Articolo 2233 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2197 sexiesArticolo 2198 bis
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26 febbraio 2014
Art. 2233-ter. (( (Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri). )) (( 1. Fermi restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, allegata al presente codice, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano e' pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014