Sentenza 3 giugno 1968
Massime • 2
La violazione da parte del giudice di merito del divieto di astenersi dal pronunziare su domanda, la cui proponibilita sia condizionata ad adempimenti fiscali non osservati, non importa nullita del processo e della sentenza e non e deducibile come motivo del ricorso per Cassazione o come motivo d'inammissibilita del medesimo,trattandosi di divieto non introdotto a garanzia d,interessi privati, la cui inosservanza puo dar luogo soltanto all,applicazione di sanzioni fiscali. Conf. Alla sent. N. 1563-66, massima n. 323111.*
L'apprezzamento sull'opportunita di fare ricorso a presunzioni, nonche sull'idoneita degli elementi assunti e sulla concreta rispondenza di essi ai requisiti di legge (gravita, precisione e concordanza) e rimesso al giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, quando sia immune da vizi logico-giuridici. Conf. Alle sent. N. 66-68, massima n.330890' n.2079-66, massima n. 324054.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/06/1968, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1968 |
Testo completo
La violazione da parte del giudice di merito del divieto di astenersi dal pronunziare su domanda, la cui proponibilita sia condizionata ad adempimenti fiscali non osservati, non importa nullita del processo e della sentenza e non e deducibile come motivo del ricorso per Cassazione o come motivo d'inammissibilita del medesimo,trattandosi di divieto non introdotto a garanzia d,interessi privati, la cui inosservanza puo dar luogo soltanto all,applicazione di sanzioni fiscali. Conf. Alla sent. N. 1563-66, massima n. 323111.*