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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Letto il ricorso per decreto ingiuntivo n.R.G. 470/2024 V.G., proposto da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Barbaro, procuratore Parte_1
domiciliatario;
Esaminati gli atti;
Rilevato che - stante l'incompletezza della documentazione depositata in allegato al ricorso monitorio - con provvedimento depositato in data 24 gennaio 2025, questa Corte richiedeva al ricorrente di depositare copia autentica della ulteriore documentazione, ritenuta rilevante ai fini del decidere;
che, in data 21 febbraio 2025, la parte ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione integrativa;
Rilevato che, secondo la previsione dell'art. 2, comma 2 bis della L. 89/2001, “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non ecceda la durata di tre anni in primo grado (…)”; che, nella specie, il giudizio presupposto veniva introdotto con ricorso ex art. 19 del d.lgs.
150/2011 ed artt. 35 e 35 bis del d.lgs. 25/2008 depositato il 26 novembre 2019 e, nelle more dell'instaurato procedimento, il ricorrente otteneva il permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Taranto in data 29.07.2022;
che, con proprie note, depositate il 28 gennaio 2024 e il 21 maggio 2024, il difensore del richiedente chiedeva, quindi, al Tribunale adito che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo “veduto riconosciuto dalla Questura di Taranto (…) Parte_1 il permesso di soggiorno per protezione speciale”; che, di fatto, il procedimento presupposto si concludeva con decreto n. 2163/2024 del 21.06.2024
con cui il Tribunale di Lecce dichiarava la cessazione della materia del contendere, in ragione del venir meno della ragione del contendere e dell'interesse ad agire e contraddire;
più precisamente, il Tribunale di Lecce dava atto che “a seguito del riconoscimento a cura della Questura di Taranto del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha manifestato la volontà di rinunciare alla richiesta di protezione internazionale;
pertanto, non avendo lo stesso insistito per ottenere l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo, senza dubbio, sono venute meno le ragioni del contendere fra le parti”;
1 che, al di là della formula utilizzata (richiesta di cessazione della materia del contendere) e della conforme statuizione conclusiva del giudizio, di fatto, come sottolineato dallo stesso Tribunale, la volontà del ricorrente era di vera e propria “rinuncia” agli atti, posto che il permesso di soggiorno conseguito non esauriva tutte le domande formulate con il ricorso originario, sicché l'esito del giudizio maggiormente aderente alla volontà espressa dal ricorrente era quello di estinzione per rinuncia;
che l'espressa manifestazione della volontà di rinunciare alla richiesta di protezione internazionale per effetto del riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale costituisce indizio su cui fondare l'inconfigurabilità di un pregiudizio morale del ricorrente correlato all'incertezza ed alla connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendosi ritenere, proprio sulla scorta di quanto rappresentato dallo stesso ricorrente, che il protrarsi del procedimento non sia stato da lui percepito come idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli;
ritenuto, pertanto, che alla data del riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale (29 luglio 2022) debba farsi riferimento ai fini della valutazione di eventuali conseguenze pregiudizievoli correlate al protrarsi della durata del giudizio de quo;
che, infatti, il ricorrente non ha dedotto alcunché né ha fornito alcuna prova in ordine ad un eventuale pregiudizio derivante dalla protrazione del giudizio presupposto oltre la data del
29.07.2022, potendosi presumere che la durata del processo oltre tale data non sia stata per lui fonte di sofferenze interiori meritevoli di indennizzo, avuto riguardo alla rinuncia alla prosecuzione del giudizio;
che la durata del giudizio presupposto, computata dal deposito del ricorso originario sino alla data del rilascio in favore dell'istante del permesso di soggiorno, è stata inferiore al termine di ragionevole durata di tre anni normativamente previsto dall'art. 2 comma 2 bis;
P.Q.M
.
Visto l'art. 3 della legge n. 89/2001, come modificato dall'art. 55 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge 7/8/2012 n. 134;
RIGETTA
il ricorso.
Lecce, 30 maggio 2025.
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Dott.ssa Alessandra Ferraro
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