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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4212 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Isabella PETRACIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile
1 di procedere alle Annotazioni e Trascrizioni di legge: matrimonio concordatario in
ZA (BO) il 12/09/2009 (anno 2009 – numero 11 – parte II, serie A);
2) Affidare il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori. Il Persona_1
minore avrà residenza presso la madre a ZA e domicilio prevalente nell'unità abitativa sita in Piovene Rocchette (VI), via Belvedere n. 52. Il padre potrà vedere il minore con le seguenti modalità: settimana 1: il martedì ed il giovedì dalle ore 19:00 alle 21:00 settimana 2: il mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 e dal sabato alle ore 9:00 alla domenica alle 21:00
3.a.3) durante le vacanze estive, natalizie e pasquali due settimane con ciascun genitore (non obbligatoriamente consecutive) durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di aprile precedente;
in ogni caso sia il padre che la madre si rendono disponibili a tenere il figlio nella settimana in cui l'altro genitore va in ferie, nel rispetto di un congruo preavviso di almeno 10 giorni e salvo impegni pregressi ed improrogabili.
Una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana del 24 dicembre al 30 dicembre (che nel corrente anno spetterà alla sig.ra e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Al fine di consentire la condivisione CP_1
dei momenti di festa con entrambi i genitori, quello che terrà il figlio a Natale cercherà di rendere possibile, compatibilmente con eventuali impegni già assunti (vacanzieri
e/o conviviali), che anche l'altro genitore possa trascorrere qualche ora con il figlio.
Durante le vacanze pasquali i genitori seguiranno il consueto calendario convenendo, tuttavia, di alternare fra di loro di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì in
Albis.
Analogamente a quanto previsto per il giorno di Natale, il genitore che terrà con sé il bambino nel giorno di Pasqua, consentirà, compatibilmente con gli impegni già assunti (vacanzieri e/o conviviali), all'altro di trascorrere con il figlio qualche ora dello stesso giorno.
3.B) altri momenti significativi della vita del minore
Nel giorno del compleanno del bambino, di ciascun genitore, della Festa della
Mamma e del Papà il genitore che avrà con sé il figlio quel giorno si impegna a
2 consentire all'altro di trascorrere, previo accordo, qualche ora con lo stesso nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo del figlio.
4) Disporre il rimborso a carico del sig. nella misura pari al 80% delle CP_2
spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore -secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) tenuto conto della differenza dei redditi tra i coniugi e dell'affidamento prevalente del figlio alla sig.ra il sig. verserà mensilmente, entro il giorno 10 di CP_1 CP_2
ciascun mese, alla sig.ra alle seguenti coordinate CP_1
[...] un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio pari ad €1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) L'assegno unico per i figli minori verrà percepito interamente dalla sig.ra CP_1
7) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a vantare l'uno nei confronti delle altre pretese economiche a titolo di concorso al proprio mantenimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ZA (BO) in data 12/09/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e
3 sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1
ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di nella CP_2 misura dell'80% e a carico di nella misura del 20%; CP_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio in ZA (BO) in data 12/09/2009 con atto trascritto al n. 11,
Parte II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ZA (BO) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di
4 legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4212 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Isabella PETRACIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile
1 di procedere alle Annotazioni e Trascrizioni di legge: matrimonio concordatario in
ZA (BO) il 12/09/2009 (anno 2009 – numero 11 – parte II, serie A);
2) Affidare il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori. Il Persona_1
minore avrà residenza presso la madre a ZA e domicilio prevalente nell'unità abitativa sita in Piovene Rocchette (VI), via Belvedere n. 52. Il padre potrà vedere il minore con le seguenti modalità: settimana 1: il martedì ed il giovedì dalle ore 19:00 alle 21:00 settimana 2: il mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 e dal sabato alle ore 9:00 alla domenica alle 21:00
3.a.3) durante le vacanze estive, natalizie e pasquali due settimane con ciascun genitore (non obbligatoriamente consecutive) durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di aprile precedente;
in ogni caso sia il padre che la madre si rendono disponibili a tenere il figlio nella settimana in cui l'altro genitore va in ferie, nel rispetto di un congruo preavviso di almeno 10 giorni e salvo impegni pregressi ed improrogabili.
Una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana del 24 dicembre al 30 dicembre (che nel corrente anno spetterà alla sig.ra e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Al fine di consentire la condivisione CP_1
dei momenti di festa con entrambi i genitori, quello che terrà il figlio a Natale cercherà di rendere possibile, compatibilmente con eventuali impegni già assunti (vacanzieri
e/o conviviali), che anche l'altro genitore possa trascorrere qualche ora con il figlio.
Durante le vacanze pasquali i genitori seguiranno il consueto calendario convenendo, tuttavia, di alternare fra di loro di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì in
Albis.
Analogamente a quanto previsto per il giorno di Natale, il genitore che terrà con sé il bambino nel giorno di Pasqua, consentirà, compatibilmente con gli impegni già assunti (vacanzieri e/o conviviali), all'altro di trascorrere con il figlio qualche ora dello stesso giorno.
3.B) altri momenti significativi della vita del minore
Nel giorno del compleanno del bambino, di ciascun genitore, della Festa della
Mamma e del Papà il genitore che avrà con sé il figlio quel giorno si impegna a
2 consentire all'altro di trascorrere, previo accordo, qualche ora con lo stesso nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo del figlio.
4) Disporre il rimborso a carico del sig. nella misura pari al 80% delle CP_2
spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore -secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) tenuto conto della differenza dei redditi tra i coniugi e dell'affidamento prevalente del figlio alla sig.ra il sig. verserà mensilmente, entro il giorno 10 di CP_1 CP_2
ciascun mese, alla sig.ra alle seguenti coordinate CP_1
[...] un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio pari ad €1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) L'assegno unico per i figli minori verrà percepito interamente dalla sig.ra CP_1
7) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a vantare l'uno nei confronti delle altre pretese economiche a titolo di concorso al proprio mantenimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ZA (BO) in data 12/09/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e
3 sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1
ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di nella CP_2 misura dell'80% e a carico di nella misura del 20%; CP_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio in ZA (BO) in data 12/09/2009 con atto trascritto al n. 11,
Parte II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ZA (BO) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di
4 legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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