Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5595/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
SILVIA FONTANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
Leonardo da Vinci n. 246, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA BALDINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via Ugo Foscolo n. 63, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Secondo il piano genitoriale, che segue, disporre l'affidamento condiviso della figlia
[...]
con domiciliazione presso la madre: la minore, pertanto, continuerà ad abitare presso Per_1
l'immobile sito in Viareggio-fraz. Torre del Lago Puccini, Corte Pagnini, n. 66, di proprietà della sig.ra . Parte_2
Circa il calendario delle visite, il sig. - il quale vive, insieme ai propri Parte_1 genitori, presso l'appartamento di quest'ultimi sito in Viareggio-fraz. Torre del Lago Puccini (Lu), via G. Matteotti, n. 82, lett. b) - terrà 3 volte alla settimana e se del caso, anche con Per_1 pernottamento.
1
Mentre, durante il periodo estivo, la ragazza potrà permanere con il padre due settimane (14 giorni), che potranno essere anche non consecutive.
Resta, in ogni caso, inteso che i sopra riportati accordi potranno anche essere ampliati e modificati, in base alle primarie esigenze e necessità della minore, legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extra scolastici e alle problematiche di salute (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere), oltre che alle esigenze lavorative dei ricorrenti, che dovessero presentarsi di volta in volta. Il tutto, sempre garantendo e favorendo un rapporto continuativo e significativo dello stesso con i due genitori, precipua funzione del presente accordo.
La responsabilità genitoriale è esercitata dal padre e dalla madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della propria residenza abituale verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente.
Sotto altro profilo, le parti si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o di domicilio, dei recapiti telefonici e, comunque, a comunicarsi reciprocamente i nominativi e gli indirizzi dei luoghi di villeggiatura.
I genitori, inoltre, rilasciano nulla osta reciproco per l'ottenimento da parte della minore del documento di identità e del passaporto, obbligandosi ad informarsi reciprocamente e con ragionevole anticipo in merito alla volontà di condurre la figlia all'estero, indicando altresì la destinazione.
2) Tenuto conto delle capacità economiche delle parti, queste chiedono che venga posta a carico del sig. la somma di € 250,00 (comprensiva dell'assegno unico ed universale, Parte_1 ad oggi pari a circa € 30,00), quale contributo mensile al mantenimento della figlia, rivalutabile ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T., mediante bonifico bancario sul c.c. intestato alla sig.ra _2
, acceso presso Banca M.P.S. - Iban IT 70 M 01030 24804 000000976135, entro il giorno 13
[...] di ogni mese.
Le parti concordano, altresì, che gli arredi presenti nella casa della sig.ra ed acquistati dal _2 sig. vengano considerati quale ulteriore contributo al mantenimento della minore , Parte_1 Per_1 da parte del padre medesimo, poiché destinati a soddisfare anche le esigenze abitative della figlia.
In quanto tali, il ricorrente rinuncia espressamente a far valere ogni sua pretesa sugli stessi.
Mentre, per quanto concerne le spese straordinarie, quest'ultime graveranno sui genitori nella misura del 50% ciascuno (con le conseguenti detrazioni fiscali al 50%) e saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Lucca del 7 ottobre 2020 e successive integrazioni e modifiche, che le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si obbligano a rispettare e che, ad ogni buon conto, si riporta.
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dall'urgenza e dalla necessità, i trattamenti sanitari, gli esami, le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base,
2 effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi ticket sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali.
A titolo meramente esemplificativo, si annoverano in questa categoria le spese oculistiche (compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto), ortopediche, acustiche, di psicoterapia, di fisioterapia, di logopedia, degli impianti di ausilio sanitario e delle protesi;
- spese scolastiche: le tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici di ogni ordine e grado;
i libri di testo e il materiale di corredo scolastico di inizio anno;
le gite scolastiche didattiche organizzate, anche se solo in ambito giornaliero;
il trasporto pubblico (tessera, abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo di locomozione utilizzato dalla figlia); le spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra scolastiche: pre-scuola, tempo prolungato o dopo scuola;
babysitter (se già presente nel ménage familiare in costanza di matrimonio, ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità dell'altro genitore e/o di alternative gratuite da preferire, come, ad esempio, i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) dei mezzi di locomozione della figlia (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, anche se erogati dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti scelti di comune accordo da entrambi i genitori;
- spese scolastiche: ripetizioni;
stage, corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese quelle per l'alloggio fuori sede e le relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
- spese extra scolastiche: babysitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalla figlia;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico- ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole, laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per IO e SI
(servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
In relazione alle spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo, il genitore che intende sostenerle dovrà farne formale richiesta scritta (tramite whatsapp, sms, email, fax, p.e.c., etc.) all'altro, il quale dovrà manifestare motivato dissenso scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento di detta richiesta;
in difetto, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
In ogni caso, tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, e dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla richiesta.
3 Nel caso in cui l'importo della spesa da sostenere dovesse essere già conosciuto, il genitore, che vi provvederà, potrà domandare all'altro il versamento anticipato della propria quota e, una volta effettuato il pagamento, dovrà fornirgli la relativa documentazione.
Infine, qualora per la stessa spesa extra, dovessero essere redatti due preventivi di diverso importo, potrà essere scelto anche quello più alto, a condizione, però, che il genitore che lo ha proposto si faccia integralmente carico della somma eccedente rispetto a quello più basso, proposto, invece, dall'altro genitore.
3) Le condizioni di cui al presente accordo avranno efficacia al momento dell'emissione del relativo provvedimento collegiale.
4) Dichiarare integralmente compensate le spese legali del presente procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nata fuori dal matrimonio (il 28/1/2010) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 7/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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