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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA NN RI AR, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 581/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001421121 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accolglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione, Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento , notificata il 28.04.2025, relativamente alla cartella di pagamento meglio indicata in ricorso avente ad oggetto IRAP per annualità 2011 per un importo complessivo di €. 1379,26.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) irrituale o mancata notifica dell'atto presupposto.
2) decadenza e prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione più liquida si ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto all'atto qui impugnato. Sul punto occorre precisare che l'avviso di intimazione di pagamento, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nullo qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Sul punto questo Giudice intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che :
"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass. S.U. n.16412/2007
Poichè, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che la cartella di pagamento indicata nell' atto impugnato sia stata regolarmente notificata al ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita prescrizione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 350,00 , oltre 15% per spese forfettarie , CUT e accessori di legge, se dovuti, a favore di parte ricorrente. Così deciso il 16.1.2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA NN RI AR, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 581/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001421121 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accolglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione, Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento , notificata il 28.04.2025, relativamente alla cartella di pagamento meglio indicata in ricorso avente ad oggetto IRAP per annualità 2011 per un importo complessivo di €. 1379,26.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) irrituale o mancata notifica dell'atto presupposto.
2) decadenza e prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione più liquida si ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto all'atto qui impugnato. Sul punto occorre precisare che l'avviso di intimazione di pagamento, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nullo qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Sul punto questo Giudice intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che :
"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass. S.U. n.16412/2007
Poichè, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che la cartella di pagamento indicata nell' atto impugnato sia stata regolarmente notificata al ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita prescrizione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 350,00 , oltre 15% per spese forfettarie , CUT e accessori di legge, se dovuti, a favore di parte ricorrente. Così deciso il 16.1.2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez