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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8193/2019 (+R.G. 8239/2019+R.G. 8268/2019)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 8193 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, alla quale sono state riunite le cause
R.G. 8239/2019 e R.G. 8268/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Osvaldo Pietricola e Francesco Pietricola che li rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellanti
E
C.F. ; già , in persona P_ P.IVA_1 CP_2 del rappresentante legale p.t., quale mandataria di
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Parte_3
Stellato ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Chelini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Fabio Veroni in forza di procura in atti appellata
E
(C.F. ), AR C.F._3 elettivamente domiciliato in AT, Viale Pier Luigi Nervi n. 252, presso lo studio dell'Avv. Paolo Proietti che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato/appellante incidentale
1 E
(C.F. ), rappresentata E_ C.F._4
e difesa dall'Avv. Enrico Del Monte ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio dell'Avv.
EN ET in forza di procura in atti appellata/appellante incidentale
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di AT n. 2602/2019
– opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale mandataria di CP_2 Parte_3 esercitava innanzi al Tribunale di AT opposizione di terzo, ex art. 404 commi 1 e2 c.p.c., avverso la sentenza n. 31/2015 del Tribunale di
AT sez. Distaccata di Terracina. Premetteva che, con atto a rogito notaio Dott. (Rep. 328175, Racc. 16299), Persona_1 _2
aveva venduto a l'immobile sito nel
[...] AR
Comune di Fondi (LT), Via Torre Canneto n. 6, censito al Catasto al foglio 68, part. 539, sub. 19 e 21 (cat. A/3), sub. 16 (cat. C/2) e sub. 17 (cat. C/6); per l'acquisto di detto immobile, aveva sottoscritto CP_3 un contratto di mutuo in data 5.11.2003 con Abbey National P.L.C.; l'adempimento del mutuo era stato garantito da ipoteca iscritta in data 14.11.2003 sull'immobile acquistato. Successivamente, nella titolarità di detto credito ipotecario subentrava, in luogo dell'originario istituto di credito Abbey National P.L.C., prima e, poi nel Controparte_5
2017, l come da cessioni allegate all'atto Parte_3 introduttivo. Ciò posto, rappresentava che la parte mutuataria si CP_3 rendeva inadempiente non onorando le rate di mutuo concordate e, di conseguenza, la gli notificava in data 10.3.2011 atto di precetto, CP_6 intimando al di pagare la somma complessiva di euro CP_3
377.413,44, oltre euro 1.186,00 per spese;
la banca notificava al debitore esecutato, altresì, atto di pignoramento immobiliare in data
31.5.2011 (iscritto in data 11.7.2011 al n. Reg. Part. 11405 e Reg. Gen.
17016) avente ad oggetto l'immobile gravato da ipoteca. Nelle more della procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di AT (a seguito della soppressione della Sezione distaccata di Terracina),
[...] apprendeva della pubblicazione della citata Parte_3 sentenza n. 31/2015 del Tribunale di AT sez. distaccata di Terracina, che dichiarava l'acquisto dell'immobile ipotecato, per usucapione, da
2 parte di e E_ Parte_1 Parte_2
in danno del proprietario e ordinava al
[...] AR
Direttore dell'Agenzia del Territorio di AT, già Conservatore dei Registri Immobiliari, di eseguire la relativa trascrizione, con esonero da responsabilità, compensando le spese di lite e di C.T.U. La opponente, sul punto, specificava di aver scoperto, solo con l'acquisizione dei certificati anagrafici dei e del certificato storico di famiglia Parte_1 della (avvenuta, rispettivamente, in data 21 e 25.06.2018), che _2
i (acquirenti a titolo originario dell'immobile ipotecato, in Parte_1 virtù della citata sentenza n. 31/2015) erano i figli della IG , _2 la quale ultima aveva venduto lo stesso immobile nel 2003 al In CP_3 ragione di ciò, la banca proponeva opposizione ex art. 404 c.p.c., essendo la sentenza del 2005 “lesiva degli interessi della concludente creditrice ipotecaria”. L'opponente concludeva chiedendo, CP_6 previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata: in via principale, di annullare e/o dichiarare l'inefficacia ex art. 404 co. 1 c.p.c. o l'inopponibilità nei confronti della banca creditrice della sentenza n. 31/2015 del Tribunale di AT in quanto emessa in giudizio svoltosi senza la sua presenza;
in via subordinata, di annullare e/o dichiarare l'inefficacia ex art. 404 co. 2 c.p.c. o l'inopponibilità nei confronti della opponente della sentenza n. 31/2015 del Tribunale di
AT in quanto frutto di collusione e dolo tra E_
, e . Parte_1 Parte_2 AR
Si costituiva in giudizio chiedendo: in via preliminare, E_ di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di opposizione ex art. 404 co. 2 c.p.c. per il decorso del termine perentorio per impugnare la sentenza e, per l'effetto, rigettare la richiesta di parte attrice;
nel merito, di accertare e dichiarare la non sussistenza dei requisiti previsti per l'opposizione di terzo ex art. 404 commi 1 e 2 c.p.c. e, per l'effetto, di rigettare la richiesta di parte attrice;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
chiedendo: in via preliminare, di “accertare e dichiarare
[...]
l'assoluta carenza di legittimazione attiva della quale CP_2 soltanto pretesa mandataria della e, prima Parte_3 ancora, di detta ultima società”; nel merito, di rigettare integralmente la domanda di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente AR la nullità della notifica a lui indirizzata al fine di essere rimesso in termini rispetto alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. Concludeva
3 chiedendo di annullare ex art. 404 co. 2 c.p.c. la sentenza n. 31/2015, in quanto frutto di collusione e/o dolo tra , E_ Parte_1
e , in proprio danno.
[...] Parte_2
All'udienza del 18.12.2018, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica al non riteneva opportuna la concessione dei termini ex CP_3 art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 2.7.2019, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. All'esito, i Tribunale di AT, con la sentenza n. 2602/2019, accoglieva la domanda ex art. 404 co. 2 c.p.c. statuendo che la sentenza dichiarativa della intervenuta usucapione era frutto di dolo (“Appare evidente come la sentenza dichiarativa della intervenuta usucapione è stata frutto di dolo posto in essere dalla IG , dai signori _2
e dal sig. e che la stessa ha pregiudicato il creditore. Parte_1 CP_3
Non si comprende, infatti, il motivo per il quale gli stessi abbiano agito per chiedere l'accertamento dell'usucapione rispetto all'immobile che la loro madre sig.ra , aveva venduto all'odierno Persona_2 convenuto in data 05.11.2003”, cfr. pag. 6 sentenza di primo grado). Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta da P_
(già , quale mandataria di CP_2 Parte_3 dichiarava l'inefficacia ex art. 404 c.p.c. e l'inopponibilità nei confronti della opponente della sentenza n. 31/2015 emessa dal Tribunale di
AT. Condannava le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio, liquidate in euro
2.000,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisoria, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
2. Con atto di appello ritualmente notificato, e Parte_1
contestavano le conclusioni cui era addivenuto il Parte_2
Giudice di primo grado. In particolare, criticavano:
2.a) la carenza di legittimazione attiva della (già P_
, “quale soltanto pretesa mandataria della CP_2 [...]
e, prima ancora, di detta ultima società in ordine Parte_3 alla presunta posizione debitoria” di;
AR
2.b) l'erroneità della sentenza impugnata. Innanzitutto, il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove aveva ritenuto che la difesa dei convenuti e si fosse limitata a proporre Parte_1 Parte_2 la sola eccezione preliminare di carenza di legittimità attiva, senza contestare nel merito la domanda avanzata dalla Gli CP_2 appellanti censuravano la decisione di primo grado anche laddove il Giudicante aveva ravvisato l'esistenza di un'attività collusiva e dolosa posta in essere di concerto tra gli odierni appellanti, e E_
; “limitandosi a rilevare come l'occupazione, pur AR
4 stabile e continuativa, di un bene appartenente ad un soggetto (la IG ) legato da stretti vincoli familiari ai detentori Persona_2
(i propri figli , e non potesse Parte_1 Parte_2 Persona_3 integrare la presunzione di possesso uti dominus” (cfr. pag. 4 atto di citazione in appello), il Giudice di prime cure avrebbe omesso una duplice considerazione. La domanda di usucapione, decisa con la sentenza n. 31/2015 dal Tribunale di AT, era rivolta anche in danno di , effettivo proprietario del bene, il quale AR ritualmente citato in giudizio era rimasto contumace;
il Giudicante avrebbe omesso di considerare che, in tema di giudizio di usucapione, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetterebbe alla parte che contesta il fatto del possesso l'onere di provare che lo stesso derivi da atti di tolleranza.
Concludevano chiedendo: in via preliminare, di “accertare e dichiarare
l'assoluta carenza di legittimazione attiva della (ora CP_2
, quale soltanto pretesa mandataria della P_ [...]
e, prima ancora, di detta ultima società”; nel Parte_3 merito, di rigettare le domande di controparte;
con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio (già , quale P_ CP_2 mandataria di eccependo preliminarmente Parte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Concludeva chiedendo, previa riunione con i procedimenti R.G. n.
8239/2019 e R.G. n. 8268/2019, trattandosi di gravami avverso la stessa decisione, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
4. nell'atto di citazione in appello che incardinava il CP_3 procedimento R.G. n. 8239/2019, censurava la sentenza citata con tre motivi:
4.a) per il rigetto dell'eccezione circa la tardività dell'azione proposta dall'opponente, reiterata in gravame;
4.b) per l'erronea regolamentazione delle spese di lite. non CP_3 avrebbe essere dovuto condannato alla loro refusione.
Nel presente giudizio eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. “in quanto le motivazioni non configurano una diversa ricostruzione del fatto processuale”. Concludeva chiedendo, previa riunione con i procedimenti R.G. n.
8239/2019 e R.G. n. 8268/2019, nonché previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di rigettare l'appello principale siccome infondato in fatto e in diritto;
di riformare la sentenza impugnata per i motivi già riportati.
5 5. , nell'atto di citazione in appello che instaurava il E_ procedimento R.G. n. 8268/2019, articolava sei motivi di gravame attraverso i quali criticava:
5.a) l'erroneità della sentenza per mancata dichiarazione di tardività della domanda attorea, ex art. 404 co. 2 c.p.c.; 5.b) l'erroneità della sentenza laddove affermava che E_ non avrebbe contestato i fatti posti alla base della domanda attorea di opposizione;
5.c) l'erroneità della sentenza nella parte in cui affermava l'avvenuta prova della collusione/dolo fra i convenuti nel giudizio di primo grado;
5.d) l'errata statuizione sulle spese;
5.e) la formulazione di una motivazione contraddittoria e illogica;
5.f) la mancata concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata: di dichiarare la nullità della sentenza impugnata o comunque di affermare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea così come proposta nel giudizio di primo grado;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello da lei proposto, di rideterminare le spese del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
6. All'udienza del 1.10.2020, la Corte riuniva alla presente controversia la causa R.G. n. 8239/2019 ai sensi dell'art. 335 c.p.c. (appellante
). All'udienza del 18.3.2021, provvedeva AR analogamente riunendo alla causa portante quella avente R.G. n.
8268/2019 (appellante ) e rinviava per la precisazione E_ delle conclusioni. All'udienza del 12.12.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sia dell'appello principale che di quelli incidentali. Nel caso di specie, i gravami presentano gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi – secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, ribadito anche recentemente, con la sentenza n. 2681/2022 – nel senso che l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice.
8. Nel merito, però, i gravami principale e quelli incidentali (esaminati unitariamente per la sovrapponibilità delle questioni sollevate e la stretta connessione del motivi) vanno tutti rigettati.
6 In ordine alla censura sub 2.a), l'opponente è legittimata ad agire in quanto, come già rilevato dal Giudice di prime cure nel rigettare analoga eccezione, (ora , ha documentato sia CP_2 P_ la sua qualità di mandataria di sia il Parte_3 subingresso di quest'ultima nel credito nei confronti del (cfr. CP_3 allegati all'atto di opposizione di terzo, nella specie procure e documenti attestanti la cessione del credito ipotecario assunto dal a favore di e il mandato CP_3 Parte_3 conferito da quest'ultima all'odierna appellata). Quanto alla doglianza sub 5.a), l'opposizione ex art. 404 co. 2 c.p.c. non è tardiva in quanto la banca creditrice scopriva il vincolo di parentela tra i e la (elemento decisivo per svelare la collusione Parte_1 _2 tra le parti, come di seguito spiegato) solo a fine giugno 2018, con l'acquisizione dei certificati anagrafici e del certificato storico di famiglia. Il dies a quo per proporre l'opposizione, pertanto, decorreva dal 25.06.2018, giorno nel quale era acquisito dall'opponente il certificato storico di famiglia, a seguito dell'acquisizione dei certificati anagrafici avvenuta pochi giorni prima. Rispetto a tale momento, la banca creditrice rispettava il termine perentorio di 30 giorni per agire ex art. 404 co. 2 c.p.c., considerato che la scoperta del dolo deve essere completa e l'istituto di credito ne poteva avere contezza solo dopo aver scoperto i legami familiari tra le parti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per la opposizione contro la sentenza che sia intervenuta tra il debitore e il terzo e sia l'effetto di dolo o collusione, decorre dalla scoperta del dolo o della collusione;
tale scoperta deve essere effettiva e completa e, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza (non essendo sufficiente il mero sospetto) del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati e hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto (Cass. Sent. 8/1/2020 n.132; v. anche sent. n. 13372 del 27/7/2012).
Quanto alle residue censure, nella vicenda in esame è stata accolta l'opposizione di terzo svolta dalla banca creditrice ex art. 404 co. 2 c.p.c. (“Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno”), avverso la decisione n. 31/2015, nei confronti del suo debitore e nei riguardi degli acquirenti a titolo originario del bene CP_3 ipotecato dal ovvero i fratelli , e CP_3 Parte_1 Parte_2 [...]
figli di . Per_3 Persona_2
La Corte condivide, anche nel merito, la decisione impugnata.
7 Giova rimarcare come, nel caso di specie, risultano accertati, inequivocabilmente: l'intervenuta vendita dell'immobile oggetto di causa dalla venditrice al nel 2003; la sottoscrizione da _2 CP_3 parte del di un mutuo ipotecario per pagare il prezzo di acquisto CP_3 del bene;
il mancato pagamento da parte del mutuatario delle rate del mutuo e il conseguente pignoramento iscritto sull'immobile ipotecato dal nell'interesse dell'istituto di credito;
l'instaurazione, CP_3 contestualmente alla procedura esecutiva azionata dalla banca, per iniziativa degli odierni appellanti figli della venditrice Parte_1
del giudizio per accertare l'acquisto per usucapione a loro _2 favore dell'immobile che la madre dei la circa 10 Parte_1 _2 anni prima aveva venduto al la mancata costituzione nel CP_3 giudizio azionato ex art. 1158 c.c. da parte del che, pur CP_3 ritualmente convenuto nel giudizio (non sono emerse censure sul punto), era rimasto contumace;
l'accoglimento della domanda dei con la sentenza n. 31/2015, la quale ultima dichiarava Parte_1
l'acquisto per usucapione in favore degli attori, anche alla luce della mancata opposizione del proprietario CP_3
Valutate unitariamente tali circostanze, pacificamente verificatesi, trova indubbio riscontro la ritenuta collusione tra i attori nel Parte_1 giudizio di usucapione e il debitore esecutato finalizzata ad CP_3 impedire il soddisfacimento del creditore ipotecario sull'immobile pignorato. Conclusione avvalorata dalle seguenti considerazioni: da un lato, i erano consapevoli di aver goduto del bene de quo fino Parte_1 al 2003 in virtù del rapporto di stretta parentela con la madre e, quindi, di non poter vantare il possesso ventennale uti dominus. Al contempo, con il suo comportamento processuale nel giudizio ex art. 1158 CP_3
c.c., scegliendo (in assenza di contestazioni sulla notifica dell'atto introduttivo) di non costituirsi, indubbiamente agevolava i Parte_1 non riscontrando il Giudicante alcuna opposizione da parte del titolare del diritto reale.
Peraltro, lo stesso nel costituirsi nel presente giudizio di CP_3 opposizione di terzo, pur in modo confuso, ha riconosciuto il dolo dei fratelli pur affermando di essere stato raggirato da questi Parte_1 ultimi;
ipotesi quest'ultima rimasta priva di riscontro e sconfessata dalle circostanze appena esposte che consentono di desumere, invece la piena partecipazione del Decini alla frode, risultando altrimenti illogica la sua decisione di non contestare le pretese svolte nel giudizio ex art. 1158
c.c. dai in ordine alla sua proprietà. Parte_4
L'esame unitario di quanto esposto, rimarcati sia il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i e la scoperto Parte_1 _2 dall'istituto di credito opponente solo a fine giugno 2018, sia la mancata
8 opposizione del nel giudizio ex art. 1158 c.c., offre piena prova CP_3 della riconducibilità causale della sentenza del 2015 ai raggiri dei e del ragionevolmente accordatisi per non far Parte_1 CP_3 emergere, nel giudizio sull'usucapione, nè il legame di parentela tra gli attori e la (originaria proprietaria del bene venduto al _2 CP_3 nel 2003), nè l'esistenza del pignoramento immobiliare a carico del legittimato passivo nel giudizio di usucapione nel quale aveva CP_3 deciso consapevolmente di rimanere contumace. Detta collusione tra le parti - volta, con evidenza, a impedire all'istituto di credito subentrato di potersi soddisfare sul bene immobile ipotecato- non consentiva al
Tribunale di ricostruire i fatti in modo corretto e veritiero, inducendolo, stante l'assenza di contestazioni avvero la tesi attorea del possesso uti dominus ventennale, a ritenere accertato l'acquisto ex art. 1158 c.c. Ben diverso sarebbe stato il contenuto della sentenza n. 31/2015, in assenza delle condotte fraudolente ascrivili ai e al in quanto Parte_1 CP_3 il Giudice avrebbe dovuto escludere le condizioni per l'accertamento dell'acquisto a titolo originario. Passando alla doglianza 5.b) (il Tribunale esponeva, in sentenza, che non aveva sollevato contestazioni di merito, E_ affermazione erronea secondo l'appellante incidentale) essa è del tutto irrilevante, in quanto il Giudice di primo grado, in ogni caso, motivava ampiamente sull'accoglimento della revocatoria. Per altro profilo, sulla doglianza 5.f), la Corte rileva che, in forza del combinato disposto dell'art. 187, co. 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att.
c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo, non preclude al Giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il
"favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. sentenze nn. 4767/2016, 8287/2017 e
7474/2017). Al contempo, la censura dell'appellante è generica in quanto, nell'eccepire detto vizio, la parte non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte (Cass. sentenze nn. 21953/2019 e 24402/2018), mentre nel caso di specie nulla è stato dedotto in tal senso.
9 Anche le doglianze 2.b) e 5.d), in ordine alle spese, sono infondate in quanto , , AR Parte_1 Parte_2
sono risultati integralmente soccombenti
[...] E_
e, quindi, va confermata la loro condanna alla refusione delle spese a favore della banca, risultata vittoriosa con l'accoglimento della domanda (per quanto posta in via subordinata) volta alla declaratoria della inefficacia, nei propri confronti, della sentenza n. 31/2015.
Le residue censure sono assorbite.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico degli appellanti in virtù della loro soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti in quelle di valore indeterminabile di media complessità, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta sia l'appello principale proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di AT n. Parte_2
2602/2019 nei confronti di (già quale P_ CP_2 mandataria di , di e Parte_3 AR
sia gli appelli incidentali proposti da E_ [...]
nei confronti di , CP_3 P_ Parte_1
e e da nei Parte_2 E_ E_ confronti di , , e AR P_ Parte_1
, avverso la medesima decisione. Parte_2
Condanna gli appellanti , , AR Parte_1
, , in solido, al pagamento delle Parte_2 E_ spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellata in € 8.470,000 per compensi, oltre spese P_ generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte degli appellanti , AR
, Parte_1 Parte_2 E_ dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 7.3.2025.
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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