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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/04/2024, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO OL Presidente
Valeria Monti Giudice
AB RI Giudice Relatrice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 113/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/01/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MASCARO RICCARDO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MASCARO RICCARDO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Mantova, Voglia dare atto del consenso alla separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati ognuno fissando la residenza dove lo riterrà opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali spostamenti;
2) la casa coniugale, ubicata in Bagnolo San Vito (MN), Via Cavour, n. 34, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti, rimarrà occupata dalla sig.ra
[...] che continuerà ad abitarvi con i figli e ed a Parte_1 Per_1 Per_2 sostenerne le relative spese di affitto;
3) le spese riferite alle utenze domestiche (acqua, luce e gas) relative alla casa ex coniugale, ubicata in Bagnolo San Vito (MN), Via Cavour, n. 34 ed abitata dalla sig.ra unitamente ai figli e , saranno Parte_1 Per_1 Per_2 sopportate dalla sig.ra Parte_1
4) il sig. si impegna a trovare una nuova abitazione ove trasferirà la CP_1 propria residenza, già individuata in Anzio (ROMA), Via Ugo Foscolo, n. 27/C;
5) il sig. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli CP_1 e , un assegno mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 in base agli indici , ed entro il giorno 15 di ciascun mese;
Org_1
6) entrambi i genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50% a sostenere le spese straordinarie mediche ed extrascolastiche dei figli (a titolo meramente esemplificativo, libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale), purché previamente concordate e debitamente documentate;
7) i figli minori e vengono affidati in via congiunta ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con residenza presso la madre, precisandosi che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente;
8) il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo le CP_1 Per_1 Per_2 seguenti modalità: a) durante la settimana per un giorno possibilmente adiacente al week-end, da concordare con la madre di volta in volta, stante la residenza in altra regione del padre ed i normali impegni scolastici dei figli;
b) un fine settimana ogni 15 giorni da sabato, dall'uscita da scuola, sino alle ore 21,00 della domenica;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; d) 30 giorni (per periodi continuativi non superiori a 15 giorni), nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento;
e) ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con i figli minori da parte del padre, oltre che previamente concordato con la madre, dovrà necessariamente tenere conto degli impegni di essi in attività scolastiche ed extrascolastiche;
9) i coniugi danno reciprocamente atto di aver risolto ogni ulteriore rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
10) i coniugi si manifestano espressamente il consenso al reciproco rilascio dei documenti idonei per l'espatrio esprimendo sin d'ora il proprio preventivo consenso alla iscrizione dei figli e sul passaporto di entrambi. Per_1 Per_2
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ANZIO in data 03/02/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 3, parte I, anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla
2 legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANZIO (RM) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 11.04.2024
La Giudice Relatrice Il Presidente
AB RI IO OL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO OL Presidente
Valeria Monti Giudice
AB RI Giudice Relatrice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 113/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/01/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MASCARO RICCARDO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MASCARO RICCARDO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Mantova, Voglia dare atto del consenso alla separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati ognuno fissando la residenza dove lo riterrà opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali spostamenti;
2) la casa coniugale, ubicata in Bagnolo San Vito (MN), Via Cavour, n. 34, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti, rimarrà occupata dalla sig.ra
[...] che continuerà ad abitarvi con i figli e ed a Parte_1 Per_1 Per_2 sostenerne le relative spese di affitto;
3) le spese riferite alle utenze domestiche (acqua, luce e gas) relative alla casa ex coniugale, ubicata in Bagnolo San Vito (MN), Via Cavour, n. 34 ed abitata dalla sig.ra unitamente ai figli e , saranno Parte_1 Per_1 Per_2 sopportate dalla sig.ra Parte_1
4) il sig. si impegna a trovare una nuova abitazione ove trasferirà la CP_1 propria residenza, già individuata in Anzio (ROMA), Via Ugo Foscolo, n. 27/C;
5) il sig. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli CP_1 e , un assegno mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 in base agli indici , ed entro il giorno 15 di ciascun mese;
Org_1
6) entrambi i genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50% a sostenere le spese straordinarie mediche ed extrascolastiche dei figli (a titolo meramente esemplificativo, libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale), purché previamente concordate e debitamente documentate;
7) i figli minori e vengono affidati in via congiunta ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con residenza presso la madre, precisandosi che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente;
8) il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo le CP_1 Per_1 Per_2 seguenti modalità: a) durante la settimana per un giorno possibilmente adiacente al week-end, da concordare con la madre di volta in volta, stante la residenza in altra regione del padre ed i normali impegni scolastici dei figli;
b) un fine settimana ogni 15 giorni da sabato, dall'uscita da scuola, sino alle ore 21,00 della domenica;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; d) 30 giorni (per periodi continuativi non superiori a 15 giorni), nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento;
e) ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con i figli minori da parte del padre, oltre che previamente concordato con la madre, dovrà necessariamente tenere conto degli impegni di essi in attività scolastiche ed extrascolastiche;
9) i coniugi danno reciprocamente atto di aver risolto ogni ulteriore rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
10) i coniugi si manifestano espressamente il consenso al reciproco rilascio dei documenti idonei per l'espatrio esprimendo sin d'ora il proprio preventivo consenso alla iscrizione dei figli e sul passaporto di entrambi. Per_1 Per_2
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ANZIO in data 03/02/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 3, parte I, anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla
2 legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANZIO (RM) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 11.04.2024
La Giudice Relatrice Il Presidente
AB RI IO OL
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