Cass. civ., sez. I, sentenza 03/06/1968, n. 1676
CASS
Sentenza 3 giugno 1968

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La violazione da parte del giudice di merito del divieto di astenersi dal pronunziare su domanda, la cui proponibilita sia condizionata ad adempimenti fiscali non osservati, non importa nullita del processo e della sentenza e non e deducibile come motivo del ricorso per Cassazione o come motivo d'inammissibilita del medesimo,trattandosi di divieto non introdotto a garanzia d,interessi privati, la cui inosservanza puo dar luogo soltanto all,applicazione di sanzioni fiscali. Conf. Alla sent. N. 1563-66, massima n. 323111.*

L'apprezzamento sull'opportunita di fare ricorso a presunzioni, nonche sull'idoneita degli elementi assunti e sulla concreta rispondenza di essi ai requisiti di legge (gravita, precisione e concordanza) e rimesso al giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, quando sia immune da vizi logico-giuridici. Conf. Alle sent. N. 66-68, massima n.330890' n.2079-66, massima n. 324054.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/06/1968, n. 1676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1676
    Data del deposito : 3 giugno 1968

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