limitato, di attendere, in tutto o in parte, alle normali attività quotidiane: ma il non T_ ha neanche allegato in cosa sia consistita questa impossibilità o limitazione (es. impossibilità o difficoltà di masticare, o di parlare, ecc.). Avendo egli parlato solo di algie e fastidi, deve escludersi che possa riconoscersi alcunchè anche a titolo di inabilità temporanea.
Anche l'allegazione di disagi, patema ed algie legati alla sottoposizione a più interventi, è priva di conseguenze risarcitorie, atteso che, sulla base della ctu, deve escludersi che ciò sia dovuto ad errori medici dei dott.ri e . CP_2 T_
Peraltro, il pregiudizio non patrimoniale dedotto dal in relazione a quegli sconvolgimenti T_ della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, non risulta, in difetto di prove al riguardo, che abbia superato quella soglia di sufficiente gravità individuata in via interpretativa dalla giurisprudenza.
III. Anche i motivi di appello sub 6) e 7) sono infondati e vanno rigettati, avendo il primo giudice fatto buon governo dei principi applicabili in tema di consenso informato.
In tema di responsabilità da mancato consenso informato, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
18 Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. ex pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del
19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Come osservato di recente dalla S.C. (cfr. Cass. civ. III, 12.6.2023 n. 16633), in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi:
a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico);
b) l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento, che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v.
Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; 11/11/2008, nn. 26972-26975; ma v. già Cass.
15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; Cass. Sez. U. n. 33645 del 15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi (come nel caso che ci occupa).
Nel caso di specie, pur essendo stato accertato dal primo giudice l'inadempimento, di entrambi i medici, dell'obbligo di fornire un consenso informato, deve escludersi l'accoglibilità della domanda risarcitoria di un danno alla salute quale violazione del c.d. consenso informato, in difetto di un danno alla salute residuato in capo al in conseguenza degli interventi T_ sanitari, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Quanto, invece, al secondo profilo, deve osservarsi che, quando il deficit informativo viene dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione, è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, il danneggiato abbia subito.
“Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza
19 soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni”. (cfr. Cass. 16633/2023 cit.).
In particolare, “Nel caso in cui il danneggiato abbia allegato di aver subito un pregiudizio casualmente legato ex art. 1223 c.c. con l'omessa informazione, spetta al giudice accertare se il danno invocato abbia superato la soglia della serietà e gravità, da determinarsi nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.
Presupposto indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che l'evento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite che non devono consistere in meri disagi o fastidi. Non è quindi risarcibile un presunto danno quando nell'omessa informazione non sia dato scorgere alcun tipo di pregiudizio al di là della mera privazione del diritto di scegliere puramente fine a se stessa. Per contro, l'istanza risarcitoria deve essere accolta quando il diritto all'autodeterminazione risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di possibili scelte che l'omessa informazione ha impedito venissero assunte, costituendone l'antecedente causale foriero di conseguenze pregiudizievoli, e la cui lesione vada ad incidere oltre al principio di solidarietà nei riguardi della vittima e alla soglia minima di tollerabilità, cagionando un nocumento connotato del requisito della gravità” (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, n.7385).
Nel caso di specie, deve escludersi che il abbia provato, seppure a mezzo di presunzioni, T_ di aver subito un danno di apprezzabile gravità, derivante dall'omessa informativa sulla natura e sui rischi degli interventi ai quali veniva sottoposto dai due odontoiatri, tenuto anche conto della natura degli interventi (di non particolare invasività, tanto che lo stesso appellante li ha definiti di routine) e dei rischi o conseguenze ai quali andava incontro (in definitiva, residui di materiale puntiforme quasi impercettibile), che non determinavano alcuna lesione permanente né limitazione funzionale, sicchè anche i ventilati pregiudizi in termini di ansie, disagi e sofferenza morale non possono ritenersi, anche in via presuntiva (in difetto di prova diretta), di apprezzabile gravità.
Peraltro, proprio in considerazione dei detti rischi e conseguenze, che il correva T_ sottoponendosi agli interventi (che si rivelavano risolutivi della problematica odontoiatrica del
), correttamente il primo giudice ha ritenuto che sussistesse un consenso presunto da T_ parte del paziente (ossia ha ritenuto, in difetto di prova contraria, come più probabile che, anche ove adeguatamente informato della natura e dei rischi degli interventi, in relazione ai risultati conseguibili, lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso).
L'appello principale va pertanto rigettato.
2. L'appello incidentale del dr. CP_1
2.1.Con il primo motivo l'appellante incidentale ha lamentato la “violazione degli artt. 2909 c.c.
e 324 c.p.c., per aver il Tribunale rigettato l'eccezione del dott. di giudicato esterno CP_1 costituito dalla sentenza n.7073/08 resa inter partes dal Giudice di pace di Bari. Conseguente applicazione dell'art. 92 c.p.c. e violazione dell'art. 91 c.p.c.”.
I-a) Sull'exceptio iudicati disattesa dal Tribunale.
20 Deduce il che il Tribunale ha rigettato l'eccezione, limitandosi a motivare “non sussistendo CP_1 identità di petitum e di causa petendi tra i due giudizi”, senza tener conto dei principi enunciati dalla
Suprema Corte in tema di giudicato, e della portata della sentenza emessa dal Gdp di Bari n.
7073/2008, passata in giudicato, emessa tra le stesse parti, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal dott. nei confronti del per il pagamento di CP_1 T_ prestazioni professionali eseguite in suo favore. In detto giudizio il , a fondamento T_ dell'opposizione, per paralizzare la pretesa creditoria del dott. aveva eccepito la CP_1 responsabilità professionale dell'odontoiatra, in relazione sia ai due interventi di terapia canalare, che al secondo intervento di apicectomia, esattamente gli stessi oggetto del presente giudizio, assumendo la «imperizia e difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione» e «la responsabilità del dr. in ordine ai danni fisici subiti dal ». CP_1 T_
Deduce perciò l'appellante incidentale che, non essendo revocabile in dubbio che il abbia T_ puntualmente dedotto sulla responsabilità professionale del dott. e poiché il dedotto ed CP_1 il deducibile viene coperto dal giudicato formatosi sulla decisione del Giudice di Pace di Bari, al era precluso di riproporre un'altra domanda avente la stessa causa petendi ed involgente T_ lo stesso thema decidendum, e di esercitare ancora una volta un'azione di responsabilità nei confronti del dott. perciò il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la CP_1 domanda proposta nei confronti del in ossequio alla inderogabilità della regola e degli CP_1 effetti del giudicato e del divieto del bis in idem. Né può opinarsi, secondo la prospettazione del in primo grado, che in quel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non erano parti T_ il Dr. e la trattandosi di rapporti autonomi e scindibili sia sul piano CP_2 CP_5 CP_8 sostanziale, sia su quello processuale.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, in via incidentale, chiede di accogliere l'exceptio iudicati sollevata in I grado, dichiarando nei suoi confronti inammissibile la domanda.
1-b) Sulla errata compensazione parziale ex art. 92 cpc delle spese di lite in luogo dell'applicazione dell'art. 91 cpc.
Lamenta il che la diretta conseguenza dell'ingiusto rigetto dell'eccezione di giudicato è CP_1 stata la compensazione parziale ex art.92 cpc delle spese di lite nei suoi confronti, avendo il primo
Giudice ritenuto che “L'infondatezza delle eccezioni di giudicato e di prescrizione giustifica la compensazione delle spese processuali, nella misura di un terzo, nei rapporti con e con Controparte_1 le compagnie assicurative”. Deduce che, se l'eccezione di giudicato fosse stata accolta, il primo
Giudice avrebbe liquidato in suo favore l'importo, statuito in favore dell'altro convenuto, nella misura intera di € 5.077,80, senza alcuna compensazione.
2.2. Con il secondo motivo il ha censurato la sentenza per“apparente ovvero insufficiente CP_1 motivazione per la riduzione del 30% del valore del compenso per fasi di cui ai parametri forensi fissati dal d.m. 10.3.2014 n.55. omessa motivazione sulla difforme liquidazione rispetto alla nota spese contenuta a pagg.20-21 della comparsa conclusionale del dott. omessa CP_1 liquidazione delle spese borsuali richieste in nota spese di € 157,12”, nella parte in cui il Tribunale
21 nel prospetto grigliato delle spese di lite, per fasi, ha “ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse” i relativi valori medi del compenso legale nella misura del “-30%”, in tal modo, da un lato, fornendo solo un'apparente ed insufficiente motivazione, e, dall'altro, omettendo la motivazione circa la difforme liquidazione rispetto alla nota spese incorporata nella sua comparsa conclusionale, oltre che omettendo di liquidare le spese documentate ivi indicate,
€ 157,12, di cui € 146,40 per acconto Ctu ed € 10,72 per notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo.
IV.L'appello incidentale è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
Alla luce della ritenuta infondatezza dell'appello principale e, dunque, della conferma del rigetto nel merito della domanda di responsabilità professionale nei confronti del ritiene la CP_1
Corte che l'appello incidentale, con il quale si chiede la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta nei confronti del dott. vada scrutinato solo ai fini della statuizione CP_1 sulle spese nei suoi confronti, dovendo la declaratoria di inammissibilità, per violazione del divieto del ne bis in idem, considerarsi assorbita dal rigetto nel merito. A tale conclusione la Corte ritiene di pervenire anche perchè l'eccezione di giudicato è opponibile solo limitatamente alla domanda di responsabilità professionale per malpractice medica, e non anche per la domanda risarcitoria fondata sulla violazione del consenso informato, che non era stata oggetto del giudizio dinanzi al Giudice di pace, sicchè l'eccezione sollevata dal va qualificata come eccezione CP_1 di giudicato parziale, rispetto all'oggetto del presente giudizio. La Corte ritiene pertanto di confermare il rigetto nel merito della domanda del anche nei confronti del dott. T_ CP_1 tenuto anche conto dell'infondatezza della domanda relativa alla violazione del consenso informato.
L'eccezione di giudicato, che va dunque delibata solo ai fini delle conseguenze sulla regolamentazione delle spese di lite, è fondata e va accolta.
Dalla lettura della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pacificamente passata in giudicato, emerge senza dubbio che, pur non avendo spiegato domanda riconvenzionale, il , per paralizzare la pretesa T_ creditoria del dott. (avente ad oggetto il residuo pagamento delle prestazioni CP_1 professionali oggetto del presente giudizio), aveva eccepito la responsabilità professionale del medico per inesatta esecuzione degli interventi.
Secondo un principio consolidato nella S.C., “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto
22 incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo
e il petitum del primo” (cfr. Cass.
3.1.2020 n. 16; nello stesso senso, Cassazione civile sez. III,
26/09/2023, n.27399).
Dunque, il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis,Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del mpetitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae (Cass. 9/11/2022, n. 33021).
Dalla lettura della sentenza n. 7073/2008 emerge che la questione della responsabilità professionale del veniva affrontata e delibata dal Gdp, quale presupposto logico ed CP_1 essenziale della pronuncia di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo: “«Si osserva che il CTU nominato dal Presidente del Tribunale per l'accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c., non ha individuato alcuna responsabilità professionale dell'opposto nell'esecuzione dell'intervento di apicectomia effettuato sul dente 12 (e non 1.2) del . Si osserva che per ritenere fondato il motivo relativo alla T_ insussistenza del credito azionato in questa sede, doveva essere chiaramente provata dall'opponente la responsabilità del professionista presentando prove certe di errori o omissioni di questi nell'esecuzione dell'intervento…….Ma il CTU ha evidenziato che l'intervento in oggetto “si rendeva a dir poco quasi necessario. Non erano prospettabili differenti soluzioni” (pag.12 rel.); cioè ha affermato che bene ha fatto il dr. ad intervenire con una seconda apicectomia………..pertanto non può ritenersi che vi sia stata CP_1 imperizia o negligenza nell'effettuazione della prestazione professionale di cui al decreto opposto da parte del dr. né può assumere rilievo in questa sede la piccola tumefazione nasale riscontrata dal ctu…va CP_1 rilevato che non vi è alcuna prova che tale tumefazione sia collegata con l'intervento di apicectomia svoltosi nel novembre 2006; anzi il ctu ha affermato che “l'amalgama è stata utilizzata solo dal dr. D'agosto; se il materiale che determina, in via indiretta, la tumefazione è di tale origine, la causa prima dovrà rapportarsi all'intervento di tale sanitario (pag.16 rel.)”…………pertanto, una volta stabilito dal ctu che l'intervento de quo è stato effettuato in applicazione delle regole, utilizzando materiale idoneo e bio-compatibile, e con risultato positivo, deve ritenersi infondata l'opposizione proposta…..”.
Pertanto, alla stregua dei richiamati principi, tenuto conto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, il primo Giudice ha errato nel ritenere infondata l'eccezione di giudicato (seppure parziale) sollevata dal e nel far conseguire, a tale rigetto, la parziale compensazione delle CP_1
23 spese nei riguardi del predetto convenuto, con la conseguenza che la sentenza di primo grado va riformata in parte qua, con liquidazione delle spese senza alcuna compensazione.
Quanto invece al secondo motivo di appello incidentale, il si duole della immotivata CP_1 riduzione del 30% dei medi dello scaglione, applicata dal Tribunale nella liquidazione dei compensi, e dell'immotivato discostamento dalla nota specifica depositata dal difensore.
Sotto tale profilo il motivo è infondato, ove si consideri che in materia di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non sussiste un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi stabiliti, dovendo il giudicante soltanto quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe-a loro volta derogabili con apposita motivazione- che è doverosa quando si decida di innalzare o abbassare ancora gli importi, cosicché siano controllabili i motivi che giustificano lo scostamento e la misura di esso (in tal senso, ex multis cfr. Cass. III, 7.3.2022 n. 7349;
Cass. III, 7.1.2021 n. 89).
Non essendosi pertanto il Tribunale discostato dai valori tariffari, non era tenuto a motivare la ragione per la quale non ha applicato, per tutte le fasi, i medi stabiliti dal d.m. applicato.
Per le stesse ragioni, il Tribunale non era tenuto a motivare il discostamento dai valori indicati nella nota specifica depositata dal difensore, non essendosi discostato dai minimi o massimi del
DM applicato.
Il motivo è fondato esclusivamente nel la parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto al la rifusione delle spese di chiamata in causa del terzo, pari ad € 10,72. CP_1
Non è invece fondata la doglianza relativa alla mancata rifusione delle spese anticipate al CTU: nella sentenza, il primo giudice poneva espressamente (capo d del dispositivo) le spese di CTU e di ATP definitivamente a carico dell'attore soccombente, condannato a rifondere alle altre parti quanto già versato a tale titolo.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e, in parziale CP_1 riforma del capo B del dispositivo della sentenza, il va condannato alla rifusione in favore T_ del della somma di euro 5.088,52, di cui € 5.077,80 per compensi ed € 10,72 per esborsi, CP_1 oltre accessori.
In tali limiti la sentenza va riformata.
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale di CP_3
proposto solo in via subordinata.
[...]
In virtù del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico del , nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. T_
147/2022, per le cause comprese nello scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000,00, tenuto conto della riduzione della domanda operata dall'attore, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
A seguito del rigetto dell'appello principale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater T_
24 dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, nei confronti di , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(già ), avverso la sentenza n. 2077/2020 emessa dal Tribunale Controparte_3 CP_7 di Bari in data 9.7.2020, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da e, in Controparte_1 parziale riforma del capo b) del dispositivo della sentenza appellata, condanna T_
alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, liquidate
[...] Controparte_1 in complessivi € 5.088,52, di cui € 5.077,80 per compensi ed € 10,72 per esborsi, oltre RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3. conferma nel resto la sentenza appellata;
4. condanna il alla rifusione, in favore di tutti gli appellati, delle spese del presente T_ grado di giudizio, che liquida per ciascuno in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
5. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis.
d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 3 gennaio 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Quanto alle rispettive responsabilità, il CTU osservava che “la differenziazione delle responsabilità, se sussistenti, è condizionata ovviamente dalla corretta identificazione della natura del materiale. Posto infatti che
l'amalgama è stata utilizzata solo dal dott. se il materiale che determina, in via indiretta, la tumefazione è CP_2 di tale origine, la “causa” prima dovrà rapportarsi all'intervento di tale sanitario. Se invece il materiale in questione dovesse essere cemento endocanalare e/o di altra natura, esso dovrebbe essere riferibile all'operato del dott.
.anche le indagini strumentali svolte non permettono una risposta di certezza. Alcune sono Per_4 indiscutibilmente di amalgama, tenuto conto della particoalre lucentezza radiologica. Altre, di dimensioni minori e con minore radiopacità, sono invece di origine dubbia, potendosi riferire anche al cemento endocanalare…pur nella ipotesi che fosse possibile differenziarle, resterebbe tutta da dimostrare (…solo attraverso prelievo bioptico) l'origine specifica del materiale a sua volta causa della reazione linfonodale. In ragione di tanto non può fornirsi alcun elemento di certezza, potendosi solo affermare che il materiale presente nei radiogrammi esaminati sembrerebbe essere di varia natura”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 992/2020 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2077/2020 del 9.7.2020
TRA
, elettivamente domiciliato in Andria al viale Crispi n. 36, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesco Fuzio, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Santovito e all'Avv. Filomena Carla Ciccarelli, giusta procure in atti
-Appellante – appellato incidentale
E
, elettivamente domiciliato in Bari alla via Nicola De Giosa n.6, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Angelo Frabasile, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellato-appellante incidentale –
E
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea D'Agosto, che Controparte_2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti
, con sede legale in Bologna, già denominata Controparte_3 CP_4
quale incorporante di: (già già
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso Controparte_7 lo studio dell'avv. Dino Costanza, a Bari, in via Napoli 329/E, rappresentata e difesa dall'avv.
Pino D'Alberto, giusta procura in atti
, con sede legale in Bologna, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via Cognetti n° 50, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Polito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
1 -Appellati-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 11.09.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.04.2010 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, gli odontoiatri dott.ri e , al fine di sentir Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso e l'inadempimento dei medesimi per violazione della normativa sul consenso informato;
2) per effetto dell'inadempimento, condannare i sigg. e Controparte_1 CP_2
– ciascuno per il proprio grado di responsabilità – al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e
[...] non patrimoniali, quantificati complessivamente in € 34.848,52 o nella minore o maggiore somma ritenuta congrua, anche in via equitativa..oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell'esecuzione del primo intervento all'effettivo soddisfo;
3) per l'effetto, condannare il dr. al pagamento degli ulteriori CP_2 danni derivanti dal mancato trattamento del molare spezzato e dall'imperfetta esecuzione del ponte sul lato sinistro superiore, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa;
4) disporre la risoluzione del contratto intercorso tra l'attore e il dr. D'Agosto, con condanna del medesimo alla restituzione di parte dei compensi professionali percepiti nella misura di € 2.300,00, riferibili agli interventi di apicectomia e di esecuzione del ponte o del diverso importo ritenuto congruo…; 5) condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, comprensivi della perizia di parte redatta dal dott. , e del giudizio di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 7465/07 vertito dinanzi Per_1 al medesimo Tribunale”.
A fondamento della domanda deduceva: -di essersi sottoposto, presso lo studio odontoiatrico del dott. ad un primo intervento di terapia canalare del 12 pulpite (incisivo superiore destro) CP_1
a luglio 2005, e ad un successivo trattamento sul medesimo dente, nell'ottobre 2005, per il persistere della sintomatologia algica;
- una prima rx OPT effettuata il 20.9.2005 aveva denotato l'infiltrazione oltre apice di cemento endocanalare occorso per il trattamento, e la rx OPT del
31.10.2005, successiva alla seconda terapia endocanalare, aveva evidenziato una maggiore presenza di cemento oltre apice;
- afflitto da persistente dolore in prossimità dell'incisivo superiore trattato, dopo circa 1 anno il si era rivolto nuovamente al dott. che gli T_ CP_1 aveva prospettato l'esecuzione di intervento di apicectomia per porre definitivamente fine alla sintomatologia algica e rimuovere il cemento endocanalare in eccesso;
- successivamente, si era rivolto ad altro odontoiatra, il dr. , che aveva confermato la necessità di procedere ad CP_2 apicectomia per la rimozione di materiale puntiforme radiopaco oltre apice, intervento eseguito a settembre 2006, senza informazione sui rischi dell'operazione; - in altre sedute, precedenti e successive, il dr. aveva effettuato un impianto sul premolare sinistro superiore ed CP_2 inserito un nuovo ponte sul lato sinistro superiore (denti già oggetto di precedente ponte), senza tuttavia curare, benchè richiesto dal paziente, il molare sinistro superiore, spezzato da altro dentista;
- dopo la prima apicectomia, il accusava ancora maggiore dolore e, a seguito di T_
2 rx OPT del 27.10.2006, veniva riscontrato un allargamento del materiale puntiforme radiopaco apicalmente al sito chirurgico;
- afflitto da un continuo fastidio misto a dolore in corrispondenza della zona trattata dall'intervento del dr. e da insonnia, il si era rivolto più volte CP_2 T_
a detto odontoiatra, che lo aveva rassicurato circa la perfetta esecuzione dell'intervento, sostenendo che il dolore fosse dovuto alla fase post-operatoria; - a distanza di oltre due mesi dall'intervento, si era rivolto nuovamente al dott. che gli aveva diagnosticato CP_1
“l'esecuzione non corretta dell'intervento di apicectomia a causa di resezione solo parziale dell'apice, amalgama e materiale rinvenuto nel tessuto circostante nonché cicatrice con cheloide causata da lembo semilunare non corretto” e consigliato di sottoporsi ad un secondo intervento di apicectomia, per la resezione totale dell'apice, la rimozione dell'amalgama e di parte del materiale puntiforme presenti oltre apice;
- nel novembre 2006 era stato nuovamente operato dal dr. che non CP_1 gli aveva neanche richiesto di sottoscrivere la documentazione sul prescritto consenso informato;
- successivamente all'intervento, si era manifestata una neoformazione rotondeggiante dolente, di consistenza duro-elastica, a diametro di circa 0,5 cm, in corrispondenza del solco naso genieno di destra con spostamento verso l'alto della cute, senso di parestesia e di ingombro a livello dell'ala destra del naso;
- a seguito di rx OPT digitale ed esame TC Dentalscan eseguito il
16.2.2007, gli era stata diagnosticata la flogosi apicale dell'incisivo laterale di destra e materiale puntiforme millimetrico radiopaco da pregresso trattamento endocanalare;
- a seguito di ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c. proposto dal , il nominato CTU dott. aveva T_ Persona_2 rilevato, nella relazione depositata il 5.2.2008, che il primo intervento di apicectomia era stato eseguito in maniera “generosa”, con conseguente necessità di procedere al secondo intervento, per asportare le eccessive quantità di amalgama applicato;
- continuando ad essere afflitto da dolenzia e fastidio causati dalla tumefazione e neoformazione in prossimità della narice destra, si era recato presso diversi specialisti in campo odontoiatrico chirurgico maxillo-facciale, che gli avevano consigliato nuovo intervento chirurgico per rimuovere gli ulteriori frammenti di materiale puntiforme presenti nei propri tessuti organici, ma egli, spaventato dall'esito non soddisfacente dei precedenti trattamenti, aveva preferito procrastinare un successivo intervento;
- a seguito di visita medico-legale, nel 2009, il dr. aveva accertato postumi permanenti Per_1 nella misura dell'8%, per la neoformazione in corrispondenza del solco naso genieno destro, ed un periodo di inabilità temporanea quantificabile di almeno 120 giorni, eziologicamente riconducibili ai pregressi trattamenti odontoiatrici, originati dalla prima, non corretta, terapia canalare;
- la responsabilità era ascrivibile al negligente operato dei dott.ri e CP_1 CP_2 nelle cure odontoiatriche ed alla violazione del dovere di informare il paziente (c.d. consenso informato) sulla natura dell'intervento, sui risultati conseguibili e sui rischi.
Si costituiva in giudizio che chiedeva preliminarmente di chiamare in causa Controparte_2 la compagnia , al fine di essere tenuto indenne e manlevato, in caso di accoglimento CP_5 della domanda attorea, in virtù di polizza assicurativa, con eventuale pagamento diretto ex art. 3 1917 co. 2 c.c.; nel merito chiedeva di accertare che nessun danno era derivato all'attore dalla sua condotta professionale, con rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio anche , che pure chiedeva preliminarmente di chiamare Controparte_1 in causa la compagnia , per essere manlevato in virtù di polizza per Controparte_7 responsabilità professionale;
eccepiva inoltre il giudicato esterno, formatosi con la sentenza n.
7073/2008 del Giudice di Pace di Bari, vertente sugli stessi fatti e sullo stesso rapporto controverso tra l'attore ed il con conseguente inammissibilità della domanda attorea nei suoi CP_1 confronti;
in subordine e nel merito, ove non accolta l'eccezione di giudicato, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, per infondatezza in fatto e diritto.
Ritualmente chiamate in causa, si costituivano in giudizio le compagnie assicuratrici.
La eccepiva l'inosservanza, da parte dell'assicurato dott. Controparte_7 CP_1 dell'art. 22 delle condizioni generali di polizza e chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti;
in subordine, in caso di accertamento di responsabilità a carico del dott. CP_1 di determinare le somme dovute nei termini e nei limiti della polizza stipulata dalle parti.
La chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'accoglimento nei limiti CP_5 di giustizia;
in caso di accoglimento della domanda attorea, eccepiva la prescrizione della garanzia ex art. 2952 co. 3 c.c. e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia e, solo in via subordinata, l'accoglimento nei limiti di quanto dovuto in virtù della polizza.
Acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 c.p.c., la causa veniva istruita con interpelli, prova per testi e CTU, a mezzo dello stesso dott. . Persona_2
Con sentenza n. 2077/2020, pubblicata il 9.7.2020, il Tribunale di Bari così provvedeva: “a)
RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA l'attore alla rifusione, in favore del convenuto Controparte_1
e delle terze chiamate, delle spese processuali, che liquida in € 3.385,20 per ciascuna parte, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
compensa per il resto;
c) CONDANNA
l'attore alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che liquida in € 5.077,80, Controparte_2 oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
d) PONE definitivamente a carico dell'attore soccombente le spese di C.T.U. e di A.T.P., come liquidate con decreti del 16.5.2020 e del 7.5.2008, condannando lo stesso a rifondere le altre parti di quanto già versato a tale titolo”.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in accoglimento dei su esposti motivi di appello, riformare in toto la sentenza impugnata ed accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di primo grado
e, per il quantum del danno, in comparsa conclusionale;
2. Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza;
3.
In subordine, compensare le spese di primo grado”. In via istruttoria ha chiesto la rinnovazione della ctu, anche a mezzo di altro specialista.
In sede di precisazione delle conclusioni l'appellante ha ridotto e contenuto la domanda, nei limiti dell'importo complessivo di € 25.000,00.
4 Tutti gli appellati si sono costituiti in giudizio. ha chiesto il rigetto dell'appello principale, con conferma integrale della Controparte_2 sentenza appellata, ed il rigetto dell'appello incidentale, formulato dalla compagnia assicuratrice,
, con vittoria di spese e competenze di giudizio. CP_3
ha chiesto il rigetto dell'appello principale e spiegato appello incidentale, Controparte_1 istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in accoglimento dell'autonomo appello proposto via incidentale 1) in accoglimento dei motivi di appello incidentale sub capi I) e II) del presente atto, e dell'eccezione di giudicato esterno ex artt.2909 c.c. e 324 c.p.c. sollevata in primo grado e riproposta nel presente giudizio, fondata sulla sentenza del Giudice di pace di Bari n. 7073/2008, dichiarare, in riforma parziale della sentenza impugnata n. 2077/2020, inammissibile nei confronti del dott. CP_1 la domanda risarcitoria proposta dal sig. , con conseguente condanna di quest'ultimo, ex Parte_1 art.91 c.p.c., al pagamento in favore del dott. delle spese di lite del primo grado nella misura CP_1 richiesta di € 9.468,00 ovvero in quella diversa misura determinata secondo giustizia, oltre accessori di tariffa e di legge, nonché al pagamento delle spese borsuali di € 157,12; in merito all'appello principale
e con esso alle domande del sig. 2) in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione di T_ giudicato esterno fondata sulla sentenza n.7073/2008 del Giudice di pace di Bari, dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria a titolo di responsabilità professionale nei confronti del dott. reiterata dal CP_1 sig. con il presente atto di appello ove, al punto 1 delle conclusioni, fa rinvio alle conclusioni T_ rassegnate nell'atto di citazione di primo grado;
3) in subordine all'eccezione di cui sopra, reietta la richiesta di rinnovo della C.t.u., rigettare nel merito l'appello principale del sig. per infondatezza in fatto e T_ diritto alla stregua delle ragioni dedotte sub capo III) lett. a), b), c), d), con conseguente sua condanna alle spese di lite anche per la presente fase giudiziale, da liquidarsi in favore del dott. 4) in subordine, CP_1 nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello e con esso della domanda del sig.
, accertata l'operatività della polizza assicurativa per la r.c. professionale del dott. T_ CP_1 condannare la ora in persona del suo legale rappr.te pro CP_8 Controparte_9 tempore, in via diretta ex art.1917 co.2° a tenere indenne l'assicurato dott. da qualsiasi pagamento CP_1 dovuto a titolo di risarcimento e/o per spese di lite, in favore del sig. ”. T_
, già garante del dott. ha chiesto il rigetto Controparte_10 Controparte_11 CP_1 dell'appello, con vittoria di spese.
, garante del dott. , ha chiesto: 1) di rigettare l'appello, Controparte_3 CP_2 condannando l'attore al pagamento delle integrali spese di lite del doppio grado di giudizio con accessori di legge. 2) in via subordinata, ha proposto appello incidentale, chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello principale, accogliere quello incidentale, e quindi rigettare la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dal dott. , perché prescritta ex art. 2952, n.3, c.c. CP_2 nella formulazione all'epoca vigente, condannandolo al pagamento delle integrali spese relative al doppio grado di giudizio;
in via ancora più subordinata, accoglierla nei limiti contrattualmente dovuti, con compensazione di spese.
5 A seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., in data 11 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..
La sentenza di primo grado.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dal per mancanza di identità di CP_1 petitum e causa petendi, e ritenuta sostanzialmente inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da ha rigettato la domanda sulla base della seguente motivazione. Controparte_3
Quanto all'an, qualificata come contrattuale la responsabilità professionale dei due odontoiatri che ebbero in cura l'attore e richiamati i principi in tema di onere probatorio che regolano la responsabilità professionale medica, recependo le conclusioni della ctu redatta dal dott.
[...]
il primo Giudice ha ritenuto insussistente qualsivoglia profilo di responsabilità del Per_2 dott. e del dott. , non avendo ravvisato comportamenti non conformi alle leges CP_1 CP_2 artis ed alle Linee Guida dell'Endodonzia chirurgica, né qualsivoglia tipo di pregiudizio ad essi conseguenti, in occasione dell'accertamento peritale disposto in corso di causa, anche in assenza di congrue e preponderanti valutazioni medico-legali di segno contrario offerte dalle parti.
Quanto poi alla doglianza attorea, di non aver ricevuto un'informazione adeguata circa l'entità degli interventi eseguiti e le relative conseguenze, il Tribunale, richiamati i principi di diritto in materia di c.d. consenso informato, pur avendo ritenuto che manchi in atti la prova che al paziente, all'atto della prestazione, venne fornita un'informazione completa e corretta, ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile.
Premesso che “una volta verificato l'inadempimento del medico all'obbligo di fornire un'informazione corretta e completa, va accertato, in funzione del giudizio risarcitorio, se l'attore, nonostante l'accertata assenza di colpa medica nell'esecuzione dell'intervento, abbia riportato un danno causalmente riconducibile al difetto di informazione” ha osservato che, pur essendo “possibile affermare in astratto che, in assenza di un valido consenso al trattamento, la responsabilità del medico per l'aggravamento delle condizioni di salute sussiste anche nel caso di corretta esecuzione dell'intervento”, resta tuttavia fermo “il problema della necessità del nesso causale tra la mancata acquisizione del consenso e il pregiudizio lamentato dal paziente” .
Richiamando principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e di merito, il primo giudice ha osservato che “come in ogni valutazione controfattuale ipotetica, occorre domandarsi se la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato. E poiché l'intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito solo se il paziente lo avesse rifiutato, per ravvisare la sussistenza di nesso causale tra lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (realizzatosi mediante l'omessa informazione da parte del medico) e lesione della salute per le incolpevoli conseguenze negative dell'intervento deve potersi ragionevolmente affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento. In altri termini, la risarcibilità del danno da lesione della
6 salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'intervento eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza una valida ed efficace informazione preventiva del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone
l'accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato”.
Sul presupposto che il relativo onere grava sul paziente, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, l'attore non ha fornito la prova, neanche presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, mancando qualunque allegazione nelle difese del
, ed anzi risultando dalle emergenze processuali elementi presuntivi “che inducono a T_ ritenere (almeno) come più probabile l'accettazione dell'intervento che non il suo rifiuto da parte del paziente laddove supportata da adeguata informazione medica preventiva. In proposito deve infatti considerarsi che non è ragionevolmente ipotizzabile che il avrebbe rinunciato agli interventi ove ne T_ avesse conosciuto appieno le conseguenze, potendo l'opposta ipotesi essere formulata solo in forza di eccezionali elementi di fatto (quali fattori personali o situazioni obiettive prevalenti sull'interesse primario alla salute), che dovevano essere allegati e comprovati dallo stesso attore, ma che, viceversa, sono rimasti ignoti”.
Quanto poi alla pretesa, avanzata dal nei confronti del dott. , per l'omesso T_ CP_2 trattamento del molare spezzato ed imperfetta esecuzione del ponte, il Tribunale ha osservato che, quanto al primo profilo, non risulta provato dall'attore che il trattamento fosse stato da lui richiesto e, quanto al secondo, che la c.t.u. nulla ha evidenziato al riguardo.
In assenza di grave inadempimento, è infondata la domanda di risoluzione del contratto con il
D'Agosto e la conseguente azione risarcitoria.
In punto di spese di lite, il Tribunale ha condannato il alla rifusione nei confronti di tutte T_ le parti, anche chiamate in causa, in virtù dei principi di soccombenza e causalità; in considerazione dell'infondatezza delle eccezioni di giudicato e di prescrizione, ha compensato di un terzo le spese in favore del e delle compagnie assicurative. CP_1
1.L'appello principale.
Con i primi cinque motivi l'appellante ha censurato la sentenza per”difetto, contraddittorietà ed illogicità di motivazione della sentenza impugnata ed inesatta interpretazione delle risultanze istruttorie in relazione alla presunta assenza del danno lamentato dal ”. T_
1.1.In particolare, poi, con il primo motivo ha denunciato “omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all'assenza di “valore” del disagio e del dolore subiti dal paziente”.
Il , sul presupposto che veniva sottoposto a 4 interventi (due di terapia canalare e due di T_ apicectomia) fra loro correlati - essendo ogni intervento successivo necessario per correggere gli esiti del precedente - lamenta che, indipendentemente dalle risultanze della ctu, il primo Giudice non ha tenuto conto che 4 interventi per la devitalizzazione di un solo dente non possono rappresentare un corretto operare da parte dei medici intervenuti;
dalla stessa “numerosità” degli interventi, per una stessa patologia, deve desumersi la non corretta esecuzione dell'intervento
7 iniziale e dei successivi. Insiste per il riconoscimento giudiziale di un ristoro per il disagio e il dolore patiti per lungo tempo, da quantificarsi quantomeno nel danno temporaneo, pari al tempo intercorrente tra la prima devitalizzazione e l'ultimo intervento.
1.2. Con il secondo motivo ha denunciato “omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alle valutazioni medico legali offerte dall'attore”.
Lamenta l'appellante che il primo Giudice ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla base della ctu del dott. omettendo di esaminare le valutazioni medico-legali del Per_2 consulente di parte attrice ed i rilievi dei professionisti, contattati dall'attore, che hanno confermato sia la necessità di interventi correttivi (anche dopo il quarto ad opera del , CP_1 per eliminare gli effetti algici e fisici, con la rimozione dei frammenti di materiale odontoiatrico nei tessuti, sia il collegamento eziologico tra gli interventi contestati e la tumefazione al solco del naso, anche per la presenza del materiale puntiforme.
1.3. Con il terzo motivo ha denunciato ” omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla contraddittorietà tra l'accertamento tecnico preventivo e la relazione/chiarimenti resi dal CTU nel successivo giudizio di merito”.
L'appellante contesta la relazione svolta dal ctu dr. in sede di chiarimenti, disposti Per_2 dal Giudice, rispetto alla consulenza dallo stesso svolta in sede di ATP, deducendo che la contestata risposta ai quesiti (resa nel 2019) è avvenuta ben 11 anni dopo l'ATP ed ha analizzato l'odierno stato fisico del , omettendo ogni valutazione sulla sua situazione al momento T_ dei danni lamentati, ossia nel 2007. Deduce che vi sarebbe contraddizione tra quanto dichiarato in ATP nel 20071 e la relazione dello stesso CTU del 2019, ove si afferma che i trattamenti praticati sono conformi alle leges artis e non vi sono elementi sufficienti per ricondurre la sintomatologia del paziente agli interventi eseguiti. Lamenta che, nell'integrazione del 19/11/19, il CTU non forniva risposta alle censure mosse dal ctp dr . L'inadeguatezza dei trattamenti eseguiti Per_1 sul emergerebbe in re ipsa dagli stessi fatti di causa, sicchè le conclusioni del CTU, T_ secondo cui i trattamenti furono conformi, travisano i fatti, negando l'evidenza che ogni trattamento fu riparatore del precedente. Il ctu si contraddiva anche laddove, nell'integrazione del 19/11/19, affermava che il danno permanente del 3% correlato alla tumefazione, a distanza di
11 anni era assente, nonostante nella relazione del 31/01/19 ammetteva che la tumefazione, seppur ridotta, era comunque presente.
1.4.Con il quarto motivo ha denunciato”omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla presunta correttezza del primo intervento di apicectomia, senza considerare quanto eccepito e dedotto nelle difese del dr. e confermato in sede di Atp”. CP_1
1 “…l'otturazione retrograda sia stata eseguita dal dr. in maniera alquanto generosa e comunque CP_2 l'inclinazione della lastra non permette di apprezzare il sigillo tra la cavità retrograda e il profilo radiocolare. Inoltre da segnalare che questa metodica prevede anche la formazione di briciole di amalgama che rimangono incarcerate nei tessuti e di difficile se non impossibile eliminazione…Tenuto conto della persistenza del dolore da un lato e considerata la quantità di amalgama applicata dall'altro, il nuovo intervento di apicectomia si rendeva a dir poco necessario”.
8 Deduce l'appellante che il dr. nelle proprie difese in primo grado, aveva eccepito la non CP_1 corretta esecuzione dell'apicectomia da parte del dr. ; la diagnosi del di CP_2 CP_1 necessità di una seconda apicectomia per correzione della precedente, evidentemente mal eseguita, era stata ritenuta corretta in sede di ATP anche dal CTU. L'analisi dell'attuale stato del non rileva, mentre andrebbero valutate le risultanze dell'ATP e delle diagnosi all'epoca T_ svolte atteso che, superati 11 anni, è ovvio che il quadro clinico migliori, ma il danno “va accertato nel momento in cui si è verificato senza nemmeno tralasciare l'arco temporale in cui si sono protratti gli effetti degli interventi subiti”.
1.5. Con il quinto motivo ha denunciato ”omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all'onere della prova a carico dell'attore; omessa inversione dell'onere della prova (a carico dei medici) in caso di interventi routinari”.
Deduce l'appellante che, dovendo essere considerati interventi di routine sia quello iniziale che i successivi, ed avendo l'attore provato la presenza di postumi algici permanenti e di infiltrazioni di materiali vari all'interno dei tessuti organici, spettava ai medici fornire la controprova della non riconducibilità di tali effetti al proprio operato. Le affermazioni del CTU, secondo cui gli interventi sono conformi alla lex artis, sono prive di supporto documentale e scientifico, risultando nei fatti una consecuzione di più interventi, ognuno necessario per correggere il precedente. La presenza di frammenti nei tessuti e la tumefazione alla base del solco del naso sono comparsi solo dopo i ripetuti trattamenti e nessuna prova è stata offerta a confutazione degli assunti attorei.
1.6.Con il sesto motivo ha censurato la sentenza per ”difetto, contraddittorietà ed illogicità di motivazione della sentenza impugnata ed inesatta interpretazione delle risultanze istruttorie in relazione alla presunta assenza del danno lamentato dal per violazione del consenso T_ informato da parte del dr. ; omessa inversione dell'onere della prova in caso di vari CP_2 interventi riparatori occorsi nel tempo e in caso di lesione del diritto di autodeterminazione;
errata valutazione delle circostanze di prove, delle presunzioni e di fatti notori e/o massime di esperienza.
Deduce l'appellante che la sentenza gravata, pur riconoscendo la mancanza di riferimenti all'obbligo di consenso informato nei vari interventi, omette di considerare che il danno da violazione del consenso informato si compone sia del danno alla salute, che della lesione del proprio diritto di autodeterminazione;
in tale ultimo caso, la prova del danno e la responsabilità del medico scaturiscono dalla sola circostanza oggettiva della condotta omissiva del medico sul consenso informato, gravando su quest'ultimo la prova di aver comunque fornito un'informazione completa e preventiva. Denuncia che il ragionamento del Tribunale è carente e contrario alle prove ed alle presunzioni emergenti dagli atti: la prova che, ove adeguatamente informato, il paziente avrebbe rifiutato l'intervento, è desumibile, in via presuntiva, dalla circostanza che, successivamente ai 4 interventi per cui è causa, il , seppure consigliato da T_ vari professionisti di eseguire un quinto intervento, correttivo dei precedenti, non vi si è
9 sottoposto. Dunque, in difetto di presunzioni in senso contrario, il rifiuto del a sottoporsi T_ ad ulteriori interventi maxillo-facciali dovrebbe far presumere che, se adeguatamente informato, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento di apicectomia.
Inoltre, secondo una comune massima di esperienza, vi è un grado di proporzionalità diretta tra gravità della diagnosi e necessità dell'intervento da un lato, e volontà del paziente di sottoporsi allo stesso, ove sufficientemente edotto;
quanto più gravi sono le condizioni e lo stato di necessità dell'intervento, tanto più verosimilmente il paziente vorrebbe sottoporsi all'intervento, mentre al contrario, come nel caso di specie, tanto meno grave è la condizione di salute lamentata dal paziente, tanto più è verosimile che lo stesso non accetti di sottoporsi all'intervento, ove adeguatamente informato di rischi e soluzioni alternative.
Il danno alla salute conseguente alla violazione del consenso informato consisterebbe almeno nei
90 giorni di inabilità temporanea (dal primo al secondo intervento, dal settembre al novembre
2006) e nell'8% dei postumi permanenti.
Quanto al danno patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione, consiste nei costi del successivo intervento di apicectomia del (€ 764,24, oggetto del decreto ingiuntivo dallo CP_1 stesso ottenuto in suo danno) e nei costi per visite specialistiche ed esami radiologici relativi alle problematiche lamentate, oltre al danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa,
“relativo sia alla preclusione del diritto a prepararsi ad un evento imprevisto, ovvero il danno alla salute subito che al peggioramento delle qualità di vita per il periodo successivo, vissuto nell'ansia di consulti medici al fine di poter rimuovere i frammenti di materiale infiltratisi sino al seno nasale e la conseguente neoformazione ovalare alla narice destra dallo stesso”.
Se l'attore fosse stato informato dei rischi di dispersione del materiale canalare all'interno dei tessuti organici, “grave rischio” taciuto dal professionista, mai avrebbe acconsentito all'operazione.
1.7. Con il settimo motivo ha reiterato la medesima censura sub 1.6), nei confronti del dott.
CP_1
Premessa la mancata prova da parte del dott. di aver fornito idonea informazione al CP_1 paziente sul secondo intervento di apicectomia, ha riproposto le stesse argomentazioni poste a fondamento del motivo sub 1.6, deducendo che il danno alla salute è quantificabile a livello permanente nell'8%, oltre ad almeno 120 giorni di inabilità temporanea, mentre il danno da lesione del diritto di autodeterminazione, discendente dal solo fatto della condotta omissiva da parte del medico, è ravvisabile, nella specie, in un danno patrimoniale di € 1.009,08 per costi documentati riguardanti le visite specialistiche ed esami radiologici, ed in un danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa.
I.Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente la responsabilità professionale del dr. in relazione al dedotto CP_2 omesso trattamento del molare spezzato ed alla imperfetta esecuzione del ponte sul lato sinistro superiore.
10 II.I primi 5 motivi, con i quali in sostanza si contestano la CTU medica e la valutazione, da parte del Tribunale, di insussistenza dei danni lamentati dal , vanno trattati congiuntamente, T_ in quanto intimamente connessi, e sono infondati.
Il Tribunale ha correttamente qualificato come contrattuale la responsabilità dei due medici.
In tema di responsabilità contrattuale del sanitario è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. "del più probabile che non", la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria si delinea "un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle". Orbene, il primo,
"quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia, ovvero la morte, e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)" (così, in motivazione, tra le altre, Cass.
Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Cass., n.26303/2019, Cass., n.9182/2024).
Va, altresì, considerato che, nel caso di prestazione professionale sanitaria di "routine", spetta al professionista o all'ente ospedaliero superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico- scientifiche del momento;
ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (cfr. Cass. civ. sez. III, 13/10/2017, n. 24074; conf. Cass., n. 12516/2016; Cass.,
n.17694/2010).
È vero che, nel caso di intervento di routinaria esecuzione, il paziente ha soltanto l'onere di provare tale natura della prestazione, mentre il medico, se vuole andare esente da responsabilità, dovrà, di contro, dimostrare che l'esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza o imperizia, ma ciò semprechè, all'esito dell'attività sanitaria, residui effettivamente un
(apprezzabile) danno da risarcire.
Come chiarito dalla S.C. “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art.1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
<
11 letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (Cass.,
n.13328/2015; cfr. Cass., n.9198/2024; Cass. n.122/2020).
Presupposto della responsabilità sanitaria è, in ogni caso, che l'intervento del sanitario abbia determinato l'insorgenza di una nuova patologia o l'aggravamento di quella preesistente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria non può pertanto prescindersi dalla sussistenza di un danno, giuridicamente rilevante.
Quanto, in particolare, al danno biologico ed alle conseguenze anatomo-fisiologiche della lesione alla salute, deve osservarsi che il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico- relazionali.
Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato
“baréme” medico-legale. Ai fini della sua liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi)
Inoltre, quanto al danno non patrimoniale, in assenza di una seria incidenza su beni costituzionalmente tutelati non sono risarcibili i pregiudizi consistenti nei disagi, fastidi, disappunti, ansie ed insoddisfazioni tali da pregiudicare la qualità della vita, il benessere o la serenità personale (Cass. Sez. Un. 26972/2008).
Le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.- anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso -
e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o
12 fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (conforme, da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. III, 22/10/2024 n.27343).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. ex multis Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass.,
06/12/2018, n. 31537).
Sotto altro profilo, in punto di diritto, deve osservarsi che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., da ultimo, Cass. I, 9.4.2024 n. 9529;
Cass. 16 novembre 2022, n. 33742; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi di diritto ed ha valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, recependo condivisibilmente le risultanze delle CTU
(espletate in sede di ATP e, poi, nel giudizio di merito) che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, sono univoche.
Dalla comparazione tra le valutazioni effettuate in sede di ATP e, poi, all'esito della successiva
CTU, non si apprezza alcuna contraddizione nelle conclusioni rassegnate dal CTU dott.
Per_2
All'esito dell'espletato ATP, nella relazione depositata il 5.2.2008, il CTU, con riferimento alla prima terapia canalare, eseguita dal dr. rilevava che, essendo riconducibile, alla “tecnica CP_1 del System B proposta dal dott. ”, considerato che “la tecnica tipo System B prevede l'utilizzo Per_3 della guttaperca “Tipo B” ad alta viscosità e che quindi si utilizzano elevate forze di condensazione, capita, come complicanza di questa pressione e dell'azione del calore, che ci possa essere la fuoriuscita oltre apice di cemento endocanalare con la creazione di uno “Sbuffo”. Nelle Linee guida e nella letteratura tale sbuffo viene considerato come una complicanza e non come un errore, anche perché tale sbuffo, formato da materiale altamente biocompatibile e riassorbibile, sigillerebbe completamente l'apice radicolare. Invero non esistono in letteratura nazionale e internazionale studi che possano stabilire la misura del limite tra sbuffo
“fisiologico” e sbuffo “patologico…..L'rx endorale presente in atti…successiva al primo trattamento canalare, evidenzia questo “sbuffo” di cemento endodontico….riassorbibile e biocompatibile. Persistendo la sintomatologia dolorosa il dott. ritrattava lo stesso elemento dentario, come previsto dalle linee CP_1 guida della Società in assenza di lesioni radiotrasparenti all'rx di controllo”. CP_12
13 A supporto, il CTU richiamava le citate Linee Guida, che prevedono l'indicazione al “ritrattamento endodontico non chirurgico” ed evidenziava che “in occasione di tale trattamento il dott. quindi, CP_1 aumentava la conicità passando dal valore 0,7 a 0,8 con diametro apicale da 0,25 a 0,40 mm. Tale sigillo apicale presenta i caratteri dello “sbuffo”, una complicanza prevista nella letteratura internazionale e che per quasi tutte le scuole di endodonzia porterebbe ad un sigillo tridimensionale. Inoltre lo sbuffo, essendo formato da materiale biocompatibile, attiverebbe alcuni componenti tissutali, i macrofagi, che col tempo hanno la capacità di fagocitare detto materiale. Il confronto delle radiografie endorale del primo e del secondo trattamento endodontico visualizza in modo abbastanza evidente il realizzarsi di tale fenomeno (previsto e voluto dall'operatore) ancorchè la sua entità non è perfettamente definibile…”.
Quanto alla dedotta persistenza di sintomatologia dolorosa da parte del dopo la seconda T_ terapia canalare, il CTU osservava che “nonostante la possibilità di persistenza di sintomatologia, talora anche in assenza di elementi etiopatogenetici evidenti, è prevista in relazione anche alla ben nota soggettiva variabilità biologica” e, quanto alla correttezza o meno del ricorso alla prima apicectomia, che “…in effetti l'Odontoiatria prevede la possibilità, in presenza di sintomatologia, di procedere a nuovo trattamento con la modalità di apicectomia”. Riguardo alla prima apicectomia, il CTU rilevava che “…appare, alla radiografia endorale presente in atti, che l'otturazione retrograda sia stata eseguita dal dott. in CP_2 maniera alquanto generosa e comunque l'inclinazione della lastra non permette di apprezzare il sigillo tra la cavità retrograda e il profilo radicolare. Inoltre da segnalare che questa metodica prevede anche la formazione di briciole di amalgama che rimangono incarcerate nei tessuti e di difficile se non impossibile eliminazione” e che, tenuto conto della persistente dolorabilità riferita dal paziente e della quantità di amalgama applicata, il secondo intervento di apicectomia si rendeva “a dir poco quasi necessario”. Le modalità di esecuzione di tale secondo intervento di apicectomia, del dr. CP_1
“rispecchia perfettamente, per quanto desumibile dalle lastre e dal filmato fornitoci, le indicazioni presenti nelle Linee Guida dell'Endodonzia Chirurgica”.
Quanto agli esiti dei trattamenti, il CTU, nella detta relazione del 5.2.2008, rilevava che “per quanto riferitoci dal sig. la sintomatologia dolorosa che motivò all'inizio il ricorso a cure T_ odontoiatriche è scomparsa e quindi, al termine di un iter alquanto travagliato, lo scopo terapeutico può dirsi sostanzialmente raggiunto. A fronte di tanto il soggetto ha riferito (e di tanto si
è avuto riscontro) la comparsa di una tumefazione di dimensioni variabili a livello del solco naso geniena di destra. Si tratta di neoformazione che, tenuto conto delle caratteristiche, non può senza dubbio rapportarsi a granuloma da corpo estraneo: in questa ipotesi infatti le dimensioni delle tumefazioni sarebbero state costanti se non progressivamente ingrandentisi e, radiologicamente, si dovrebbe trovare in corrispondenza dell'ala del naso una zona di materiale radiopaco. Può quindi con buona attendibilità ritenersi che la tumefazione sia da correlare alla presenza di un linfonodo superficiale sottocutaneo che, a seconda dei momenti, aumenta di volume in rapporto alla sua attività, come descritto nel Chiarugi
Bucciante “Istituzioni di Anatomia dell'Uomo”…..Si tratta quindi di capire cosa possa determinare
l'aumento di volume del linfonodo stesso. È da ritenere che probabilmente tanto possa realizzarsi per il riassorbimento del materiale puntiforme…Una diagnosi di certezza potrebbe ottenersi solo ed
14 esclusivamente attraverso la esecuzione di un…non agevole prelevo bioptico2. Si tratta tuttavia di condizione solo ai limiti del patologico e non configurante una vera e propria riduzione della efficienza psico-fisica atteso che non è con certezza predittibile se essa abbia o meno carattere di permanenza….ad oggi ricorre un modesto appianamento del solco naso-genieno in corrispondenza della radice del naso, comunque rilevabile ad occhio nudo e che peraltro ci è stata riferita anche dolente. Per altro verso non si sono evidenziati deficit di tipo funzionale”.
Quanto ad eventuali danni residuati, il CTU, già all'epoca dell'ATP, concludeva che “si configura quindi, ad oggi (con riserva cioè, …per il carattere di permanenza) esclusivamente un danno di tipo estetico che può essere inscritto nell'ambito di una classe I secondo le indicazioni della Società Italiana di Medicina Legale. Alla luce di tanto il pregiudizio può stimarsi non superiore al 2-3%...Nulla invece permane di natura prettamente odontoiatrica, poiché l'attuale esito di apicectomia è assolutamente soddisfacente. D'altro canto non può neanche prospettarsi come ipotesi alcun tipo di trattamento volto alla rimozione dei minutissimi corpi radiopachi radiograficamente obiettivati, perché quasi impossibile tecnicamente”.
Dunque, anche nel 2008 il CTU aveva escluso qualunque danno funzionale e, con riserva
(ipotizzando che potesse non essere un danno permanente, come poi il tempo ha dimostrato, tantomeno riconducibile ai trattamenti in questione), aveva ventilato la sussistenza di un solo danno estetico, solo ipoteticamente legato ai residui di materiale, poi dimostratosi, col tempo, insussistente.
A seguito della consulenza, disposta nel corso del giudizio di primo grado, anche al fine di valutare le censure mosse dal consulente di parte attrice, il CTU osservava che “lo stato attuale del cavo orale presentato dal rispecchia l'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale T_ dell'ATP del 2008. Nello spessore della piega naso geniena di destra, in prossimità dell'ala del naso, la neoformazione si presenta così ridotta di volume rispetto alla visita del 2018 da rendere quasi impercettibile il rigonfiamento della piega naso geniena.”
Il CTU rispondeva in modo preciso ed esaustivo alle controdeduzioni, mosse dal CTP dott.
, alla relazione di ATP del 2008, evidenziano che le stesse “non trovano riscontro nella Per_1 realtà dei fatti, soprattutto alla luce della risultante della TC Dental Scan effettuata il 28 ottobre 2018; infatti allo stato attuale, così come da referto TC sopramenzionato, si evidenzia l'assenza di qualsiasi
15 reazione infiammatoria in corrispondenza della sede di apicectomia (così come evidente anche negli esami radiografici effettuati precedentemente e presenti in atti). In tal senso, quindi, è da considerare che i materiali usati furono nel primo intervento “amalgama”, materiale questo completamente inerte, e, nel secondo, MTA, altrettanto inerte con caratteristiche di riassorbibilità. Il fatto che i materiali utilizzati non erano e non sono in grado di evocare una risposta infiammatoria è documentato dall'assenza della classica lesione di natura di tipo cronico, atteso il lasso di tempo intercorso, quale è, per esempio, il granuloma da corpo estraneo. Pertanto si deve rigettare la ricostruzione eziopatogenetica della sintomatologia lamentata dal così come prospettata nelle valutazioni del dottor ". T_ Per_1
Il CTU concludeva, dunque, nella relazione datata 31.1.2019, in modo coerente con le conclusioni rassegnate nel 2008, ribadendo che: “1) i trattamenti sanitari cui il fu sottoposto rispecchiavano T_
e rispecchiano i canoni della Lex Artis in materia endodontica;
2) non vi sono elementi sufficienti per poter attribuire la sintomatologia lamentata dal , secondo il criterio del più probabile che non, ai T_ trattamenti praticati;
3) Non sussistono elementi di certezza per poter affermare che i trattamenti praticati erano difformi da quanto previsto e codificato dalle indicazioni fornite dalla Lex Artis. La visione della
Dental Scan ha evidenziato, nelle scansioni riguardanti la sede relativa all'apicectomia, la presenza di piccolissime zone di radioopacità perfettamente integrate nel contesto osseo, la cui natura continua ad essere di non univoca identificazione. Si può invero ipotizzare, visto il riassorbimento avvenuto nel corso degli anni, che la natura di tali zone può essere riferita a materiale endodontico (pertanto riassorbibile) come anche ipotizzato nel referto della TC Dental Scan a firma della dott.ssa Ad ogni buon Persona_5 conto si può con certezza affermare che la presenza delle piccolissime aree iperdense sono assolutamente non reattive e quindi non responsabili della reazione linfonodale che ha determinato la tumefazione naso geniena, peraltro ridottasi di dimensioni, rispetto a quanto riscontrato nella precedente visita del 2008….. sulla scorta di quanto suddetto, non necessita di ulteriori trattamenti sanitari in quanto la situazione presentata, dal punto di vista odontoiatrico, è ottimale, non essendo prevedibile un ulteriore e possibile miglioramento”.
Tali univoche, precise e congrue conclusioni del CTU non paiono in alcun modo scalfite dalle generiche osservazioni (poste dall'appellante a fondamento delle doglianze in appello) del CTP dott. , che (cfr. note del 18.2.2019), che si limitava a rilevare che un trattamento Per_1 correttamente eseguito non avrebbe richiesto ulteriori interventi, e che il CTU, ritenendo corretto l'operato dei due odontoiatri, non aveva giustificato la presenza di materiale fuoriuscito oltre apice dopo l'iniziale trattamento. In particolare, il CTP attoreo contestava che “considerato che risulta chiaramente dimostrato che vi fu fuoriuscita di materiale endodontico e che conseguentemente ebbe
a verificarsi reazione infiammatoria, è altrettanto ovvio, che in data odierna dopo oltre 10 anni, il quadro clinico risulta ampiamente ridimensionato stante la riduzione della reazione infiammatoria che ha lasciato solo, come riconosciuto dallo stesso CTU, piccolissime aree iperdense ritenute non reattive, ma comunque presenti e non altrimenti tali in assenza di fuoriuscita di materiale. Il CTU non può certo negare l'esistenza di dette piccolissime aree ipodense che pur se allo stato attuale minime e ben integrate nell'osso, sono lì presenti a testimoniare l'avvenuta fuoriuscita di materiale dall'apice. Atteso quanto sopra risulta quindi
16 evidente che seppur vero che i trattamenti posti in essere non furono difformi da quanto previsto e codificato dalle indicazioni fornite dalla lex artis, la presenza di tale materiale dimostra che se conformi i trattamenti
a quanto previsto nelle modalità non lo furono nell'esecuzione sì da determinare la fuoriuscita di materiale”.
Il CTP, pur invitando il CTU ad una rivalutazione, tuttavia riconosceva che il lasso di tempo intercorso aveva “indubbiamente ridotto gli esiti derivati dall'intervento”.
Ebbene le controdeduzioni a firma del dott. trovavano puntuale risposta nella relazione Per_1 depositata dal CTU il 1.10.2019, ove il dott. giustificava la presenza di materiale Per_2 fuoriuscito oltre apice, riscontrato dopo l'iniziale trattamento, nelle caratteristiche anatomiche individuali dell'apice dentario, la cui struttura può avere differente morfologia, tanto che non vi
è necessaria corrispondenza tra l'apice radiologico e l'apice anatomico, come analiticamente illustrato nella predetta relazione.
Il CTU evidenziava altresì che “per quanto concerne invece le immagini radiografiche di piccolissime aree iperdense, queste sono da attribuirsi non a reazione infiammatoria, ma a residui di materiale endodontico radiopaco. Tale situazione deve essere intesa come una complicanza, non prevenibile e non prevedibile, e non come un errore, così come interpretato dal CTP. Per quanto riguarda la asserita “reazione infiammatoria” che la fuoriuscita di materiale endodontico avrebbe determinato, la documentazione in atti non consente di evincere alcuna manifestazione flogistica a carico del sig. ; inoltre, la cronologia T_ degli eventi contrasta con la tempistica normalmente esistente per la insorgenza di reazione infiammatoria locale. Non si ritiene quindi di condividere l'affermazione concernente la non necessità di ulteriori trattamenti successivi in presenza di un intervento correttamente riuscito, in quanto l'eventualità di dover ricorrere ad ulteriori trattamenti può dipendere dalle più svariati condizioni anatomiche”.
Pertanto, il CTU, dopo aver fornito motivata risposta alle obiezioni del CTP, confermava integralmente quanto già osservato nelle precedenti relazioni, escludendo sia qualsivoglia profilo di negligenza e responsabilità professionale nell'operato dei medici, sia conseguenze dannose.
È evidente che non sussiste alcuna contraddizione tra le conclusioni rassegnate dal CTU nel 2019
e nel 2008. Le valutazioni del CTU erano state effettuate, nel 2008, con “riserva” (“non è con certezza predittibile se essa abbia o meno carattere permanente”): riserva poi “sciolta”, con accertamento di insussistenza di danni (il danno estetico era venuto meno per lo sgonfiamento della neoformazione, ormai impercettibile), in occasione della CTU disposta nel corso del giudizio.
La doglianza dell'appellante, secondo cui il danno sussisteva ed è risarcibile, in quanto accertato dal CTU nel 2008, all'epoca dell'ATP, appare priva di pregio, non solo perchè lo stesso CTU, seppure riguardo al limitato danno estetico del 2-3%, aveva formulato una riserva, ma anche perché un danno biologico è permanente solo se “ontologicamente” destinato a stabilizzarsi e rimanere fino alla fine della vita, e non se con il tempo “scompare”.
Né il mero rilievo, all'esame radiografico del 2018, di materiale puntiforme presente nei tessuti, vale a provare la persistenza di un danno fisico, avendo il CTU correttamente rilevato che trattasi di residui di materiale quasi impercettibile, che non incide in alcun modo sulla idoneità psicofisica del soggetto, non apprezzandosi alcuna limitazione funzionale dallo stesso derivante.
17 Rileva pertanto la Corte che le prime cinque censure, per lo più espresse mediante il richiamo alla consulenza tecnica di parte, svolta in primo grado, sono inidonee ad inficiare le conclusioni del c.t.u., poste a base della decisione impugnata.
L'appellante chiede la rinnovazione della CTU, sulla base delle osservazioni del CTP dott.
, alle quali il CTU dr. ha già puntualmente ed efficacemente risposto in Per_1 Per_2 primo grado. Con l'atto di appello il non formula ulteriori censure o osservazioni alla T_
CTU, ma richiama quelle del dott. , già “replicate” dal dott. e recepite dal Per_1 Per_2
Tribunale. Non ricorrono pertanto i presupposti per la rinnovazione della CTU, non avendo le valutazioni medico-legali del CTP e le osservazioni dei difensori scalfito la logicità e coerenza delle conclusioni del c.t.u., pienamente condivise da questa Corte.
Nel caso di specie, manca proprio il danno, non essendovi prova né di aggravamento di una situazione patologica, né di insorgenza di nuove patologie per effetto degli interventi, né tantomeno di postumi permanenti residuati.
Né è risarcibile, come pretende l'appellante, un danno da invalidità temporanea, per il dolore sofferto dal paziente a causa della non corretta esecuzione degli interventi, in primis poiché non sono emersi profili di responsabilità nell'operato dei medici, ed in secondo luogo poichè alla inabilità temporanea deve conseguire l'impossibilità (o una parziale limitazione), seppure per un tempo limitato, di attendere, in tutto o in parte, alle normali attività quotidiane: ma il non T_ ha neanche allegato in cosa sia consistita questa impossibilità o limitazione (es. impossibilità o difficoltà di masticare, o di parlare, ecc.). Avendo egli parlato solo di algie e fastidi, deve escludersi che possa riconoscersi alcunchè anche a titolo di inabilità temporanea.
Anche l'allegazione di disagi, patema ed algie legati alla sottoposizione a più interventi, è priva di conseguenze risarcitorie, atteso che, sulla base della ctu, deve escludersi che ciò sia dovuto ad errori medici dei dott.ri e . CP_2 T_
Peraltro, il pregiudizio non patrimoniale dedotto dal in relazione a quegli sconvolgimenti T_ della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, non risulta, in difetto di prove al riguardo, che abbia superato quella soglia di sufficiente gravità individuata in via interpretativa dalla giurisprudenza.
III. Anche i motivi di appello sub 6) e 7) sono infondati e vanno rigettati, avendo il primo giudice fatto buon governo dei principi applicabili in tema di consenso informato.
In tema di responsabilità da mancato consenso informato, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
18 Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. ex pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del
19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Come osservato di recente dalla S.C. (cfr. Cass. civ. III, 12.6.2023 n. 16633), in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi:
a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico);
b) l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento, che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v.
Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; 11/11/2008, nn. 26972-26975; ma v. già Cass.
15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; Cass. Sez. U. n. 33645 del 15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi (come nel caso che ci occupa).
Nel caso di specie, pur essendo stato accertato dal primo giudice l'inadempimento, di entrambi i medici, dell'obbligo di fornire un consenso informato, deve escludersi l'accoglibilità della domanda risarcitoria di un danno alla salute quale violazione del c.d. consenso informato, in difetto di un danno alla salute residuato in capo al in conseguenza degli interventi T_ sanitari, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Quanto, invece, al secondo profilo, deve osservarsi che, quando il deficit informativo viene dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione, è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, il danneggiato abbia subito.
“Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza
19 soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni”. (cfr. Cass. 16633/2023 cit.).
In particolare, “Nel caso in cui il danneggiato abbia allegato di aver subito un pregiudizio casualmente legato ex art. 1223 c.c. con l'omessa informazione, spetta al giudice accertare se il danno invocato abbia superato la soglia della serietà e gravità, da determinarsi nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.
Presupposto indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che l'evento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite che non devono consistere in meri disagi o fastidi. Non è quindi risarcibile un presunto danno quando nell'omessa informazione non sia dato scorgere alcun tipo di pregiudizio al di là della mera privazione del diritto di scegliere puramente fine a se stessa. Per contro, l'istanza risarcitoria deve essere accolta quando il diritto all'autodeterminazione risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di possibili scelte che l'omessa informazione ha impedito venissero assunte, costituendone l'antecedente causale foriero di conseguenze pregiudizievoli, e la cui lesione vada ad incidere oltre al principio di solidarietà nei riguardi della vittima e alla soglia minima di tollerabilità, cagionando un nocumento connotato del requisito della gravità” (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, n.7385).
Nel caso di specie, deve escludersi che il abbia provato, seppure a mezzo di presunzioni, T_ di aver subito un danno di apprezzabile gravità, derivante dall'omessa informativa sulla natura e sui rischi degli interventi ai quali veniva sottoposto dai due odontoiatri, tenuto anche conto della natura degli interventi (di non particolare invasività, tanto che lo stesso appellante li ha definiti di routine) e dei rischi o conseguenze ai quali andava incontro (in definitiva, residui di materiale puntiforme quasi impercettibile), che non determinavano alcuna lesione permanente né limitazione funzionale, sicchè anche i ventilati pregiudizi in termini di ansie, disagi e sofferenza morale non possono ritenersi, anche in via presuntiva (in difetto di prova diretta), di apprezzabile gravità.
Peraltro, proprio in considerazione dei detti rischi e conseguenze, che il correva T_ sottoponendosi agli interventi (che si rivelavano risolutivi della problematica odontoiatrica del
), correttamente il primo giudice ha ritenuto che sussistesse un consenso presunto da T_ parte del paziente (ossia ha ritenuto, in difetto di prova contraria, come più probabile che, anche ove adeguatamente informato della natura e dei rischi degli interventi, in relazione ai risultati conseguibili, lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso).
L'appello principale va pertanto rigettato.
2. L'appello incidentale del dr. CP_1
2.1.Con il primo motivo l'appellante incidentale ha lamentato la “violazione degli artt. 2909 c.c.
e 324 c.p.c., per aver il Tribunale rigettato l'eccezione del dott. di giudicato esterno CP_1 costituito dalla sentenza n.7073/08 resa inter partes dal Giudice di pace di Bari. Conseguente applicazione dell'art. 92 c.p.c. e violazione dell'art. 91 c.p.c.”.
I-a) Sull'exceptio iudicati disattesa dal Tribunale.
20 Deduce il che il Tribunale ha rigettato l'eccezione, limitandosi a motivare “non sussistendo CP_1 identità di petitum e di causa petendi tra i due giudizi”, senza tener conto dei principi enunciati dalla
Suprema Corte in tema di giudicato, e della portata della sentenza emessa dal Gdp di Bari n.
7073/2008, passata in giudicato, emessa tra le stesse parti, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal dott. nei confronti del per il pagamento di CP_1 T_ prestazioni professionali eseguite in suo favore. In detto giudizio il , a fondamento T_ dell'opposizione, per paralizzare la pretesa creditoria del dott. aveva eccepito la CP_1 responsabilità professionale dell'odontoiatra, in relazione sia ai due interventi di terapia canalare, che al secondo intervento di apicectomia, esattamente gli stessi oggetto del presente giudizio, assumendo la «imperizia e difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione» e «la responsabilità del dr. in ordine ai danni fisici subiti dal ». CP_1 T_
Deduce perciò l'appellante incidentale che, non essendo revocabile in dubbio che il abbia T_ puntualmente dedotto sulla responsabilità professionale del dott. e poiché il dedotto ed CP_1 il deducibile viene coperto dal giudicato formatosi sulla decisione del Giudice di Pace di Bari, al era precluso di riproporre un'altra domanda avente la stessa causa petendi ed involgente T_ lo stesso thema decidendum, e di esercitare ancora una volta un'azione di responsabilità nei confronti del dott. perciò il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la CP_1 domanda proposta nei confronti del in ossequio alla inderogabilità della regola e degli CP_1 effetti del giudicato e del divieto del bis in idem. Né può opinarsi, secondo la prospettazione del in primo grado, che in quel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non erano parti T_ il Dr. e la trattandosi di rapporti autonomi e scindibili sia sul piano CP_2 CP_5 CP_8 sostanziale, sia su quello processuale.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, in via incidentale, chiede di accogliere l'exceptio iudicati sollevata in I grado, dichiarando nei suoi confronti inammissibile la domanda.
1-b) Sulla errata compensazione parziale ex art. 92 cpc delle spese di lite in luogo dell'applicazione dell'art. 91 cpc.
Lamenta il che la diretta conseguenza dell'ingiusto rigetto dell'eccezione di giudicato è CP_1 stata la compensazione parziale ex art.92 cpc delle spese di lite nei suoi confronti, avendo il primo
Giudice ritenuto che “L'infondatezza delle eccezioni di giudicato e di prescrizione giustifica la compensazione delle spese processuali, nella misura di un terzo, nei rapporti con e con Controparte_1 le compagnie assicurative”. Deduce che, se l'eccezione di giudicato fosse stata accolta, il primo
Giudice avrebbe liquidato in suo favore l'importo, statuito in favore dell'altro convenuto, nella misura intera di € 5.077,80, senza alcuna compensazione.
2.2. Con il secondo motivo il ha censurato la sentenza per“apparente ovvero insufficiente CP_1 motivazione per la riduzione del 30% del valore del compenso per fasi di cui ai parametri forensi fissati dal d.m. 10.3.2014 n.55. omessa motivazione sulla difforme liquidazione rispetto alla nota spese contenuta a pagg.20-21 della comparsa conclusionale del dott. omessa CP_1 liquidazione delle spese borsuali richieste in nota spese di € 157,12”, nella parte in cui il Tribunale
21 nel prospetto grigliato delle spese di lite, per fasi, ha “ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse” i relativi valori medi del compenso legale nella misura del “-30%”, in tal modo, da un lato, fornendo solo un'apparente ed insufficiente motivazione, e, dall'altro, omettendo la motivazione circa la difforme liquidazione rispetto alla nota spese incorporata nella sua comparsa conclusionale, oltre che omettendo di liquidare le spese documentate ivi indicate,
€ 157,12, di cui € 146,40 per acconto Ctu ed € 10,72 per notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo.
IV.L'appello incidentale è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
Alla luce della ritenuta infondatezza dell'appello principale e, dunque, della conferma del rigetto nel merito della domanda di responsabilità professionale nei confronti del ritiene la CP_1
Corte che l'appello incidentale, con il quale si chiede la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta nei confronti del dott. vada scrutinato solo ai fini della statuizione CP_1 sulle spese nei suoi confronti, dovendo la declaratoria di inammissibilità, per violazione del divieto del ne bis in idem, considerarsi assorbita dal rigetto nel merito. A tale conclusione la Corte ritiene di pervenire anche perchè l'eccezione di giudicato è opponibile solo limitatamente alla domanda di responsabilità professionale per malpractice medica, e non anche per la domanda risarcitoria fondata sulla violazione del consenso informato, che non era stata oggetto del giudizio dinanzi al Giudice di pace, sicchè l'eccezione sollevata dal va qualificata come eccezione CP_1 di giudicato parziale, rispetto all'oggetto del presente giudizio. La Corte ritiene pertanto di confermare il rigetto nel merito della domanda del anche nei confronti del dott. T_ CP_1 tenuto anche conto dell'infondatezza della domanda relativa alla violazione del consenso informato.
L'eccezione di giudicato, che va dunque delibata solo ai fini delle conseguenze sulla regolamentazione delle spese di lite, è fondata e va accolta.
Dalla lettura della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pacificamente passata in giudicato, emerge senza dubbio che, pur non avendo spiegato domanda riconvenzionale, il , per paralizzare la pretesa T_ creditoria del dott. (avente ad oggetto il residuo pagamento delle prestazioni CP_1 professionali oggetto del presente giudizio), aveva eccepito la responsabilità professionale del medico per inesatta esecuzione degli interventi.
Secondo un principio consolidato nella S.C., “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto
22 incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo
e il petitum del primo” (cfr. Cass.
3.1.2020 n. 16; nello stesso senso, Cassazione civile sez. III,
26/09/2023, n.27399).
Dunque, il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis,Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del mpetitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae (Cass. 9/11/2022, n. 33021).
Dalla lettura della sentenza n. 7073/2008 emerge che la questione della responsabilità professionale del veniva affrontata e delibata dal Gdp, quale presupposto logico ed CP_1 essenziale della pronuncia di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo: “«Si osserva che il CTU nominato dal Presidente del Tribunale per l'accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c., non ha individuato alcuna responsabilità professionale dell'opposto nell'esecuzione dell'intervento di apicectomia effettuato sul dente 12 (e non 1.2) del . Si osserva che per ritenere fondato il motivo relativo alla T_ insussistenza del credito azionato in questa sede, doveva essere chiaramente provata dall'opponente la responsabilità del professionista presentando prove certe di errori o omissioni di questi nell'esecuzione dell'intervento…….Ma il CTU ha evidenziato che l'intervento in oggetto “si rendeva a dir poco quasi necessario. Non erano prospettabili differenti soluzioni” (pag.12 rel.); cioè ha affermato che bene ha fatto il dr. ad intervenire con una seconda apicectomia………..pertanto non può ritenersi che vi sia stata CP_1 imperizia o negligenza nell'effettuazione della prestazione professionale di cui al decreto opposto da parte del dr. né può assumere rilievo in questa sede la piccola tumefazione nasale riscontrata dal ctu…va CP_1 rilevato che non vi è alcuna prova che tale tumefazione sia collegata con l'intervento di apicectomia svoltosi nel novembre 2006; anzi il ctu ha affermato che “l'amalgama è stata utilizzata solo dal dr. D'agosto; se il materiale che determina, in via indiretta, la tumefazione è di tale origine, la causa prima dovrà rapportarsi all'intervento di tale sanitario (pag.16 rel.)”…………pertanto, una volta stabilito dal ctu che l'intervento de quo è stato effettuato in applicazione delle regole, utilizzando materiale idoneo e bio-compatibile, e con risultato positivo, deve ritenersi infondata l'opposizione proposta…..”.
Pertanto, alla stregua dei richiamati principi, tenuto conto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, il primo Giudice ha errato nel ritenere infondata l'eccezione di giudicato (seppure parziale) sollevata dal e nel far conseguire, a tale rigetto, la parziale compensazione delle CP_1
23 spese nei riguardi del predetto convenuto, con la conseguenza che la sentenza di primo grado va riformata in parte qua, con liquidazione delle spese senza alcuna compensazione.
Quanto invece al secondo motivo di appello incidentale, il si duole della immotivata CP_1 riduzione del 30% dei medi dello scaglione, applicata dal Tribunale nella liquidazione dei compensi, e dell'immotivato discostamento dalla nota specifica depositata dal difensore.
Sotto tale profilo il motivo è infondato, ove si consideri che in materia di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non sussiste un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi stabiliti, dovendo il giudicante soltanto quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe-a loro volta derogabili con apposita motivazione- che è doverosa quando si decida di innalzare o abbassare ancora gli importi, cosicché siano controllabili i motivi che giustificano lo scostamento e la misura di esso (in tal senso, ex multis cfr. Cass. III, 7.3.2022 n. 7349;
Cass. III, 7.1.2021 n. 89).
Non essendosi pertanto il Tribunale discostato dai valori tariffari, non era tenuto a motivare la ragione per la quale non ha applicato, per tutte le fasi, i medi stabiliti dal d.m. applicato.
Per le stesse ragioni, il Tribunale non era tenuto a motivare il discostamento dai valori indicati nella nota specifica depositata dal difensore, non essendosi discostato dai minimi o massimi del
DM applicato.
Il motivo è fondato esclusivamente nel la parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto al la rifusione delle spese di chiamata in causa del terzo, pari ad € 10,72. CP_1
Non è invece fondata la doglianza relativa alla mancata rifusione delle spese anticipate al CTU: nella sentenza, il primo giudice poneva espressamente (capo d del dispositivo) le spese di CTU e di ATP definitivamente a carico dell'attore soccombente, condannato a rifondere alle altre parti quanto già versato a tale titolo.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e, in parziale CP_1 riforma del capo B del dispositivo della sentenza, il va condannato alla rifusione in favore T_ del della somma di euro 5.088,52, di cui € 5.077,80 per compensi ed € 10,72 per esborsi, CP_1 oltre accessori.
In tali limiti la sentenza va riformata.
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale di CP_3
proposto solo in via subordinata.
[...]
In virtù del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico del , nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. T_
147/2022, per le cause comprese nello scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000,00, tenuto conto della riduzione della domanda operata dall'attore, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
A seguito del rigetto dell'appello principale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater T_
24 dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, nei confronti di , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(già ), avverso la sentenza n. 2077/2020 emessa dal Tribunale Controparte_3 CP_7 di Bari in data 9.7.2020, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da e, in Controparte_1 parziale riforma del capo b) del dispositivo della sentenza appellata, condanna T_
alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, liquidate
[...] Controparte_1 in complessivi € 5.088,52, di cui € 5.077,80 per compensi ed € 10,72 per esborsi, oltre RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3. conferma nel resto la sentenza appellata;
4. condanna il alla rifusione, in favore di tutti gli appellati, delle spese del presente T_ grado di giudizio, che liquida per ciascuno in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
5. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis.
d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 3 gennaio 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Quanto alle rispettive responsabilità, il CTU osservava che “la differenziazione delle responsabilità, se sussistenti, è condizionata ovviamente dalla corretta identificazione della natura del materiale. Posto infatti che
l'amalgama è stata utilizzata solo dal dott. se il materiale che determina, in via indiretta, la tumefazione è CP_2 di tale origine, la “causa” prima dovrà rapportarsi all'intervento di tale sanitario. Se invece il materiale in questione dovesse essere cemento endocanalare e/o di altra natura, esso dovrebbe essere riferibile all'operato del dott.
.anche le indagini strumentali svolte non permettono una risposta di certezza. Alcune sono Per_4 indiscutibilmente di amalgama, tenuto conto della particoalre lucentezza radiologica. Altre, di dimensioni minori e con minore radiopacità, sono invece di origine dubbia, potendosi riferire anche al cemento endocanalare…pur nella ipotesi che fosse possibile differenziarle, resterebbe tutta da dimostrare (…solo attraverso prelievo bioptico) l'origine specifica del materiale a sua volta causa della reazione linfonodale. In ragione di tanto non può fornirsi alcun elemento di certezza, potendosi solo affermare che il materiale presente nei radiogrammi esaminati sembrerebbe essere di varia natura”.