Ordinanza cautelare 29 luglio 2009
Decreto decisorio 21 aprile 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, ordinanza cautelare 29/07/2009, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00595/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01259/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2009, proposto da:
LO SI, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Di Falco, con domicilio eletto presso Riccardo Di Falco in Firenze, via dei della Robbia 82;
contro
Istituto Tecnico Agrario Statale di Firenze, Consiglio di Classe della IV A, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-) del verbale della seduta n°. 4 del 15.06.2009 del Consiglio della Classe IV sez. A dell’Istituto Tecnico agrario di Firenze con il quale è stata deliberata a maggioranza la non ammissione alla classe successiva dell’alunno NI SI;
-) del verbale per lo scrutinio finale del 15.06.2009 del Consiglio della Classe IV sez. A dell’Istituto Tecnico agrario di Firenze limitatamente alla valutazione operata rispetto al Sig. NI SI;
-) della comunicazione prot. n°. 5189/FP del 16.06.2009 indirizzata al Sig. SA SI, padre del ricorrente, avente ad oggetto “scrutinio finale a.s. 2008/2009 notifica di non ammissione alla classe successiva”;
-) della nota del 30.06.2009 contenente l’elencazione delle votazione conseguite dallo studente SI in sede di scrutinio finale limitatamente ai giudizi di insufficienza riportati in “Chimica” e “Tecnica della produzione animale”;
-) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito al ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Tecnico Agrario Statale di Firenze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio di Classe della IV A Istituto Tecnico Agrario Statale di Firenze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/07/2009 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che ad un primo sommario esame il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, stante le evidenziate gravi insufficienze in due discipline importanti per il percorso di studio (4 in chimica agraria e 3 in tecnica di produzione animale) e comunque il rilevato “scarso impegno e applicazione durante l’anno” dell’allievo messo in evidenza anche dai docenti che pure si sono espressi in senso contrario alla non ammissione;
P.Q.M.
Respinge la domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2009
IL SEGRETARIO