Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/06/2025, n. 10728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10728 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10728/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12610/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12610 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Lanciotti e Marco Tomassini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Fermo, Corso Cefalonia n. 46;
contro
Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Ristuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Cavour 17;
per l'annullamento
della Delibera n. -OMISSIS- adottata dall'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, recante sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 26 novembre 2021 e depositato in data 7 dicembre 2021, parte ricorrente ha impugnato la delibera n. -OMISSIS- adottata dall’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con cui l’istante è stato sospeso dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per il periodo di un anno a decorrere dalla data di ricevimento del provvedimento, ai sensi dell’art. 7 septies , comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 (TUF, Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria).
1.1 Con comunicazione inoltrata a mezzo pec in data -OMISSIS-, l’Ufficio di Vigilanza ha formulato nei confronti del ricorrente formale richiesta di notizie, atti e documenti ai sensi dell’art. 31, comma 7, TUF, in quanto, nell’ambito dell’attività di controllo svolta dall’organismo, era emersa a carico dello stesso la pendenza di un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 640, 61 n. 7) e n. 11), c.p.
1.2 Con nota del -OMISSIS-, il ricorrente ha fornito riscontro, confermando la pendenza in sede dibattimentale del predetto procedimento, specificando che in ordine al medesimo non era stato emesso alcun provvedimento di natura cautelare, al contempo dichiarandosi estrano alle condotte contestate e rilevando che le stesse non concernevano lo svolgimento, da parte sua, di attività di consulenza finanziaria.
1.3 Con successiva comunicazione del 2-OMISSIS-, l’Ufficio di Vigilanza ha chiesto la trasmissione del decreto di citazione diretta a giudizio, che il ricorrente ha prodotto.
1.4 All’esito del procedimento istruttorio, avviato con comunicazione del -OMISSIS-, il Comitato di Vigilanza ha adottato l’impugnata delibera di sospensione dall’esercizio dell’attività di consulenza.
2. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “ Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione: a) quanto alla sussistenza del requisito del periculum in mora ai fini dell’applicazione della misura cautelare, in violazione dell’art. 111 del Regolamento TUF, con riferimento all’omessa verifica dell’effettivo pregiudizio, nel caso di specie, per il mercato finanziario, in relazione agli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di promozione finanziaria; b) quanto alla durata della sospensione, disposta nella misura massima di un anno prevista dall’art. 7-septies, c. 2, TUF ”.
La misura sarebbe stata disposta senza tenere conto del contesto dei fatti e della condizione lavorativa e professionale del destinatario. Nessuna responsabilità avrebbe, infatti, potuto essere ascritta al ricorrente, nella mera qualità (rivestita all’epoca dei fatti) di Direttore di filiale, circa l’esito dell’investimento operato dai querelanti, in quanto dipeso da fattori successivi ed imprevedibili rispetto al momento dei singoli acquisti delle azioni.
Il provvedimento impugnato sarebbe privo di adeguata motivazione in ordine alla ritenuta idoneità della condotta penalmente addebitata al ricorrente a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario e non sarebbero stati indicati gli elementi posti a base della ritenuta gravità e attualità del pericolo connesso all’esercizio della predetta attività, in pendenza del procedimento penale.
Il difetto di una valutazione puntualmente aderente al fatto concreto delegittimerebbe anche la scelta di optare per il periodo massimo di sospensione, senza alcuna graduazione nel quantum , in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
3. In data 7 dicembre 2021 si è costituito in giudizio l’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con atto formale, successivamente depositando scritto difensivo e documenti.
3.1 La parte resistente ha dedotto che il provvedimento di sospensione è stato motivato sulla base del fatto che il ricorrente è risultato imputato in un procedimento penale - ragionevolmente destinato a protrarsi nel tempo - per vicende di rilevante gravità idonee a ledere la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell’attività di consulenza finanziaria.
Il ricorrente ha assunto, infatti, la qualità di imputato in un più ampio processo penale per truffa relativo, tra gli altri, a fatti avvenuti all’epoca in cui egli era Direttore di filiale: alcuni clienti dell’Istituto sarebbero stati indotti, in più fasi e da parte di diversi funzionari, ad acquistare prima azioni dell’Istituto e ad aderire poi ad un aumento di capitale promosso nell’estate 2014 al fine di ottenere finanziamenti e/o surroghe di mutui garantendo inoltre per l’aumento di capitale che sarebbe valso a far recuperare parte della perdita di valore subita dalle azioni e sempre rassicurando i clienti sulla liquidità dei titoli così offerti.
A fronte di un quadro accusatorio così delineato, l’Organismo non era tenuto ad una rivisitazione dei fatti secondo la prospettazione difensiva dell’incolpato e ancor meno a valutare la sua probabilità di accoglimento in un giudizio penale.
4. Con ordinanza n.-OMISSIS- adottata all’esito della camera di consiglio del 21 dicembre 2021, il Collegio ha rigettato la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza o meno delle doglianze sollevate con il ricorso (che sarà compiutamente rimessa alla successiva fase del merito), non sussiste il presupposto del periculum in mora, in ragione della circostanza, pacifica tra le parti, che il ricorrente non esercita attualmente l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (cfr. pag. 17 del ricorso), né essendo altrimenti ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla pretesa incidenza del gravato provvedimento nella sua sfera professionale, anche all’interno dell’Istituto in cui il medesimo attualmente presta la sua attività lavorativa, non essendo stati dedotti elementi concreti idonei a dare dimostrazione di tale circostanza ”.
5. All’udienza del 16 maggio 2025, il Collegio ha formulato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., avviso di possibile improcedibilità del ricorso in relazione all’esaurimento degli effetti del provvedimento di sospensione impugnato e la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il Collegio ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., in quanto il provvedimento oggetto di giudizio ha cessato di produrre effetti, con la conseguenza che il suo eventuale annullamento non produrrebbe per l’istante alcuna utilità concreta.
L’intervenuto decorso del periodo di sospensione rende priva di utilità concreta la decisione di merito del presente giudizio.
Quanto sopra alla luce anche della mancata produzione, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., di scritti e/o documenti relativamente all’evoluzione fattuale della vicenda penale, che può essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
6.1 In ogni caso, osserva il Collegio che il ricorso appare anche infondato nel merito, non risultando suscettibili di favorevole considerazione le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente in punto di ritenuta illegittimità del gravato provvedimento.
Colgono, infatti, nel segno le difese svolte dalla parte resistente laddove questa sottolinea la natura cautelare e non sanzionatoria della delibera impugnata.
L’art. 7 septies , comma 2, del TUF prevede che l’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo dei Consulenti finanziari dispone, per il periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dall’attività qualora il soggetto iscritto assuma la qualità di imputato in relazione ad un elenco di reati nei quali rientra quello di specie.
L’art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari dispone che “ Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico, l’Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all’albo … ha assunto la qualità d’imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario ”.
La funzione cautelare esercitata nei casi quali quello di specie non evidenzia una “ funzione servente o anticipatoria rispetto ad eventuali provvedimenti sanzionatori o al possibile esito di un procedimento penale in cui è coinvolto il consulente finanziario ”, ma risponde all’esigenza “ di evitare il rischio che l’allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente finanziario in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia di risparmiatori e investitori nel buon funzionamento del mercato e nella correttezza degli operatori del mercato ” (Corte cost., sent. n. 240/2018).
La giustificazione del provvedimento risiede, pertanto, non in uno scopo strumentale o anticipatorio rispetto al possibile esito di un procedimento penale, bensì unicamente nell'opportunità – rimessa alla valutazione dell’Autorità amministrativa - di evitare il rischio che lo strepitus fori derivante dal coinvolgimento del promotore in gravi vicende penali possa compromettere in via generale la fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori del mercato finanziario.
Alla luce di quanto sopra, il provvedimento di sospensione impugnato appare costituire puntuale applicazione dei principi stabiliti dalle norme di legge e di regolamento e non risulta conseguentemente affetto dai vizi prospettati dalla parte ricorrente, costituendo applicazione di un apprezzamento discrezionale demandato all'Amministrazione, censurabile in giudizio solo per vizi di illogicità estrinseca, che nella specie non è dato riscontrare, neppure sotto il profilo della ritenuta insufficienza della motivazione in merito all’idoneità delle circostanze poste alla base dell’imputazione a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario.
La valutazione appare, nei limiti di sindacato del presente giudizio, conforme alla natura del potere in questione, oltre che basata sullo specifico riferimento alle imputazioni emerse nel caso di specie.
Anche l’attualità del pericolo risulta individuata in base a parametri riferiti alla situazione concreta, coerenti con la natura cautelare predetta.
Non risulta irragionevole neanche la commisurazione della sospensione al limite di durata massima di un anno, apparendo l’Organo di Vigilanza avere correttamente valorizzato sia la gravità dei fatti di reato ascritti al ricorrente, sia la probabile protrazione del procedimento penale nel tempo.
Quanto sopra in conformità all’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, nel valutare la ragionevolezza del periodo di sospensione, deve aversi riguardo alla gravità dei fatti e alla circostanza per cui la misura applicata non è una sanzione, ma una cautela volta a tenere lontano quanto più possibile dal mercato un soggetto ritenuto non affidabile, essendo quindi giustificabile l’applicazione della misura nella durata massima, che è compatibile con i tempi di definizione del giudizio penale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1666/2019; Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 993/2021).
7. Conclusivamente e per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che lo stesso appare anche infondato nel merito.
8. La peculiarità del giudizio e la sua definizione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.