Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 556/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CUVA ROBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza
In via principale:
1. Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio il giorno 05/12/2005 con atto registrato nel Registro degli
[...] atti di Matrimonio del Comune di Rodigo (MN), al N. 2 P.
1.Uff. 2 anno 2015 e, per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al
3. Dichiarare l'affidamento congiunto dei figli minori e , con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Rodigo (MN) Via Parte_2
Giuseppe Di Vittorio n. 13.
4. Il sig. trascorrerà con i figli minori due pomeriggi alla settimana, Parte_1 nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, inoltre i figli pernotteranno presso il padre a settimane alternate ovvero un fine settimana presso la madre e uno presso il padre, il quale nel fine settimana di propria spettanza potrà tenerli dal venerdì sera sino alle ore 21:00 della domenica successiva. Verrà garantito al sig.
[...]
almeno un quotidiano colloquio videotelefonico ovvero solamente Parte_1 telefonico, in orario serale, dalle 19:00 alle 21:00. I figli minori trascorreranno con ciascun genitore cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, per l'anno
2024 i figli trascorreranno il periodo di Natale con la madre ed il periodo di Capodanno con il padre, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro Parte_2
e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
5. La sig.ra continuerà a mantenere a suo nome il contratto di Parte_2 comodato ad uso gratuito avente ad oggetto la casa coniugale sita in Rodigo (MN) Via
G. Di Vittorio n. 13, dove continuerà ad abitare coni propri figli.
6. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2 di mantenimento dei figli minori e entro il giorno Persona_3 Persona_4 15 (quindici) di ogni mese la cifra di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra già noto Parte_2 al sig. - importo soggetto a rivalutazione secondo indici ISTAT, a Parte_1 decorrere dal mese di gennaio 2026.
7. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra altresì il Parte_1 Parte_2 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da Protocollo adottato da Codesto Ill.mo Tribunale adito, che qui si riporta: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) attività sportive pomeridiane;
- spese mediche, che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
- Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni;
- Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
8. L'assegno unico previsto per i figli minori verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra nella misura del 100% per espresso accordo delle parti. Parte_3
9. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta di identità dei figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire ciascun figlio nel proprio passaporto. Resta inteso che ciascun genitore qualora dovesse recarsi con i minori all'estero o comunque in altre località per la durata superiore alla giornata dovrà comunicare tempestivamente lo spostamento all'altro coniuge che dovrà dare espresso consenso.
10. Decorso il termine previsto ex lege, accertata la sussistenza dei presupposti di legge e previo parere favorevole del Pubblico Ministero, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/12/2005 dai coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio con atto registrato nel Registro degli atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Rodigo (MN) al N. 2 P.
1. Uff. 2 Anno 2015.
11. Spese di lite integralmente compensate tra le parti. ... (omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RODIGO (MN) in data 05/12/2015 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al n. 2, Parte I, Ufficio 2, Anno 2015) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RODIGO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca