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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 26589/2023 promossa da:
(P.IVA , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Antonio Schiavone, elettivamente domiciliata in Casal di Principe, via Santa Lucia n. 64, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Marco A. Rugen, elettivamente domiciliata in Pero, via Salvemini n. 6, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente: Voglia l'On.le Giudice adito: • In via preliminare dichiarare nullo il D.I. opposto in quanto sfornito della documentazione valida e necessaria ex art 634 c.p.c. per la concessione dello stesso, per i motivi ampiamente esposti sopra, da aversi qui tutti per integralmente riportati e trascritti. • In subordine in accoglimento della proposta opposizione al Decreto Ingiuntivo dichiararlo nullo per l'eccepita incompetenza territoriale dichiarando competente quale foro esclusivo il Tribunale di Piacenza, e lo stesso quale foro destinatae solutionis, di residenza del debitore, e/o di adempimento dell'obbligazione (forum obligationis) quale luogo della fornitura. • Sempre in subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, in accoglimento della proposta opposizione dichiarare nullo e comunque annullare il D.I. opposto sempre per i motivi in narrativa, anche perché il pagina 1 di 5 credito di controparte risulta già parzialmente pagato per oltre la metà, e comunque nel D.I. opposto tutte le somme accessorie risultano calcolate sulla somma totale, quindi da rimodulare sensibilmente, con totale ricalcolo delle stesse;
• In ulteriore subordine ed in via gradata sempre nella denegata e non concessa ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte, Voglia dichiarare nullo il
D.I. per mancanza della documentazione necessaria posta a base della concessione dello stesso ex art
634 c.p.c. per tutte le osservazioni esposte nel capo 3 e 4 della presente memoria da aversi qui sempre tutte per integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese, compensi professionali, I.V.A. e C.P.A., spese generali al 15% e quant'altro di spettanza da distrarsi in favore del procuratore antistatario, o con loro completa compensazione tra le parti.
Parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare: Nel merito: respingere l'opposizione e confermare il decreto opposto per la minor somma di € 36.635,10. In subordine: dichiarare tenuta e per l'effetto condannare l'opponente in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento a favore della della somma di € 36.635,10, Controparte_1 ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 213/02 e rivalutazione monetaria. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione la (d'ora in avanti, per Controparte_1 brevità, “ ) chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 9051/2023, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 9.05.2023 e pubblicato in data 17.05.2023, con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 75.635,10, Controparte_2 oltre a interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese di procedura, a titolo di saldo di fatture emesse dalla società ricorrente per fornitura di merce.
pagina 2 di 5 Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo Controparte_2
(oggi “ ”, d'ora in avanti, per brevità, “ Parte_1 Parte_1
) conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la chiedendo di
[...] Controparte_1 dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, per incompetenza del Tribunale adito, a favore del Tribunale di Piacenza quale foro esclusivo e quale foro destinatae solutionis, di residenza del debitore, e/o di adempimento dell'obbligazione (forum obligationis) quale luogo della fornitura;
nel merito, per sperequazione e locupletazione delle somme richieste. A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- il Tribunale di Milano era territorialmente incompetente ex artt. 38, 18, 19 e 20
c.p.c., poiché il luogo di consegna della merce era Gossolengo, in provincia di
Piacenza, luogo dove aveva sede dove era sorta e dove Controparte_2 doveva essere adempiuta l'obbligazione;
- il provvedimento monitorio qui opposto veniva emesso per delle somme molto maggiori a quelle dovute, avendo continuato a versare Controparte_2 mensilmente a favore dell'opposta la somma di euro 3.000,00 fino a giugno 2023.
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, visto l'art. 648 c.p.c., di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per l'importo di euro 60.635,10; nel merito, chiedeva di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di euro 60.635,10, in subordine, chiedeva di dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare, l'opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della della somma di euro 60.635,10, ovvero di quella diversa Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- alla luce del disposto di cui all'art. 20 c.p.c. era competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Milano, in quanto forum destinatae solutionis ex art 1182 c. 3 c.p.c., e non quello di Piacenza;
- solo successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e alla sua notificazione versava ulteriori acconti, per complessivi euro 15.000,00 Controparte_2
(escluso il primo acconto di euro 3.000,00 del 3.04.2023, di cui si era già dato atto nel ricorso monitorio), l'ultimo dei quali ricevuto in data 29.08.2023, con la conseguenza che il credito residuo attuale ammontava a euro 60.635,10.
Con ordinanza in data 24.09.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione. pagina 3 di 5 Il Tribunale osserva
L'opposizione introduttiva del presente giudizio è fondata sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sussistendo, a parere dell'opponente, la competenza del Tribunale di Piacenza, e, nel merito, sulla contestazione del credito fatto valere dall'odierna opposta per assunta errata quantificazione dello stesso. L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano risulta palesemente infondata e non merita accoglimento. Infatti, l'art. 20 c.p.c. prevede, quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, la competenza del Giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio;
l'art. 1182 c. 3 c.c. prevede che le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio del creditore. L'obbligazione dedotta con il ricorso per ingiunzione ed oggetto del presente giudizio ha ad oggetto una somma di denaro e, conseguentemente, poiché l'adempimento deve avvenire al domicilio del creditore – nella fattispecie il Comune di Rho – il Tribunale di Milano è competente per territorio ai sensi del combinato disposto dei sopra citati artt. 20 c.p.c. e 1182 c. 3 c.c. Nel merito, l'opponente ha sostenuto l'inesattezza del Parte_1 credito azionato in via monitoria, in quanto la società opposta non avrebbe tenuto conto di ulteriori acconti effettuati dall'opponente. Dalla documentazione versata in atti emerge, in effetti, che l'opponente aveva effettuato, prima della notifica del decreto ingiuntivo, vari versamenti, che rendono l'importo ingiunto superiore alle somme effettivamente dovute dall'odierna opponente. Invero, l'importo complessivo delle fatture azionate in via monitoria da Controparte_1 ammonta ad euro 78.635,10: da detto importo la creditrice aveva detratto un unico acconto ricevuto di euro 3.000,00, chiedendo e ottenendo il decreto ingiuntivo per euro 75.635,10. Parte opponente ha documentato in giudizio di avere, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, effettuato bonifici per complessivi euro 9.000,00, in particolare: euro 3.000,00 in data 31.03.2023 con causale “saldo fattura 37 e acconto fattura 38”, euro 3.000,00 in data 28.04.2023 con causale “acconto fattura 38”, euro 3.000,00 in data 30.05.2023 con causale “acconto fattura 38”. Si sottolinea che l'altro bonifico documentato – di euro 3.000,00 in data 29.06.2023 con causale “acconto fattura 38” – fu disposto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, effettuata in data 5.06.2023. Ne dovrà derivare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ha ingiunto il pagamento di somme in misura superiore a quanto a quel tempo dovuto. Nei propri scritti conclusivi l'odierna opposta ha ulteriormente ridotto la propria richiesta, dando atto di altri versamenti eseguiti in corso di causa da parte di e riducendo la domanda, contestualmente ai pagamenti ricevuti, ad Parte_1 euro 36.635,10.
pagina 4 di 5 Tale somma è quindi dovuta, salvo ulteriori pagamenti che dovessero essere stati effettuati successivamente al 10.03.2025 (data di deposito da parte di Controparte_1 della memoria di replica alla conclusionale), dovendosi osservare che parte opponente non ha offerto alcuna prova della debenza di una somma minore. Ogni altra eccezione e domanda è da intendersi respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in 7616,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, pertanto con applicazione del DM 55/14 ai valori medi, in relazione allo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano nel presente giudizio;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 9051/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data
9.05.2023 e pubblicato in data 17.05.2023, e condanna l'opponente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro
36.635,10, debito accertato al 10.03.2025, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002;
3) condanna l'opponente , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite,
[...] che liquida in euro 7616,00 oltre Iva, cpa e spese generali al 15%.
Milano, il 25.6.25
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 26589/2023 promossa da:
(P.IVA , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Antonio Schiavone, elettivamente domiciliata in Casal di Principe, via Santa Lucia n. 64, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Marco A. Rugen, elettivamente domiciliata in Pero, via Salvemini n. 6, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente: Voglia l'On.le Giudice adito: • In via preliminare dichiarare nullo il D.I. opposto in quanto sfornito della documentazione valida e necessaria ex art 634 c.p.c. per la concessione dello stesso, per i motivi ampiamente esposti sopra, da aversi qui tutti per integralmente riportati e trascritti. • In subordine in accoglimento della proposta opposizione al Decreto Ingiuntivo dichiararlo nullo per l'eccepita incompetenza territoriale dichiarando competente quale foro esclusivo il Tribunale di Piacenza, e lo stesso quale foro destinatae solutionis, di residenza del debitore, e/o di adempimento dell'obbligazione (forum obligationis) quale luogo della fornitura. • Sempre in subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, in accoglimento della proposta opposizione dichiarare nullo e comunque annullare il D.I. opposto sempre per i motivi in narrativa, anche perché il pagina 1 di 5 credito di controparte risulta già parzialmente pagato per oltre la metà, e comunque nel D.I. opposto tutte le somme accessorie risultano calcolate sulla somma totale, quindi da rimodulare sensibilmente, con totale ricalcolo delle stesse;
• In ulteriore subordine ed in via gradata sempre nella denegata e non concessa ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte, Voglia dichiarare nullo il
D.I. per mancanza della documentazione necessaria posta a base della concessione dello stesso ex art
634 c.p.c. per tutte le osservazioni esposte nel capo 3 e 4 della presente memoria da aversi qui sempre tutte per integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese, compensi professionali, I.V.A. e C.P.A., spese generali al 15% e quant'altro di spettanza da distrarsi in favore del procuratore antistatario, o con loro completa compensazione tra le parti.
Parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare: Nel merito: respingere l'opposizione e confermare il decreto opposto per la minor somma di € 36.635,10. In subordine: dichiarare tenuta e per l'effetto condannare l'opponente in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento a favore della della somma di € 36.635,10, Controparte_1 ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 213/02 e rivalutazione monetaria. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione la (d'ora in avanti, per Controparte_1 brevità, “ ) chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 9051/2023, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 9.05.2023 e pubblicato in data 17.05.2023, con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 75.635,10, Controparte_2 oltre a interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese di procedura, a titolo di saldo di fatture emesse dalla società ricorrente per fornitura di merce.
pagina 2 di 5 Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo Controparte_2
(oggi “ ”, d'ora in avanti, per brevità, “ Parte_1 Parte_1
) conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la chiedendo di
[...] Controparte_1 dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, per incompetenza del Tribunale adito, a favore del Tribunale di Piacenza quale foro esclusivo e quale foro destinatae solutionis, di residenza del debitore, e/o di adempimento dell'obbligazione (forum obligationis) quale luogo della fornitura;
nel merito, per sperequazione e locupletazione delle somme richieste. A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- il Tribunale di Milano era territorialmente incompetente ex artt. 38, 18, 19 e 20
c.p.c., poiché il luogo di consegna della merce era Gossolengo, in provincia di
Piacenza, luogo dove aveva sede dove era sorta e dove Controparte_2 doveva essere adempiuta l'obbligazione;
- il provvedimento monitorio qui opposto veniva emesso per delle somme molto maggiori a quelle dovute, avendo continuato a versare Controparte_2 mensilmente a favore dell'opposta la somma di euro 3.000,00 fino a giugno 2023.
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, visto l'art. 648 c.p.c., di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per l'importo di euro 60.635,10; nel merito, chiedeva di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di euro 60.635,10, in subordine, chiedeva di dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare, l'opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della della somma di euro 60.635,10, ovvero di quella diversa Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- alla luce del disposto di cui all'art. 20 c.p.c. era competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Milano, in quanto forum destinatae solutionis ex art 1182 c. 3 c.p.c., e non quello di Piacenza;
- solo successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e alla sua notificazione versava ulteriori acconti, per complessivi euro 15.000,00 Controparte_2
(escluso il primo acconto di euro 3.000,00 del 3.04.2023, di cui si era già dato atto nel ricorso monitorio), l'ultimo dei quali ricevuto in data 29.08.2023, con la conseguenza che il credito residuo attuale ammontava a euro 60.635,10.
Con ordinanza in data 24.09.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione. pagina 3 di 5 Il Tribunale osserva
L'opposizione introduttiva del presente giudizio è fondata sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sussistendo, a parere dell'opponente, la competenza del Tribunale di Piacenza, e, nel merito, sulla contestazione del credito fatto valere dall'odierna opposta per assunta errata quantificazione dello stesso. L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano risulta palesemente infondata e non merita accoglimento. Infatti, l'art. 20 c.p.c. prevede, quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, la competenza del Giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio;
l'art. 1182 c. 3 c.c. prevede che le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio del creditore. L'obbligazione dedotta con il ricorso per ingiunzione ed oggetto del presente giudizio ha ad oggetto una somma di denaro e, conseguentemente, poiché l'adempimento deve avvenire al domicilio del creditore – nella fattispecie il Comune di Rho – il Tribunale di Milano è competente per territorio ai sensi del combinato disposto dei sopra citati artt. 20 c.p.c. e 1182 c. 3 c.c. Nel merito, l'opponente ha sostenuto l'inesattezza del Parte_1 credito azionato in via monitoria, in quanto la società opposta non avrebbe tenuto conto di ulteriori acconti effettuati dall'opponente. Dalla documentazione versata in atti emerge, in effetti, che l'opponente aveva effettuato, prima della notifica del decreto ingiuntivo, vari versamenti, che rendono l'importo ingiunto superiore alle somme effettivamente dovute dall'odierna opponente. Invero, l'importo complessivo delle fatture azionate in via monitoria da Controparte_1 ammonta ad euro 78.635,10: da detto importo la creditrice aveva detratto un unico acconto ricevuto di euro 3.000,00, chiedendo e ottenendo il decreto ingiuntivo per euro 75.635,10. Parte opponente ha documentato in giudizio di avere, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, effettuato bonifici per complessivi euro 9.000,00, in particolare: euro 3.000,00 in data 31.03.2023 con causale “saldo fattura 37 e acconto fattura 38”, euro 3.000,00 in data 28.04.2023 con causale “acconto fattura 38”, euro 3.000,00 in data 30.05.2023 con causale “acconto fattura 38”. Si sottolinea che l'altro bonifico documentato – di euro 3.000,00 in data 29.06.2023 con causale “acconto fattura 38” – fu disposto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, effettuata in data 5.06.2023. Ne dovrà derivare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ha ingiunto il pagamento di somme in misura superiore a quanto a quel tempo dovuto. Nei propri scritti conclusivi l'odierna opposta ha ulteriormente ridotto la propria richiesta, dando atto di altri versamenti eseguiti in corso di causa da parte di e riducendo la domanda, contestualmente ai pagamenti ricevuti, ad Parte_1 euro 36.635,10.
pagina 4 di 5 Tale somma è quindi dovuta, salvo ulteriori pagamenti che dovessero essere stati effettuati successivamente al 10.03.2025 (data di deposito da parte di Controparte_1 della memoria di replica alla conclusionale), dovendosi osservare che parte opponente non ha offerto alcuna prova della debenza di una somma minore. Ogni altra eccezione e domanda è da intendersi respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in 7616,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, pertanto con applicazione del DM 55/14 ai valori medi, in relazione allo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano nel presente giudizio;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 9051/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data
9.05.2023 e pubblicato in data 17.05.2023, e condanna l'opponente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro
36.635,10, debito accertato al 10.03.2025, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002;
3) condanna l'opponente , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite,
[...] che liquida in euro 7616,00 oltre Iva, cpa e spese generali al 15%.
Milano, il 25.6.25
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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