Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto all'avviso di intimazione. Non essendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione costituita, non ha fornito prova della regolarità della notifica della cartella presupposta.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione

    Il giudice, accogliendo il primo motivo, non ha ulteriormente approfondito questo aspetto, ma ha notato che nulla è stato dedotto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in merito all'eccepita prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 57
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo